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Common use of Riservato dominio Clause in Contracts

Riservato dominio. (1) Il Venditore si riserva il diritto di proprietà sulla merce fornita fino al completo pagamento della stessa. (2) Il Venditore si riserva, inoltre, il diritto di proprietà su tutta la merce da lui fornita fino al pagamento dell’intero credito, anche per i crediti successivamente insorti e condizionati, derivanti dal rapporto commerciale con l’Acquirente. Ciò vale anche se è stato pagato il compenso per determinate merci indicate dall’Acquirente, poiché il riservato dominio vale a garanzia del saldo del credito del Venditore. (3) È fatto assoluto divieto di cedere la merce oggetto del riservato dominio nell’ambito della normale attività aziendale. Per sicurezza l’Acquirente cede sin da ora al Venditore tutti i crediti derivanti dalla successiva vendita della merce oggetto del riservato dominio. Se la merce oggetto del riservato dominio viene venduta dall’Acquirente insieme ad altre merci non fornite dal Venditore, il credito derivante dalla vendita successiva viene ceduto in proporzione al valore della merce del Venditore rispetto alle altre merci vendute. I crediti ceduti possono essere incassati dall’Acquirente a suo nome e per proprio conto. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’Acquirente, il Venditore è autorizzato a vietare all’Acquirente di mettere in vendita la merce oggetto del riservato dominio e a revocare l’autorizzazione per l’incasso dei crediti ceduti. L’Acquirente è quindi tenuto ad informare immediatamente i suoi clienti della cessione e a fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie per la riscossione del credito. Qualora il Venditore decida di esercitare i diritti derivanti dal riservato dominio qui pattuito, l’Acquirente è tenuto a predisporre un inventario preciso della merce oggetto del riservato dominio, a metterla da parte e a restituirla al Venditore nonché a consentire a questi l’accesso a tale scopo al magazzino della merce oggetto del riservato dominio. (4) Qualora il valore delle garanzie esistenti per il credito complessivo del Venditore superi il valore dei crediti scaduti di oltre il 20%, il Venditore è tenuto a svincolare tali garanzie su richiesta dell’Acquirente a propria discrezione. (5) È fatto obbligo di informare tempestivamente il Venditore nel caso in cui terzi abbiano accesso alla merce oggetto del riservato dominio. Eventuali costi per la garanzia dei diritti del Venditore sono a carico dell’Acquirente.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Riservato dominio. (1) . Le merci divengono di proprietà dell’Acquirente soltanto dopo che questi ha assolto tutti gli impegni derivanti dal suo rapporto commerciale con la Venditrice, compresi debiti accessori, risarcimento dei danni, pagamento di assegni o cambiali. Il Venditore si riserva riservato dominio permane ancora nei casi in cui i singoli crediti della Venditrice vengano registrati in un conto corrente e ne venga effettuato e riconosciuto il saldo. 2. La Venditrice è autorizzata, senza dilazione o recesso dal contratto, ad esigere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio, qualora l’Acquirente sia in ritardo nell’adempimento dei suoi impegni verso la Venditrice. Il ritiro della merce sottoposta a riservato dominio comporta il recesso dal contratto solo quando questo venga esplicitamente dichiarato per iscritto dalla Venditrice. Se la Venditrice recede dal contratto, per tutto il periodo in cui ha ceduto l’uso della cosa può richiedere un compenso adeguato. 3. Lavorando la merce sottoposta a riservato dominio l’Acquirente opera per conto della Venditrice senza tuttavia poter avanzare nei confronti di questa alcuna pretesa per la lavorazione effettuata. Il diritto di proprietà sulla merce fornita fino al completo pagamento della stessa. (2) Il Venditore Venditrice si riserva, inoltre, il diritto di proprietà su tutta la merce da lui fornita fino al pagamento dell’intero credito, anche per i crediti successivamente insorti e condizionati, derivanti dal rapporto commerciale con l’Acquirente. Ciò vale anche se è stato pagato il compenso per determinate merci indicate dall’Acquirente, poiché il riservato dominio vale a garanzia del saldo del credito del Venditore. (3) È fatto assoluto divieto di cedere la merce oggetto