Common use of Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori Clause in Contracts

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di abituale deficienza e/o negligenza nell’espletamento del servizio, per gravità e/o frequenza delle infrazioni accertate e notificate, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto.

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata e/o PEC con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'art.108 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione dei lavori; - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dagli artdal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; - nei casi in cui le transazioni finanziarie di cui all’art. 14533 della L. 136/2010, 1455 e 1564 C.C. Il successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto. Nei casi di risoluzione del contratto potrà essere sciolto altresì dalla Stazione Appaltante con semplice o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere/i, nonché, nel caso in cui l’Appaltatore dovesse di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito risoluzione del contratto e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80esecuzione d’ufficio, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la facoltà di risolvere il contratto come pure in caso di abituale deficienza e/fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o negligenza nell’espletamento del serviziocon il Curatore sono definiti, per gravità e/o frequenza delle infrazioni accertate con salvezza di ogni diritto e notificateulteriore azione dell’Amministrazione, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto.nel seguente modo:

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la La Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: ▪ frode nell'esecuzione dei lavori; ▪ inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; ▪ manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; ▪ inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; ▪ sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; ▪ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; ▪ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; ▪ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; ▪ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. Il contratto è altresì risolto in caso di abituale deficienza e/perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o negligenza nell’espletamento del servizio, per gravità e/la irrogazione di misure sanzionatorie o frequenza delle infrazioni accertate e notificate, cautelari che inibiscono la capacità di inadempienza nella applicazione contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto.contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Amministrazione Comunale è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione Comunale per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Amministrazione Comunale, nel seguente modo: ▪ ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; ▪ ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

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Samples: Contratto a Misura, www.provincia.savona.it

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la La Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: ▪ frode nell'esecuzione dei lavori; ▪ inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; ▪ manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; ▪ inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; ▪ sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; ▪ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; ▪ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; ▪ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; ▪ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. Il contratto è altresì risolto in caso di abituale deficienza e/perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o negligenza nell’espletamento del servizio, per gravità e/la irrogazione di misure sanzionatorie o frequenza delle infrazioni accertate e notificate, cautelari che inibiscono la capacità di inadempienza nella applicazione contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto.contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Amministrazione Comunale è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione Comunale per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Amministrazione Comunale, nel seguente modo: ▪ ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo; ▪ ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i L'Amministrazione potrà risolvere il presente Contratto previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine all'Appaltatore un termine per adempiere non inferiore a 40 giorni, decorso il quale l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente Contratto: • l'Appaltatore abbia sospeso o interrotto gli interventi di riqualificazione previsti nel progetto definitivo/esecutivo per un periodo superiore a 60 giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile; • l'Appaltatore sia incorso in violazioni delle prescrizioni di cui alla documentazione di progetto e non vi abbia posto rimedio entro 20 giorni dal ricevimento di intimazione scritta dell'Amministrazione, ovvero abbia accumulato penalità superiori al 10% dell’importo complessivo del contratto; • interruzione nell’erogazione dei servizi per più di 5 giorni consecutivi; • interruzione della fornitura dell'energia, per causa imputabile all'Appaltatore, per più di 48 ore consecutive; • quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dall'Amministrazione, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto; • nel caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dall'Amministrazione, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla norma; • l'Appaltatore abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione ovvero con terzi; • l'Appaltatore abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative nella documentazione di gara; • l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli art. 1453articoli 314, 1455 primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 1564 C.C. 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; • subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; • non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; • applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; Il contratto potrà essere sciolto è altresì dalla Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso risolto di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai diritto nei seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di abituale deficienza e/o negligenza nell’espletamento del servizio, per gravità e/o frequenza delle infrazioni accertate e notificate, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto.casi:

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Samples: Contratto Di Gestione Dell'illuminazione Pubblica Consistente Nella Riqualificazione Dell'impianto E La Sua Manutenzione Per Un Periodo Pari a 15 Anni, Oltre Interventi Riguardante l'Impianto Di Videosorveglianza E Lettura Targhe

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla La Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: l’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 6ter, comma 3, superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori; inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni; inadempienza accertata dagli organi preposti alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto; subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera; proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di abituale deficienza e/fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o negligenza nell’espletamento con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: ponendo a base d’asta del servizionuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. Il contratto è altresì risolto qualora, per gravità e/il manifestarsi di errori o frequenza di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 5 del citato articolo 132 del D.lgs. 163/2006 , si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. In applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle infrazioni accertate concessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo di Genova - e notificateil Comune di Genova, il reiterarsi della mancata o difforme comunicazione dei dati di inadempienza nella applicazione cui all’art. 16 comma 2 del presente C.S.A. da parte delle imprese esecutrici può costituire motivo di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto.

