RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI Clausole campione

RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: - Istituzioni scolastiche educative; - Istituti con annesse aziende agrarie; - Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana. 2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle istituzioni di alta cultura strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana. 2. Sarà definito a livello di singola istituzione il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. Considerato che i Collaboratori Scolastici sono soggetti a regimi di orario articolati su più turni e che la Scuola è strutturata con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore e che quindi sono presenti i requisiti di cui all’art. 55 del CCNL, l’orario di lavoro è di 35 ore settimanali per i Collaboratori Scolastici che effettuano la turnazione nel periodo intercorrente tra l’inizio e la conclusione delle lezioni.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. Destinatario della riduzione dell’orario a 35 ore settimanali è il personale della scuola adibito a regimi di lavoro articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni di orari individuali rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza (vedasi all’art. 27 l’ articolazione dell’orario di lavoro degli Assistenti Xxx.xx e dei Collaboratori Scolastici) ossia: - Tutto il personale d’istituto presterà servizio per 35 ore settimanali
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. Le parti concordano che all‟interno dell‟istituto ricorrono le condizioni previste dall‟art. 55.1 del CCNL del 29.11.2007 per applicare la riduzione dell‟orario settimanale a 35 ore per i collaboratori scolastici, che continueranno ad effettuare 36 ore settimanali di servizio con il recupero dell‟ora eccedente durante la sospensione delle lezioni, durante le chiusure prefestive o nei giorni in cui l‟organizzazione del lavoro lo potrà permettere. Le parti concordano che le condizioni previste dall‟art. 55.1 del CCNL del 29.11.2007 per applicare la riduzione dell‟orario settimanale a 35 ore per i collaboratori scolastici operano solo sull‟effettiva turnazione. Il riconoscimento dell‟ora di recupero sarà proporzionale alla presenza in servizio del dipendente, a prescindere dalla motivazione dell‟eventuale assenza.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. (art. 38 del CCNL 16.02.2005)
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 0.Xx riduzione a 35 ore dell’orario settimanale di lavoro viene effettuata per il personale con orario di lavoro su più turni, coinvolto in sistemi di orario comportanti oscillazioni dell’orario individuale superiore alle due ore rispetto all’orario ordinario finalizzate all’ampliamento dei servizi all’utenza e che comprenda particolari gravosità quali un orario di funzionamento superiore alle 10 ore per almeno tre giorni la settimana
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 1. Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibi- to a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle isti- tuzioni di alta cultura strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana. 2. Sarà definito a livello di singola istituzione il numero, la tipologia e quant'altro neces- sario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 1. Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle istituzioni di alta cultura strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana. 2. Sarà definito a livello di singola istituzione il numero, la tipologia e quant'altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:‌ - istituzioni scolastiche educative; - istituti con annesse aziende agrarie; - scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana. 2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.