Common use of Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini Clause in Contracts

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1 . L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo del programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza l’obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.e dell’art. 19 del regolamento generale. 2 . La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. 3 . Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16 comma 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4 . Sono dovuti all’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

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Samples: Construction Contract

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo del dal programma temporale superiore a 30 60 (trentasessanta) giorni naturali e consecutivi in alternativa, a giudizio del Progettista, al 20% (venti percento) del tempo contrattuale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante appaltante e senza l’obbligo obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.e dell’art. 19 del regolamento generaleCodice dei contratti. 2 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatoreappaltatore. 3 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16 all’articolo 16, comma 1 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2regolamento. 4 4. Sono dovuti all’Appaltatore dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo del dal programma temporale superiore a 30 60 (trentasessanta) giorni naturali e natura- li consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante appaltante e senza l’obbligo obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.e dell’art. 19 340 della Legge 2248/1865, e dall’art. 119 del regolamento re- golamento generale. 2 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatoreappaltatore. 3 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16 16, comma 1 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4 4. Sono dovuti all’Appaltatore dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore imputabile all’appaltatore nel rispetto ai dei termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo del programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante dell’amministrazione committente e senza l’obbligo obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.e dell’art. 19 del regolamento generale50/2016. 2 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore dell’appaltatore con assegnazione di un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatoreappaltatore. 3 . Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16 comma 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4 3. Sono dovuti all’Appaltatore dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante dall’amministrazione committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l’amministrazione committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1 . L’eventuale ritardo dell’Appaltatore imputabile all’appaltatore nel rispetto ai dei termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo del programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto ai tempi contrattuali produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante del Committente e senza l’obbligo obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi . E’ facoltà del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.e dell’art. 19 del regolamento generale. 2 . La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la Committente in alternativa a quanto disposto al comma 1 comunicare formale messa in mora dell’Appaltatore all’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con lavori; decorso inutilmente tale termine il medesimo Appaltatore. 3 Committente procederà a risolvere il contratto. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16 comma 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4 . Sono dovuti all’Appaltatore dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo del dal programma temporale superiore a 30 90 (trentaNOVANTA) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante appaltante e senza l’obbligo obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.e dell’art. 19 108 del regolamento generaleDLgs 150/2016. 2 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatoreappaltatore. 3 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16 23, comma 1 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4 4. Sono dovuti all’Appaltatore a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in appaltante a seguito alla della risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo del programma temporale superiore a 30 60 (trentasessanta) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante appaltante e senza l’obbligo obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.e dell’art. 19 136 del regolamento generaleD.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e degli articoli 16 e 17 del D.P.Reg. 05/06/2003 n. 0166/Pres. 2 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatorelavori. 3 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16 A22, comma 1 1, del presente capitolato speciale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4 4. Sono dovuti all’Appaltatore a carico dell’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in appaltante a seguito alla della risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore imputabile all’appaltatore nel rispetto ai dei termini per l’ultimazione o per l’inizio concordato dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo del programma temporale di un singolo ordine di lavoro superiore a 30 20 (trentagiorni ) giorni naturali e consecutivi produce può produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante appaltante e senza l’obbligo obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.e dell’art. 19 del regolamento generale. 2 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatoreappaltatore. 3 . Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16 comma 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4 3. Sono dovuti all’Appaltatore dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Opere Edili Ed Affini

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1 . L’eventuale ritardo dell’Appaltatore senza autorizzazione dall’Ente Appaltante ed imputabile all’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo del programma temporale dal programma, superiore a 30 20 (trentaventi) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante Amministrazione Comunale e senza l’obbligo obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.e dell’art. 19 del regolamento generale. 2 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. 3 appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16 all’articolo 16, comma 1 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4 . Sono dovuti all’Appaltatore dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante Amministrazione Comunale in seguito alla risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo del dal programma temporale superiore a 30 60 (trentasessanta) giorni naturali e consecutivi in alternativa, a giudizio del Progettista, al 30% (trenta percento) del tempo contrattuale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante appaltante e senza l’obbligo obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.e dell’art. 19 del regolamento generaleCodice dei contratti. 2 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatoreappaltatore. 3 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16 all’articolo 16, comma 1 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore direttore dei Lavori lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2regolamento. 4 4. Sono dovuti all’Appaltatore dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini. 1 1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze sca- denze esplicitamente fissate allo scopo del dal programma temporale superiore a 30 (trenta) 60 giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante appaltante e senza l’obbligo obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.e dell’art. 19 108 del regolamento generaleD.Lgs 50/2016. 2 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatoreappalta- tore. 3 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 16 18, comma 1 1, del presente capitola- to è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4 4. Sono dovuti all’Appaltatore a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in appaltante a seguito alla risoluzione della risoluzio- ne del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto