RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso al netto dell’IVA, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e di cessione del credito”, “responsabilità per violazione di diritti di privativa”, “tracciabilità dei flussi finanziari”; c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali; d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito. 16.3 La risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di fornire alla Camera tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’Amministrazione, per via diretta o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi. 16.4 Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinque. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. 16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, così come previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. 16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.
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Samples: Forniture E Servizi Per La Realizzazione Di Un Convegno
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione L’Amministrazioni Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso al netto dell’IVAstesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitoredell’aggiudicatario. In tal caso l’Amministrazione il Comuni avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016In ogni caso si conviene che l’Amministrazione Comunale, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazionedel Comune;
b. c. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e di cessione del credito”, “responsabilità per violazione di diritti di privativa”, “tracciabilità sospensione dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;servizi.
d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o mancata assunzione del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitoreservizio, con sentenza passata in giudicatoquando richiesto dall’Amministrazione Comunale, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafiaoltre tre giorni anche non consecutivi;
e. difformità abbandono del servizio senza giustificato motivo;
f. impiego del personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
g. violazione degli orari concordati con l’Amministrazione Comunale o l’effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti, quando non autorizzato o comunque inadempienze che comportino disservizi per l’Amministrazione Comunale;
h. danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Amministrazione Comunale o agli utenti dei servizi;
i. divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle caratteristiche attività e/o allo stato personale degli utenti;
j. qualunque altra inadempienza, ritenuta grave ad insindacabile giudizio dei Servizi forniti rispetto comuni, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione contrattuale;
k. il ripetersi di lievi inadempienze a quanto pattuito.
16.3 La seguito di tre contestazioni scritte da parte del Comune. In tali casi, l’Amministrazione Comunale mediante PEC comunicherà all’aggiudicatario la causa di grave inadempienza e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto. Al contratto comporta l’obbligazione che l’Amministrazione Comunale stipulerà con l’aggiudicatario, si applica la clausola automatica di recesso ex art.1, comma 13, del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di fornire alla Camera tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’AmministrazioneD.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, per via diretta o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.
16.4 Ai sensi dell’artprevio atto del Responsabile del Servizio. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinque. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’aggiudicatario attraverso PEC. In tal caso il Comune sarà tenuto al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in qualunque tempocui viene comunicato l’atto di recesso, così come previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
16.7 Resta inteso che in caso attestate dal verbale di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla verifica redatto dai comuni; - delle spese sostenute dall’Appaltatore; Dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore recesso, l’aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contrattoal Comune.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione Il Ministero si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (diceipercento) del valore dello stesso al netto dell’IVAstesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitoredell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione il Ministero avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016In ogni caso si conviene che il Ministero, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazionedel Ministero;
b. nei casi di cui agli articoli del presente capitolato concernenti la seguente intestazione: “sospensione dei servizi, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e di cessione del credito”, “responsabilità per violazione di diritti di privativa”, “obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto ‐ cessione del credito. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, il Ministero potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. In caso di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.
16.3 La risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di l’Appaltatore si impegna a fornire alla Camera al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’Amministrazione, per via diretta al fine di provvedere direttamente o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.
16.4 all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016163/2006, l’Amministrazione il Ministero si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla proceduragara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinque. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della . Il Ministero si riserva altresì la facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r. In tal caso il Ministero sarà tenuta al pagamento: ‐ delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in qualunque tempocui viene comunicato l’atto di recesso, così come previsto dall’artattestate dal verbale di verifica redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 109 del D.Lgs‐ delle spese sostenute dall’Appaltatore. n. 50/2016.
16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla Dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contrattoal Ministero.
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Samples: Servizio Di Formazione Specialistica
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione si riserva il diritto 24 Art. 25 – Codice di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento comportamento 25 Art. 26 – Brevetti industriali e diritti d’autore 25 Art. 27 – Controversie 25 Art. 28 - Normativa applicabile 25 Art. 29 – Composizione del Capitolato tecnico 25 L'Università Iuav di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso al netto dell’IVA, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016Venezia, in quanto compatibilecoerenza con i progetti di dematerializzazione già intrapresi, intende dotarsi di una piattaforma software di gestione delle presenze, assenze e permessi dei propri dipendenti, che dovrà garantire le funzionalità coerentemente con il CCNL “Istruzione e Ricerca”, Parte Comune e Sezione Università, del 19/04/2018, e dagli arttcon il Regolamento dell’orario di lavoro emanato con Decreto Rettorale 23/12/2019 n. 659 Università IUAV di Venezia. 1453 Il Sistema informativo dovrà snellire i compiti dell’ufficio del personale e seguenti del Codice Civileridurre le comunicazioni con i dipendenti stessi, l’Amministrazione potrà risolvere mediante l’attivazione di diritto processi di autorizzazione informatica di giustificativi e documenti legati alle presenze/assenze e attraverso un capillare sistema automatico di messaggistica e- mail. Il software fornito oltre all’installazione, richiederà la messa in esercizio e il Contratto ai sensi dell’artmantenimento in tutte le sue funzionalità (di elaborazione e rilevazione strumentale delle timbrature), anche in occasione di aggiornamenti normativi e regolamentari. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, Il programma deve poter interagire con gli altri sistemi attualmente in funzione e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitivagarantire:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 a) Semplicità d’uso - L’utente (diecidipendente, responsabile, amministratore) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto deve poter accedere in modo semplice alle informazioni e di cessione del credito”, “responsabilità per violazione di diritti di privativa”, “tracciabilità dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.
