RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ Clausole campione

RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ. Tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso delle attività di prova, compresi i risultati delle prove stesse sono trattate da Tecno Piemonte in maniera riservata a tutti i livelli. Tutto il personale di Tecno Piemonte S.p.A. assume, al momento della firma del contratto di lavoro (con sottoscrizione dell’atto di incarico), l’impegno a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni, ricevute in qualsiasi forma, durante lo svolgimento delle proprie mansioni. In particolare il personale incaricato dell’esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni generali di fornitura, ha l’obbligo di non divulgare alcun evento, notizia o fatto di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione delle attività, né di commentare quanto eventualmente al di fuori di situazioni strettamente collegate alle attività di lavoro. Pertanto si assume: - che possano essere acquisite informazioni durante i test, gli audits e le riunioni anche senza un precedente consenso scritto da parte del Committente (o dai Costruttori dei prodotti oggetto della prova); - il consenso alla riproduzione per l’archivio interno di Tecno Piemonte di tutti i documenti, disegni, piani, dati, etc. forniti (sia in formato elettronico che eventualmente cartaceo), che siano ritenuti necessari per lo svolgimento delle prestazioni attinenti al servizio in erogazione. TECNO PIEMONTE S.p.A. Statale Valsesia, 20 – 00000 Xxxxx XX Condizioni generali di fornitura di servizi PG-01.09 Tecno Piemonte si impegna, infine: - a non diffondere, pubblicare (o far pubblicare da terzi) capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima averne ottenuto un consenso scritto. - a non rendere pubbliche, in alcuna forma, (sia a personale interno della Committenza estraneo ai nominativi di interfaccia prestabiliti, che all’esterno) le risultanze delle attività svolte (Report, Note tecniche, ecc.) senza prima aver ottenuto un benestare formale da parte del personale autorizzato del Committente. Gli obblighi del presente paragrafo sono estesi anche al personale Terzo eventualmente coinvolto da Tecno Piemonte per lo svolgimento delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni generali di Fornitura.
RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ. I Laboratori Italcertifer sono responsabili, per mezzo di impegni legalmente vincolanti, della gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell'effettuazione delle attività di laboratorio. Tutte le informazioni di natura confidenziale, ottenute nel corso delle attività di prova, compresi i risultati delle prove stesse sono trattate da Italcertifer in maniera riservata a tutti i livelli. Le uniche ipotesi che autorizzano Xxxxxxxxxxxx a comunicare le suddette informazioni sono rappresentate dall’adempimento di specifici obblighi di legge o specifiche disposizioni contrattuali. Nei suddetti casi, comunque, il cliente o le singole persone interessate saranno informati circa il contenuto e le modalità di trasmissione delle informazioni fornite, salvo che tale comunicazione non sia espressamente vietata da disposizioni normative. I Laboratori Italcertifer garantiscono, inoltre, che le informazioni relative al cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio reclami, autorità in ambito legislativo) saranno mantenute riservate. Il laboratorio, inoltre, si impegna a mantenere riservata l'identità di chi ha fornito tali informazioni, a meno di accordi presi con la fonte stessa. Nel caso in cui, per disposizione di legge o regolamentari o in attuazione di un provvedimento di Autorità competenti, sia necessario comunicare le informazioni ottenute dal cliente - ad eccezione delle informazioni che il cliente rende pubblicamente disponibili, o quando concordato fra il laboratorio e il cliente - i Laboratori Italcertifer provvederanno a formulare una previa comunicazione al cliente in merito al contenuto delle informazioni che intende rendere di pubblico dominio. Tutte le altre informazioni sono considerate informazioni di proprietà del cliente e devono essere considerate come riservate. In particolare, quindi, tutto il personale di Italcertifer S.p.A. assume, al momento della firma del contratto di lavoro, l’impegno a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni, ricevute in qualsiasi forma, durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Il personale incaricato dell’esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni generali di fornitura ha l’obbligo di non divulgare alcun evento, notizia o fatto di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione delle attività, né di commentare quanto eventualmente al di fuori di situazioni strettamente collegate alle attività di lavoro. Pertanto, si assume: - che possano es...
RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ. 21.1 Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni commerciali e tecniche oggetto del Contratto. 21.2 Il Cliente potrà divulgare e condividere le informazioni di cui al punto 21.1 solamente all’interno della propria organizzazione o a soggetti terzi espressamente incaricati.
RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ. 3.1. Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del presente Accordo di contitolarità. 3.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i documenti da mantenere riservati, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e dalla Convenzione di cui il presente accordo è parte integrativa.
RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ. Ai professionisti del consulente (inclusi soci, dipendenti, consulenti e sub- contraenti) non è consentito divulgare a terzi informazioni riservate sui propri clienti. Pertanto essi dovranno mantenere la massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l’espletamento del presente incarico. Resta comunque facoltà del consulente avvalersi, per le problematiche più strettamente tecniche, dell’ausilio di professionisti di sua fiducia, per i quali il consulente garantisce il rispetto delle presenti condizioni di riservatezza. Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questo articolo non si applicano alle informazioni: • che sono o diventano di dominio pubblico per motivi diversi da violazioni delle pattuizioni dei paragrafi precedenti; • che vengono divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza; • per le quali è richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge, ovvero da autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. In tale caso il consulente ne darà prontamente comunicazione.
RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ. 8.1 Il procacciatore dovrà mantenere riservata e non comunicare a terzi qualunque informazione acquisita nell’espletamento del presente incarico. 8.2 Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questa sezione non si applicheranno alle informazioni: • che saranno o diventeranno di dominio pubblico; • che verranno divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza; • per le quali sarà richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge, ovvero da autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. In tale caso il procacciatore d’affari ne darà prontamente comunicazione.
RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ. 14.1 I Contitolari si impegnano a mantenere riservati i dati personali trattati in virtù del rapporto di contitolarità disciplinato del presente Accordo. Nell'ambito della loro organizzazione, le Parti garantiscono che tutti i collaboratori coinvolti nel trattamento dei dati mantengano la riservatezza dei dati per tutta la durata del loro rapporto di lavoro e anche dopo la cessazione dello stesso. 14.2 I Contitolari si impegnano, in ogni caso, a considerare strettamente confidenziali tutti i dati e le informazioni raccolti e trattati in virtù del presente Accordo, salvo che non siano di dominio pubblico, impegnandosi altresì ad utilizzarli solamente per le finalità indicate nel medesimo Accordo.
RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ. Al consulente e agli eventuali relativi professionisti/collaboratori (inclusi soci, dipendenti, consulenti e sub-contraenti) non sarà consentito divulgare a terzi informazioni relative al Comune di Rimini e/o al presente incarico. Pertanto essi dovranno mantenere la massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l’espletamento del presente incarico. Resta comunque facoltà del consulente avvalersi, per le problematiche più strettamente tecniche, dell’ausilio di professionisti di sua fiducia, per i quali il consulente garantisce il rispetto delle presenti condizioni di riservatezza. Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questo articolo non si applicano alle informazioni: 3 Qui verrà inserito il corrispettivo richiesto dal consulente nell’offerta che avrà presentato nell’ambito della procedura comparativa indicata al punto k della premessa. • che sono o diventassero di dominio pubblico per motivi diversi da violazioni delle pattuizioni dei paragrafi precedenti; • che venissero divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza; • per le quali fosse richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge, ovvero da autorità alle quali non si potesse opporre rifiuto. In tale caso il consulente ne darà prontamente comunicazione. Per quanto concerne il D.Lgs.30.06.2003, n.196 sulla privacy, l’esecuzione del presente incarico sarà soggetta al preventivo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie al trattamento e alla divulgazione delle informazioni raccolte durante il presente incarico.
RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ. 7.1. Il Collaboratore si impegna a mantenere riservata e non comunicare a terzi qualunque informazione acquisita nell’espletamento del presente incarico. 7.2. Il Collaboratore s’impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto, conoscenze commerciali, conoscenze relative all’organizzazione della società, conoscenze relative ai clienti e tutto quello che concerne l’attività della Committente. 7.3. Il Collaboratore si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto, tutto ciò di cui è venuto a conoscenza nel corso del suo incarico, in maniera diretta o incidentale, né ad utilizzare tali conoscenze e informazioni per fini estranei al presente contratto. 7.4. Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questa sezione non si applicheranno alle informazioni: 7.5. La violazione del dovere di riservatezza è considerata una violazione materiale del presente accordo con conseguenze che ne derivano per il Collaboratore.

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  • Confidenzialità A. Restrizioni all’uso o Divulgazione per le Parti. Per tutta la durata del presente Contratto e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stesso, la Parte Ricevente tratterrà le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate in suo possesso, ed inoltre a garantire la cancellazione e/o la distruzione di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservate, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezione.

  • Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Riserva di proprietà 1. Ci riserviamo la proprietà dell’oggetto di acquisto fino all’accredito di tutti i pagamenti sul conto corrente concordato (rapporto commerciale) con il Cliente; tale riserva fa riferimento al saldo riconosciuto. In caso di comportamento lesivo del Contratto da parte del Cliente, e soprattutto in caso di mora di pagamento, siamo autorizzati a ritirare l’oggetto d’acquisto. Un nostro ritiro dell’oggetto d’acquisto non comporta un recesso dal Contratto, salvo nel caso in cui avessimo dichiarato espressamente per iscritto tale possibilità. Un pignoramento dell’oggetto d’acquisto esercitato dalla nostra azienda comporta in ogni caso un recesso dal Contratto. Siamo legittimati al reimpiego dell’oggetto d’acquisto ritirato; il ricavo ottenuto attraverso il reimpiego – detratti adeguati i costi di reimpiego – deve essere detratto dai debiti del Cliente. 2. In caso di pignoramenti o di altri interventi ad opera di terzi il Cliente deve darcene tempestiva comunicazione per iscritto, consentendoci così di poter presentare un ricorso a norma del § 771 ZPO (codice di procedura civile). Qualora il terzo non dovesse essere in grado di rimborsarci le spese giudiziali e stragiudiziali di un ricorso secondo § 771 ZPO, il Cliente risponderà della perdita da noi eventualmente subita. Il Cliente deve inoltre informarci di tutti i danni e passaggi di proprietà riguardanti l’oggetto d’acquisto. 3. Il Cliente ha il diritto di rivendere la merce nell’ambito di una gestione regolare; lo stesso tuttavia cede a noi fin da ora tutti i crediti pari all’importo finale fatturato (IVA compresa ) del nostro credito, che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, indipendentemente dal fatto che l’oggetto di acquisto sia stato rivenduto senza modificarlo o dopo una sua eventuale trasformazione. Il Cliente rimane autorizzato a riscuotere detto credito anche dopo l’avvenuta cessione. Rimane impregiudicata la nostra facoltà di riscuotere autonomamente il credito. La nostra azienda si impegna tuttavia a non riscuotere il credito fintantoché il Cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai ricavi riscossi, non cade in mora e, in particolare, non inoltra una domanda di apertura di una procedura di insolvenza e non sia in atto una sospensione dei pagamenti. In caso contrario possiamo pretendere che il Cliente ci renda noti i crediti ceduti e i suoi debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi). 4. Una lavorazione o trasformazione dell’oggetto d’acquisto da parte del Cliente deve essere eseguita sempre per nostro conto. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, incl. IVA) e il valore degli altri oggetti lavorati. Al prodotto risultante da tale lavorazione si applicano le medesime disposizioni valide per l’oggetto di vendita fornito con riserva della proprietà. 5. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo inseparabilmente ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, IVA incl.) e il valore degli altri oggetti con esso combinati. Resta inteso che, qualora la combinazione con tali altri oggetti avvenisse in modo tale, che l’oggetto del Cliente debba essere considerato come il bene principale, il Cliente dovrà trasferire a noi una proporzionale quota di comproprietà dell’oggetto.. Il Cliente custodisce per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà rispettivamente risultante. 6. A garanzia dei crediti che vantiamo nei suoi confronti, il Cliente cede inoltre alla nostra azienda anche i crediti derivantigli nei confronti di un terzo in seguito a un vincolo sussistente tra l’oggetto di vendita e un edificio. 7. Su richiesta del Cliente ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti, nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la selezione delle garanzie da svincolare resta di nostra competenza.

  • Riservatezza dei dati I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.

  • RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI L’Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività didattica ed amministrativa della PROVINCIA DI SALERNO. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.