Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio Clausole campione

Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio. In caso di: il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall’officina/ carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo (fanno fede i tempari della casa costruttrice)
Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio. 21 Direct Line Insurance S.p.A. ha sede sociale e legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 01364 del 02/12/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 11/12/99.
Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio. Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, l’autoveicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, la Società, tramite la Centrale Operativa, organizzerà e
Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio. Qualora in caso di Guasto, Incendio o Incidente avvenuti in Viaggio a oltre 50 km dalla Residenza dell’Assicurato, il Veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione, su conforme comunicazione fatta dall’officina presso cui è ricoverato il Veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà, con costi a carico della Società, il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri alla Residenza oppure il proseguimento del Viaggio fino alla destinazione originariamente programmata mettendo a disposizione un biglietto di treno (1° classe), oppure aereo (classe economica) con un massimo complessivo di euro 400 per Sinistro. SPESE D’ALBERGO Qualora in caso di Guasto, Incendio o Incidente avvenuti in Viaggio a oltre 50 km dalla Residenza dell’Assicurato, il Veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione e l’Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo di euro 100 per persona e per notte e per un massimale complessivo a carico della Società di euro 500 per Sinistro.
Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio. Qualora a seguito guasto, incidente, incendio, tentato furto o ten- tata rapina avvenuti in viaggio a oltre 50 Km dal luogo di residen- za dell’assicurato, qualora il Veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 32 ore, su conforme comuni- cazione fatta dall’officina/carrozzeria preso cui è in riparazione il mezzo oppure in caso di furto o rapina totali la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino ad un massimo complessivo di € 250,00, le spese per il rien- tro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria resi- denza oppure proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente programmata mettendo a loro disposizione: • un biglietto ferroviario (prima classe), aereo (classe economica) • un veicolo ad uso privato senza autista, di categoria “C” fino ad un massimo di 2 giorni consecutivi a chilometraggio illimitato (erogabile solo in Italia). Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facolta- tive, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolunga- mento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere ogget- to di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Il veicolo è messo a disposizione: • tramite la società di autonoleggio convenzionate; • secondo la disponibilità delle stazioni di noleggio di dette socie- tà ed alle condizioni di assicurazioni previste (potrà essere richiesto all’Assicurato un deposito cauzionale per le spese di carburante e, su eventuale richiesta, quest’ultimo dovrà esibire una carta di credito in xxxxx xx xxxxxxxx), • xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx di dette società; secondo gli orari di apertura delle stesse.
Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio. Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, l’autoveicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, la Società, tramite la Centrale Operativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino a un massimo complessivo di ¤ 516,46, le spese per il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente program- mata mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) o un altro mezzo concordato a seconda delle necessità.
Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio. In caso di: • un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) • un veicolo ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari a quella del veicolo assicurato, fino ad un massimo di 1.600 cc., a chilome- traggio illimitato, comprendente le coperture assicurative obbligatorie. Tale autovettura sarà fornita, compatibilmente con le dispo- nibilità e con le modalità applicate dalla So- cietà di noleggio convenzionata e durante il normale orario di apertura della stessa (ser- vizio erogabile solo in Italia). Restano a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative e ogni even- tuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Il veicolo sarà messo a disposizione alle condi- zioni di assicurazione previste dalla Società di noleggio, la quale potrà richiedere all’Assicura- to un deposito cauzionale tramite l’esibizione di una carta di credito valida.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.