RIPARTIZIONE TERRITORIALE Clausole campione

RIPARTIZIONE TERRITORIALE. La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato o, nel caso di locazione finanziaria, in base alla provincia di residenza del Locatario.
RIPARTIZIONE TERRITORIALE. La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato o del locatario in caso di leasing come segue: I° XXXX - Xxxxx x’Xxxxx, Xxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx), Xxxxxxx, Xxxxxxxxx (esclusa Milano e Monza Brianza e province), Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Xxxxxx Xxxxxxx, Marche, Molise, Abruzzo, Basilicata, Lazio (esclusa Roma e provincia), Sardegna (esclusa Cagliari e provincia), Sicilia (esclusa Catania, Palermo, Messina e province). II° ZONA - Calabria (esclusa Reggio Calabria e provincia), Cagliari, Palermo, Messina, Monza Brianza e relative province.
RIPARTIZIONE TERRITORIALE. La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come segue: Zona 1: BA, BT, FG, NA, SA, TA; Xxxx 0: XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX; Zona 3: BN, CA, CL, CS, CT, CZ, EN, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX; SR, VA, VV; Zona 4: AT, MB, RN, SS, SU, VT; Zona 5: tutte le restanti province.
RIPARTIZIONE TERRITORIALE. Un dato strutturale decisivo della contrattazione sociale risiede nella diversa intensità e capillarità con la quale essa si realizza a livello territoriale. La contrattazione sociale è sempre stata legata alle specificità territoriali, sia di organizzazione sindacale sia amministrative, culturali, sociali ed economiche. La congiuntura della crisi e la sua insistenza sulle specificità territoriali ha certamente reso più fragili le possibilità di interlocuzione con le amministrazioni locali, e senz’altro viene confermato il divario tra le diverse zone del paese anche sotto il profilo di questa attività negoziale, cui corrispondono ovviamente diverse capacità, sia oggettive sia soggettive, delle amministrazioni di avere una relazione produttiva con le parti sociali e i diversi attori locali. Non è un elemento marginale, infatti, sottolineare come rispetto alla negoziazione sociale le aree più lacunose del Paese risultino quelle in cui sono più intensi gli indicatori della crisi sociale ed economica, senza contare che a ciò si sovrappone, nelle stesse aree, anche la debolezza e la rarefazione della contrattazione di secondo livello. L’osservazione dei dati per il periodo 2011-2014 (Grafico 12) conferma l’ampio insediamento della contrattazione nel Nord-ovest del paese, che oscilla nei diversi anni tra circa il 50% e il 60% di tutti gli Accordi siglati. Nelle altre ripartizioni territoriali, proprio in virtù di differenti tendenze, anche di livello regionale o sub-regionale, gli andamenti sono maggiormente discontinui: nel Centro, allo scatto del 2012 che ha portato a conseguire per quest’area il 27,6% degli Accordi sono seguiti anni più difficili e un peso degli Accordi che si orienta intorno al 20%. A Nord-est, invece, un calo costante fino al 2013 sembra incontrare una controtendenza nel 2014, con il 19,5%. Sud e Isole, invece, si rivelano aree di difficile insediamento della contrattazione sociale, quantomeno di quella maggiormente formalizzata che giunge a intese e con grande difficoltà a “tracciare” i processi negoziali (mediante Verbali). 59,5 53,4 51,7 56,5 27,6 18,6 21,6 15,1 20,0 20,5 19,5 13,3 6,4 5,5 7,2 3,5 Grafico 12, Ripartizione territoriale (Accordi, 2011-2014) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2011 2012 2013 2014 Nord-ovest Nord-est Centro Sud e Isole Fonte: dati Ocs, elaborazione Abt Le tensioni e le difficoltà differenziate tra le diverse aree del paese, spesso dal lato delle amministrazioni, risultano nella loro evidenza osservando la...
RIPARTIZIONE TERRITORIALE. La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato o del locatario in caso di leasing come segue: I° ZONA - Valle d’Aosta, Piemonte (esclusa Torino e provincia), Liguria, Lombardia (esclusa Milano e provincia), Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Xxxxxx Xxxxxxx, Marche, Molise, Abruzzo, Basilicata, Lazio (esclusa Roma e provincia), Sardegna. II° ZONA - Milano e Torino con relative province. III° ZONA - Roma e relative province.
RIPARTIZIONE TERRITORIALE. La contrattazione sociale, da un punto di vista della sua pratica, risulta legata alle specificità territoriali, sia di organizza- zione sindacale sia amministrative, cul- turali, sociali ed economiche. La con- giuntura della crisi ha certamente reso più fragili le possibilità di interlocuzione con le amministrazioni locali, e senz’altro – dal punto di osservazione dell’Ocs – vie- ne confermato il divario tra le diverse zo- ne del paese anche sotto il profilo di que- sta attività negoziale, cui corrispondono ovviamente diverse capacità, sia oggetti- ve sia soggettive, delle amministrazioni di avere una relazione produttiva con le parti sociali e i diversi attori locali. Nel complesso (vd. Tabella 7), i dati mostra- no rispetto al 2011 una leggera crescita dei documenti nel Nord-ovest, in cui è concentrato il 53,5% dell’intera attività negoziale sociale del sindacato (in parti- colare pesa il dato lombardo, che vede tut- tavia una crescita dei verbali di incontro). A questa si affianca una contrazione del- la contrattazione sociale nel Nord-est, con il 14,7% (qui conta particolarmente il da- to emiliano-romagnolo). La percentua- le di contrattazione sociale al Centro è so- stanzialmente invariata (22,9% nel 2012, contro il 22,3% nel 2011); mentre nel TAB. 7 DOCUMENTI PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE (V.A E PERCENTUALE, DATI 2012 E 2011) val. ass. val. % 0000 Xxxx-xxxxx 546 53,5 Nord-est 150 14,7 Centro 234 22,9 Sud e isole 90 8,8 Totale 1020 100 2011 Nord-ovest 486 50,9 Nord-est 194 20,3 Centro 213 22,3 Sud e isole 62 6,5 Totale 955 100 FONTE: OSSERVATORIO SULLA CONTRATTAZIONE SOCIALE CGIL SPI (2013) 4° rapporto sulla contrattazione sociale territoriale Sud e Isole si registra un leggero aumen- to (dal 6,5% al 8,8%), probabilmente da attribuire alla maggiore penetrazione del- l’Ocs nella raccolta dei documenti. A parte le oscillazioni generali in valore assoluto e percentuale tra le diverse aree del paese, va sottolineata ancora la diffe- renza per composizione e tipologia dei documenti prodotti: i verbali di incon- tro (quindi le intese parziali o i cosiddet- ti “mancati accordi”, oppure accordi so- lo formalmente attestati come tali ma in verità “prese d’atto” delle scelte delle am- ministrazioni) risultano raddoppiati nel Nord-ovest (dal 17,5% del 2011 al 34,8% del 2012), ovvero nell’area stori- camente più forte per la tradizione sin- dacale di contrattazione sociale. I verba- li crescono anche a Nord-est (dal 26,3% al 30,7%) e nel Centro (dal 8% al 141,1%...
RIPARTIZIONE TERRITORIALE. (per 117,3 x.xx di €) (cumulato 2006-2008) Regione Camera Altri Totale (%) TOTALE 60,108 47,316 9,876 117,300 100,0%

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  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.