Risoluzione delle controversie e Legge applicabile Clausole campione

Risoluzione delle controversie e Legge applicabile. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall’interpretazione della presente convenzione che è retta e disciplinata unicamente dalla Legge xxxxxxxx.Xx quanto stabilito al comma precedente non risultasse sufficiente a risolvere la vertenza, le Parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dalla presente convenzione o in relazione alla stessa. In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione sopra indicata, le Parti saranno libere di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in tal caso sarà unicamente quello di Milano.
Risoluzione delle controversie e Legge applicabile. 15.1 Controversie con Remitly -- Vi preghiamo anzitutto di contattarci. Se una controversia dovesse insorgere tra voi e Remitly, il nostro obiettivo è di conoscere e risolvere le vostre preoccupazioni. Le controversie tra voi e Remitly riguardanti il Servizio possono essere segnalate all\'indirizzo e-mail: <xx-xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx>; telefonicamente: +00 000 000 000; o via posta a Remitly Europe Limited, XxXxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Street, Dublin 2, D02V N88, Irlanda.
Risoluzione delle controversie e Legge applicabile. L’utente accetta le leggi di Svezia. In caso di controversia tra di noi, xxxxxxxxxxx che la stessa sarà risolta tramite arbitrato, e ciascuno di noi dovrà farsi carico delle proprie spese. (a) Legge applicabile. L’utente conviene che qualsiasi controversia, vertenza, divergenza o rivendicazione derivante da o correlata al presente EULA, a un Gioco o ai Servizi, ivi comprese l’esistenza, la validità, l’interpretazione, l’esecuzione, la violazione o la risoluzione del presente documento o qualsiasi controversia relativa ad obblighi extracontrattuali derivanti da o correlati allo stesso, a un Gioco, ai Servizi (collettivamente, “Controversie”) sarà risolta in conformità con le leggi della Svezia a prescindere dalle norme sulla scelta della legge e senza includere le disposizioni della Convenzione sui contratti di compravendita internazionale di merci delle Nazioni Unite del 1980. Qualsiasi legge o regolamento che preveda che il testo di un contratto sia interpretato contro chi l’ha redatto non si applica al presente EULA.
Risoluzione delle controversie e Legge applicabile. L’interpretazione e l’esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.
Risoluzione delle controversie e Legge applicabile. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell’art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

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  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti : b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.