del riservato dominio nell’ambito della normale attività aziendale. Per sicurezza l’Acquirente cede sin da ora al Venditore tutti i crediti derivanti estende ai prodotti ottenuti dalla successiva vendita lavorazione della merce oggetto del sottoposta a riservato dominio. Se la merce oggetto sottoposta a riservato dominio viene lavorata assieme a merce di proprietà di terzi, o viene mescolata o unita a merce di proprietà di terzi, la Venditrice acquisisce il diritto di comproprietà sui prodotti così ottenuti in base alla proporzione tra i valori di fattura della merce in riservato dominio e quelli della merce di terzi. Se la merce in riservato dominio è mescolata o unita a merce principale dell’Acquirente, questi cede immediatamente alla Venditrice i suoi diritti di proprietà nei confronti del nuovo prodotto. 4. L’Acquirente s’impegna a conservare con cura la merce sottoposta a riservato dominio e a provvedere a proprie spese alla sua manutenzione e riparazione. Egli è tenuto inoltre ad assicurarla a proprie spese contro furti e danni con la diligenza del buon commerciante. Egli cede con ciò anticipatamente alla Venditrice qualsiasi diritto derivante dai contratti di assicurazione. 5. Finché adempie regolarmente ai suoi impegni verso la Venditrice, l’Acquirente è autorizzato a disporre, nell’ambito della normale gestione aziendale, della merce sottoposta a patto di riservato dominio. Questo non vale qualora tra l’Acquirente e i suoi clienti sia stato concordato e viga un divieto di cessione del credito relativo al prezzo di acquisto. L’Acquirente non è autorizzato a dare tale merce in pegno, a cederla in garanzia o a costituire su di essa vincoli di altro genere. In caso di vendita l’Acquirente deve subordinare il trasferimento di proprietà al completo pagamento della merce da parte del suo acquirente. 6. L’Acquirente cede in anticipo alla Venditrice, a garanzia di tutti i diritti spettanti nei suoi confronti in virtù del loro rapporto d’affari, qualsiasi diritto derivante dalla vendita della merce che viene sottoposta a patto di riservato dominio, unitamente a tutti i diritti accessori e garanzie, compresi assegni e cambiali. Se la merce sottoposta a riservato dominio viene venduta dall’Acquirente insieme ad altre cose ad un prezzo globale, la cessione si limita alla quota proporzionale della fattura della Venditrice per la merce sottoposta a riservato dominio unitamente venduta. Se vengono vendute merci non fornite dal Venditoredi cui l’Acquirente ha la comproprietà di cui al punto 3, la cessione si limita a quella parte del credito che corrisponde alla quota di comproprietà della Venditrice. Se l’Acquirente utilizza la merce sottoposta a riservato dominio per trasformare dietro compenso merci di proprietà di terzi, dovrà cedere anticipatamente alla Venditrice a titolo di garanzia il credito derivante dalla vendita successiva viene ceduto in proporzione diritto al valore della merce del Venditore rispetto alle altre merci vendutecompenso nei confronti di terzi. I crediti ceduti possono essere incassati dall’Acquirente a suo nome e per proprio conto. In caso Finché assolve regolarmente i suoi impegni di ritardo nel pagamento da parte dell’Acquirente, il Venditore l’Acquirente è autorizzato a vietare all’Acquirente riscuotere in proprio i crediti derivanti da una vendita ulteriore o dalla trasformazione della merce. Non è invece autorizzato a costituire pegni o a cessioni di mettere in vendita nessun genere su questi crediti. 7. Qualora la Venditrice ritenga compromessa la realizzazione delle sue pretese, l’Acquirente ha l’obbligo di comunicare, su richiesta, la cessione ai propri acquirenti e di fornire alla Venditrice tutte le documentazioni ed informazioni necessarie. L’Acquirente è inoltre obbligato a comunicare tempesti- vamente alla Venditrice eventuali pretese di terzi sulla merce oggetto del sottoposta a riservato dominio e a revocare l’autorizzazione per l’incasso dei crediti su diritti ceduti. L’Acquirente è quindi tenuto ad informare immediatamente i suoi clienti della cessione e a fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie per la riscossione del credito. Qualora il Venditore decida di esercitare i diritti derivanti dal riservato dominio qui pattuito, l’Acquirente è tenuto a predisporre un inventario preciso della merce oggetto del riservato dominio, a