RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: - Istituzioni scolastiche educative; - Istituti con annesse aziende agrarie; - Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle istituzioni di alta cultura strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. Le parti concordano che all‟interno dell‟istituto ricorrono le condizioni previste dall‟art. 55.1 del CCNL del 29.11.2007 per applicare la riduzione dell‟orario settimanale a 35 ore per i collaboratori scolastici, che continueranno ad effettuare 36 ore settimanali di servizio con il recupero dell‟ora eccedente durante la sospensione delle lezioni, durante le chiusure prefestive o nei giorni in cui l‟organizzazione del lavoro lo potrà permettere. Le parti concordano che le condizioni previste dall‟art. 55.1 del CCNL del 29.11.2007 per applicare la riduzione dell‟orario settimanale a 35 ore per i collaboratori scolastici operano solo sull‟effettiva turnazione. Il riconoscimento dell‟ora di recupero sarà proporzionale alla presenza in servizio del dipendente, a prescindere dalla motivazione dell‟eventuale assenza.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. In base all’art.55 del CCNL 2007, ripreso dal CCNL 2016/18, il personale destinatario della riduzione a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi di orario comportanti significative oscillazione degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e comprendenti un orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana. Il personale dell’Istituto che rientrerà in tali condizioni potrà usufruire della riduzione del proprio orario di servizio a 35 ore settimanali relativamente alle settimane del servizio scolastico.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. Destinatario della riduzione dell’orario a 35 ore settimanali è il personale della scuola adibito a regimi di lavoro articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni di orari individuali rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza (vedasi all’art. 27 l’ articolazione dell’orario di lavoro degli Assistenti Xxx.xx e dei Collaboratori Scolastici) ossia: - Tutto il personale d’istituto presterà servizio per 35 ore settimanali
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. (art. 38 del CCNL 16.02.2005)
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. Considerato che l’orario di apertura del Conservatorio è superiore alle 10 ore giornaliere per tutta la settimana, il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regime d’orario articolato su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comportanti particolari gravosità. Le ore così accumulate, pari a n. 48, costituiranno monte ore utile al recupero delle giornate di chiusura dell’Istituzione.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 1. Il personale destinatario della riduzione d'orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle istituzioni di alta cultura strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione il numero, la tipologia e quant'altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. Le parti convengono che per l’Istituto esistono le condizioni previste per la riduzione a 35 ore dell’orario settimanale di lavoro del personale A.T.A., in quanto scuola strutturata con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno tre giorni alla settimana, e inoltre i lavoratori sono sottoposti a turnazioni, il che comporta, logicamente, una situazione di per sé disagevole. In relazione alle esigenze di servizio si concorda, pertanto, che alle seguenti unità di personale, adibito a regimi di orario articolati su più turni e coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all‘ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, sia applicata, una riduzione di orario a 35 ore settimanali: Collaboratori scolastici : n. 17 su 17 Assistenti Amministrativi : n. 5 su 5 Durante i periodi di attività didattica, il personale potrà effettuare 36 o più ore settimanali di lavoro, concordate con la DSGA e il DS e recupererà tali ore durante i periodi di sospensione delle lezioni.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. Le parti danno atto che con successiva intesa in applicazione dell’art. 53 CCNL, sarà esaminata la possibilità di individuare il personale che potrà fruire di una riduzione di orario a 35 ore settimanali , con il recupero da inserire nel monte ore di recupero annuali.