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro. L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'art.108 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione dei lavori; - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dagli artdal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopodell’opera; - nei casi in cui le transazioni finanziarie di cui all’art. 14533 della L. 136/2010, 1455 e 1564 C.C. Il successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto. Nei casi di risoluzione del contratto potrà essere sciolto altresì dalla Stazione Appaltante con semplice o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere/i, nonché, nel caso in cui l’Appaltatore dovesse di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito risoluzione del contratto e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80esecuzione d’ufficio, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la facoltà di risolvere il contratto come pure in caso di abituale deficienza e/fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o negligenza nell’espletamento del serviziocon il Curatore sono definiti, per gravità e/o frequenza delle infrazioni accertate con salvezza di ogni diritto e notificateulteriore azione dell’Amministrazione, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto.nel seguente modo:

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla La Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice let- tera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adem- pimenti, nei seguenti casi: ⮚ frode nell’esecuzione dei lavori; ⮚ inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiun- zioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; ⮚ manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; ⮚ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infor- tuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ⮚ sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; ⮚ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pre- giudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; ⮚ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parzia- le del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; ⮚ non corrispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; ⮚ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n°81/08 o ai piani di sicurezza, inte- granti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurez- za. Il contratto è altresì risolto in caso di abituale deficienza e/perdita, da parte dell’Appaltatore, dei re- quisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o negligenza nell’espletamento la irrogazione di misure san- zionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Ammi- nistrazione e nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del servizioDPR 207/10. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, per gravità e/o frequenza delle infrazioni accertate e notificate, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la facoltà conte- stuale indicazione della risoluzione data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di con- sistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si procede, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresen- tante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali dei predetti materiali, attrezzature e mezzi d’opera deb- bano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riuti- lizzo e alla determinazione del contratto.relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo. ⮚ ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di com- pletamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera ogget- to di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dal- le parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadem- piente medesimo. ⮚ ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: o l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all’art. 108 X.X.xx n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, nei seguenti casi: ▪ frode nell'esecuzione dei lavori; ▪ inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; ▪ manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; ▪ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; ▪ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; ▪ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; ▪ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; ▪ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 37 e 38 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. Il contratto è altresì risolto in caso di abituale deficienza e/perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o negligenza nell’espletamento la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del serviziocontratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per gravità e/l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o frequenza delle infrazioni accertate con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e notificateulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo: ▪ ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di inadempienza nella applicazione completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto.l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo; ▪ ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i La Stazione appaltante può dichiarare risolto il contratto con le procedure dell'art. 108 del Codice, oltre che nei casi previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo anche nei seguenti casi: quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore dei Lavori, nei termini imposti dagli art. 1453stessi provvedimenti, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto; nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante appaltante nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e con semplice raccomandata le modalità precisate con avviso il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di ritorno esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate; nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente di mancato rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito normativa sulla sicurezza e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita salute dei requisiti lavoratori di cui all’articolo 80, del D.lgs. al decreto legislativo n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni 81/2008 o ai piani di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, sicurezza integranti il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’arte delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni nel caso di mancato pagamento degli obblighi assicurativioneri contributivi dovuti agli Enti previdenziali, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini assicurativi e paritetici previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva contrattazioni collettive, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto con l’Appaltatore in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del Codice, con conseguente acquisizione della polizza fidejussoria a garanzia dei debiti contrattuali (cauzione); nel caso di insufficiente disponibilità di personale, attrezzature e mezzi d’opera, previa messa in mora dell’interessato per inadempienza all’obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere il personale tecnico, le maestranze (secondo le particolari qualifiche), le attrezzature e i mezzi d’opera nella misura necessaria per eseguire con regolarità e celerità i lavori appaltati. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio in conformità di quanto previsto dall'art. 108 del Codice la Stazione appaltante comunica la determinazione di risoluzione del contratto all'Appaltatore, con indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di abituale deficienza e/fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o negligenza nell’espletamento con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del servizionuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; l’eventuale maggiore onere per gravità e/o frequenza la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle infrazioni accertate nuove spese di gara e notificatedi pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contrattodata prevista dal contratto originario.

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Samples: Patto Di Integrita’ Delle Imprese Concorrenti Ed Appaltatrici Degli Appalti Comunali 121

Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla La Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - in tutti i casi previsti da normativa vigente; - in tutti i casi di inadempimento contrattuale previsti nel presente capitolato speciale - frode nell'esecuzione dei lavori; - inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2009 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. Il contratto è altresì risolto in caso di abituale deficienza e/perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o negligenza nell’espletamento l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del serviziocontratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per gravità e/l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o frequenza delle infrazioni accertate con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e notificateulteriore azione della Stazione appaltante, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto.nel seguente modo:

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla La Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione dei lavori; - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza del presente Capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza. Il contratto è altresì risolto in caso di abituale deficienza e/perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o negligenza nell’espletamento la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di risoluzione del serviziocontratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per gravità e/l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o frequenza con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: - ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo; - ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: - l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; - l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; - l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle infrazioni accertate nuove spese di gara e notificatedi pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contrattodata prevista dal contratto originario.

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla La Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: ▪ frode nell'esecuzione dei lavori; ▪ inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; ▪ manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; ▪ inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; ▪ sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; ▪ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; ▪ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; ▪ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; ▪ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. Il contratto è altresì risolto in caso di abituale deficienza e/perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o negligenza nell’espletamento la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la stazione appaltante. Nei casi di risoluzione del serviziocontratto o di esecuzione di ufficio, per gravità e/o frequenza delle infrazioni accertate e notificate, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la facoltà contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di risoluzione del contratto.contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo: ▪ ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; ▪ ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 118 e 119 D.P.R. 554/1999 e, in particolare, nei seguenti casi: ▪ frode nell’esecuzione dei lavori; ▪ inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; ▪ manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; ▪ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ▪ sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; ▪ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; ▪ subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; ▪ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; ▪ nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di e ai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. Il contratto è altresì risolto in caso di abituale deficienza e/perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o negligenza nell’espletamento la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del serviziocontratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali e di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione per gravità e/l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o frequenza delle infrazioni accertate con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e notificateulteriore azione dell’Amministrazione, nel seguente modo: ▪ ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di inadempienza nella applicazione completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto del servizio. Reiterate regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione del contratto.l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo; ▪ ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

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Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori. L’appalto si risolverà qualora si verifichino i casi previsti dagli art. 1453, 1455 e 1564 C.C. Il contratto potrà essere sciolto altresì dalla La Stazione Appaltante con semplice raccomandata con avviso di ritorno nel caso in cui l’Appaltatore dovesse essere inadempiente rispetto ai seguenti punti: − violazione reiterata di disposizione di legge, regolamenti, della Lettera d’invito e di tutti i documenti contrattuali; − accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto oppure perdita dei requisiti di cui all’articolo 80, del D.lgs. n. 50 del 2016, art. (v. e.g. art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 53 co. 16ter del D.lgs. n.165/2001 e art. 1bis co. 14 L. n.383/2001), sospensione delle autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/01; − violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi crediti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice; − sospensione unilaterale del servizio; − gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; − mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro; − mancata reperibilità del personale preposto agli interventi di emergenza entro i termini previsti nel Capitolato; − omessa esecuzione nei termini previsti delle operazioni di manutenzione preventiva; − modifiche non autorizzate degli immobili e dei relativi impianti affidati all’Appaltatore; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di commercializzazione degli immobili da parte della Committenza; − comportamenti ostativi allo svolgimento dell’attività di controllo della Committenza; − grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dalle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; Il Committenza si riserva la appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a)xxxxx nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti; b)inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c)manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d)inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e)sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f)rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h)non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i)nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n° 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. Il contratto è altresì risolto in caso di abituale deficienza e/perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o negligenza nell’espletamento la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del serviziocontratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a)ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; b)ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 1)l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 2)l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 3)l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. Il contratto è altresì risolto qualora, per gravità e/il manifestarsi di errori o frequenza delle infrazioni accertate di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi dei commi 3 e notificate4, di inadempienza nella applicazione di patti contrattuali che pregiudichino l’utilizzo delle opere oggetto si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del servizio. Reiterate e gravi inadempimenti delle prestazioni oggetto del servizio attribuiscono alla Stazione Appaltante la facoltà della risoluzione 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

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