metterla da parte e a restituirla al Venditore nonché a consentire a questi l’accesso a tale scopo al magazzino della merce oggetto del riservato dominio. (4) Qualora 8. Se il valore delle garanzie esistenti per il credito complessivo del Venditore superi il valore dei crediti scaduti messe a disposizione della Venditrice supera di oltre il 20%% il valore di quanto le spetta, il Venditore la Venditrice è tenuto obbligata a svincolare tali restituire all’Acquirente, dietro richiesta di quest’ultimo, delle garanzie su richiesta dell’Acquirente a propria discrezionein misura equivalente. La Venditrice stessa può scegliere quali garanzie restituire. (5) È fatto obbligo di informare tempestivamente il Venditore nel caso in cui terzi abbiano accesso alla merce oggetto del riservato dominio. Eventuali costi per la garanzia dei diritti del Venditore sono a carico dell’Acquirente.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Consegna

Riservato dominio. 6.1. Fino a completo ricevimento di tutti i pagamenti previsti dal cont- ratto di fornitura, la merce consegnata rimane di nostra proprietà. Fino all‘avvenuto completo pagamento i prodotti forniti devono essere conser- vati dall‘acquirente in uno stato tale da poter essere rivenduti. L‘acquirente ha il diritto di alienare la merce sottoposta a riservato dominio nell‘ambito di una regolare operazione commerciale solo se ha ottemperato agli obb- lighi nei nostri confronti. È fatto divieto all’acquirente di ricorrere a vendita a scopo di garanzia o a costituzione in pegno; questi dovrà segnalarci immediatamente qualsiasi violazione dei nostri diritti di proprietà. 6.2. L‘acquirente ci cede, già con l‘acquisto della merce soggetta a riser- vato dominio, i crediti vantati nei confronti dei suoi clienti derivantigli da tutte le eventuali vendite successive, inclusi tutti i diritti accessori. Xxxxx revoca è autorizzato a riscuotere i crediti a noi ceduti. È fatta comunque salva la nostra facoltà di riscuotere direttamente il credito. Ciononostante ci impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che il cliente è in grado di far fronte ai suoi obblighi di pagamento, non diventa moroso e, soprat- tutto, se non risulta alcuna richiesta di apertura di concordato o procedu- ra concorsuale o un blocco dei pagamenti. In caso contrario possiamo pretendere che il cliente ci comunichi l‘entità dei crediti a noi ceduti e i relativi debitori, metta a disposizione tutti i dati necessari alla riscossione, consegni tutta la relativa documentazione e comunichi ai debitori (1terzi) Il Venditore si riserva la cessione del credito a nostro favore. 6.3. In caso di lavorazione della merce oggetto di riservato dominio, noi risultiamo quali produttori e abbiamo il diritto di proprietà sulla merce fornita fino al completo pagamento nuova cosa senza che all‘acquirente derivi diritto alcuno da questo trasferimento. Qualora la lavorazione venga effettuata assieme ad altri materiali, ac- quistiamo la comproprietà della stessa. (2) Il Venditore si riserva, inoltre, il diritto cosa prodotta in misura del rapporto fra valore lordo di proprietà su tutta la merce da lui fornita fino al pagamento dell’intero credito, anche per i crediti successivamente insorti e condizionati, derivanti dal rapporto commerciale con l’Acquirente. Ciò vale anche se è stato pagato il compenso per determinate merci indicate dall’Acquirente, poiché il riservato dominio vale a garanzia del saldo del credito del Venditore. (3) È fatto assoluto divieto di cedere la merce oggetto del riservato dominio nell’ambito della normale attività aziendale. Per sicurezza l’Acquirente cede sin da ora al Venditore tutti i crediti derivanti dalla successiva vendita fatturazione della merce oggetto del riservato dominio. Se la merce oggetto del riservato dominio viene venduta dall’Acquirente insieme ad altre merci non fornite dal Venditore, il credito derivante dalla vendita successiva viene ceduto in proporzione al valore della merce del Venditore rispetto alle altre merci vendute. I crediti ceduti possono essere incassati dall’Acquirente soggetta a suo nome e per proprio conto. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’Acquirente, il Venditore è autorizzato a vietare all’Acquirente di mettere in vendita la merce oggetto del riservato dominio e a revocare l’autorizzazione per l’incasso dei crediti cedutivalore degli altri materiali. L’Acquirente Se in caso di unione, commistione x xxxxx- xxxxx con altro bene questo è quindi tenuto ad informare immediatamente i suoi clienti della cessione e a fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie per da considerarsi come la riscossione cosa principale, ci viene trasferita la comproprietà del credito. Qualora il Venditore decida bene in misura del valore lordo di esercitare i diritti derivanti dal riservato dominio qui pattuito, l’Acquirente è tenuto a predisporre un inventario preciso fatturazione della merce oggetto del riservato dominio, soggetta a metterla da parte e a restituirla al Venditore nonché a consentire a questi l’accesso a tale scopo al magazzino della merce oggetto del riservato dominio. (4) 6.4. Qualora il valore delle garanzie esistenti trasferiteci superi quello complessivo dei nostri crediti nel confronti dell‘acquirente di più del dieci per il credito complessivo del Venditore superi il valore dei crediti scaduti di oltre il 20%cento, il Venditore è tenuto siamo tenuti, su richiesta dell‘acquirente, a svincolare tali le garanzie su richiesta dell’Acquirente a propria discrezionenos- tra scelta. (5) È fatto obbligo di informare tempestivamente il Venditore nel caso in cui terzi abbiano accesso alla merce oggetto del riservato dominio. Eventuali costi per la garanzia dei diritti del Venditore sono a carico dell’Acquirente.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Riservato dominio. 1. Nei rapporti con operatori commerciali, tutta la merce fornita rimane di nostra proprietà (1riservato dominio) Il Venditore si riserva sino all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla relazione commerciale con il diritto di proprietà rispettivo acquirente, anche nel caso in cui siano stati effettuati pagamenti per crediti particolari. Nei rapporti con operatori non commerciali (consumatori), il riservato dominio sulla merce fornita sarà da noi mantenuto fino al completo all’avvenuto pagamento della stessadel rispettivo prezzo d'acquisto. (2) Il Venditore si riserva, inoltre, il diritto di proprietà su tutta . L’acquirente è autorizzato ad utilizzare e a vendere la merce da lui fornita fino al pagamento dell’intero credito, anche per i crediti successivamente insorti e condizionati, derivanti dal rapporto commerciale con l’Acquirente. Ciò vale anche se è stato pagato il compenso per determinate merci indicate dall’Acquirente, poiché il soggetta a riservato dominio vale nel normale ambito commerciale a garanzia del saldo del credito del Venditore. (3) È fatto assoluto divieto di cedere condizione che non sussistano inadempienze nei nostri confronti. L’acquirente è autorizzato a rivendere o ad utilizzare la merce oggetto del soggetta a riservato dominio nell’ambito della normale attività aziendale. Per sicurezza l’Acquirente cede sin da ora al Venditore tutti soltanto a condizione che i crediti derivanti dalla successiva vendita della merce oggetto del riservato dominiorivendita o, rispettivamente, dall'utilizzo vengano ceduti a noi ai sensi dei punti 3 - 5. Se la merce oggetto del riservato dominio viene venduta dall’Acquirente insieme ad altre merci L’acquirente non fornite dal Venditore, il credito derivante dalla vendita successiva viene ceduto in proporzione al valore della merce del Venditore rispetto alle altre merci vendute. I crediti ceduti possono essere incassati dall’Acquirente a suo nome e per proprio conto. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’Acquirente, il Venditore è autorizzato a vietare all’Acquirente di mettere disporre in vendita la merce oggetto del riservato dominio e a revocare l’autorizzazione per l’incasso dei crediti ceduti. L’Acquirente è quindi tenuto ad informare immediatamente i suoi clienti della cessione e a fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie per la riscossione del credito. Qualora il Venditore decida di esercitare i diritti derivanti dal riservato dominio qui pattuito, l’Acquirente è tenuto a predisporre un inventario preciso nessun altro modo della merce oggetto del riservato dominio, soggetta a metterla da parte e a restituirla al Venditore nonché a consentire a questi l’accesso a tale scopo al magazzino della merce oggetto del riservato dominio. (3. L’acquirente cederà a noi da subito i crediti derivanti dalla rivendita e/o dall’utilizzo della merce soggetta a riservato dominio, indipendentemente dal fatto che tale merce sia stata venduta a uno o a più clienti oppure venga utilizzata per uno o per più committenti. 