Rinuncia agli studi. Art. 35 - Decadenza
Rinuncia agli studi. 1. Lo studente che per determinati e particolari motivi personali non intenda più continuare il corso degli studi universitari, può rinunciare al proseguimento degli studi. La rinuncia deve essere manifestata esclusivamente con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia, ed è irrevocabile. La rinuncia determina la perdita dello status di studente ed estingue la carriera, fatti salvi i crediti acquisiti, i quali possono essere sottoposti a successivo riconoscimento.
2. Lo studente rinunciatario non è tenuto al pagamento delle tasse e contributi di cui sia eventualmente in debito.
3. Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione di alcuna tassa universitaria, nemmeno nel caso in cui abbandoni gli studi prima del termine dell'anno accademico, con l'eccezione per lo studente che, regolarmente immatricolato, rinunci entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data di immatricolazione, il quale può chiedere il rimborso della quota dei contributi universitari, qualora versati, previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di non aver tratto dall'iscrizione alcuna agevolazione e/o servizio, giacché tale atto non costituisce rinuncia, ma annullamento di iscrizione.
4. Allo studente rinunciatario, in regola con il pagamento delle tasse sino all'ultima posizione scolastica regolare, possono essere rilasciati certificati relativi alla carriera scolastica precedentemente e regolarmente percorsa, integrati da una dichiarazione attestante la rinuncia agli studi.
5. Lo studente rinunciatario che abbia preso nuova iscrizione ai corsi di studio, può chiedere la valutazione della precedente carriera universitaria. In tal caso l'Organo della struttura didattica di afferenza del corso di studio verifica che le attività formative pregresse non siano dichiarate obsolete.
6. Lo studente non comunitario residente all’estero che abbia rinunciato agli studi e voglia richiedere una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università non può utilizzare il permesso di soggiorno rilasciato in occasione della precedente immatricolazione e dovrà ripetere la preiscrizione presso la Rappresentanza Italiana nello stato estero di residenza.
7. Lo studente rinunciatario, che si immatricola allo stesso o ad altro corso di studio di questa sede e chieda il riconoscimento della carriera pregressa, è tenuto al pagamento delle tasse e contributi impostigli fino all'anno a...
Rinuncia agli studi. 1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.
2. Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento delle tasse universitarie di cui fosse eventualmente in debito.
3. Allo studente rinunciatario, non in regola con il pagamento delle tasse universitarie, non possono essere rilasciati certificati relativi alla carriera universitaria precedentemente e regolarmente percorsa.
4. Lo studente rinunciatario non potrà ottenere rimborso di somme versate e se vorrà iscriversi allo stesso o ad altro corso di laurea sarà considerato alla stregua di chi si iscrive per la prima volta, fermo restando che potrà, comunque, chiedere la valutazione, in crediti, della carriera pregressa e dovrà, pertanto, produrre nuovamente la documentazione versando le tasse prescritte per l’immatricolazione.
5. Lo studente che abbia rinunciato agli studi presso altro Ateneo, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l’Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma”, è tenuto ad iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che gli esami sostenuti precedentemente siano valutati dal Consiglio di Facoltà, ai fini di un possibile riconoscimento, totale o parziale, della carriera pregressa; tale riconoscimento è subordinato alla verifica della non obsolescenza degli esami superati nel precedente corso di studi.
Rinuncia agli studi. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.
Rinuncia agli studi. Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e al competente ufficio dell'amministrazione centrale, indicando la data di cessazione dell'attività.
Rinuncia agli studi. Qualora all’atto della rinuncia risultino tasse e contributi arretrati non pagati relativi a un anno accademico nel quale si sono sostenuti esami, idoneità comprese, si è tenuti a corrispondere l’importo mancante. Lo studente non ha diritto al rimborso di tasse già versate.
Rinuncia agli studi. Gli studenti che rinunceranno agli studi dopo l’immatricolazione perderanno automaticamente tutti i benefici.
Rinuncia agli studi. 55.1 Lo studente in regola con la propria posizione amministrativa può, previo versamento dei relativi diritti di segreteria, chiedere la rinuncia agli studi con domanda presentata in forma scritta; la relativa domanda deve essere presentata nel periodo dal primo al 31 agosto; la domanda, previa verifica della piena regolarità della propria posizione amministrativa con integrale versamento delle tasse regionali, rette universitarie e, se dovuta, tassa di ricongiungimento, avrà effetto dalla data di presentazione della medesima; in caso di mancata piena regolarità della propria posizione amministrativa, la domanda avrà effetto dal giorno successivo a quello nel quale lo studente avrà provveduto alla piena regolarizzazione della medesima posizione amministrativa.
55.2 Lo studente che abbia rinunciato agli studi, dal giorno in cui, ai sensi del comma precedente, avrà effetto la domanda di rinuncia agli studi, può chiedere certificati relativi alla carriera percorsa e ai crediti acquisiti. Tali certificati devono contenere l’informazione sulla rinuncia effettuata. In caso di ripresa degli studi, i crediti acquisiti sono sottoposti a valutazione di non obsolescenza.
Rinuncia agli studi. Nel caso di rinuncia agli studi non sono conteggiate le iscrizioni relative alla carriera conclusa purché lo studente non abbia percepito una borsa di studio durante la precedente carriera o, se percepita, abbia rinunciato e risulti abbia restituito il beneficio al momento della presentazione della domanda di cui al presente concorso. Una rinuncia agli studi, eventualmente intervenuta in un percorso di laurea triennale, non influisce sulla carriera della laurea magistrale (bienni). Eventuali crediti formativi acquisiti nella carriera oggetto di rinuncia non potranno essere computati per il merito al fine dei benefici nel nuovo corso di studi.
Rinuncia agli studi. (Regolamento studenti art. 27) Ha un costo di 16 euro (bollo). In caso di rinuncia non è previsto alcun rimborso.