Contract
Le Condizioni di Assicurazione Direct Line sono precedute dalla Nota Informativa ISVAP e seguite dall’Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. n. 196/03.
Per rendere più facile la consultazione, sono divise in capitoli, ogni capitolo è poi diviso in paragrafi.
Il primo capitolo è preceduto dal “vocabolario” con le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono nelle Condizioni.
Gli argomenti sono ordinati dal generale al particolare: partendo dalle norme valide per tutti i tipi di polizza auto Direct Line, proseguendo con le condizioni che regolano la copertura obbligatoria (Responsabilità Civile Auto – RCA) fino ad arrivare al dettaglio delle garanzie aggiuntive e ai servizi di assistenza.
Le ricordiamo che per ulteriori informazioni può rivolgersi al numero del Servizio Clienti Direct Line, a lei personalmente dedicato!
SERVIZIO CLIENTI
848.800.111 al costo di una chiamata urbana LUN/VEN 8.00/20.00 – SAB 8.00/14.00
Sommario
209/2005 | 1.9 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato | 10 | |
Informazioni relative all’Impresa | 4 | 1.10 Risoluzione del contratto | 10 |
Informazioni relative al contratto | 4 | 1.11 Obbligo distruzione di Certificato, | |
Legge applicabile e foro competente. | 4 | Contrassegno e Carta Verde | 10 |
Reclami | 4 | Gestione Sinistri | |
Termini di prescrizione | 4 | 1.12 Norme per la denuncia dei sinistri | 10 |
Informazioni relative al contratto R.C. Auto. | 4 | Disposizioni di legge | 11 |
Oggetto del contratto | 4 | 1.13 Oneri fiscali e di legge | 11 |
Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto | 4 | 1.14 Rinvio alle norme di legge | 11 |
◗NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n. 1.8 Sospensione delle garanzie in corso di contratto 9
Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia 4 Durata del contratto 5
Invio documentazione e comunicazioni 5
Clausola di ripensamento 5
Xxxxxxxx di esclusione dalla garanzia assicurativa
e di rivalsa nei confronti dell’Assicurato 5
Attestazione dello stato del rischio 5
Conservazione della classe di merito maturata 6
Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato da Direct Line per evitare la maggiorazione
del premio per l’evoluzione del Bonus/Malus 6
Comportamento da tenere in caso di sinistro 6
Convenzione tra assicuratori per il risarcimento
diretto (CARD) 6
Termine di prescrizione del risarcimento 7
Fondo di garanzia per le vittime della strada 7
◗CAPITOLO 1 – NORME GENERALI 7
DEFINIZIONI 7
Gestione del contratto e condizioni generali 8
1.1 Consegna e controllo documenti 8
1.2 Mancata consegna dei documenti
o documenti non conformi 8
1.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze 9
1.4 Aggravamento di rischio 9
1.5 Conducente di età inferiore a 26 anni 9
Modifiche al contratto 9
1.6 Adempimenti necessari 9
1.7 Sostituzione con un altro veicolo 9
◗CAPITOLO 2 – RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO 11
2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti 11
2.2 Estensione territoriale 11
2.3 Forma tariffaria 11
2.4 Agevolazione per ulteriore veicolo di proprietà 11
2.5 Duplicato del Certificato e del Contrassegno 11
2.6 Gestione delle vertenze 12
Condizioni e garanzie particolari del contratto R.C. Auto 12
2.7 Clausola Bonus Protetto 12
◗CAPITOLO 3 - DANNI AL VEICOLO 12
3.1 Incendio e furto 12
3.2 Collisione e Kasko 12
3.3 Conducente di età inferiore a 26 anni 12
3.4 Esclusioni per le garanzie Incendio, Furto,
Collisione e Kasko 12
3.5 Eventi naturali 13
3.6 Eventi sociopolitici ed atti vandalici 13
3.7 Garanzia Cristalli 13
3.8 Adeguamento automatico del valore assicurato
e del premio 13
3.9 Riduzione e integrazione del valore assicurato 13
3.10 Garanzie aggiuntive (sempre valide quando
operano almeno le garanzie Incendio/Furto) 13
3.11 Estensione territoriale 13
Norme che regolano la liquidazione dei danni 14
3.12 Riparazioni 14
3.13 Determinazione dell’ammontare del danno 14
3.14 Liquidazione dei danni – Furto o Incendio 14
3.15 Controversie – Arbitrato irrituale 14
3.16 Recuperi 15
◗CAPITOLO 4 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE 15
4.1 Oggetto 15
4.2 Esclusioni 15
4.3 Rinuncia al diritto di surroga 15
4.4 Criteri di indennizzabilità 15
4.5 Indennizzo in caso di morte 15
4.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente 15
4.7 Controversie – Arbitrato irrituale 16
◗CAPITOLO 5 - TUTELA GIUDIZIARIA 17
Definizioni 17
5.1 Oggetto dell’assicurazione 17
5.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione 17
5.3 Insorgenza del caso assicurativo 17
5.4 Denuncia del caso assicurativo
e libera scelta del Legale 18
5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 18
5.6 Gestione del caso assicurativo 18
5.7 Recupero di somme 18
5.8 Estensione territoriale 18
5.9 Assicurati 18
Prestazioni garantite 19
5.10.1 Pacchetto Base 19
5.10.2 Pacchetto Deluxe 19
5.11 Esclusioni 19
NOTA INFORMATIVA 19
6.1.3 Spese di albergo 21
6.1.4 Recupero dell’autoveicolo riparato 21
PACCHETTO DELUXE 21
6.1.5 Invio pezzi di ricambio 21
6.1.6 Rientro sanitario 21
6.1.7 Invio di un autista 22
6.1.8 Trasporto della salma 22
6.1.9 Rientro dei figli minori 22
6.1.10 Autoveicolo in sostituzione 22
6.1.11 Assistenza pratiche burocratiche
per revoca o sospensione patente in Italia 22
6.1.12 Informazioni traffico in Italia 22
6.2 Esclusioni 22
6.3 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 23
6.4 Mancato utilizzo delle prestazioni 23
◗Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus 24
Disciplina del Bonus/Malus con franchigia 27
◗Allegato 2 – Modifiche al contratto 27
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del D. Lgs. n. 196/0341 27
Lettera tipo richiesta risarcimento diretto 29
Lettera tipo richiesta risarcimento 30
◗CAPITOLO 6 - ASSISTENZA 20
Definizioni 20
Condizioni generali di assicurazione 20
6.1 Oggetto 20
PACCHETTO BASE 21
6.1.1 Soccorso stradale 21
6.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio 21
NOTA INFORMATIVA ai sensi dell’Art 185 D.Lgs. n. 209/2005
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
Direct Line Insurance S.p.A. ha sede sociale e legale in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 01364 del 02/12/99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 11/12/99.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legge applicabile e foro competente
Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.
Reclami
Ricordiamo che è sempre consigliabile prima di inoltrare reclamo, rivolgersi direttamente alle strutture aziendali di rife- rimento:
• Servizio Sinistri (denuncia e informazioni) 000.00.00.00
• Servizio Clienti (assistenza post stipula e modifiche di poliz- za) 848.800.111
• Servizio Rinnovi (assistenza per rinnovo della polizza)
848.800.383
Di seguito si riporta la procedura da seguire per l’inoltro dei reclami.
In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti Direct Line potranno rivolgersi al numero 02/21092092 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, oppure scrivere a: Direct Line - Ufficio Reclami - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02/00000000; indi- xxxxx e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corre- dando l’esposto con nome, cognome e domicilio del recla- mante completo di eventuale recapito telefonico, individua- zione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all’impresa di assicura- zione e copia dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa non- ché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che in mancanza di alcuna delle indicazioni sopra indicate, l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’i- struttoria, entro un massimo di 90 giorni dalla ricezione del reclamo, chiede al reclamante, ove individuabile, l’integrazio- ne dello stesso con gli elementi mancanti.
Nel caso di reclami nei confronti di imprese di assicurazione comunitarie, l’ISVAP, entro 90 giorni dal loro ricevimento, inte- ressa l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, dando comunicazione del relativo esito al reclamante non appena ricevuti i necessari elementi da quest’ultima e comun- que entro 120 giorni da tale data.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Termini di prescrizione
Il diritto al risarcimento si prescrive dopo due anni.
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO R.C. AUTO
Oggetto del contratto
Direct Line assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’as- sicurazione. Direct Line si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamen- te cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico. Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento par- ticolare di gara.
Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto
In conformità a quanto previsto dall’Art 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducen- te del veicolo assicurato nell’ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.
In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamen- te ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1 - il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di vei- colo concesso in leasing;
2 - il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3 - ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del pre- mio da parte del Contraente.
Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario e il bollettino postale.
Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effet- tuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.
L’assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza come data di decorrenza se il premio
o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Direct Line, verificato il pagamento, provvede a inviare presso il domicilio eletto dal Contraente tutti i documenti che costi- tuiscono la polizza.
In tutti i casi in cui si renda necessario appurare l’esattez- za dei dati dichiarati in fase di preventivo, Direct Line, ai sensi dell’Art 132 D. Lgs. n. 209/2005, si riserva la possi- bilità di verificare, prima dell’emissione della polizza, la correttezza delle dichiarazioni rese.
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se è concesso il fraziona- mento in rate.
Nel caso in cui il contratto preveda il frazionamento in due rate semestrali ed il Contraente abbia effettuato il pagamento della prima rata tramite carta di credito, anche per la rata successi- va deve intendersi autorizzato lo stesso metodo di paga- mento con addebito automatico 10 giorni lavorativi prima della scadenza della rata, salva la facoltà del Contraente di chiedere, con un preavviso di almeno 15 giorni dalla scaden- za della rata, l’applicazione di differenti modalità di paga- mento o l’utilizzo di un’altra carta di credito.
Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l’assi- curazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Cod. Civ.).
Durata del contratto
La polizza Direct Line ha durata annuale e non prevede il taci- to rinnovo. L’assicurazione cessa automaticamente alle ore
24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza. Direct Line tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui:
• il Contraente non abbia precedentemente manifestato la volontà di non accettare la proposta di xxxxxxx;
• il Contraente non abbia nel frattempo stipulato una nuova polizza con altra Compagnia di Assicurazione;
• il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio della proposta di xxxxxxx entro lo stesso periodo;
• il veicolo non sia stato oggetto di furto.
Invio documentazione e comunicazioni
La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Direct Line in lingua italiana e possono essere tra- smesse tramite posta elettronica o spedizione postale.
Il Contraente deve indicare a Direct Line l’indirizzo di posta elettronica e l’elezione del domicilio presso il quale le stesse devono essere inviate. In caso di mancata speci- fica a riguardo da parte del Contraente, Direct Line prov- vederà ad inviare la corrispondenza tramite spedizione postale presso l’indirizzo di residenza indicato in polizza.
Clausola di ripensamento
Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 gior-
ni successivi alla definizione della polizza avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da invia- re a mezzo lettera raccomandata A.R., a Direct Line S.p.A Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, congiuntamente a certificato, contrassegno, carta verde originali, scheda di polizza e dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto.
Alla ricezione di tali documenti Direct Line provvederà al rim- borso del premio pagato, al netto dell’imposta e del contribu- to sanitario nazionale.
Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato la clau- sola di ripensamento non sarà applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, Direct Line si rivarrà nei con- fronti del Contraente per ogni esborso e spesa effettuate. Il modulo da utilizzare in caso di recesso può essere scaricato dal sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Servizio Clienti”.
Xxxxxxxx di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rival- sa nei confronti dell’Assicurato
Le dichiarazioni rese all’atto della stipula del contratto hanno la massima importanza e in caso di errata indicazione posso- no comportare, in caso di sinistro, il diritto per Direct Line di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Contraente.
L’assicurazione non è operante:
a ) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b ) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
c ) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utiliz- zato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere funzioni di istruttore;
e) se il conducente è di età inferiore a 26 anni, ove esclu- so dalla copertura di polizza
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni, Direct Line eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni pre- vista dalla citata norma.
Attestazione dello stato del rischio
Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, Direct Line provvede ad inviare al domicilio eletto dal Contraente l’attestazione dello stato del rischio.
L’attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.
Ai sensi dell’Art 134 comma 1-bis del Codice delle assicura- zioni, è possibile richiedere il duplicato dell’attestazione dello stato del rischio relativo all’ultimo periodo di osservazione
effettivamente concluso.
Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contrat- to. Tuttavia ai sensi dell’Art 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l’ultima attestazione conseguita conserva validi- tà per un periodo di 5 anni in caso di:
• cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all’e- stero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
• risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riat- tivazione;
• mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.
Conservazione della classe di merito maturata
In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circo- lazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chie- dere a Direct Line che il contratto sia reso valido per altro vei- colo, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato.
Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regi- me di comunione dei beni oppure in caso di mutamento par- ziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.
In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.
In caso di acquisto di ulteriore veicolo da parte del medesi- mo proprietario (o di un suo familiare stabilmente conviven- te) di un veicolo già assicurato, il nuovo contratto, ai sensi e alle condizioni previste dall’art 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni, è assegnato alla medesima classe di meri- to maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il pro- prietario sia una persona fisica e che i veicoli appartengano alla stessa tipologia
Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato da Direct Line per evitare la maggiorazione del premio per l’evoluzione del Bonus/Malus
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di pre- mio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’appli- cazione delle regole evolutive del Bonus/Malus, offrendo a Direct Line, all’atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti.
Per conoscere l’importo del rimborso del sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Sinistri Direct Line al numero 000.00.00.00 che provvederà:
• in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l’impor-
to del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Direct Line.
• in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.
A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provve- derà a inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l’ importo del rimborso non- ché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A.
La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente dal Contraente ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono: 00.00000000; Fax: 00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: rimbor- xxxxxxxx@xxxxxx.xx
Comportamento da tenere in caso di sinistro
In caso di sinistro, Direct Line deve essere prontamente avvi- sata mediante comunicazione telefonica al Servizio Sinistri Direct Line al numero 848-88.00.22 per denunciare l’accaduto e per ricevere assistenza sulla successiva procedura di liquida- zione del danno;nel corso della denuncia telefonica verranno altresì indicati i documenti necessari da inviare a Direct Line. La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la compagnia dell’avvenuto sinistro.
Nel caso di impossibilità, il cliente deve inviare comunicazio- ne scritta a Direct Line, utilizzando la busta preaffrancata, rice- vuta con i documenti di polizza al seguente indirizzo: Direct Line X.x.X Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX). Il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente) va comunque sempre compilato, anche se non firmato dalla con- troparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coin- volti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative.
Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazio- ni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro.
Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio di questo e di ogni altro documento alla compagnia. Il danneggiato può formulare formale richiesta risarcitoria del danno. Le formalità proprie della richiesta risarcitoria sono indicate all’art. 148 (procedura di risarcimento) e all’art 149 (risarcimento diretto) del Codice e sono reperibili anche sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “in caso di sini- stro”.
Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta risarcitoria (esclusa la possibilità di invio tramite posta elet- tronica) e la relativa documentazione da allegare .
Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD)
In caso di sinistro, qualora ricorrano i seguenti presupposti, il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno diret-
tamente a Direct Line in luogo dell’assicuratore del veicolo responsabile qualora ricorrano i seguenti presupposti:
• il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvol- ga più di due veicoli;
• il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’in- validità;
• il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia , nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.
• i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia.
• Qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento al dan- neggiante e alla sua Compagnia assicurativa (procedura di risarcimento ordinaria).
Termine di prescrizione del risarcimento
Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la CONSAP, è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli artt. 283 ss del Codice delle assicurazioni.
Si raccomanda l’uso dei presidi di sicurezza obbligatori (artt. 171 e 172 del Codice della Strada)
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Capitolo 1 - Norme Generali
Definizioni
Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termi- ni “tecnici” che compaiono all’interno della nota informativa e delle condizioni contrattuali.
Accessori di serie
installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listi- no, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costi- tuenti dotazione di serie.
Alienazione del veicolo
vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazio- ne, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circo- lazione del veicolo.
Apparecchi fonoaudiovisivi
radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.
Assicurato
il soggetto nel cui interesse si stipula l’assicurazione.
Assicurazione
garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi del- l’art. 1882 del Cod. Civ.
Azione del fulmine
l’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera.
Beneficiario
la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell’assicurato in con- seguenza di infortunio.
Card
convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.
Classe di merito CU
E’ la classe Bonus/Malus di “Conversione Universale” (CU). La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio rilascia-
ta dalla Compagnia, in occasione di ogni scadenza annuale
Codice delle assicurazioni
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successivi regolamenti di esecuzione.
Contraente
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.
Consap S.p.A
Concessionaria servizi assicurativi pubblici
Degrado
la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esisten- te tra il valore commerciale del veicolo al momento del sini- stro e il suo valore a nuovo.
Denuncia sinistro
comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un even- to che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Direct Line
Franchigia
l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico del- l’assicurato per ciascun sinistro.
Furto
la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio
la combustione con sviluppo di fiamma.
Indennizzo
l’importo dovuto da Direct Line all’assicurato in caso di sini- stro ai sensi delle condizioni di polizza.
Infortunio
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che pro- duce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente
la perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Optional
l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags.
Perdita Totale
il furto totale senza ritrovamento, l’incendio totale e il furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l’80% del valore commerciale.
Polizza
contratto di assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dalle condizioni di assicurazione che provano e disciplinano l’assi- curazione.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
l’importo dovuto dal Contraente a Direct Line.
Prezzo d’Acquisto
il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto.
Proprietario
l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimo- strare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina
la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minac- cia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Richiesta danni
comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 ( risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di inci- dente stradale.
Risarcimento
l’importo dovuto da Direct Line al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto
Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da Direct Line invece che dall’assi- curatore del veicolo responsabile
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa
l’esercizio del diritto che Direct Line ha di recuperare nei con- fronti del Contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza del- l’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
Scoperto
l’importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, con- trattualmente pattuito, che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicu- razione.
Somma assicurata
l’importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il
limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito.
Stanza di compensazione:
ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese par- tecipanti alla Card.
Surrogazione:
il diritto che Direct Line ha di sostituirsi all’assicurato, eserci- tandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sosti- tuirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confron- ti del responsabile civile o di altro coobbligato.
Tariffa
tariffa Direct Line in vigore al momento della stipula del con- tratto.
Valore a Nuovo
il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatri- colazione del veicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati.
Valore Commerciale
la quotazione riportata dalla rivista specializzata “ Quattroruote” o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media del mercato.
Vandalismo
atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
Per le garanzie “Assistenza” e “Tutela Giudiziaria”, le definizio- ni sono integrate da quelle comprese nei rispettivi capitoli.
Gestione del contratto e condizioni generali
1.1 Consegna e controllo documenti
Il Contraente, contestualmente alla stipula del contratto, deve inviare a Direct Line la seguente documentazione:
• scheda di polizza firmata
• attestazione dello stato del rischio originale
• copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà
• copia della patente di xxxxx
In alcuni particolari casi assicurativi, Direct Line si riserva di richiedere anche ulteriore documentazione meglio descritta alla tabella di cui all’Allegato 1.