4) Qualora il valore delle garanzie esistenti per il credito complessivo del Venditore superi il valore . L’acquirente è autorizzato ad incassare i crediti a noi ceduti derivanti dalla rivendita o rispettivamente dall'utilizzo della merce fino a nostra revoca, da noi esercitabile in qualsiasi momento. Alla scadenza dei crediti scaduti nei nostri confronti, l’acquirente avrà l’obbligo di trasferirci immediatamente gli importi incassati. L’acquirente non avrà in nessun caso il diritto di cedere tali crediti a terzi. 5. Su nostra richiesta, l’acquirente avrà l’obbligo, nel caso in cui non lo facessimo noi personalmente, di notificare immediatamente al cliente la cessione del suo credito a noi e a confermarci tale notifica, nonché a inoltrarci le informazioni e i documenti necessari per incassare tali crediti ceduti con la corrispondente notifica. 6. L’acquirente ha l’obbligo di notificarci immediatamente eventuali pignoramenti o qualunque altro caso in cui i nostri diritti venissero colpiti dalle azioni di terzi. 7. Nel caso in cui la garanzia derivante dal riservato dominio superi di oltre il 20%% il credito da garantire, il Venditore è tenuto saremo obbligati a svincolare tali garanzie sbloccare la garanzia a nostra discrezione su richiesta dell’Acquirente a propria discrezionedell’acquirente. (5) È fatto obbligo 8. L’autorizzazione all’incasso da parte dell’acquirente sarà revocata se i termini di informare tempestivamente il Venditore nel pagamento non saranno rispettati, se l’acquirente viola i termini o le condizioni contrattuali, in caso in cui terzi abbiano accesso alla merce oggetto del riservato dominio. Eventuali costi per la garanzia di cessazione dei diritti del Venditore sono a carico dell’Acquirentepagamenti da parte dell’acquirente o di inizio di procedura di concordato preventivo o di procedura fallimentare.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Riservato dominio. (1) Il Venditore . Xxxx-Xxxxxxx si riserva il diritto di la proprietà sulla merce fornita fino al completo ricevimento di tutti i pagamenti risultanti dal rap- porto contrattuale esistente tra le parti contrattuali, inclusi eventuali interessi o costi come oneri di sollecito o interessi di mora del partner contrattuale ed i crediti correlati. Fino alla data del completo pagamento della stessadi tutti i crediti, il partner contrattuale risponde dalla data del passaggio del rischio di tutti i danni risultanti da rottura, furto, incendio o altri eventi naturali. Il partner contrattuale si impegna a non dare in pe- gno le merci tanto meno a darle in garanzia. E’ ammessa una rivendita nell’ambito di una regolare transazione commerciale. (2) Il Venditore si riserva. Se la proprietà di Xxxx-Xxxxxxx è messa in pericolo da terzi, inoltre, il diritto Xxxx-Xxxxxxx dovrà essere informata tempestivamente. 3. Un eventuale pignoramento delle merci da parte di proprietà su tutta la merce da lui fornita fino al pagamento dell’intero credito, anche per i crediti successivamente insorti e condizionati, derivanti dal rapporto commerciale con l’Acquirente. Ciò vale anche se è stato pagato il compenso per determinate merci indicate dall’Acquirente, poiché terzi du- rante il riservato dominio vale deve essere comunicato tempesti- vamente per iscritto a garanzia Xxxx-Xxxxxxx; il partner contrattuale si assume le spese legali e di onorario per la necessaria libe- razione del saldo del credito del Venditore. (3) È fatto assoluto divieto di cedere la merce oggetto del riservato dominio nell’ambito della normale attività aziendale. Per sicurezza l’Acquirente cede sin da ora al Venditore tutti i crediti derivanti dalla successiva vendita della merce oggetto del riservato dominio. Se la merce oggetto del riservato dominio viene venduta dall’Acquirente insieme ad altre merci non fornite dal Venditore, il credito derivante dalla vendita successiva viene ceduto in proporzione al valore della merce del Venditore rispetto alle altre merci vendute. I crediti ceduti possono essere incassati dall’Acquirente a suo nome e per proprio contopegno. In caso di ritardo nel pagamento pignoramento delle merci con- segnate, Xxxx-Xxxxxxx ha il diritto di recedere dal contratto. In tal caso, Xxxx-Xxxxxxx è autorizzata, dopo la ripresa della cosa acquistata, al suo utilizzo. Il ricavo di tale utilizzo è da compensare con i debiti del partner contrattuale dopo debita detrazione delle spese di utilizzo. 