Rischi connessi agli assetti proprietari Clausole campione

Rischi connessi agli assetti proprietari. Alcuni componenti del consiglio di amministrazione dell’Emittente potrebbero trovarsi in condizioni di potenziale conflitto di interessi in considerazione delle titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni nel capitale sociale dell’Emittente ovvero di rapporti di collegamento con la stessa. Alla Data di Inizio delle Negoziazioni la totalità delle Azioni Speciali sarà complessivamente detenuta dai Promotori, ossia: (i) Mediobanca, Global Coordinator e Joint Bookrunner e istituzione finanziaria di cui Xxxxxxx Xxxxxxx è dirigente, sarà titolare di n. 120.000 Azioni Speciali; (ii) Xxxxxxx Xxxxxxxx, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Società, sarà titolare di n. 70.000 Azioni Speciali; (iii) Xxxxxxx Xxxxxxx, amministratore delegato della Società nonché dirigente di Mediobanca, sarà titolare di n. 70.000 Azioni Speciali; (iv) Xxxxxxx Xxxxxx, amministratore delegato con funzioni altresì di chief financial officer della Società, sarà titolare di n. 30.000 Azioni Speciali; e (v) Xxxxxxx Xxxxxxxxx, amministratore delegato della Società, sarà titolare di n. 10.000 Azioni Speciali. Si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell’Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell’attivo nell’ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all’articolo 21 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del consiglio di amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l’opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell’ipotesi in cui la relativa target sia stata individuata in prossimità della scadenza del Xxxxxxx Xxxxxxx. Per informazioni si veda Sezione Prima, Parte X e Parte XII, Capitolo 12.2, e Parte XIII, Capitolo 13.1. Si segnala altresì che le Azioni Speciali sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatti salvi i traferimenti: (i) mortis causa; (ii) a favore di società direttamente e/o indirettamente controllate dal titolare di Azioni Speciali ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, del Codice Civile ovvero dello IAS 27; (iii) av...
Rischi connessi agli assetti proprietari. Alla Data del Prospetto nessun soggetto esercita il controllo sulla Società ai sensi dell’articolo 93 del TUF. Si segnala tuttavia che gli Azionisti Rilevanti, che controlleranno complessivamente ad esito dell’Offerta Globale e nell’ipotesi di integrale esercizio della Opzione Greenshoe circa il 72,29% del capitale sociale di MolMed post Offerta, hanno stipulato un patto parasociale in data 14 dicembre 2007 con efficacia sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA che disciplina, inter alia, l’esercizio del voto in occasione delle delibere di nomina e revoca del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e sugli altri argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria della Società. Cfr. Sezione Prima, Capitolo 18, Paragrafo 18.5 del Prospetto Informativo. In caso di integrale adesione all’Offerta Globale, assumendo l’eventuale integrale esercizio della Opzione Greenshoe, nessun azionista controllerà di diritto la Società ai sensi dell’articolo 93 del TUF. Tuttavia gli Azionisti Xxxxxxxxx continueranno ad esercitare congiuntamente un ruolo decisivo nell’adozione di delibere riguardanti, inter alia, l’esercizio del voto degli azionisti in occasione delle delibere di nomina e revoca del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, le modifiche del capitale sociale e le modifiche statutarie. Cfr. Sezione Prima, Capitolo 16, Paragrafo 16.3 del Prospetto Informativo.
Rischi connessi agli assetti proprietari. Rischio relativo al conflitto di interessi con Banca IMI

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  • Diritti di proprietà intellettuale 14.1 A prescindere dalla consegna e dal passaggio di proprietà in qualsiasi Prodotto e alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14.3, nulla nelle presenti Condizioni o in un qualsiasi Contratto avrà l’effetto di concedere o trasferire o conferire all’Acquirente alcun diritto di proprietà intellettuale per o relativamente a qualsiasi Prodotto e/o Servizio. 14.2 L’Acquirente prende atto e accetta che tutte le proprietà, i copyright e gli altri diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi lavoro o articolo materiale che possa essere consegnato, derivante da o creato, prodotto o sviluppato dal Fornitore ai sensi o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (x “Lavori”), in qualunque parte del mondo sia attuabile, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i diritti di proprietà e interessi in e per i Servizi, e tutti i documenti, dati, disegni, specifiche, articoli, schizzi, disegni, relazioni, invenzioni, migliorie, modifiche, scoperte, strumenti, scritture e altri articoli ad esso relativi dovranno immediatamente, dalla loro creazione o esecuzione, essere conferiti e dovranno essere e rimanere nella sola ed esclusiva proprietà del Fornitore e l’Acquirente non acquisirà alcun diritto, titolo o interesse nei confronti di o relativamente agli stessi, salvo quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni. 14.3 Il Fornitore concede all’Acquirente una licenza non esclusiva, non trasferibile per l’uso dei Lavori che siano necessari e nella misura necessaria per l’Acquirente al fine di ottenere e utilizzare il beneficio inteso dei Servizi. 14.4 Laddove venga intrapresa una controversia contro l’Acquirente poiché i Prodotti o i Servizi violano un brevetto, copyright o altri diritti esistenti in Italia o nel Regno Unito appartenenti a qualsiasi terzo, il Fornitore indennizzerà l’Acquirente per tutte le perdite, i danni, i costi e le spese assegnate giudizialmente o sostenute dall’Acquirente in connessione con la citata controversia o corrisposte ovvero di cui si è concordato il pagamento dall’Acquirente a titolo transattivo a condizione che: (i) al Fornitore sia dato pieno controllo di qualsiasi procedimento o negoziazione in connessione con tale controversia; (ii) l’Acquirente dia al Fornitore tutta la ragionevole assistenza ai fini di tali procedimenti o negoziazioni; (iii) salvo se previsto da una sentenza definitiva, l’Acquirente non paghi o accetti tale controversia o transiga tali procedimenti senza il consenso del Fornitore; (iv) l’Acquirente non farà nulla che potrebbe o possa viziare qualsiasi polizza assicurativa o copertura che l’Acquirente possa avere in relazione a tale violazione e compierà ogni sforzo per recuperare qualsiasi somma dovuta ai sensi delle stesse e tale indennizzo non si applicherà nella misura in cui l’Acquirente recuperi qualsiasi somma ai sensi di tale polizza o copertura; (v) il Fornitore avrà diritto di ottenere, e l’Acquirente dovrà di conseguenza essere responsabile di fronte il Fornitore per, tutti i danni e i costi (laddove esistenti) aggiudicati a favore dell’Acquirente e che sono da pagare ovvero il cui pagamento è stato concordato con il consenso dell’Acquirente (tale consenso dell’Acquirente non potrà essere irragionevolmente rifiutato) a qualsiasi altra parte con riguardo di tale controversia, e (vi) senza pregiudizio per ogni altro obbligo dell’Acquirente ai sensi della common law, il Fornitore avrà il diritto di chiedere all’Acquirente di intraprendere delle misure che il Fornitore potrà ragionevolmente esigere al fine di mitigare o ridurre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa che il Fornitore abbia la responsabilità di indennizzare all’Acquirente ai sensi del presente Articolo 14.4, tali misure potranno includere (con possibilità di scelta della parte del Fornitore ) l’accettazione dal Fornitore dei Prodotti o Servizi non contraffatti, modificati o sostituti. 14.5 Il Fornitore non avrà alcun obbligo o responsabilità ai sensi dell’Articolo 14.4 nella misura in cui la violazione derivi da: (i) qualsiasi aggiunta o modifica effettuata ai Prodotti e/o ai Servizi in questione, che non sia effettuata dal Fornitore o con il suo previo consenso scritto; (ii) qualsiasi informazione fornita dall’Acquirente al Fornitore, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi specifica; (iii) l’esecuzione da parte del Fornitore di qualsiasi lavoro richiesto verso qualsiasi Prodotto o la prestazione di qualsiasi Servizio, in conformità con i requisiti o la specifica dell’Acquirente; (iv) una combinazione con o un’aggiunta all’attrezzatura non prodotta o sviluppata dal Fornitore; o (v) l’utilizzo di Prodotti oltre tale scopo previsto dal Fornitore o approvato per iscritto dal Fornitore. 14.6 Fermo restando quanto stabilito dall’Articolo 12.1, il presente Articolo 14 regola l’intera responsabilità del Fornitore e il rimedio esclusivo dell’Acquirente con riferimento a qualsiasi pretesa violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti ad un terzo derivanti da o in connessione con l’esecuzione di qualsiasi Contratto. Il presente Articolo 14 sarà soggetto ai limiti di responsabilità di cui agli Articoli 12.3, 12.4 e 12.5.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1 Il Tesoriere assumerà l’attivazione del servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici e garantirà l’utilizzo della piattaforma SIOPE+, infrastruttura informatica gestita dalla Banca d’Italia, in attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della L. 196/09, come modificato dalla L. 232/2016, per l’intermediazione di tutti i flussi relativi agli incassi e ai pagamenti dell’Ente, disposti attraverso ordinativi informatici conformi allo standard OPI (standard emanato dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID). Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e custodire, secondo le disposizioni tecniche informatiche vigenti e loro aggiornamenti: a) il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di esazione e pagamento; b) i bollettari della riscossione tenendo distinti quelli per la riscossione ordinaria da quelli riguardanti i depositi di terzi; c) le reversali di incasso e i mandati di pagamento; d) lo stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto “competenza” ed in conto “residui”, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni introito e spesa, per la situazione di cassa; e) i verbali di verifica di cassa; f) eventuali altre evidenze previste dalla legge. 2 Il Tesoriere dovrà inoltre:‌ - inviare quotidianamente, attraverso piattaforma informatica SIOPE+, all’Ente copia del giornale di cassa con l’indicazione delle somme vincolate a specifica destinazione e dei saldi delle contabilità speciali fruttifera e infruttifera; l’Ente comunicherà per iscritto al Tesoriere eventuali discordanze entro 10 giorni, trascorsi i quali il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o tardiva segnalazione; - ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità telematiche; all’Ente i mandati estinti e le reversali incassate;‌ - registrare il carico e scarico dei titoli dell’Ente nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi; - intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza. 3 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione dei dati periodici della gestione di cassa, attraverso piattaforma informatica SIOPE+.‌

  • Proprietà intellettuale 6.1 I diritti di proprietà intellettuale, per tali intendendosi (i) diritti in relazione a brevetti, disegni registrati, diritti di design, marchi, nomi commerciali (compresi tutti gli avviamenti associati a qualsiasi marchio commerciale o nome commerciale), diritti d’autore, diritti morali, banche dati, nomi di dominio, diritti topografici e modelli di utilità, inclusi i benefici di tutte le registrazioni, le domande di registrazione e il diritto di richiedere la registrazione di uno qualsiasi degli elementi precedenti e tutti i diritti nella natura di uno degli elementi precedenti, ciascuno per la propria durata massima (comprese eventuali estensioni o rinnovi degli stessi) e ovunque nel mondo possano essere eseguiti; (ii) i diritti relativi alla concorrenza sleale e la possibilità di citare in giudizio per contraffazione; e (iii) segreti commerciali, riservatezza e altri diritti di proprietà, compresi i diritti relativi al know how e altre informazioni tecniche (“Diritti di Proprietà Intellettuale”) relativi ai Servizi forniti ai sensi del presente Accordo, nonché a qualsiasi miglioramento o modifica ai medesi- mi, appartengono a Vodafone (o ad un membro del Gruppo Vodafone) e ai suoi licenziatari, o a Partner. 6.2 Vodafone concede al Cliente e al Driver (ove applicabile) una licenza all’utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale nel limite di quanto necessario alla fruizione dei Servizi. Tale licenza è: (i) non trasferibile, non sub-licenziabile e non esclusiva; (ii) non è consentita alcuna attività di copia, modifica, reverse engineering, adattamento, traduzione, decompilazione, smontaggio o correzione degli erro- ri, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa applicabile; e (iii) termina al termine del Servizio cui accede. 6.3 Il Cliente riconosce che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale, relativi ai prodotti e ai Servizi forniti (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti relative alla Piattaforma e alle Box) nonché associati a tutti i documenti, le informazioni e le specifiche condivise con il Cliente, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di Vodafone (e/o dei suoi licenziatari), e il Cliente non avrà alcun diritto su di essi eccetto quelli espressamente previsti all’interno del presente Accordo. Qualora il Cliente dovesse acquisire (ora o in futuro) dei Diritti di Proprietà Intellettuale su o relativi ai Servizi (tra cui, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da eventuali miglioramenti o modifiche proposti a Vodafone in relazione agli stessi), il Cliente provvederà a trasferire tali Diritti a pieno titolo a Vodafone.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003: a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia. b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive. c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale. d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate. e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità. f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale. g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse. h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza. i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.