Chiusure prefestive a. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche o convittuali e nel rispetto delle attività programmate dagli organi Collegiali, é possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive; della chiusura dell'unità scolastica deve essere dato pubblico avviso.
Chiusure prefestive. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche la chiusura prefestiva é disposta dalla Dirigente scolastica quando lo richieda più del 50% del personale A.T.A. in organico per giornate comprese fra l'inizio dell’anno scolastico e il 30 giugno, e dal 75% per quelle ricadenti nei mesi di luglio ed agosto; non partecipa al conteggio della percentuale il personale il cui orario di lavoro non coincide con la giornata di chiusura proposta. Si devono promuovere, in relazione alle esigenze di servizio, tutte quelle iniziative che consentono al personale di recuperare le ore non prestate; la programmazione avverrà con modalità concordate tra il singolo lavoratore e la DSGA. Il singolo lavoratore, che non intende recuperare le ore d'obbligo non prestate, concorda con il DSGA una delle seguenti forme di compensazione: • giorni di ferie o festività soppresse, • ore straordinarie già effettuate, • ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio. Nella scuola secondaria di Zanica si prevede una prestazione straordinaria di mezz’ora giornaliera a turnazione. Nella scuola secondaria di Comun Nuovo una prestazione straordinaria di 15 minuti (eccezionalmente mezz’ora) al mattino. La chiusura della scuola nei giorni prefestivi sarà operante dopo la relativa delibera del Consiglio di Istituto, sono previste le seguenti date: 24/12/14, 27/12/14, 31/12/14, 03/01/2015, 04/04/15, 02/05/2015, 01/06/2015 - sabati estivi luglio e agosto (escluso l’ultimo sabato di agosto in data 29.8.15) La verifica sull'organizzazione del lavoro personale A.T.A., così come definita nel presente articolo, è oggetto di incontri periodici, a richiesta del personale interessato e/o della Dirigente Scolastica o Dsga. Entro il mese di giugno, in sede di delegazione trattante si procederà alla verifica dell'utilizzo del lavoro straordinario, evidenziandone gli elementi critici e le modalità per farvi fronte. E’ prevista anche per il corrente anno scolastico l’adesione alle proposte di reti di scuole in particolare per quanto riguarda temi relativi alle procedure per la gestione giuridica ed economica del personale.
Chiusure prefestive. La chiusura prefestiva nei periodi di interruzione dell’attività didattica viene stabilita con i seguenti parametri: maggioranza del 50% per i prefestivi invernali; maggioranza del 75% per i prefestivi estivi. L’istituto procede annualmente, tramite assemblea con il personale ATA, a stabilire i giorni delle chiusure prefestive. La chiusura dell’istituto verrà ratificata dal Consiglio di Istituto, comunicata all’Ufficio Scolastico Provinciale (A.T. X – Bergamo) e portata a conoscenza di tutti con l’esposizione all’albo e la pubblicazione nel sito.
Chiusure prefestive. Nei periodi di interruzioni delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi Collegiali, è possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico in esecuzione di delibera del Consiglio d’Istituto cui compete definire il calendario scolastico. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola. L’istituzione scolastica deve promuovere, in relazione alle esigenze di servizio, tutte quelle iniziative che consentono al personale di recuperare le ore non prestate. Pertanto sarà possibile per il lavoratore utilizzare le ore di straordinario come recuperi delle chiusure prefestive previste entro il termine delle lezioni.
Chiusure prefestive. Le ore di servizio non prestate dal personale per effetto delle eventuali chiusure prefestive, sono recuperate da parte dei dipendenti non collocati in ferie. In alternativa al recupero il personale interessato può chiedere di conteggiare a compensazione:
Chiusure prefestive. Nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze estive, natalizie e pasquali), come da delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del 17 ottobre 2013, si attua la chiusura prefestiva ed il conseguente recupero dell’orario non prestato tramite decurtazione di ore di straordinario, ferie o festività soppresse.
Chiusure prefestive. 1. Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto della programmazione degli Organi Collegiali, è possibile la chiusura prefestiva della scuola. Tale chiusura è disposta dal Consiglio d’Istituto, su parere del Dirigente Scolastico e del DSGA, sentito il personale.
Chiusure prefestive. 1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali, è prevista la chiusura del Conservatorio nelle giornate prefestive (periodo natalizio, pasquale ed estivo ecc.). La chiusura, di cui deve essere dato pubblico avviso, è disposta, quando lo richiede più del 50% del personale tecnico e amministrativo in servizio, dall’organo di gestione oppure, qualora fosse impossibile riunirlo per tempo, congiuntamente dalla Direzione e dalla Presidenza dell’Istituto.
Chiusure prefestive. 1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali, è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive a seguito di approvazione da parte dal Consiglio di Istituto.
Chiusure prefestive a. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli XX.XX., si effettuerà la chiusura dalla scuola nelle giornate prefestive, di cui è stato dato pubblico avviso