Common use of Risorse finanziarie Clause in Contracts

Risorse finanziarie. Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Commissario straordinario della ZES Ionica ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero dai fondi previsti per l’implementazione e la gestione della Zes Ionica. Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Commissario straordinario della ZES Ionica, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente Convenzione. Per le attività previste all’art. 5 della Convenzione, il Commissario straordinario della ZES Ionica concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Commissario straordinario della ZES Ionica nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

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Samples: ionica.zes.gov.it

Risorse finanziarie. Le Parti si danno atto che parti valutano congiuntamente le risorse alle quali si potrà attingere per attività e le ricerche complessivamente in Euro 40.000,00 (quarantamila/00). Per l’attuazione del presente Accordo, il finanziamento CNR-IFC mette a disposizione, a titolo di cofinanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici oggetto dell’Accordo, i propri profili di progetto personale in possesso di adeguata esperienza tecnico scientifica per lo svolgimento delle attività previste, nonché le strumentazioni e le strutture, nell’ambito dell’importo massimale di cui sopra e per un valore di Euro 10.000,00 (diecimila/00). Per l’attuazione del presente Accordo, l’ATS Sardegna renderà disponibile oltre ad un proprio contributo in termini di personale per la realizzazione delle attività e di competenza del Commissario straordinario della ZES Ionica ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero dai fondi previsti per l’implementazione e la gestione della Zes Ionica. Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito utilizzo delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione strutture, anche un importo complessivo di Euro 30.000 (trentamila/00) comprensivo di ogni eventuale onere sostenuto dal CNR-IFC nell’esecuzione delle attività di cui al presente atto. L’erogazione degli importi da parte della L.R. n. 41/2017 ATS Sardegna avverrà in seguito ad emissione di nota di addebito da parte del CNR-IFC e quindi senza ulteriori oneri secondo le seguenti modalità: - Il 50% dell’importo complessivo, pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00), alla sottoscrizione dell’Accordo; - il restante 50%, pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00), alla scadenza dell’Accordo, a seguito della presentazione di una relazione finale sulle attività svolte. L’attività sopra citata costituisce l’adempimento di un rapporto di partnership e non una prestazione di servizi ovvero l’affidamento di un servizio a terzi; si precisa dunque che l’erogazione di tale contributo è fuori campo di applicazione IVA in quanto le parti per il Commissario straordinario della ZES Ionica, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente Convenzione. Per le attività previste all’art. 5 della Convenzione, il Commissario straordinario della ZES Ionica concorderà con ASSET le in essere sono carenti dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 1 e 2 del D.P.R. 633/1972 Le somme da impegnare per servizi saranno accreditate su contabilità speciale infruttifera c/o Banca d’Italia – Sezione di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese Tesoreria Provinciale dello Stato di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o Roma n. 167369 intestato al termine Consiglio Nazionale delle opere, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Commissario straordinario della ZES Ionica nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..Ricerche.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica

Risorse finanziarie. Per l’attuazione del presente accordo saranno utilizzate risorse per un totale di € 67.000,00 (sessantasettemila/00) che potranno essere integrate a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione dell’Aspal 2023/2025. Le Parti si danno risorse saranno erogate dall’Agenzia, con periodicità mensile, a favore del soggetto gestore individuato dalla Procura della Repubblica di Cagliari, di cui al precedente art. 3, previa trasmissione: • di un report riepilogativo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto che notorio (ex art. 47 del D.P.R. 445/2000), nel quale dovranno essere rendicontate le risorse alle quali si potrà attingere spese effettivamente sostenute per il finanziamento pagamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici retribuzioni a favore dei soggetti svantaggiati e degli educatori – coordinatori coinvolti nella realizzazione del progetto, comprese le spese di progetto segreteria e di competenza consulenza del Commissario straordinario lavoro per l’elaborazione delle buste paga (nella misura massima del 10% del finanziamento concesso); • di una breve relazione, con cadenza mensile, sullo stato di attuazione e sugli obiettivi raggiunti, secondo gli stessi criteri adottati in sede di esecuzione delle precedenti convenzioni; • di un’attestazione, da parte del Funzionario referente responsabile dei rapporti con l’ASPAL e con il gestore delle attività, di regolare esecuzione della ZES Ionica ovvero prestazione, necessaria per la rendicontazione delle spese. Saranno ritenute ammissibili le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero dai fondi previsti spese previste dal presente accordo per l’implementazione e la gestione della Zes Ionica. Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Commissario straordinario della ZES Ionica, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie quali sussiste l’inerenza alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente Convenzione. Per le attività previste all’art. 5 della Convenzione, il Commissario straordinario della ZES Ionica concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, realizzazione del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosogliaProgetto. I servizi documenti amministrativi e le prestazioni professionali saranno affidati contabili dovranno essere custoditi e conservati presso la sede del soggetto gestore a cura e sotto la responsabilità disposizione della Procura della Repubblica di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Commissario straordinario della ZES Ionica nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..Cagliari e/o dell’Agenzia su apposita richiesta.

