Contratto di locazione Clausole campione

Contratto di locazione. E’ il contratto con il quale il locatore si obbliga a far godere all’altra parte (locatario, detto anche conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. La differenza con il similare contratto di affitto consiste nel fatto che quest’ultimo ha ad oggetto una cosa produttiva. Nella locazione gli obblighi del locatore sono di consegnare la cosa al conduttore e di mantenerla in buono stato di manutenzione, mentre quelli del conduttore sono di prendere in consegna la cosa e di usare la diligenza ordinaria nel servirsene, nonché di pagarne il corrispettivo. Considerato che la materia delle locazioni non è indifferente al legislatore, stante la estrema ricorrenza di tale forma contrattuale, dei forti interessi sociali ed abitativi connessi all’uso del bene locato, della disparità intercorrente tra le posizioni contrattuali del locatore e del conduttore a tutto vantaggio del primo, ha introdotto un regime vincolistico già nella prima metà del novecento e successivamente con la cd. legge dell’equo canone (n. 392/78), ove si limita fortemente l’autonomia contrattuale delle parti. Si fissa, ad esempio, una durata minima del contratto nonché dei criteri predeterminati per la qualificazione del canone locatizio. Tutta la disciplina è imperniata sulla distinzione tra immobili destinati ad uso abitativo e quelli ad uso diverso dall’abitazione. Ma la normativa sull’equo canone ha lasciato insoddisfatto il ceto economicamente più forte dei locatori soprattutto per quanto attiene alla determinazione del canone, considerato eccessivamente basso. Ecco perché il legislatore ha emanato una nuova legge (n. 359 del 1992) che ha escluso l’applicazione delle disposizioni restrittive sull’equo canone nelle locazioni di immobili di nuova costruzione, mentre per quelli non di nuova costruzione si sono introdotti i cd. accordi in deroga. La novità consisteva nel fatto che le norme dell’equo canone restavano cogenti se nella trattativa e nella conclusione del contratto, conduttore e locatore non richiedevano l’assistenza delle organizzazioni dei conduttori e della proprietà edilizia. In tal caso il contenuto del rapporto di locazione poteva essere stabilito dalle parti in modo difforme da quanto prescritto dalla legge del 1978 dell’equo canone; eppure nel 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che prevede come obbligatoria l’assistenza delle organizzazioni anzidette per gli accordi in deroga alla legge sull’equ...
Contratto di locazione. I contratti di locazione degli alloggi disciplinati dalla presente legge dovranno essere predisposti in conformità al contratto tipo approvato dalla Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Contratto di locazioneLe parti si obbligano a concludere il contratto definitivo di locazione entro e non oltre la data del 10/05/2021. Il termine si intende essenziale e la mancata conclusione del contratto definitivo di locazione nel termine che precede, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.
Contratto di locazione. 1. Gli alloggi realizzati saranno destinati alla locazione per i successivi 15 anni dalla data di presentazione della richiesta di agibilità degli stessi. 2. I contratti riguardanti gli alloggi oggetto del presente Bando saranno stipulati direttamente tra l’Operatore e il richiedente secondo quanto disposto dall’art.2, comma 3 della L. 9 dicembre 1998 n.431; 3. L’eventuale rinnovo del contratto sarà subordinato alla verifica da parte dell’Amministrazione comunale della permanenza dei requisiti previsti dal Bando. 4. In caso di morosità del conduttore superiore a tre mensilità si avrà l’immediata risoluzione del contratto di locazione. In caso di mancato rilascio dell’alloggio da parte del conduttore sarà da questo dovuta al locatore la relativa indennità di occupazione.
Contratto di locazione. FAC SIMILE - ALLEGATO 1 N5 N6 N2 N3
Contratto di locazioneIl contratto di locazione sarà redatto in lingua inglese e in forma simile alla bozza allegata. Verrà inoltre fornita una traduzione di cortesia in italiano del contratto di locazione, ma la versione inglese farà testo.
Contratto di locazione. 5.1 La Promissaria Acquirente dichiara di ben conoscere ed accetta- re il Contratto di Locazione e si impegna a subentrarvi alla Data del Rogito, salva la condizione risolutiva espressa all'art. 2.5 e l'escussio- ne della garanzia di cui all'art.3.2.
Contratto di locazione. 1. La Giunta regionale adotta lo schema di contratto di 10 locazione, al quale dovranno essere adeguati i contratti da stipulare o rinnovare ai sensi del presente regolamento.
Contratto di locazione. Impostazioni di stampa per MS Word (formato A3)‌ Per stampare correttamente il contratto di locazione in formato A3 da Microsoft Word è necessario inserire nel campo Pagine da stampare | Pagine i seguenti valori: 4,1,2,3 (ed eventualmente 8,5,6,7 ... 12,9,10,11 ... e così via) come dalla seguente immagine: E' necessario inoltre selezionare il formato A3 come Formato carta nella finestra di dialogo della stampante (accessibile attraverso il pulsante Proprietà), qualora non venisse automaticamente impostato.
Contratto di locazione. Successivamente al provvedimento di assegnazione viene stipulato il contratto di locazione previa determinazione del canone di locazione. Per la stipula è necessario : - provvedere al versamento della cauzione, del primo fitto, dei diritti amministrativi e della quota pari al 50% delle spese di registrazione nonché dell’importo relativo alle marche da bollo, mediante versamento sul conto corrente postale del Comune; - consegnare la fotocopia di un documento di identità valido e del codice fiscale. Il contratto di locazione viene sottoscritto in duplice copia ( una per l’assegnatario ) e viene trasmesso telematicamente agli uffici competenti del Ministero delle Finanze per la registrazione. All’atto della stipula viene consegnato il presente Regolamento ed il Regolamento delle Autogestioni. Subito dopo la firma del contratto viene effettuata la consegna dell’alloggio da parte di un tecnico dell’Ente mediante la compilazione, in contradditorio, di un verbale di consegna sul quale verranno annotate tutte le eventuali carenze dell’alloggio.