RIPARTIZIONE TERRITORIALE Clausole campione

RIPARTIZIONE TERRITORIALE. La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato o del locatario in caso di leasing come segue:
RIPARTIZIONE TERRITORIALE. La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come segue: Zona 1: BA, BT, FG, NA, SA, TA; Xxxx 0: XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX; Zona 3: BN, CA, CL, CS, CT, CZ, EN, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX; SR, VA, VV; Zona 4: AT, MB, RN, SS, SU, VT; Zona 5: tutte le restanti province.
RIPARTIZIONE TERRITORIALE. (per 117,3 x.xx di €) (cumulato 2006-2008) Regione Camera Altri Totale (%) TOTALE 60,108 47,316 9,876 117,300 100,0%
RIPARTIZIONE TERRITORIALE. La contrattazione sociale, da un punto di vista della sua pratica, risulta legata alle specificità territoriali, sia di organizza- zione sindacale sia amministrative, cul- turali, sociali ed economiche. La con- giuntura della crisi ha certamente reso più fragili le possibilità di interlocuzione con le amministrazioni locali, e senz’altro – dal punto di osservazione dell’Ocs – vie- ne confermato il divario tra le diverse zo- ne del paese anche sotto il profilo di que- sta attività negoziale, cui corrispondono ovviamente diverse capacità, sia oggetti- ve sia soggettive, delle amministrazioni di avere una relazione produttiva con le parti sociali e i diversi attori locali. Nel complesso (vd. Tabella 7), i dati mostra- no rispetto al 2011 una leggera crescita dei documenti nel Nord-ovest, in cui è concentrato il 53,5% dell’intera attività negoziale sociale del sindacato (in parti- colare pesa il dato lombardo, che vede tut- tavia una crescita dei verbali di incontro). A questa si affianca una contrazione del- la contrattazione sociale nel Nord-est, con il 14,7% (qui conta particolarmente il da- to emiliano-romagnolo). La percentua- le di contrattazione sociale al Centro è so- stanzialmente invariata (22,9% nel 2012, contro il 22,3% nel 2011); mentre nel TAB. 7 DOCUMENTI PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE (V.A E PERCENTUALE, DATI 2012 E 2011) val. ass. val. % 0000 Xxxx-xxxxx 546 53,5 Nord-est 150 14,7 Centro 234 22,9 Sud e isole 90 8,8 Totale 1020 100 2011 Nord-ovest 486 50,9 Nord-est 194 20,3 Centro 213 22,3 Sud e isole 62 6,5 Totale 955 100 FONTE: OSSERVATORIO SULLA CONTRATTAZIONE SOCIALE CGIL SPI (2013) 4° rapporto sulla contrattazione sociale territoriale Sud e Isole si registra un leggero aumen- to (dal 6,5% al 8,8%), probabilmente da attribuire alla maggiore penetrazione del- l’Ocs nella raccolta dei documenti. A parte le oscillazioni generali in valore assoluto e percentuale tra le diverse aree del paese, va sottolineata ancora la diffe- renza per composizione e tipologia dei documenti prodotti: i verbali di incon- tro (quindi le intese parziali o i cosiddet- ti “mancati accordi”, oppure accordi so- lo formalmente attestati come tali ma in verità “prese d’atto” delle scelte delle am- ministrazioni) risultano raddoppiati nel Nord-ovest (dal 17,5% del 2011 al 34,8% del 2012), ovvero nell’area stori- camente più forte per la tradizione sin- dacale di contrattazione sociale. I verba- li crescono anche a Nord-est (dal 26,3% al 30,7%) e nel Centro (dal 8% al 141,1%...
RIPARTIZIONE TERRITORIALE. Un dato strutturale decisivo della contrattazione sociale risiede nella diversa intensità e capillarità con la quale essa si realizza a livello territoriale. La contrattazione sociale è sempre stata legata alle specificità territoriali, sia di organizzazione sindacale sia amministrative, culturali, sociali ed economiche. La congiuntura della crisi e la sua insistenza sulle specificità territoriali ha certamente reso più fragili le possibilità di interlocuzione con le amministrazioni locali, e senz’altro viene confermato il divario tra le diverse zone del paese anche sotto il profilo di questa attività negoziale, cui corrispondono ovviamente diverse capacità, sia oggettive sia soggettive, delle amministrazioni di avere una relazione produttiva con le parti sociali e i diversi attori locali. Non è un elemento marginale, infatti, sottolineare come rispetto alla negoziazione sociale le aree più lacunose del Paese risultino quelle in cui sono più intensi gli indicatori della crisi sociale ed economica, senza contare che a ciò si sovrappone, nelle stesse aree, anche la debolezza e la rarefazione della contrattazione di secondo livello. L’osservazione dei dati per il periodo 2011-2014 (Grafico 12) conferma l’ampio insediamento della contrattazione nel Nord-ovest del paese, che oscilla nei diversi anni tra circa il 50% e il 60% di tutti gli Accordi siglati. Nelle altre ripartizioni territoriali, proprio in virtù di differenti tendenze, anche di livello regionale o sub-regionale, gli andamenti sono maggiormente discontinui: nel Centro, allo scatto del 2012 che ha portato a conseguire per quest’area il 27,6% degli Accordi sono seguiti anni più difficili e un peso degli Accordi che si orienta intorno al 20%. A Nord-est, invece, un calo costante fino al 2013 sembra incontrare una controtendenza nel 2014, con il 19,5%. Sud e Isole, invece, si rivelano aree di difficile insediamento della contrattazione sociale, quantomeno di quella maggiormente formalizzata che giunge a intese e con grande difficoltà a “tracciare” i processi negoziali (mediante Verbali). 59,5 53,4 51,7 56,5 27,6 18,6 21,6 15,1 20,0 20,5 19,5 13,3 6,4 5,5 7,2 3,5 Grafico 12, Ripartizione territoriale (Accordi, 2011-2014) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2011 2012 2013 2014 Nord-ovest Nord-est Centro Sud e Isole Fonte: dati Ocs, elaborazione Abt Le tensioni e le difficoltà differenziate tra le diverse aree del paese, spesso dal lato delle amministrazioni, risultano nella loro evidenza osservando la...

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: