RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY Clausole campione

RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY. 35.1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, e in relazione alle operazioni che sono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria, l’Ente, in qualità di titolare al trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale responsabile esterno del trattamento degli stessi.
RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY. 33.1. Ai senti e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al d.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria il Comune, in qualità di titolare al trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale responsabile esterno del trattamento degli stessi, ai sensi dell’art. 29 del d.Lgs. n. 196/2003.
RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY. Le conoscenze sviluppate da Apurimac ETS costituiscono una fondamentale risorsa che ogni destinatario del Codice deve tutelare. Inoltre, nell’ambito dello svolgimento delle sue attività in Italia ed all’estero, Apurimac ETS raccoglie una quantità significativa di dati personali relativi a donatori, sostenitori e beneficiari, che si impegna a trattare in ottemperanza a tutte le leggi in materia di riservatezza vigenti nelle giurisdizioni in cui opera e alle migliori prassi per la protezione della riservatezza. Ai dipendenti e ai terzi che collaborano con l’Associazione si richiede di assicurare la massima riservatezza sulle informazioni gestite in ragione della propria funzione lavorativa ed è fatto divieto di utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza per scopi diversi rispetto alla stretta esplicazione delle mansioni di cui sono incaricati.
RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY. 1. I dati personali conferiti ai fini della presente convenzione di incarico, saranno raccolti e trattati secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs.30.06.2003, n.196 e successive modificazioni e potranno essere comunicati: - al personale interno dell’Amministrazione interessato al procedimento; - ai concorrenti che hanno partecipato alla gara e ad ogni soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della legge n.241/1990 e della normativa vigente in materia di accesso; - ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.
RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato al rigoroso rispetto, da parte di tutti i soggetti che vi prendono parte, degli obblighi di riservatezza;
RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY. Per tutta la durata del presente contratto, ciascuna Parte si impegna a mantenere e a far mantenere ai propri dipendenti, consulenti ed amministratori la più assoluta riservatezza in relazione al contenuto del Contratto e a tutti i dati e le informazioni sensibili di natura commerciale concernenti l’attività svolta dall’altra Parte di cui sia venuta a conoscenza nel corso delle negoziazioni del Contratto o ai sensi delle disposizioni contenute nel Contratto. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a non comunicare tali dati e informazioni a terzi che non siano società del proprio gruppo ovvero propri consulenti professionali e ad utilizzare tali dati e informazioni esclusivamente al fine di adempiere ai rispettivi obblighi derivanti dal Contratto. L’obbligo di riservatezza non opererà nei seguenti casi: - per i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che le Parti sviluppano o realizzano in esecuzione del Contratto; - qualora il suo adempimento determini la violazione di norme imperative di qualsivoglia natura; - qualora sussistano o vengano emessi atti o ordini di pubbliche autorità anche amministrative o giurisdizionali configgenti con detto obbligo; - iniziative che ciascuna Parte dovesse intraprendere per far valere in sede di giudizio i propri diritti derivanti dal Contratto. I dati personali forniti dal Cliente a Gread Elettronica
RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY. 7.1.Le Parti convengono che i termini e le condizioni della Convenzione sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgati a terzi senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte, ad eccezione delle ipotesi di informativa obbligatoria previste dalla legge. 7.2.Ciascuna Parte si obbliga a non formulare pubblicamente dichiarazioni, neppure attraverso interviste rilasciate agli organi di informazione, o comunque a non adottare comportamenti che possano recare nocumento al prestigio dell’altra Parte e dei suoi rappresentanti. 7.3.Le Parti si danno reciprocamente atto di qualificarsi come autonomi e distinti titolari del trattamento dei dati personali per l’esecuzione della Convenzione, in quanto ciascuna decide autonomamente in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento. Pertanto, grava autonomamente su ciascuna delle Parti l’assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la ‘tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY. 1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l’espletamento dell’appalto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto;
RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY. Il laboratorio Agrilab è responsabile della gestione di tutte le informazioni ottenute o generate dall’effettuazione delle attività di laboratorio. Tutte le informazioni relative al cliente sono considerate riservate, ad eccezione delle informazioni che il cliente rende pubblicamente disponibile, o quando concordato tra laboratorio e cliente. Quando possibile viene osservato l’anonimato del committente sul campione da provare nelle aree di prova, tramite identificazione del campione univocamente ed esclusivamente da un codice interno . Inoltre il personale del laboratorio è tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento delle proprie attività tramite la sottoscrizione al momento dell’assunzione di un accordo di segretezza e confidenzialità dei dati di proprietà dei clienti: con la “Dichiarazione di Riservatezza e Imparzialità”, si garantisce la riservatezza e l’esclusività nell’esecuzione dei propri compiti all’interno del laboratorio. Qualora al laboratorio si richieda per legge o quando è contrattualmente autorizzato a comunicare informazioni riservate, il committente o le singole persone interessate verranno informate circa le informazioni fornite, a meno che ciò non sia proibito dalla legge, nel rispetto del regolamento Europeo GDPR sulla privacy. Le informazioni relative al cliente, ottenute da fonti diverse dal cliente stesso, saranno mantenute riservate fra il cliente e il laboratorio. Il laboratorio si impegna a mantenere riservata l’identità di chi ha fornito le informazioni (la fonte), senza rivelarla al cliente stesso, a meno di accordi presi con la fonte stessa. Qualora al laboratorio vengano richieste informazioni relative ad un cliente da parte di terze persone, il laboratorio contatterà il cliente e solo, dopo previa autorizzazione scritta da parte del cliente stesso, rilascerà le informazioni richieste Il personale è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni facenti parte del know-how del laboratorio, ed in particolare i risultati delle prove e tutte le informazioni ottenute nel corso delle prove come le metodiche richieste ed utilizzare per l’ottenimento dei risultati. Il coinvolgimento in attività che diminuiscano la fiducia nella competenza, imparzialità, nel giudizio o nell’integrità professionale sono vietate come espresso nel Mod.1 LMQ 4.1.5 “Dichiarazione Riservatezza e Imparzialità”; Tutte le informazioni cartacee sono conservate in archivi appositi chiusi ...
RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY. 9.1 Il Fornitore prende atto che a seguito del Rapporto Contrattuale con l’Acquirente potrebbe venire a conoscenza di elementi, notizie, informazioni e, più genericamente, di dati, anche statistici, soggetti ad estremo riserbo e/o vincolo di privativa industriale, nonché di qualsiasi altra notizia, confidenza, fatto, progetto, informazione nel più ampio significato del termine, appresi direttamente e/o indirettamente dall’Acquirente. Per tali motivi il Fornitore si impegna per sé, per il proprio personale e per i propri collaboratori e/o terzi aventi causa, a mantenere il più stretto riserbo su tutto ciò di cui comunque avesse scienza e/o apprendesse, anche per confidenza ricevuta, in occasione della fornitura e/o della richiesta di fornitura formulate dall’Acquirente, suoi dipendenti o collaboratori e suoi aventi causa, e ciò per tutta la durata del Rapporto Contrattuale e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso.