Rischio eventi naturali catastrofici. A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l’Indennizzo dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’articolo “N.4.5.5 delle Condizioni di assicurazione”.
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Rischio eventi naturali catastrofici. A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l’Indennizzo dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’articolo “N.4.5.5 dall’Art. 8.4.5.5) delle Condizioni di assicurazione”.
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Rischio eventi naturali catastrofici. A parziale deroga dell’articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremotiTerremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l’Indennizzo dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’articolo “N.4.5.5 delle Condizioni di assicurazione”.
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Rischio eventi naturali catastrofici. A parziale deroga dell’articolo dell’Articolo 1912 del Codice civileCivile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremotiTerremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l’Indennizzo dovuto do- vuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di Indennizzo previsti dall’articolo dall’Articolo “N.4.5.5 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione”.
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Rischio eventi naturali catastrofici. A parziale deroga dell’articolo dell’Articolo 1912 del Codice civileCivile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremotiTerremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l’Indennizzo dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di Indennizzo Indenniz- zo previsti dall’articolo dall’Articolo “N.4.5.5 delle Condizioni di assicurazioneAssicurazione”.
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