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Samples: Accordo Organizzativo

Risorse finanziarie. Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere Al fine della realizzazione delle azioni ed obiettivi, inerenti e funzionali all’adempimento degli impegni assunti per il finanziamento la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto giornate dell’evento “Sardinian Job Day” e di specifiche azioni, l’ASPAL si impegna a trasferire dal proprio capitolo di bilancio di competenza n. SC020063 missione 15, programma 03, una somma non superiore ad euro 600.000,00 (seicento/00) esclusa IVA, al CSPI, salvo eventuali necessarie integrazioni richieste dall’ASPAL, concordate ed accettate dal CSPI. L’ASPAL procederà al primo trasferimento al CSPI, a titolo di anticipo, del Commissario straordinario 30% della ZES Ionica ovvero somma massima prevista dal presente accordo. Successivamente alla rendicontazione delle spese rientranti nella somma anticipata, il CSPI potrà procedere alle successive rendicontazioni per stadi di avanzamento da concordarsi nell’ambito del Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 7. Eventuali integrazioni di risorse saranno oggetto di approvazione dal Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 7. Il CSPI si impegna ad applicare le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero dai fondi previsti tariffe destinate per l’implementazione le PP.AA. che saranno fatturate a consuntivo all’ASPAL, sulla base dei servizi effettivamente resi e la gestione della Zes Ionicaper gli spazi, sale e padiglioni utilizzati per l’evento. Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Commissario straordinario della ZES IonicaIl CSPI dovrà fornire i giustificativi, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionalichiaramente riconducibili al SJD 2019, per servizi tutte le spese sostenute in favore di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie operatori economici esterni alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente Convenzione. Per le attività previste all’art. 5 della Convenzione, il Commissario straordinario della ZES Ionica concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenziamedesima. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Commissario straordinario della ZES Ionica nei termini ed di progettazione, segreteria tecnica o altra spesa sostenuta internamente dall’Ente dovranno essere giustificate con i documenti relativi alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazionidel personale, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..o altro documento giustificativo.

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Samples: Accordo Procedimentale

Risorse finanziarie. Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione presente convenzione saranno quelle previste individuate nei quadri economici di progetto e di competenza del Commissario straordinario della ZES Ionica dell’Università di FOGGIA, ovvero le risorse derivanti da eventuali fondi finalizzati rivenienti da finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero dai fondi previsti per l’implementazione e la gestione della Zes Ionicaconcordati. Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Commissario straordinario della ZES Ionica, l’Università di FOGGIA oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente Convenzioneconvenzione, nel limite della mera rifusione delle spese vive sostenute. Per le attività previste all’art. 5 3 della Convenzione, il Commissario straordinario della ZES Ionica l’Università di FOGGIA concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, Appalti applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Commissario straordinario della ZES Ionica dall’Università di FOGGIA nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzioneconvenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i...

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Samples: Convenzione Ex Art. 15 Legge 7 Agosto 1990, N.241

Risorse finanziarie. Il programma Smarter Italy può essere finanziato con risorse messe a disposizione da una pluralità di soggetti co‐finanziatori. Ciascun soggetto co‐finanziatore può mettere a disposizione risorse a valere sui Programmi operativi (nazionali o regionali) o da fondi ordinari.29 Ciascun appalto può essere alimentato in qualsiasi combinazione dai contributi finanziari dei soggetti co‐finanziatori, nel rispetto delle norme di regolazione di ciascun canale di finanziamento. La sezione 6 del presente documento riporta le norme di regolazione e le liste di controllo applicate ad ogni canale di finanziamento. Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere finanziarie messe a disposizione dal MISE per il finanziamento l’esecuzione delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici disciplinate dall’Accordo ammontano a 50 milioni di progetto euro e di competenza sono tratte dal Fondo Crescita Sostenibile. Tale importo comprende il parziale ristoro all’AgID fino ad un massimo del Commissario straordinario della ZES Ionica ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero dai fondi previsti per l’implementazione e la gestione della Zes Ionica2% del finanziamento, pari ad 1.000.00030. Le attività saranno svolte risorse messe a disposizione dal MUR ammontano a euro 43.368.000. e sono tratte dal Programma Operativo Complementare “Ricerca e Innovazione” 2014‐2020. Tale importo comprende il parziale ristoro all’AgID fino ad un massimo del 2% del finanziamento, pari ad euro 867.36031. Esso è da ASSET intendersi inclusivo della quota di euro 300.000,00 già trasferita ad AgID nell’ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione della L.R. dell’accordo di collaborazione MIUR – AgID approvato con Decreto del Capo Dipartimento prot. MIUR n. 41/2017 e quindi senza 1019 del 12/05/2015 per l’attuazione dell’iniziativa D.D. 437 del 13 marzo 2013 “Avviso pubblico per la rilevazione di fabbisogni di innovazione all’interno del settore pubblico nelle regioni convergenza” 29 Decreto MISE 31.01.2019 art 1. Comma 2 A tale valore si potranno aggiungere ulteriori oneri fondi per il Commissario straordinario della ZES Ionica, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi l’esecuzione di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente Convenzione. Per le attività previste all’artbandi provenienti da: ▪ Attuazione di ulteriori interventi del MISE come previsti dall’art. 5 della Convenzionedell’Accordo; ▪ Adesione di ulteriori soggetti co‐finanziatori, il Commissario straordinario della ZES Ionica concorderà con ASSET nelle modalità disciplinate a norma dell’art. 6 dell’Accordo Norme di regolazione dei canali di finanziamento Ciascun soggetto co‐finanziatore esplicita le somme da impegnare norme che regolano l’utilizzo delle risorse poste a disposizione del programma Smarter Italy. L’elencazione delle norme che regolano l’utilizzo delle risorse è esplicitata nell’atto di adesione a Smarter Italy. Il piano esecutivo può contenere aggiornamenti, chiarimenti e quant’altro ciascuna Parte ritenga utile per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine l’utilizzo legittimo delle opere, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Commissario straordinario della ZES Ionica nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..risorse rese disponibili.

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Samples: www.ponricerca.gov.it

Risorse finanziarie. Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Commissario straordinario della ZES Ionica Comune di Fasano ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero dai fondi previsti per l’implementazione e la gestione della Zes Ionicaconcordati. Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione della L.R. legge regionale n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Commissario straordinario della ZES Ionica, Comune di Fasano oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente Convenzioneconvenzione. Per le attività previste all’art. 5 3 della Convenzione, il Commissario straordinario della ZES Ionica Comune di Fasano concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, Appalti applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Commissario straordinario della ZES Ionica Comune di Fasano nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.iss.mm.ii..

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Samples: asset.regione.puglia.it

Risorse finanziarie. Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione presente convenzione saranno quelle previste individuate nei quadri economici di progetto e di competenza dell’Università del Commissario straordinario della ZES Ionica Salento, ovvero le risorse derivanti da eventuali fondi finalizzati rivenienti da finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero dai fondi previsti per l’implementazione e la gestione della Zes Ionicaconcordati. Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione della L.R. n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Commissario straordinario della ZES Ionica, l’Università del Salento oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente Convenzioneconvenzione, nel limite della mera rifusione delle spese vive sostenute. Per le attività previste all’art. 5 3 della Convenzione, il Commissario straordinario della ZES Ionica l’Università del Salento concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, Appalti applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Commissario straordinario della ZES Ionica dall’Università del Salento nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzioneconvenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i...

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Samples: Convenzione Ex Art. 15 Legge 7 Agosto 1990, N.241

Risorse finanziarie. Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Commissario straordinario della ZES Ionica di ASP ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati ovvero dai fondi previsti per l’implementazione e la gestione della Zes Ionicaconcordati. Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione della L.R. n. 41/2017 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per il Commissario straordinario della ZES Ionical’ASP, oltre comprese le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente Convenzione. Per le attività previste all’art. 5 della Convenzione, il Commissario straordinario della ZES Ionica l’ ASP concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosogliasotto soglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Commissario straordinario della ZES Ionica nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzioneall’Agenzia ASSET. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

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Samples: Convenzione Ex Art 15 Legge 241/1990