1.2 Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi
Nel caso in cui il Contraente non provveda a inviare a Direct Line la documentazione prevista, il contratto, decorsi novanta giorni dalla stipula, sarà assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus con contestuale modifica del premio.
Qualora, in sede di verifica, i documenti riportassero dei dati difformi dalle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del contratto, Direct Line, fermo restando il pro- prio diritto di eventualmente impugnare il contratto o di rece- dervi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ., potrà emettere un’appendice integrativa di polizza. In tal caso, ai
sensi del Regolamento Isvap n.4 del 9 agosto del 2006, saran- no dovute le eventuali differenze di premio.
Il mancato pagamento dell’integrazione del premio eventual- mente dovuta sarà considerata, ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ., motivo di sospensione della copertura.
1.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze
Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, accettato con il versa- mento del premio, il pagamento del danno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Cod. Civ.:
• non è dovuto in caso di dolo;
• è dovuto, in mancanza di dolo, in misura ridotta in propor- zione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.
Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Direct Line, ai sensi dell’Art 144 D.Lgs. del Codice delle assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovu- to pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.
In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraf- fatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte di Direct Line, a mezzo di comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.
In tutti i casi di annullamento, recesso e/o risoluzione del contratto, il Contraente è tenuto alla restituzione del Certificato, Contrassegno e Carta verde originali, dietro semplice richiesta di Direct Line.
1.4 Aggravamento di rischio
Per l’intera durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare a Direct Line qualsiasi variazione dei dati che pos- sano modificare la valutazione del rischio e la relativa quanti- ficazione del premio.
In caso di mancata comunicazione di una variazione che com- porta un aggravamento del rischio, ai sensi e per gli effetti del- l’art. 1898 del Cod. Civ., il pagamento di un eventuale danno:
• non è dovuto in caso di dolo;
• è dovuto in mancanza di dolo, in misura ridotta in proporzio- ne alla differenza tra il premio convenuto e quello che sareb- be stato altrimenti pagato.
Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Direct Line, ai sensi dell’Art. 144 del Codice delle assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni con- trattuali prevista dalla citata norma.
1.5 Conducente di età inferiore a 26 anni
La Copertura Responsabilità Civile Auto si applica nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un conducente di età
maggiore a 26 anni. Il Contraente potrà comunque esten- dere la copertura a uno o massimo due conducenti di età inferiore a 26 anni, dichiarandone le generalità al momen- to del preventivo, oppure richiedere che la copertura non abbia limitazioni.
Nessun risarcimento sarà dovuto se al momento del sinistro il veicolo risultasse guidato da un conducente di età inferio- re a 26 anni non dichiarato in contratto, salvo il caso in cui le coperture siano prestate senza limitazioni di guida.
Direct Line potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa e /o surroga, ai sensi dell’Art 144 del Codice delle assicurazioni, per ogni somma che abbia dovuto pagare al Terzo in conse- guenza dell’inopponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura.
Direct Line non eserciterà il diritto di rivalsa, nel caso in cui il vei- colo al momento del sinistro, sia guidato, per ragioni di servi- zio, da un addetto alla riparazione del veicolo stesso e nel caso in cui l’assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante, oppure in caso di stato di necessità adeguatamente documentato
Modifiche al contratto
1.6 Adempimenti necessari
Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:
• deve aver già inviato i documenti richiesti al par 1.1
• deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrat- tualmente dovuti
Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modi- fiche sono illustrate nella tabella di cui all’Allegato 2.
1.7 Sostituzione con un altro veicolo
Ferme le condizioni indicate al par. “Conservazione della clas- se di merito maturata” della Nota Informativa, il Contraente può, in corso di contratto, sostituire il veicolo assicurato con conseguente conguaglio del premio, mantenendo la classe di merito maturata.
Direct Line invierà i nuovi documenti contrattuali, ferma la sca- denza del contratto originario.
Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, il con- trassegno e la carta verde del veicolo precedentemente assicurato.
Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato in classe di merito di Bonus/Malus 14.
1.8 Sospensione delle garanzie in corso di contratto
Il Contraente può sospendere le garanzie in corso di contratto. La scadenza del contratto verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospensione solo nel caso in cui la stessa abbia avuto durata superiore a 61 giorni.
La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il cer- tificato, il contrassegno e la carta verde originali vengono restituiti a Direct Line, fa fede la data di spedizione indicata
sul timbro postale.
La riattivazione del contratto avviene a richiesta del Contraente e può essere richiesta anche per altro veicolo, fermo quanto disposto dal par. “Conservazione della classe di merito maturata” della Nota Informativa. La riattivazione pre- vede l’emissione dei nuovi documenti.
Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il periodo di osservazione relativo alla regole evolutive del Bonus/Malus che riprende a decorrere dal momento della riattivazione stessa.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue.
Non è consentita la sospensione per i contratti vincolati a segui- to di leasing salvo autorizzazione della società vincolataria.
1.9 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. In tal caso Direct Line prenderà atto della cessione inviando al ces- sionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo proprietario del veicolo dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14.
Il Contraente cedente è tenuto a distruggere il certificato, il contrassegno e la carta verde in suo possesso.
Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicu- rato non comporti la cessione del contratto Direct Line prov- vederà ad aggiornare il contratto inserendo i dati del nuovo proprietario ed assegnando la classe di merito 14.
1.10 Risoluzione del contratto
Il contratto può essere risolto:
• su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo).
Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il vei- colo è stato alienato.
• in caso di furto.
Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle autorità competenti
• in caso di consenso tra Direct Line ed il Contraente.
Il contratto è risolto dalla data di restituzione di Certificato,Contrassegno e Carta Verde originali a Direct Line.
In tutti le ipotesi sopra indicate, Direct Line, ferma la regolari- tà amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell’ imposta e del contributo sanitario nazionale.
Fatto salvo il caso di furto e nel caso in cui non sia prevista la restituzione della documentazione originale, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, il contrassegno e la carta verde in suo possesso.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel
caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a restitui- re a Direct Line il Certificato di assicurazione, il Contrassegno e la Carta Verde.
Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto verrà effettuato alla ricezio- ne del documento attestante il trasferimento di proprietà ma sarà calcolato dal momento della consegna in conto vendita del veicolo.
1.11 Obbligo distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde
La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene appli- cata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di certificato, contrassegno e carta verde Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Direct Line ai terzi come conseguenza dell’uti- lizzo improprio di tale documentazione
Gestione Sinistri
1.12 Norme per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente deve:
• telefonare al numero 000.00.00.00 (Servizio Sinistri) entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza;
• Nel caso di impossibilità, il cliente deve inviare comunicazio- ne scritta a Direct Line, utilizzando la busta preaffrancata, rice- vuta con i documenti di polizza o al seguente indirizzo: Direct Line X.x.X Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX).
In caso di sinistro da circolazione
Il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente) va comun- que sempre compilato ,anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modali- tà di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative.
Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazio- ni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro.
Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio di questo e di ogni altro documento alla compagnia. Il danneggiato può formulare formale richiesta risarcitoria del danno. Le formalità proprie della richiesta risarcitoria sono indicate all’art. 148 (procedura di risarcimento) e all’art 149 (risarcimento diretto) del Codice e sono reperibili anche sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “in caso di sini- stro”.
Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta risarcitoria (esclusa la possibilità di invio tramite posta elet- tronica) e la relativa documentazione da allegare.
In caso di sinistro inerente a garanzie dirette
È necessario far pervenire alla compagnia (secondo le moda-
lità illustrate durante le denuncia telefonica e/o nei documen- ti che la compagnia invierà dopo aver ricevuto la denuncia):
1. in caso di furto o rapina: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente di cui al par. 1.10; qualora il furto o la rapina si verifichi all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità stra- niera anche all’Autorità Italiana, e inviare i documenti indi- cati al par. 3.14;
2. in caso di eventi sociopolitici e atti vandalici: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità com- petente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco;
3. in caso di eventi naturali: idonea documentazione a prova dell’evento; ovvero copia autentica della denuncia inoltra- ta all’Autorità competente salvo esistenza di pluralità di eventi già noti a Direct Line.
4. in caso di incendio: copia autentica della denuncia inoltra- ta all’Autorità competente o, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e inviare i documenti indicati al par. 3.14;
5. In caso di infortunio:
E’ necessario far pervenire alla compagnia il primo certificato
medico ed i documenti necessari alla valutazione e alla liqui- dazione del danno (es. ulteriori certificati medici) L’inadempimento di uno o più di tali obblighi può compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o, in caso di sinistro che si riferisca alla Responsabilità Civile Auto, il diritto di Direct Line di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneg- giato in ragione del pregiudizio sofferto.
Disposizioni di legge
1.13 Oneri fiscali e di legge
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’as- sicurazione sono a carico del Contraente.
1.14 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Capitolo 2 - Responsabilità civile auto
Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia X.X.Xxxx nella nota informativa
2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti
• Responsabilità civile trasportati
Direct Line copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.
Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occu- panti del veicolo stesso.
La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.
• Xxxxx con patente scaduta o con patente estera non convertita Direct Line, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella nota informativa (Clausole di esclu- sione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell’Assicurato, lett. a) rinuncia al diritto di rivalsa nei con- fronti del proprietario e del conducente del veicolo assicu- rato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia, qualo- ra il conducente, pur essendo in possesso di idonea paten- te, abbia involontariamente omesso di:
✔rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro tre mesi dalla data del sinistro.
✔ effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma
ne ottenga il rilascio entro tre mesi dalla data del sinistro
• Traino rimorchio
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.
2.2 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell’Andorra.