4. Se con il partner contrattuale è stato concordato il paga- mento del prezzo d’acquisto con assegno o cambiale, il ri- servato dominio si estende fino alla data dell’effettivo incasso della cambiale accettata da Xxxx-Xxxxxxx, e non si annul- la con l’accredito dell’assegno o della cambiale da parte dell’Acquirente, il Venditore è autorizzato a vietare all’Acquirente di mettere in vendita la merce oggetto del riservato dominio e a revocare l’autorizzazione per l’incasso dei crediti cedutiXxxx-Xxxxxxx. 5. L’Acquirente è quindi tenuto ad informare immediatamente i suoi clienti della cessione e a fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie per la riscossione del credito. Qualora il Venditore decida di esercitare i diritti derivanti dal riservato dominio qui pattuito, l’Acquirente Il partner contrattuale è tenuto a predisporre trattare e a stoccare con cura la merce fino all’incasso dell’intero prezzo d’acquisto di cui al punto X.1. da parte di Xxxx-Xxxxxxx. Il partner con- trattuale deve applicare a questo riguardo la cura di un inventario preciso della merce oggetto del buon commerciante. 6. Se il partner contrattuale dovesse rivendere le merci soggette a riservato dominio, lo stesso cede fin da ora, se ammissibile legalmente, tutti i crediti risultanti pari all’importo della fat- tura finale (inclusa l’Iva) a metterla Xxxx-Xxxxxxx, e ciò indipendente- mente dal fatto se le merci consegnate sono state rivendute senza o dopo essere state lavorate. Il partner contrattuale rimane autorizzato all’incasso di questo credito anche dopo la cessione. E’ fatta salva la facoltà di Xxxx-Xxxxxxx di incas- sare da parte sé il credito. Xxxx-Xxxxxxx si impegna comunque a non incassare il credito fintanto che il partner contrattuale soddisfa i suoi impegni di pagamento con i proventi riscossi, non è in ritardo con i pagamenti ed in particolare non ha pre- sentato istanza di apertura di un procedimento di insolvenza o di risanamento oppure di sospensione dei pagamenti. Se questo tuttavia avviene, Xxxx-Xxxxxxx può, se ammesso le- galmente, pretendere che il partner contrattuale comunichi a Xxxx-Xxxxxxx i crediti ceduti e a restituirla i relativi debitori, fornisca tutti i dati necessari per l’incasso, consegni tutta la documentazio- ne pertinente e comunichi regolarmente al Venditore nonché a consentire a questi l’accesso a tale scopo al magazzino della merce oggetto del riservato dominiodebitore (terzo) la cessione. (4) Qualora il 7. Se le merci vengono lavorate o mischiate con altri oggetti non appartenenti a Xxxx-Xxxxxxx, quest’ultima acquisisce la comproprietà sul nuovo oggetto in rapporto al valore delle garanzie esistenti merci rispetto all’oggetto elaborato o integrato al momento della lavorazione o commistione. Il partner contrattuale con- serva la proprietà esclusiva o comproprietà così createsi per conto di Xxxx-Xxxxxxx con la cura del buon commerciante. 8. Xxxx-Xxxxxxx libererà le merci come pure i beni o i crediti in sostituzione, dietro richiesta, a sua scelta, nella misura in cui il credito complessivo del Venditore loro valore superi il valore dei crediti scaduti di oltre il 20%, il Venditore 50% l’ammontare dei crediti garantiti e questo è tenuto a svincolare tali garanzie su richiesta dell’Acquirente a propria discrezioneobbligatorio per legge. (5) È fatto obbligo di informare tempestivamente il Venditore nel caso in cui terzi abbiano accesso alla merce oggetto del riservato dominio. Eventuali costi per la garanzia dei diritti del Venditore sono a carico dell’Acquirente.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura

Riservato dominio. (1) Il Venditore si riserva il diritto 8.1. Gli impianti consegnati rimangono di nostra proprietà sulla merce fornita fino al completo pagamento della stessa. (2) Il Venditore si riserva, inoltre, il diritto di proprietà su tutta la merce da lui fornita fino al pagamento dell’intero credito, anche per i crediti successivamente insorti e condizionati, derivanti dal rapporto commerciale con l’Acquirente. Ciò vale anche se è stato pagato il compenso per determinate merci indicate dall’Acquirente, poiché il riservato dominio vale a garanzia del saldo del credito del Venditore. (3) È fatto assoluto divieto di cedere la merce oggetto del riservato dominio nell’ambito della normale attività aziendale. Per sicurezza l’Acquirente cede sin da ora al Venditore tutti i crediti derivanti dalle relazioni commerciali con il committente. 8.2. Il committente può cedere l'impianto soggetto a diritto di riservato dominio solo nell'ambito del regolare rapporto commerciale. Il committente, a titolo di garanzia, cede fin d'ora a noi i crediti provenienti dalla successiva vendita della rivendita o da un diverso motivo giuridico (assicurazione, operazione non autorizzata) ine- rente la merce oggetto del soggetta a diritto di riservato dominio (inclusi i crediti a sal- do sul conto corrente). Il committente non è autorizzato a impegnare la merce soggetta a diritto di riservato dominio, a trasferirla a terzi per ragio- ni di sicurezza o altro, nonché a prendere provvedimenti rischiosi per la nostra proprietà. 8.3. Il committente ha l'obbligo di trattare con cura la merce per l'intera durata del diritto di riservato dominio. 8.4. Se il committente ritarda nell'adempimento dei propri obblighi di pagamen- to, siamo autorizzati a recedere dal contratto senza preavviso e senza al- cun pregiudizio del nostro diritto al risarcimento danni; siamo altresì auto- rizzati, dopo tempestiva comminatoria al committente per il saldo dei cre- diti scaduti, a utilizzare la merce oggetto del in altro modo. In tal caso il committente deve mettere a nostra disposizione, o a quella di un nostro incaricato, la merce soggetta a diritto di riservato dominio viene venduta dall’Acquirente insieme ad altre merci non fornite dal Venditoredominio, il credito derivante dalla vendita successiva viene ceduto in proporzione al valore della merce del Venditore rispetto alle altre merci vendute. I crediti ceduti possono essere incassati dall’Acquirente a suo nome e per proprio contoquindi restituirla. 8.5. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’Acquirenteforniture nell'ambito di altri ordinamenti giuridici per i quali la presente normativa del diritto di riservato dominio non costituisce una so- lida garanzia come nella Repubblica Federale Tedesca, il Venditore committente deve assicurare di concederci analoghi diritti cautelativi. Il committente deve collaborare a tutti i provvedimenti, ad es. registrazione, pubblicazio- ne ecc. necessari o richiesti per la validità e l'approvazione di tali diritti cautelativi. Fino alla prova dell'avvenuta adempienza a tale obbligo siamo autorizzati a sospendere la fornitura prevista dal contratto. Nel caso il committente non rispettasse tale obbligo, siamo altresì autorizzati, senza alcun pregiudizio del nostro diritto al risarcimento danni, a recedere dal contratto dopo adeguato preavviso. 8.6. Il committente è autorizzato a vietare all’Acquirente di mettere obbligato ad assicurare in vendita modo adeguato la merce oggetto del riservato dominio e soggetta a revocare l’autorizzazione per l’incasso dei crediti ceduti. L’Acquirente è quindi tenuto ad informare immediatamente i suoi clienti della cessione e a fornire al Venditore tutte le informazioni necessarie per la riscossione del credito. Qualora il Venditore decida diritto di esercitare i diritti derivanti dal riservato dominio qui pattuito, l’Acquirente è tenuto a predisporre un inventario preciso della merce oggetto del riservato dominio, a metterla da parte e a restituirla al Venditore nonché a consentire a questi l’accesso a tale scopo al magazzino della merce oggetto del riservato dominio. (4) Qualora il valore delle garanzie esistenti per il credito complessivo del Venditore superi il valore dei crediti scaduti di oltre il 20%, il Venditore è tenuto a svincolare tali garanzie su richiesta dell’Acquirente a propria discrezione. (5) È fatto obbligo di informare tempestivamente il Venditore nel caso in cui terzi abbiano accesso alla merce oggetto del riservato dominio. Eventuali costi per la garanzia dei diritti del Venditore sono a carico dell’Acquirente.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Fornitura

Riservato dominio. (1) Il Venditore si . AGM manterrà la proprietà dei Prodotti fino alla completa corresponsione del prezzo degli stessi. L'Acquirente dovrà compiere tutti gli adempimenti richiesti dalle leggi locali al fine di rendere validaedeseguibilenei confronti dituttiiterzi la presente clausola di riserva il diritto di della proprietà sulla merce fornita fino al completo pagamento della stessaancheoperandol’iscrizione in ogniappositoregistro, ovelocalmente richiesto. (2) Il Venditore . In caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo pattuito entro il termine previsto per qualsiasi motivo, AGM ha facoltà, senza procedure formali, di riprendere fisicamente possesso dei prodotti a spese, rischio e pericolo dell’Acquirente In tal caso, l'Acquirente s'impegna in particolar modo, a partecipare attivamente alla redazione di un inventario dei suddetti Prodotti. 3. L'Acquirente si riserva, inoltreimpegna ad informare i propri partner della presente clausola di riserva di proprietà. 4. AGM potrà riprendere possesso dei prodotti non pagati detenuti da terzi acquirenti o esigere da questi ultimi il pagamento diretto del loro prezzo. Qualora i prodotti siano stati ceduti a terzi in buona fede, il diritto di proprietà su tutta la merce da lui fornita fino al pagamento dell’intero credito, anche per i crediti successivamente insorti e condizionati, derivanti rivendicazione di AGM verterà primariamente sul prezzo incassato dal rapporto commerciale con l’Acquirente. Ciò vale anche se è stato pagato il compenso per determinate merci indicate dall’Acquirente, poiché il riservato dominio vale a garanzia del saldo del credito del Venditore. (3) È fatto assoluto divieto di cedere la merce oggetto del riservato dominio nell’ambito della normale attività aziendale. Per sicurezza l’Acquirente cede sin da ora al Venditore tutti i crediti derivanti dalla successiva vendita della merce oggetto del riservato dominio. Se la merce oggetto del riservato dominio viene venduta dall’Acquirente insieme ad altre merci non fornite dal Venditore, il credito derivante dalla vendita successiva viene ceduto in proporzione al valore della merce del Venditore rispetto alle altre merci vendute. I crediti ceduti possono essere incassati dall’Acquirente a suo nome e per proprio contocliente. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’Acquirenteincorporazione dei prodotti, il Venditore è autorizzato diritto di AGM sarà esercitato, in proporzione al loro valore, sul prodotto in cui essi sono stati incorporati, sia nei confronti del cliente che nei confronti del terzo acquirente. 5. In ogni caso, i prodotti non potranno essere pignorati o dati in pegno, e la loro proprietà non potrà essere trasferita a vietare all’Acquirente terzi a titolo di mettere in vendita la merce oggetto garanzia. 6. Le disposizioni precedenti non impediscono il trasferimento dei rischi all'Acquirente a partire dalla consegna del riservato dominio e a revocare l’autorizzazione per l’incasso dei crediti cedutiprodotto. 7. L’Acquirente è quindi tenuto L'Acquirente s'impegna ad informare immediatamente i suoi clienti della cessione e a fornire al Venditore adottare tutte le informazioni misure necessarie per la riscossione del credito. Qualora il Venditore decida custodia e la conservazione dei prodotti e in particolare a sottoscrivere un'adeguata copertura assicurativa, senza che ciò costituisca una limitazione di esercitare i diritti derivanti dal riservato dominio qui pattuito, l’Acquirente è tenuto a predisporre un inventario preciso della merce oggetto del riservato dominio, a metterla da parte e a restituirla al Venditore nonché a consentire a questi l’accesso a tale scopo al magazzino della merce oggetto del riservato dominioresponsabilità di nessun tipo. (4) Qualora il valore delle garanzie esistenti 8. In caso di vendita internazionale, ove necessario, l'Acquirente dovrà espletare a sue spese, tutte le formalità richieste nel paese di destinazione dei prodotti per il credito complessivo del Venditore superi il valore dei crediti scaduti l'applicazione della presente clausola di oltre il 20%, il Venditore è tenuto a svincolare tali garanzie su richiesta dell’Acquirente a propria discrezioneriserva di proprietà. (5) È fatto obbligo di informare tempestivamente il Venditore nel caso in cui terzi abbiano accesso alla merce oggetto del riservato dominio. Eventuali costi per la garanzia dei diritti del Venditore sono a carico dell’Acquirente.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita