Risoluzione alternativa delle controversie Clausole campione

Risoluzione alternativa delle controversie. Per i contratti stipulati online attraverso il nostro sito web, Lei ha il diritto, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 523/2013, di avvalersi del metodo di risoluzione alternativa delle controversie di cui all’indirizzo web xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.
Risoluzione alternativa delle controversie. La risoluzione alternativa delle controversie è un processo nel quale un organismo indipendente considera i fatti di una controversia e cerca di risolverla, senza che voi dobbiate agire in giudizio. Se non siete soddisfatti di come abbiamo gestito qualsiasi reclamo, potete contattare il fornitore del servizio di risoluzione alternativa delle controversie reso disponibile a voi.
Risoluzione alternativa delle controversie. Il consumatore residente in Europa dichiara di essere debitamente informato del fatto che la Commissione Europea ha istituito una piattaforma online che fornisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie per risolvere stragiudizialmente, in maniera equa e poco costosa, ogni controversia relativa a e/o derivante da contratti di vendita di beni e servizi stipulati in rete. Di conseguenza, se sei un consumatore europeo, puoi usare tale piattaforma per la risoluzione di ogni disputa nascente dal contratto online stipulato con il Titolare. La piattaforma è disponibile al seguente link (xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/).
Risoluzione alternativa delle controversie. 9.1 La Commissione Europea ha predisposto una piattaforma per la risoluzione delle controversie online disponibile al seguente link:: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx Questa piattaforma rappresenta il punto di riferimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie derivanti dai contratti di compravendita o di servizi online in cui è coinvolto il consumatore. 9.2 Il venditore non è né obbligato giuridicamente, né disposto a partecipare ad un procedimento di risoluzione delle controversie dinanzi ad un organo di conciliazione.
Risoluzione alternativa delle controversie. 1) Campo di applicazione 1.1. Le presenti Condizioni Generali della società HYTO GmbH (di seguito denominata "Venditore") si applicano a tutti i contratti conclusi tra un consumatore o un commerciante (di seguito denominato "Cliente") e il Venditore relativi a tutti i beni e/o servizi presentati nel negozio online del Venditore. L'inclusione delle condizioni proprie del Cliente è qui contestata, a meno che non siano stati stipulati altri termini. 1.2. Un consumatore ai sensi dei presenti Termini e Condizioni è qualsiasi persona fisica che concluda una transazione legale per uno scopo non attribuito né ad un'attività professionale prevalentemente commerciale né ad un'attività lavorativa autonoma. Un commerciante ai sensi di questi Termini e Condizioni è qualsiasi persona fisica o giuridica o società di persone con capacità giuridica che agisca nell'esercizio di un'attività professionale commerciale o autonoma al momento della conclusione di una transazione legale.
Risoluzione alternativa delle controversie. 10.1. La Commissione europea fornisce sul suo sito web il seguente link alla piattaforma ODR: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx. Tale piattaforma costituisce un punto di accesso per la risoluzione extragiudiziale delle controversie derivanti dai contratti di vendita e di servizi online conclusi tra consumatori e professionisti. 10.2. Il Venditore non è tenuto né disposto a partecipare ad una procedura di composizione delle controversie dinanzi ad un organismo alternativo di risoluzione delle controversie.
Risoluzione alternativa delle controversie. (i) Le Parti convengono di cooperare in buona fede in tutte le azioni relative al Contratto Quadro, di comunicare apertamente e onestamente e, in generale, di cercare di evitare controversie in relazione al Contratto Quadro. Se, tuttavia, dovesse insorgere una controversia in relazione al Contratto Quadro, le Parti convengono di fare del loro meglio per risolvere tale controversia in modo equo e senza la necessità di lunghi e costosi contenziosi. Fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente Contratto Quadro, nel caso in cui sorga una controversia tra le Parti in merito al presente Contratto Quadro che non possa essere risolta in modo informale, la stessa può essere risolta in conformità con la procedura di risoluzione alternativa delle controversie di cui al presente documento. In caso di controversia sull’importo dei fondi che il Partner deve versare a HCL, il Partner dovrà pagare tutti i fondi che non sono oggetto di controversia a HCL, detenere i fondi contestati in deposito a garanzia, e l’importo controverso dovrà essere risolto in conformità con la presente sezione; (ii) le Parti convengono che, nonostante l’esistenza e i dettagli di una controversia, entrambe le Parti continueranno senza ritardo la loro prestazione ai sensi del presente documento, ad eccezione di qualsiasi prestazione che possa essere direttamente influenzata da tale controversia; (iii) tutte le controversie che non possono essere risolte in modo informale dovranno essere risolte mediante arbitrato definitivo e vincolante in conformità con le Procedure accelerate delle Regole di Arbitrato Commerciale dell’American Arbitration Association, fatto salvo quanto diversamente espressamente previsto nel presente documento o concordato per iscritto dalle Parti, o nella misura incompatibile con i requisiti della legge californiana. L’arbitrato avrà luogo nella città del Partner e un decreto sul lodo emesso dall’arbitro/dagli arbitri potrà essere trascritto presso qualsiasi tribunale avente giurisdizione su di esso, in conformità con le leggi stabilite nella sezione 11.3 (Legge applicabile); (iv) Ciascuna parte pagherà la metà delle ragionevoli commissioni e spese dell’arbitro neutrale. Tutti gli altri costi e spese di ciascuna Parte, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli onorari e le spese dei suoi consulenti legali, testimoni e altri agenti, e di arbitri non nominati congiuntamente, saranno a carico della Parte che sostiene tali costi; e (v) l’arbitro non avrà al...

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  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

  • COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. All’IVASS L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;