L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2.3 Forma tariffaria
Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
La relativa disciplina è descritta nell’Allegato 1.
2.4 Agevolazione per ulteriore veicolo di proprietà
In caso di acquisto di ulteriore veicolo da parte del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo già assicurato, il nuovo contratto, ai sensi ed alle condi- zioni previste dall’art 134 comma 4-bis del Codice delle assicu- razioni, è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario sia una persona fisica e che i veicoli appartengano alla stessa tipologia. La documentazione da inviare per il riconoscimento della clas- se è descritta nell’Allegato 1.
2.5 Duplicato del Certificato e del Contrassegno
Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmen- te deteriorati, persi ,rubati o comunque siano venuti a mancare, Direct Line rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.
Direct Line si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smar- rimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
2.6 Gestione delle vertenze
Fino a quando ne ha interesse, Direct Line assume , a nome del- l’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Direct Line non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non rispon- de di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
CONDIZIONI E GARANZIE PARTICOLARI DEL CONTRATTO R.C. AUTO (APPLICABILI ED OPERANTI SOLO SE E IN QUANTO
RICHIAMATE NEL TESTO DELLA SCHEDA DI POLIZZA)
2.7 Clausola Bonus Protetto Oggetto
In deroga alla regole evolutive di cui all’art. 2.3 e relativi alle- gati, viene esclusa ogni penalizzazione conseguente al paga- mento del primo sinistro (con responsabilità paritaria o princi- pale del conducente ) avvenuto nel periodo di osservazione. Pertanto, in assenza di ulteriori sinistri nel corso di tale perio- do, sarà mantenuta la stessa classe di merito Direct Line, senza applicazione del malus, ed il nuovo contratto verrà assegnato alla medesima classe Direct Line del precedente. Xxx invece risultino nuovi sinistri, le ordinarie regole evoluti- ve verranno applicate senza tener conto del primo sinistro. La classe CU sarà comunque soggetta alle penalizzazioni pre- viste dalla normativa vigente (vedi Allegato 1).
Esclusioni
La garanzia non è operante nel caso in cui il primo sinistro sia stato oggetto di segnalazione antifrode.
Capitolo 3 - Danni al veicolo
Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applica- zione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia pattuiti ed indicati sulla Scheda di Polizza.
3.1 Incendio e furto
Direct Line si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:
• da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione;
• a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo nell’esecuzione o in con- seguenza del furto o rapina del veicolo stesso e i danni diretti da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni ai pneumatici.
Sono compresi inoltre gli accessori di serie e, se il loro valore è riportato sulla Scheda di Polizza, gli optionals.
3.2 Collisione e Kasko
Direct Line si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assi- curato:
• a seguito di collisione accidentale verificatasi durante la cir- colazione, con altri veicoli a motore e relativi rimorchi iden- tificati, anche se in sosta ( garanzia collisione)
• a seguito di collisione accidentale, urto, uscita di strada, ribaltamento, verificatisi durante la circolazione (garanzia kasko)
Sono compresi gli accessori di serie e, se il loro valore è ripor- tato sulla Scheda di Polizza, gli optionals.
Nessun indennizzo sarà dovuto se al momento del sinistro
il veicolo risultasse guidato da un conducente di età infe- riore a 26 anni non dichiarato in contratto, salvo il caso in cui le coperture siano prestate senza limitazioni di guida. Direct Line rinuncia all’azione di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Cod. Civ. nei confronti del conducente che abbia diritto a disporre del veicolo.
3.3 Conducente di età inferiore a 26 anni
Se al momento del sinistro il veicolo viene guidato da un con- ducente di età inferiore a 26 anni non dichiarato al momento della stipula del contratto e, pertanto, non indicato sulla sche- da di polizza, Direct Line relativamente alle garanzie Collisione e Xxxxx potrà rifiutare l’indennizzo del danno.
3.4 Esclusioni per le garanzie Incendio, Furto, Collisione e Kasko
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vanda- lismo come l’incendio doloso;
c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcani- che, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terre- no, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo comunque insor- to, controllato o meno, di energia nucleare o di radioat- tività;
e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’assicurato e delle persone del cui ope-
rato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigen- ti;
f) agli apparecchi fonoaudiovisi non costituenti dotazione di serie e quelli causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell’uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
i) la garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo; altresì non opera nel caso di furto agevola- to dalla presenza, all’interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione.
Inoltre per le garanzie collisione e kasko l’assicurazione non è operante nei seguenti casi:
j) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e succes- sive modificazioni;
K) quando il conducente non è in possesso di regolare patente di guida;
l) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a mano- vre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali;
m) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico;
n) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali ed animali trasportati;
o) per i danni ai dischi ruota e ai pneumatici, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni
3.5 Eventi naturali
A parziale deroga di quanto previsto al par. 3.4 lett. c), Direct Line garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti cau- sati al veicolo assicurato da: inondazioni,esondazioni, alluvio- ni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni,tempe- ste, nubifragi, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, ghiaccio e grandine.
Sono compresi i danni da allagamenti, da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando conseguenti agli eventi sopra indicati.
Sono esclusi i danni da semplici precipitazioni atmosferiche. Sono compresi gli accessori di serie e, se il loro valore è ripor- tato sulla Scheda di Polizza, gli optionals.
3.6 Eventi sociopolitici ed atti vandalici
A deroga di quanto previsto al par. 3.4 lett. b) ,Direct Line garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo.
Sono compresi gli accessori di serie e, se il loro valore è ripor- tato sulla Scheda di Polizza, gli optionals.
3.7 Garanzia Cristalli
Direct Line si obbliga a rimborsare, fino alla concorrenza del-
l’importo annuo indicato sulla Scheda di Polizza, le spese sostenute dall’assicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato, a seguito di rottura determinata da causa accidentale o da terzi durante la circolazione.
L’assicurazione non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
Le rigature e segnature non costituiscono rotture indennizza- bili ai sensi della presente garanzia.
Nel caso in cui i cristalli del veicolo assicurato vengano ripara- ti presso una società convenzionata con Direct Line la garan- zia è prestata senza applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza; in caso di sostituzione verrà comunque detratta la franchigia pattuita
3.8 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio
Direct Line a ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, effettuerà l’adeguamento automatico del valore assicurato in base a quanto riportato dalla rivista Quattroruote.
L’adeguamento automatico non sarà effettuato in caso di vei- coli non censiti da Quattroruote o di cessazione della sua pubblicazione.
3.9 Riduzione e integrazione del valore assicurato
In caso di sinistro parziale il valore assicurato si intende ridot- to, relativamente alla sola garanzia interessata, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’indennizzo riconosciuto.
Su richiesta del Contraente, il valore assicurato è integrato da un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il paga- mento del relativo rateo di premio spettante a Direct Line.
3.10 Garanzie aggiuntive (sempre valide quando operano almeno le garanzie Incendio/Furto)
Direct Line si obbliga, in aggiunta all’indennizzo del sinistro, a rifondere:
in caso di furto totale con ritrovamento le spese sostenute per il parcheggio e/o per la custodia del veicolo disposti dall’Autorità fino al giorno della comunicazione all’assicurato dell’avvenuto ritrovamento, con il massimo di ¤ 260;
in caso di furto totale senza ritrovamento la quota della tassa di proprietà per il periodo compreso tra l’inizio del mese successivo a quello del sinistro e la data di scadenza della tassa pagata con il massimo di ¤ 260;
a seguito di un sinistro da circolazione le spese che si ren- dessero necessarie per la sostituzione e/o il ripristino di:
• air-bag;
• pretensionatori delle cinture di sicurezza;
• impianto antifurto;
fino ad un massimo di ¤ 520, salvo che siano state risarcite dal responsabile del sinistro o indennizzate in base alla garanzia Collisione x Xxxxx e che sia provata la loro sistemazione.
3.11 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e
degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera ed Andorra.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI
3.12 Riparazioni
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per por- tare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell’officina idonea più vicina, l’assicurato non può provvedere a riparazione alcu- na senza aver ricevuto l’assenso da Direct Line, purché detto assenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla denuncia del sinistro. Non è necessario alcun assenso nel caso il veicolo venga portato e fatto riparare presso un’offici- na meccanica segnalata da Direct Line e convenzionata con essa. Direct Line ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all’assicurato il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente pre- viste dal contratto.
3.13 Determinazione dell’ammontare del danno
Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti criteri:
1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammon- tare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo con il limite della somma assicurata. Se la perdita totale si verifica successivamente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro con il limite della somma assicurata;
2. in caso di danno parziale l’ammontare del danno si deter- mina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acquisto e il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata, salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore e suoi componenti.
Se, al momento del sinistro:
• il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assi- curato, l’indennizzo sarà calcolato in proporzione al rappor- to tra il secondo e il primo di detti valori;
•il valore dell’indennizzo contrattualmente stabilito è supe- riore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale
3. in ogni caso:
• la corresponsione dell’indennizzo relativo al valore degli optional assicurati indicati sulla scheda di polizza è subordi- nata alla dimostrazione, a mezzo di comunicazione fiscale regolare, della loro effettiva installazione;
• agli optional, se assicurati, è applicata la stessa percentuale di svalutazione determinata per il veicolo;
• nella determinazione del danno si terrà conto dell’inciden-
za dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicura- to sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detra- zione a norma di legge;
• non è indennizzata somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dal par. 3.10 “garanzie aggiuntive”;
• dall’ammontare del danno è detratto l’importo risultan- te da eventuali scoperti e franchigie pattuite sulla Scheda di Polizza;
• non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiun- te o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.
3.14 Liquidazione dei danni – Furto o Incendio
In caso di furto senza ritrovamento o incendio totale l’inden- nizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Direct Line:
• dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
L’assicurato è altresì tenuto a fornire a Direct Line le chiavi ori- ginali del veicolo e, se dichiarato dal Contraente in quanto riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.
In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio totale il paga- mento dell’indennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro.
Direct Line ha facoltà, in caso di furto totale o parziale e/o incendio totale di richiedere, prima di pagare l’indennizzo, che l’assicurato fornisca il certificato, rilasciato dal Tribunale, attestante che il procedimento penale relativo al furto del vei- colo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Direct Line ha inoltre facoltà, in caso di furto totale, di xxxxxx- xxxx che l’assicurato fornisca:
• una procura notarile a vendere per consentire a Direct Line di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamen- te di poter provvedere alla sua alienazione;
• un’autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da sud- detta alienazione.
A seguito di furto/incendio che comporti la perdita totale del veicolo , qualora il veicolo risulti parcheggiato in un raggio inferiore ai 300 metri dall’abitazione dell’assicurato e non nel box, garage o proprietà privata come dichiarato dal Contraente all’atto della stipula del contratto, gli eventuali scoperti e franchigie previste sulla Scheda di Polizza e richia- mati nel precedente par. 3.13 si intendono raddoppiati.
3.15 Controversie – Arbitrato irrituale
In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettiva- mente da Direct Line e dall’assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le deci- sioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al
Presidente del Tribunale ove risiede l’assicurato.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Direct Line e dell’assicura- to in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
3.16 Recuperi
L’assicurato è tenuto a informare Direct Line non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valo-
re del recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso.
In caso di recupero dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assi- curato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo ritrovato successivamente all’erogazione dell’indennizzo. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno e l’assicurato provvederà a rimborsare a Direct Line l’importo determinato sottraendo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell’assicurato, salvo quanto previsto al punto 1 del par. 3.10 “Garanzie aggiuntive”.
Capitolo 4 - Infortuni del conducente
La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata sulla Scheda di Polizza ed è prestata con appli- cazione, per ciascun sinistro, dello scoperto pattuito e indicato sulla Scheda di Polizza.
4.1 Oggetto
Direct Line si obbliga, alle condizioni che seguono, a inden- nizzare l’assicurato per gli infortuni che determinino la morte o un’invalidità permanente, occorsi in conseguenza della cir- colazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo (con esclusione dei sini- stri occorsi in fase di salita e discesa dalla vettura).
L’assicurazione comprende anche gli infortuni:
• avvenuti in caso di fermata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia;
• derivanti da imperizia o negligenza;
• subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
4.2 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni subiti dal con- ducente:
a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposi- zioni in vigore;
b) di età inferiore ai 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza;
c) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utiliz- zato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata ai sensi della vigente legge a svolgere funzioni di istruttore;
d) che si trovi:
in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemi- co maggiore o uguale a 0,5g/l;
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comun- que se l’utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie;
g) durante la partecipazione del veicolo a gare e compe-
tizioni sportive e relative prove e allenamenti;
h) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terro- rismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;
i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insor- to, controllato o meno – di energia nucleare;
j) in caso di suicidio o tentato suicidio.
4.3 Rinuncia al diritto di surroga
Direct Line rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 del Cod. Civ., verso i responsabili dell’infortunio.
4.4 Criteri di indennizzabilità
Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, come se l’evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano.
Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a con- dizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o sopravvenute all’infortunio.
4.5 Indennizzo in caso di morte
Direct Line corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’assicura- to in parti uguali, se la morte si verifica – anche successiva- mente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno del sinistro.
L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, il conducente muore, gli eredi del conducente non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indenniz- zo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente.
4.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.
MENOMAZIONI | % invalidità permanente | ||
Arto dominante | Arto non dominante | ||
Perdita della facoltà visiva di un occhio | 25 | ||
Cecità completa bilaterale | 100 | ||
Sordità completa monolaterale | 10 | ||
Sordità completa bilaterale | 40 | ||
Perdita completa della voce | 30 | ||
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 | ||
Perdita di un rene | 15 | ||
Perdita della milza | 8 | ||
Perdita dell’arto superiore | 70 | 60 | |
Perdita dell’avambraccio o della mano | 60 | 50 | |
Perdita di tutte le dita di una mano | 60 | 50 | |
Perdita del pollice | 18 | 16 | |
Perdita dell’indice | 14 | 12 | |
Perdita del medio | 8 | 6 | |
Perdita dell’anulare | 8 | 6 | |
Perdita del mignolo | 12 | 10 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 9 | 8 | |
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano | 1/3 del dito | ||
Perdita della coscia al di sopra della sua metà | 70 | ||
Perdita della coscia al di sotto della sua metà | 60 | ||
Perdita di tutta la gamba | 50 | ||
Perdita di un piede | 40 | ||
Perdita di un alluce | 5 | ||
Perdita di ogni altro dito del piede | 1 | ||
Anchilosi dell’anca con arto in estensione e in posizione favorevole | 35 | ||
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi | 25 | ||
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno | 15 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale | 12 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale | 5 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12^ vertebra dorsale | 10 | ||
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare | 10 | ||
Esiti di frattura di una vertebra sacrale | 3 | ||
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente | 5 | ||
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |
Nei casi di menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capaci- tà generica a un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali tabellate.
In caso di mancinismo saranno applicate al lato sinistro le per- centuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomi- ca o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole per- centuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 5% della totale; se invece l’inva- lidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’in- dennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.
La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori.
Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma mas- sima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma
assicurata.
Qualora la percentuale d’invalidità accertata risultasse supe- riore al 70% si procederà ad indennizzare l’intera somma assi- curata.
4.7 Controversie – Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità per- manente sono demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di resi- denza dell’assicurato.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vinco- lanti per le parti.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo arbitro è a carico di Direct Line e dell’assi- curato in parti uguali.
Capitolo 5 - Tutela giudiziaria
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da la Società a:
ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, - 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
Telefono centralino: 000.0000000,
fax: per invio nuove denunce di sinistro: 000.0000000,
fax: per invio successiva documentazione relativa alla gestio- ne del sinistro 045.8290449.
Definizioni Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Contraente
il soggetto che stipula l’assicurazione
Polizza
il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Polizza ed eventuali relative Appendici.
Sinistro o Caso assicurativo
il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l’assicurazione.
Società
DIRECT LINE ASSICURAZIONI
Tutela Legale
l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163-164-173-174 e correlati.
Unico caso assicurativo
il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
Veicolo
il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.
5.1 Oggetto dell’assicurazione
1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limi- ti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, com- presi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorren- ti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extra- giudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
2. Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soc- combenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi del Par.5.6 comma 4;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi del Par. 5.6 comma 5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetu- to dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ulti- ma.
3. E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’ Par.
5.4 comma 3.
5.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
1. L’Assicurato è tenuto a :
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulte- riormente garantite nel caso di due esiti negativi.
5.3 Insorgenza del caso assicurativo
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assi- curativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracon- trattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momen- to di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattua- li, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza nel caso di controversie contrattuali
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del Par. 5.4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del con- tratto stesso.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell’assicurazione, la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta dal Contraente.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicura- tivo:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
5.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
1. L’Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momen- to in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la con- troversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contempora- neamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorren- ti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurati- vo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
5.6 Gestione del caso assicurativo
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adope- ra per realizzare un bonario componimento della controver- sia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presen- tino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmes- sa al Legale scelto nei termini del par. 5.4
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L’Assicurato non può addivenire direttamente con la con- troparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva
autorizzazione della Società o di ARAG.
5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti
viene concordata con la Società o ARAG.
6. La Società e ARAG non sono responsabili dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell’Assicurato di adire alle vie giudizia- rie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accor- do, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
La Società ed ARAG avvertono l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
5.7 Recupero di somme
1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenu- ti ed in genere le somme recuperate o comunque corrispo- ste dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipa- ti, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudi- zialmente.
5.8 Estensione territoriale
1. Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrat- tuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, la garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione Responsabilità Civile Auto cui si riferisce.
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicu- rativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
5.9 Assicurati
Le garanzie previste al Par.. 5.1 – Oggetto dell’assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:
• al Proprietario, al Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasporta- ti, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.
• In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie ven- gono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente deve comu- nicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l’eventuale adeguamento del premio.
Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente- Assicurato, come persona fisica, del coniuge e dei figli mino-
ri conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa poliz- za le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato-Contraente.
5.10 Prestazioni garantite
5.10.1 Pacchetto Base
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di ¤ 7.000 per ogni sinistro senza limite per anno, l’onere delle spese di cui al Par. 5.1 per:
1) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti col- posi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione uffi- ciale della notizia di reato.
2) Il recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti ille- citi extracontrattuali di terzi. La copertura opera limitata- mente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risar- cimento diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni.
3)Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione
di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento del- l’ambiente;
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatrico- lazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al d.lgs. 209/2005 e successive modifiche;
i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l’in- fluenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comporta- mento in caso d’incidente) del Nuovo Codice della Strada;
j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competi- zioni sportive e relative prove) nei casi di controversie con la Società o ARAG.
e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad inci- dente stradale e connesse allo stesso.
NOTA INFORMATIVA
TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni
5.10.2 Pacchetto Deluxe
In aggiunta al pacchetto base, sono garantite le seguenti pre- stazioni:
4) Controversie contrattuali per sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assi- curato, sempre che il valore in lite sia superiore a ¤
2.500. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all’acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. La presente prestazione non vale per controversie contrat- tuali con la Compagnia di RCA
5) L’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
5.11 Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, non- ché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in gene- re;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida
Nota informativa predisposta ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo n° 209/05 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n° 303 del 2 giugno 1997 e n° 518/D del 21 novembre 2003
Informazioni relative all’Impresa
Il contratto è concluso con la sede legale della Società ARAG Assicurazioni S.p.A. sita in Italia in Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xx0 - Xxxxxx.
La Società ARAG Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’e- sercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 26.04.1965 (Gazzetta Ufficiale del 13.05.1965 n°119).
Informazioni generali sul contratto Legge applicabile
Ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. n° 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall’applicazio- ne di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.
Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società (ARAG Assicurazioni S.p.A., Servizio Reclami –
Direzione Generale, Xxxxx xxxxx Xxxxxxx 0 - Xxxxxx, telefax 045-8290499, e mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx).
Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, corre- dando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che per- mane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria , oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Qualità del nostro Servizio
Oltre agli indirizzi di cui sopra, al fine di mantenere elevata la qualità del nostro servizio, abbiamo attivato anche la casella xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx che potrete utilizzare per fornirci i Vostri eventuali suggerimenti. Potete contattarci inoltre indi- rizzando i Vostri spunti ad ARAG Assicurazioni S.p.A., Servizio Qualità – Direzione Commerciale, Xxxxx xxxxx Xxxxxxx 0 - Xxxxxx, telefax 045-8290499.
Si richiama l’attenzione del contraente sulla necessità di leg- xxxx attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Capitolo 6 - Assistenza
Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza
DEFINIZIONI
Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali ter- mini “tecnici” che compaiono in questa sezione.
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
Assistenza
l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro Autoveicolo
l’autovettura ad uso privato descritta nella Scheda di Xxxxxxx
Centrale Operativa
l’organizzazione di ACI Global S.p.A. costituita da risorse umane e da attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell’anno, per l’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza
Franchigia
l’importo espresso in cifra fissa od in percentuale, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro
Furto
il reato previsto dall’Art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri Guasto
qualsiasi danno improvviso ed imprevisto dell’autoveicolo che comporti l’immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati guasti quelli causati anche per negligenza dell’assicurato, quali l’esaurimento della batteria, la foratura dei pneumatici, l’esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi dell’autoveicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi dell’autoveicolo determi- nati da richiami sistematici della Casa, da operazioni di manu- tenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di acces- sori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da inter- venti di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento
Incidente
qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazio- ne stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all’autovei- colo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggrava- mento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato
Indennizzo
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Infortunio
l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che pro- duce lesioni fisiche obiettivamente constatabili Istitutodicura
ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all’eroga- zione dell’assistenza ospedaliera, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche per cure dietologi- che ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani Xxxxxxxxx
la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata
Residenza
luogo in cui l’Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia
Sinistro
il verificarsi dello stato di difficoltà in conseguenza di un even- to fortuito
Società
DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.
Viaggio
qualunque trasferimento dell’Assicurato in Italia (incluso lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino), ad oltre 50 Km dalla sua residenza o all’estero nei Paesi indi- cati nel paragrafo “Estensione territoriale”
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
6.1 Oggetto
La Società garantisce le prestazioni di Assistenza , in base al pacchetto di garanzie prescelto e richiamato sulla Scheda di Polizza, a favore degli assicurati.
PACCHETTO BASE
6.1.1 Soccorso stradale
La garanzia è prestata per non più di 3 interventi per anno assicurato e con un esborso massimo per evento di ¤ 154,94.
1. Riparazioni sul posto
A seguito di guasto all’autoveicolo, purché questo si trovi su strade aperte al traffico ragionevolmente raggiungibili dal mezzo di soccorso, la Società, tramite la Centrale Operativa, procurerà all’Assicurato un mezzo di soccorso che potrà, senza alcun esborso da parte dell’Assicurato, risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo mediante pic- xxxx riparazioni. L’eventuale costo dei ricambi resta a carico dell’Assicurato che lo regolerà direttamente al mezzo inter- venuto.
2. Traino
Qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuare la riparazione sul posto, in caso di:
• incidente all’autoveicolo
• guasto dell’autoveicolo,
• ritrovamento del veicolo a seguito di furto
la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell’Assicurato, a trasportare l’autovei- colo fino all’officina della Rete di Assistenza più vicina al luogo dell’immobilizzo con un massimale chilometrico di 80 Km andata e ritorno.
Qualora l’immobilizzo avvenga all’estero, l’autoveicolo sarà trasportato all’officina della rete di assistenza oppure all’offici- na di competenza più vicina al luogo dell’immobilizzo. La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero dell’autoveicolofuoridallase- destradale.
In caso di trasporto dell’autoveicolo, gli Assicurati saranno messi nelle condizioni di raggiungere il centro da cui provie- ne il carro attrezzi oppure l’officina della rete di assistenza dove viene trasportato il veicolo, oppure un albergo, una sta- zione ferroviaria, di autobus od aeroportuale più vicina fino ad un massimo di 50 Km dal luogo dell’immobilizzo utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato l’autoveicolo.
6.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, l’autoveicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, la Società, tramite la Centrale Operativa, organizzerà e
terrà a proprio carico, fino a un massimo complessivo di ¤
516,46, le spese per il rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente program- mata mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) o un altro mezzo concordato a seconda delle necessità.
6.1.3 Spese di albergo
Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, l’autoveicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in
giornata e l’Assicurato desideri attendere sul posto la conclu- sione della riparazione, la Società, tramite la Centrale Operativa, provvederà alla sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazio- ne fino ad un massimo di 2 giorni e con un massimo comples-
sivo di ¤ 154,94.
6.1.4 Recupero dell’autoveicolo riparato
Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, l’autoveicolo debba restare immobilizzato per oltre 24 ore e, nel caso in cui la Società, tramite la Centrale Operativa, abbia già provveduto a far rientrare l’Assicurato, la stessa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto di sola andata in treno (prima clas-
se) o in aereo (classe economica) fino ad un massimo di ¤
258,23 per andare a recuperare l’autoveicolo riparato.
PACCHETTO DELUXE
In aggiunta a quelle previste dal Pacchetto Base, prevede le seguenti prestazioni:
6.1.5 Invio pezzi di ricambio
Qualora in conseguenza di guasto o incidente avvenuti all’e- stero l’autoveicolo si trovi ivi ricoverato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione ed indispensabili al suo funziona- mento non possano essere reperiti sul posto la Società, trami- te la Centrale Operativa, provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme che regolano il traspor- to merci.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei ricambi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e spedizione restano a carico della Società.
6.1.6 Rientro sanitario
Qualora l’Assicurato in viaggio venga colpito da infortunio da incidente in cui sia coinvolto l’autoveicolo assicurato e le sue condizioni siano tali che i medici della Centrale Operativa, d’intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Centrale Operativa, ritenga- no necessario un suo trasferimento in un Istituto di cura pros- simo alla sua residenza, allo scopo di assicurare una cura ade- guata alla patologia del paziente, la Società, tramite la Centrale Operativa, definirà le modalità del rientro e provve- derà a:
• organizzare il rientro del paziente con il mezzo più idoneo tra: aereo sanitario, aereo di linea eventualmente barellato, treno/vagone letto, autoambulanza. Il trasferimento dell’Assicurato con aereo sanitario potrà aver luogo da tutti i Paesi europei e dai seguenti Paesi extraeuropei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Marocco, Siria,Tunisia. Da tutti gli altri Paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato
• assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico.
Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, com- presi gli onorari del personale medico e/o infermieristico
inviato sul posto e che lo accompagnano sono a caricodellaSocietà.
Qualora la Società, tramite la Centrale Operativa, abbia prov- veduto al rientro dell’Assicurato, avrà facoltà di chiedere a quest’ultimo il biglietto di viaggio non utilizzato.
Non danno luogo al trasferimento:
1. i casi il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
2. gli infortuni o le malattie intervenute a seguito dell’infortu- nio che non impediscano all’Assicurato di proseguire il viag- gio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.
6.1.7 Invio di un autista
Qualora a seguito di un incidente in cui sia coinvolto l’autovei- colo assicurato, avvenuto ad oltre 50 Km dal luogo di residen- za, l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure, ma solo all’estero, gli venga ritira- ta la patente, la Società, tramite la Centrale Operativa, mette- rà a disposizione un autista che provvederà a recuperare il vei- colo e a consegnarlo alla residenza dell’Assicurato. Restano comunque a carico dell’Assicurato le spese relative al carbu- rante, di pedaggio e di traghetto.
6.1.8 Trasporto della salma
La Società, tramite la Centrale Operativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell’Assicurato, deceduto a seguito di infortunio da incidente in cui sia coinvolto l’autovei- colo assicurato fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico fino alla concorrenza di ¤ 4.132,00 le relative spese di trasporto, con esclusione delle spese relative all’e- ventuale recupero della salma e della cerimonia funebre.
6.1.9 Rientro dei figli minori
Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente in cui sia coinvol- to l’autoveicolo assicurato avvenuto ad oltre 50 Km dal luogo di residenza, non sia in grado di prendersi cura di ragazzi minori di anni 18 in viaggio con lui e qualora nessuno dei pas- seggeri sia in grado di occuparsene, la Società, tramite la Centrale Operativa, invierà con costi a proprio carico (viaggio e retribuzione) un accompagnatore che conduca i minori al loro domicilio in Italia.
6.1.10 Autoveicolo in sostituzione
Qualora a seguito di:
• furto totale
• guasto o incidente per cui sia stata richiesta e fornita la pre- stazione di cui al punto 6.1.1.2) Traino, se l’autoveicolo risul- ta immobilizzato e necessita di una riparazione di almeno 8 ore di manodopera,
la Società, tramite la Centrale Operativa, a seguito di contat- to diretto da parte dell’Assicurato, metterà a disposizione e terrà a proprio carico le spese per un altro autoveicolo adibi- to ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari a quella del veicolo dell’Assicurato con il massimo di 1600 cc, per un mas- simo di 7 giorni a chilometraggio illimitato, comprendente la copertura assicurativa obbligatoria Responsabilità Civile
Auto, Kasco intesa come copertura integrativa CDW (elimina- zione parziale franchigia Kasko) e Furto intesa come copertu- ra integrativa TP (eliminazione parziale franchigia Furto). Restano a carico dell’Assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indi- cate, le eventuali franchigie, le spese di carburante, dipedag- gieditraghetto.
Qualora l’Assicurato intendesse conservare l’autoveicolo in sostituzione per un periodo superiore a quello massimo indi- cato, resterà a suo totale carico il costo relativo all’eccedenza di utilizzo oltre il massimo.
L’autoveicolo in sostituzione è messo a disposizione:
• tramite le società di autonoleggio convenzionate;
• secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali pre- viste (potrà essere richiesto all’Assicurato un deposito cau- zionale per le spese di carburante e, su eventuale richiesta, quest’ultimo dovrà esibire una carta di credito in corso di validità);
• presso le stazioni di noleggio di dette società;
• secondo gli orari di apertura delle stesse.
Nel caso in cui l’Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni dell’autoveicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all’evento che ha generato la riparazione stessa.
L’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire idonea documentazione attestante l’effettiva esistenza delle condi- zioni previste dalla prestazione.
6.1.11 Assistenza pratiche burocratiche per revoca o sospensione patente in Italia.
Qualora, a seguito di revoca o sospensione della patente di guida, l’Assicurato necessiti di istruire la procedura per il ricor- so al provvedimento di revoca o sospensione, la Centrale Operativa provvederà ad espletare la relativa pratica tenendo a proprio carico il costo della stessa fino ad un massimo di ¤ 155,00 per evento.
La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di due volte per anno assicurativo.
Sono escluse le ammende e le spese relative alle tasse ed imposte e bolli.
6.1.12 Informazioni traffico in Italia.
Qualora l’Assicurato richieda informazioni relative a situazione della viabilità in Italia delle autostrade, tangenziali, bretelle, strade urbane ed extraurbane;
segnalazioni di stazioni di servizio, autogrill, motel e di offici- ne meccaniche in autostrada;
la Centrale Operativa fornirà le informazioni richieste. Per ottenere la prestazione, l’Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.
6.2 Esclusioni
- operanti per le prestazioni tecniche al veicolo
Dalla garanzia al veicolo sono esclusi:
• gli autoveicoli elettrici con l’alimentazione di tipo elettri- ca (a batteria);
• gli eventi derivanti da: gare automobilistiche competiti- ve e relative prove e allenamenti, per guerre, rivoluzio- ni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall’intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di par- ticelle atomiche;
• atti dolosi e di pura temerarietà dell’Assicurato;
• i danni provocati dall’uso improprio dell’autoveicolo;
• i danni provocati da abuso di alcool, psicofarmaci ad uso non terapeutico, stupefacenti ed allucinogeni;
• danni causati qualora alla guida dell’autoveicolo sia un conducente non autorizzato o un conducente sprovvisto di patente di guida;
• xxxxx provocati da suicidio o tentato suicidio.
non sono considerati guasto: gli immobilizzi dell’autoveicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determi- nati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
• le richieste di rimborso da parte dell’Assicurato per pre- stazioni usufruite senza il preventivo consenso della Centrale Operativa.
• il servizio non include eventuali danni alle merci traspor- tate a bordo dei veicoli o perdite pecuniarie eventual- mente conseguenti a un evento.
- operanti per le prestazioni sanitarie alla persona Premesso che, in ogni caso, la garanzia Assistenza non sarà operante se l’intervento non sia stato preventivamen- te autorizzato dalla Centrale Operativa, sono esclusi i rischi causati da:
• atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
• eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
• sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di ener- gia nucleare o di radioattività;
• intossicazioni per abuso di alcolici e di psicofarmaci e per l’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
• infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell’Assicurato o conseguenti ad atti dolosi dello stesso, ivi compresi il suicidio e il tentato suicidio;
• malattie preesistenti nonché malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi;
• infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere e dalla partecipazione a gare o corse motoristiche e alle prove e allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
• infortuni derivanti dalla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o con idroscì e uso di guidoslitte.
6.3 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso alla Società ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi del- l’art.1915 del Codice Civile.
Premesso che le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo né l’erogazione di prestazioni qualora l’Assicurato non si rivolga alla Centrale Operativa al momento del sinistro (fatta eccezione per i casi in cui l’Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Centrale Operativa per cause di forza maggiore) di conse- guenza resta inteso che, in caso di sinistro per ottenere la for- nitura di prestazioni di assistenza, l’Assicurato ha l’obbligo di contattare per telefono la Centrale Operativa al numero verde 000.00.00.00 (dall’Italia) o al numero nero x00.00.00.000.000 (dall’estero) e comunicare:
le generalità complete dell’Assicurato ed un recapito telefonico; l’indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
la prestazione richiesta;
e fornire, su richiesta della Società o della Centrale Operativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Possono, inoltre, essere richieste all’Assicurato ulteriori informazioni. Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Centrale Operativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle pre- stazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne.
Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Società ha il diritto di recu- perare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.
Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo, su indicazione della Centrale Operativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate ritenute sufficienti dalla Società.
L’Assicurato inoltre si obbliga a sciogliere dal segreto profes- xxxxxxx i medici che lo hanno visitato e curato.
6.4. Mancato utilizzo delle prestazioni
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzial- mente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alterna- tive di alcun genere a titolo di compensazione.
L’Assicurazione vale per:
Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano),
Europa: Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria, Serbia e Montenegro.
Il programma di Assistenza Base e Deluxe è realizzato in col- laborazione con
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus
La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: 1° Periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazio-
ne e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio;
Periodi successivi: hanno durata dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
All’atto della stipula del contratto la classe di merito viene assegnata in base alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella seguente tabella:
Situazione veicolo / contrattuale | Classe CU di assegnazione | Documentazione da inviare | |
1 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla preceden- te assicurazione. | • Attestazione dello stato del rischio; • copia del Libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente. |
2 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata) | • Attestazione dello stato del rischio; • copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente. |
3 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tarif- faria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla preceden- te assicurazione | • Attestazione dello stato del rischio; • copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente; • dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per man- cato utilizzo del veicolo ovvero • documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo. |
4 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione sca- duto da oltre 5 anni | Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio è inferiore/uguale alla classe di meri- to 14 ovvero classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla preceden- te assicurazione se superiore | • Attestazione dello stato del rischio; • copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente; • dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto ovvero • documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo. |
5 | Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla preceden- te assicurazione. | • Attestazione dello stato del rischio; • copia della denuncia di furto rilasciata dal- l’autorità competente; • copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia • copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente. |
6 | Veicolo rubato, assicurato in altra forma tarif- faria | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata). | • Attestazione dello stato del rischio; • copia della denuncia di furto rilasciata dal- l’autorità competente; • copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia • copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente. |
7 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA, ovvero oggetto di contratto ceduto | Classe di merito 14 | • Copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà, ovvero appendice di cessione contratto • copia della patente del Contraente. |
8 | Veicolo assicurato presso compagnia estera | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione sotto riportata) ovvero Classe di merito 14 se il documento rilascia- to dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU | • Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pre- gressa; • copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente. |
9 | Mancanza di attestazione o della documen- tazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avve- nuta da oltre un anno oppure nei casi non espressamente indicati | Classe di merito 18 | • Copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente. Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi. |
10 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabil- mente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso Direct Line | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato | • Copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente (solo soggetto diverso dal Contraente della polizza del veicolo già assicurato); • dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero, • certificazione dello stato di famiglia |
11 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmen- te convivente) di un veicolo di stessa tipolo- gia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato | • Originale del duplicato dell’attestazione dello stato del rischio rilasciato da prece- dente Compagnia per l’ ultima annualità effettivamente conclusa; • copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente; • dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero, • certificazione dello stato di famiglia |
12 | Veicolo già assicurato con contratto di lea- sing ( che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla preceden- te assicurazione | • Attestazione dello stato del rischio; • documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto; • copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente. |
13 | Xxxxxxx assicurato con contratto temporaneo | Classe di merito CU cui il contratto tempo- raneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se nel contratto non è indicata la classe CU di assegnazione | • Copia del contratto temporaneo; • copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente. |
14 | Recesso in seguito all’esercizio del diritto di ripensamento. | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo periodo di osservazione concluso. | • Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l’eser- cizio del diritto di ripensamento; • copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente. |
15 | Risoluzione consensuale prima della scadenza annuale. | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo periodo di osservazione concluso. | • Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la riso- luzione consensuale; • copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente. |
16 | Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio se i veicoli apparten- gono alla medesima tipologia ovvero Classe di merito 14 se i veicoli appartengo- no a tipologia diversa | • Attestazione dello stato del rischio • dichiarazione di aver alienato il veicolo indi- cato nell’attestazione dello stato del rischio ovvero documento attestante il trasferimento di pro- prietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull’attestazione dello stato del rischio • copia del libretto di circolazione con even- tuale passaggio di proprietà; • copia della patente del Contraente |
Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU* occorre:
• in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
Tabella di conversione
Anni senza sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
• in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventua- li sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità princi- pale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
n.b. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (vei- colo non assicurato).
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinen- za in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Direct Line abbia o meno effettuato, nel periodo di osserva- zione ,pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsa- bilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai vei- coli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la correspon- sabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsa- bilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe
di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corre- sponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coinciden- te con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità
Classe di merito | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
01 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
02 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
03 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
04 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
05 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
06 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
07 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
08 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
09 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
* Criteri riportati nel Regolamento Isvap n.4 del 09 agosto 2006 In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarci-
mento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applica- zione della predetta tabella di regole evolutive.
Disciplina del Bonus/Malus con franchigia
L’assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus” con una franchigia assoluta per ogni sinistro dell’ammontare precisato sulla scheda di polizza.
Il Contraente, l’assicurato e il proprietario sono tenuti in soli-
Allegato 2 – Modifiche al contratto
do a rimborsare a Direct Line l’importo del risarcimento rien- trante nei limiti della franchigia. Direct Line conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del dan- neggiato rientri nei limiti della franchigia.
Qualora l’importo del risarcimento rientri nei limiti della fran- chigia, il sinistro non verrà tenuto in considerazione agli effet- ti delle regole evolutive del “Bonus/Malus”; in caso contrario la Bonus/Xxxxx seguirà le regole evolutive sopra descritte.
Tipo di Modifica | Modifica |
Sostituzione con un altro veicolo | Comunicare la modifica al servizio clienti Direct Line al numero 848.800.111 e inviare: • libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo • appendice firmata |
Sospensione delle garanzie in corso di con- tratto | Inviare una raccomandata A/R a Back Office Direct Line S.p.A Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx con richiesta firmata di sospensione, Certificato, Contrassegno e Carta Verde originali, autorizzazione società vincolataria, se il contratto è gravato da vincolo. Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dal sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Servizio Clienti”. |
Riattivazione delle garanzie | Inviare al fax Direct Line 000.000.000 (00.00.00.00.00 dall’estero), una richiesta firmata con indica- ta la data da cui si intende riattivare il contratto. Il modulo con la richiesta di riattivazione può essere scaricata dal sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Servizio Clienti”. |
Trasferimento di proprietà con cessione di contratto | Inviare al fax Direct Line 000.000.000 (00.00.00.00.00 dall'estero) i seguenti documenti: • richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal Contraente Cedente • copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà • dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde firma- ta dal Contraente cedente Il modulo con la richiesta di cessione contratto può essere scaricata dal sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Servizio Clienti”. |
Trasferimento di proprietà senza cessione di contratto | Inviare al fax Direct Line 000.000.000 (00.00.00.00.00 dall'estero): • copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà |
Risoluzione del contratto per cessazione del rischio | Inviare al fax Direct Line 00.00.00.00.00: • dichiarazione di aver provveduto alla distruzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde relati- vi al veicolo alienato • atto comprovante l’alienazione del veicolo; In particolare per: 5 vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà 5 distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo : attesta- zione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe 5 demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessiona- rio o succursale di case costruttrici e attestante l’avvenuta consegna del veicolo Il modulo da utilizzare in caso di annullamento del contratto può essere scaricato dal sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Servizio Clienti”. |
Risoluzione del contratto per furto | Trasmettere copia della denuncia per furto presentata all’Autorità competente al fax Direct Line 00 00000000 |
Risoluzione consensuale | Inviare una raccomandata A/R a Back Office Direct Line S.p.A Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, con richiesta di risoluzione del contratto, Certificato, Contrassegno, Carta Verde e dichiara- zione firmata di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. |
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del D. Lgs. n. 196/03
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di pro- tezione dei dati personali (in seguito denominato “Legge”), prevede in capo a Direct Line Insurance S.p.A, con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, in qualità di titolare
del trattamento, l’obbligo di fornire ai propri clienti la presen- te informativa relativamente al trattamento dei loro dati per- sonali (di seguito, i “Dati”).
Finalità del trattamento dei Dati
I suoi dati, da Lei forniti per il calcolo del preventivo e per l’e- ventuale successiva stipula della polizza assicurativa, saran- no oggetto di trattamento da parte di Direct Line:
a) per la raccolta di informazioni pre-contrattuali, inclusa la valuta- zione economico finanziaria al fine del calcolo del preventivo per la quantificazione del premio per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione, nonché per la gestione ed ese- cuzione del contratto stesso, per la gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicu- rativa e riassicurativa a cui Direct Line è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l’adempimento di ogni obbli- go di legge relativo ai contratti di cui sopra ed all’esercizio del- l’attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stra- giudiziale, prevenzioni di frodi;
b) per finalità di informazione e promozione commerciale di pro- pri nuovi prodotti assicurativi nonché di prodotti e offerte di terzi, anche a mezzo fax e posta elettronica, sms o mms. Xxxxxxx decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di credito, La informiamo che i Suoi Dati includeranno anche quelli relativi alla Sua carta di credito e quelli bancari necessari per le operazioni di paga- mento. A tal fine Direct Line La informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta stessa con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della Sua pratica nel corso del tempo.
Modalità del trattamento dei Dati
Il trattamento effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è svolto direttamente dall’organizza- zione di Direct Line e da soggetti esterni a tale organizzazio- ne, facenti parte della catena distributiva del settore assicura- tivo, nonché da società di servizi, tutti da noi nominati respon- sabili del trattamento.
Dati sensibili
In caso di sinistro, Direct Line potrebbe avere la necessità di effettuare visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, per lo svolgimento e l’ottenimento di analisi, cartelle cliniche, pareri e così via. Tali Dati potranno essere eventual- mente comunicati come per legge alla controparte assicurati- va, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4), per le sole finalità di cui al punto 1 a).
Comunicazione dei Dati
a) I Suoi Dati, inclusi quelli sensibili, possono essere comuni- cati per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
agli altri soggetti del settore assicurativo quali assicuratori (ivi comprese la controparte assicurativa, le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti e consulenti di Direct Line, nonché a Istituti Bancari e di credito ai fini della corret- ta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati
alla stipula della polizza:
ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l’Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CID (Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto) e l’UCI (Ufficio Centrale Italiano).
b) I Suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a terzi per finali- tà di invio di nostro materiale pubblicitario da parte di tali terzi.
5. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art 7 tra cui, a titolo esem- plificativo, il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, retti- ficazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la can- cellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge. I suddetti diritti potranno esse- re esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Amministratore Delegato, Direct Line Insurance S.p.a., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx)
6. Conferimento dei dati
In caso di stipula del contratto di assicurazione il conferimen- to dei Dati, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finali- tà di cui al punto 1a) ai fini della conclusione di nuovi rappor- ti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in esse- re o della gestione e liquidazione dei sinistri. L’eventuale rifiu- to da parte sua di conferire i dati comporterebbe l’impossibi- lità da parte di Direct Line di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento di dati per la predisposizione del preventivo è facoltativo, ma senza di essi non saremo in grado di effettua- re il calcolo del preventivo stesso.
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1b) è invece facoltativo, e l’eventuale rifiuto da parte sua di conferi- re i Dati comporterebbe solo l’impossibilità da parte nostra di inviarLe informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è Direct Line Insurance S.p.A. - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. Il Responsabile per il riscon- tro all’interessato in corso di esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 è l’Amministratore Delegato. L’elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Direct Line Insurance S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare, su richiesta scritta.
Lettera tipo richiesta risarcimento diretto.
Lettera tipo richiesta risarcimento diretto
Raccomandata A.R.
Data del timbro postale.
Al Servizio Sinistri Direct Line Insurance S.p.A. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00/00
00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX)
Oggetto: Richiesta di "Risarcimento Diretto" ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005)
Io sottoscritto ................................................................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale ..............................................................................................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................................................................... il ..........................................................................
titolare di polizza Direct Line n. che copre il veicolo di mia proprietà targato
.................................................................inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data ..............................................................................
a (luogo). ........................................................................................................................................................................................................................................
con il veicolo di proprietà di
targato ................................................................. ed assicurato per la RCA con la Compagnia ............................................................................................
Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del conducente dell'altro veicolo. Vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:
........................................................................................................................................................................................................................................................
nei seguenti giorni........................................................................................................................ alle ore . ................................................................................
Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che in caso di mancato esito sul risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della pre- sente potrò rivolgermi ad un legale.
Distinti saluti.
Firma
Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3) Certificazione medica delle lesioni
Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI ....................................................................................................................................
Mittente:
Nome ............................................................................................................................................................................................................................................
Cognome ......................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo ........................................................................................................................................................................................................................................
numeri di telefono ........................................................................................................................................................................................................................
Lettera tipo richiesta risarcimento
Raccomandata A.R.
Data del timbro postale.
All'Ufficio Sinistri della Compagnia di Assicurazioni
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Oggetto: Richiesta di risarcimento ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005)
Io sottoscritto ..............................................................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale ..............................................................................................................................................................................................................................
nato a .................................................................................................................................................... il ....................................................................................
con la presente inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data ....................................................................................................................
a (luogo) ........................................................................................................................................................................................................................................
tra il veicolo di mia proprietà targato ed il veicolo presso di voi assicurato con Polizza n.
......................................................................................targato. e di proprietà di
........................................................................................................................................................................................................................................................
Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del vostro assicurato e vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:
nei seguenti giorni............................................................................................... alle ore ..........................................................................................................
Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che potrò rivolgermi ad un legale in caso di mancato esito sul risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della presente.
Distinti saluti.
Firma
Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3)Certificazione medica delle lesioni
Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI ....................................................................................................................................
Mittente:
Nome ............................................................................................................................................................................................................................................
Cognome ......................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo .........................................................................................................................................................................................................................................
numeri di telefono ......................................................................................................................................................................................................................
Edizione Dicembre 2008