16.3 La risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di fornire alla Camera tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’Amministrazione, per via diretta o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.
16.4 Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinque. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, così come previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazioneai percorsi, anche tecnicapredefiniti, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.di rendicontazione e autorizzazione e deve poter sapere sempre dove si trova (schermata con menù, icone e stringa percorso)
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RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto contratto:
1. nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penalirilevi gravi inadempienze, nel corso del periodo di validità contrattuale a suo insindacabile giudizio, agli obblighi contrattuali e/o clausole previste dal presente Capitolato, nonché un comportamento dell'Impresa Appaltatrice che rechi pregiudizio al Comune;
2. nel caso in cui l’ammontare l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso al netto dell’IVA, ovvero nel stesso. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte risoluzione del Fornitore. In tal caso l’Amministrazione avrà contratto, il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta dell'Impresa Appaltatrice, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale dell'eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016In ogni caso il Comune, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentol'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa Appaltatrice con raccomandata a.r., nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:
a. a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 15 (dieciquindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazionedel Comune;
b. c) nei casi di inadempienza di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto del presente Capitolato. In caso di lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e di cessione del credito”, “responsabilità per violazione di diritti di privativa”, “tracciabilità dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.
16.3 La risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di l'Impresa Appaltatrice si impegnerà a fornire alla Camera al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’Amministrazione, per via diretta al fine di consentire al Comune di provvedere direttamente o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.
16.4 all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 dell'art.110 del D.Lgs. 50/201650/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla proceduragara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni del servizio oggetto dell’appaltodell'appalto. Si procederà all’interpello all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario l'originario aggiudicatario, sono più di cinque. L’affidamento L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della . Il Comune si riserva altresì la facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r., in qualunque tempotal caso il Comune sarà tenuto al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come previsto dall’artattestate dal verbale di verifica redatto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto; - delle spese sostenute dall'Impresa Appaltatrice. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla Dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore recesso, l'Impresa Appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contrattoal Comune.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso al netto dell’IVAstesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitoredell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016In ogni caso si conviene che l’ARPAS, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
d. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazionedell’ARPAS;
b. e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
f. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e contratto”; “sospensione dei servizi”. In caso di cessione del credito”, “responsabilità per violazione di diritti di privativa”, “tracciabilità dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.
16.3 La risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di l’Appaltatore si impegnerà a fornire alla Camera all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’Amministrazione, per via diretta al fine di provvedere direttamente o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.
16.4 all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016163/2006, l’Amministrazione si riserva la facoltà di l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla proceduragara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinque. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della . L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento: ▪ delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in qualunque tempocui viene comunicato l’atto di recesso, così cosi come previsto dall’artattestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; ▪ delle spese sostenute dall’Appaltatore. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla Dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contrattoall’ARPAS.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione Il Ministero si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (diecipercento) del valore dello stesso al netto dell’IVAstesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitoredell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione il Ministero avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016In ogni caso si conviene che il Ministero, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazionedel Ministero;
b. nei casi di cui agli articoli del presente capitolato concernenti la seguente intestazione: “sospensione dei servizi, obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e di cessione del credito”, “responsabilità per violazione di diritti di privativa”, “obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto ‐ cessione del credito. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, il Ministero potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. In caso di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.
16.3 La risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di l’Appaltatore si impegna a fornire alla Camera al Ministero tutta la documentazione tecnica e ed amministrativa, nonchè i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’Amministrazione, per via diretta al fine di provvedere direttamente o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.
16.4 all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016163/2006, l’Amministrazione il Ministero si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla proceduragara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinque. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della . Il Ministero si riserva altresì la facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r. In tal caso il Ministero sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in qualunque tempocui viene comunicato l’atto di recesso, così come previsto dall’artattestate dal verbale di verifica redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 109 del D.Lgs- delle spese sostenute dall’Appaltatore. n. 50/2016.
16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla Dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contrattoal Ministero.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi in un anno il 10% del valore complessivo dello stesso al netto dell’IVAstesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitoredell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016In ogni caso si conviene che l’ARPAS, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:
a. a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazionedell’ARPAS;
b. d) in caso di acquisizione di DURC negativo per almeno due volte consecutive;
e) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: del presente capitolato “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e di contratto”; “cessione del credito”, ; “responsabilità per violazione sospensione dei servizi”. In caso di diritti di privativa”, “tracciabilità dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.
16.3 La risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di l’Appaltatore si impegnerà a fornire alla Camera all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’Amministrazione, per via diretta al fine di provvedere direttamente o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.
16.4 all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016163/2006, l’Amministrazione l’ARPAS si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla proceduragara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinque. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della . L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in qualunque tempocui viene comunicato l’atto di recesso, così cosi come previsto dall’artattestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; - delle spese sostenute dall’Appaltatore. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla Dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contrattoall’ARPAS.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso al netto dell’IVAstesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitoredell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016In ogni caso si conviene che l’ARPAS, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e di cessione del credito”, “responsabilità per violazione di diritti di privativa”, “tracciabilità dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafiadell’ARPAS;
e. difformità in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
16.3 La f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dell’Appaltatore;
g. Qualora venisse accertato che l’appaltatore o eventuali suoi subcontraenti hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche;
h. nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia). In caso di risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di l’Appaltatore si impegnerà a fornire alla Camera all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’Amministrazione, per via diretta al fine di provvedere direttamente o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.
16.4 all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016163/2006, l’Amministrazione si riserva la facoltà di l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla proceduragara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinque. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della . L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento: ▪ delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in qualunque tempocui viene comunicato l’atto di recesso, così cosi come previsto dall’artattestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; ▪ delle spese sostenute dall’Appaltatore. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla Dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contrattoall’ARPAS.
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Samples: Servizio Di Manutenzione
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso al netto dell’IVAstesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitoredell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016In ogni caso si conviene che l’ARPAS, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e di cessione del credito”, “responsabilità per violazione di diritti di privativa”, “tracciabilità dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafiadell’ARPAS;
e. difformità in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
16.3 La f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dell’Appaltatore;
g. Qualora venisse accertato che l’appaltatore o eventuali suoi subcontraenti abbiano effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche;
h. nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia). In caso di risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di l’Appaltatore si impegnerà a fornire alla Camera all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’Amministrazione, per via diretta al fine di provvedere direttamente o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.
16.4 all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016163/2006, l’Amministrazione si riserva la facoltà di l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla proceduragara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinque. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della . L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento: delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in qualunque tempocui viene comunicato l’atto di recesso, così cosi come previsto dall’artattestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; delle spese sostenute dall’Appaltatore. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla Dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contrattoall’ARPAS.
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Samples: Servizio Di Manutenzione Globale Della Strumentazione Analitica
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso al netto dell’IVAstesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitoredell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione l’Agenzia avrà facoltà di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016In ogni caso si conviene che l’ARPAS, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro qualora fosse accertato il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazionevenir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e di contratto”; “cessione del credito”, “responsabilità per violazione . In caso di diritti di privativa”, “tracciabilità dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.
16.3 La risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di l’Appaltatore si impegnerà a fornire alla Camera all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’Amministrazione, per via diretta al fine di provvedere direttamente o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.
16.4 all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016163/2006, l’Amministrazione l’ARPAS si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla proceduragara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinque. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della . L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in qualunque tempocui viene comunicato l’atto di recesso, così xxxx come previsto dall’artattestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; - delle spese sostenute dall’Appaltatore. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla Dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore recesso, l’aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contrattoall’ARPAS.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso al netto dell’IVAstesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitoredell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitoredell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “copertura assicurativa, obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e di cessione del credito”; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, “responsabilità per violazione ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di diritti pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. In caso di privativa”, “tracciabilità dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.
16.3 La risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Camera all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’Amministrazione, per via diretta al fine di provvedere direttamente o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.
16.4 all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’artdell'art. 110 140 del D.Lgs. 50/2016163/2006, l’Amministrazione l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedurasottoscritto l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell’appaltodei lavori. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato L'Amministrazione si riserva altresì la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinque. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualunque tempoqualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come previsto dall’artattestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla Dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contrattoall'Amministrazione.
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Samples: Accordo Quadro
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione si riserva Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, i centri di Spesa potranno risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare al Contraente, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:
a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.
b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con i Centri di Spesa x Xxxxxxxx Università di Roma;
c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
d) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
e) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al Contraente, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
f) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
g) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
h) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
i) utilizzo di materiali e componenti scadenti ovvero non accompagnati da idonea documentazione e/o certificazione e non riportanti la marcatura CE. I Centri di Spesa hanno diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. L’eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ai Centri di Spesa. Il Centro di raccordo ha il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 1010 % del valore dello stesso al netto dell’IVAstesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del FornitoreContraente. In tal caso l’Amministrazione avrà i Centri di Spesa avranno la facoltà di procedere all’esecuzione in danno del FornitoreContraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e di cessione del credito”, “responsabilità per violazione di diritti di privativa”, “tracciabilità dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.
16.3 La risoluzione del contratto comporta l’obbligazione non esime il Contraente dal risarcimento dei danni subiti dai Centri di Spesa, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del Fornitore contratto il Contraente si impegna a fornire al Centro di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di fornire alla Camera Raccordo tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell’Amministrazioneprobatoria, per via diretta o tramite affidamento a terzi dell’esecuzione degli stessi.
16.4 relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgsd.lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà il Centro di Raccordo provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedurarisposto all’avviso di manifestazione d’interesse, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l’originario aggiudicatario, sono più di cinquedel presente Capitolato. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
16.5 Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
16.6 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, così come previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
16.7 Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.
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Samples: Contratto Annuale Per I Servizi Di Manutenzione Ordinaria