Ritardi giustificabili Clausole campione

Ritardi giustificabili. XXXXXXXX Xxx non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da: cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore; azioni (od omissioni) dell’Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a ANDCOSTA Srl per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti; mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’Acquirente; impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all’esecuzione del lavoro e alla fornitura dei prodotti. Nell’eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, ANDCOSTA Srl provvederà a comunicarla all’Acquirente unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla nuova data di consegna. Se il ritardo di ANDCOSTA Srl è causato da azioni od omissioni dell’Acquirente, o da specifico lavoro di altri contraenti o fornitori dell’Acquirente, ANDCOSTA Srl avrà inoltre diritto ad un’equa revisione del prezzo.
Ritardi giustificabili. Le Parti non saranno da ritenersi responsabili per danni dovuti a ritardi nella consegna o nell'accettazione dei prodotti per cause indipendenti dalla loro volontà e che non siano dovute a colpa o negligenza da parte loro, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, calamità naturali, atti di nemici pubblici, azioni intraprese dal Governo nell’esercizio della propria sovranità e capacità contrattuale, guerre, atti di terrorismo, incendi, inondazioni, uragani, epidemie, quarantene, scioperi, embarghi di merci e condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli. Tale ritardo inoltre non dovrà influire sulla parte restante dell'ordine se esso è a sua volta causato da un ritardo di un subappaltatore del Venditore e se tale ritardo è originato da cause indipendenti dalla volontà sia del Venditore che del subappaltatore, senza colpa o negligenza imputabili a tali parti. Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per i danni subiti, a meno che i materiali o i servizi forniti dal subappaltatore non fossero ottenibili da altre fonti entro un termine sufficiente per permettere al Xxxxxxxxx di rispettare i termini di consegna previsti. Il Venditore si impegna a informare immediatamente l'Acquirente per iscritto e, in ogni caso, non oltre dieci
Ritardi giustificabili. GNODI SERVICE S.R.L. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente da:
Ritardi giustificabili. 1. BERKEM non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:
Ritardi giustificabili. ELECTRO-MEM Srl. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da: cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore; azioni (od omissioni) dell’Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a ELECTRO-MEM Srl per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti; mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’Acquirente; impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all’esecuzione del lavoro e alla fornitura dei prodotti. Nell’eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, ELECTRO-MEM Srl provvederà a comunicarla all’Acquirente unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla nuova data di consegna. Se il ritardo di ELECTRO-MEM Srl è causato da azioni od omissioni dell’Acquirente, o da specifico lavoro di altri contraenti o fornitori dell’Acquirente, ELECTRO-MEM Srl avrà inoltre diritto ad un’equa revisione del prezzo.
Ritardi giustificabili. Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:
Ritardi giustificabili. Il programma per la spedizione dell’Attrezzatura e/o l’esecuzione dei Servizi sarà modificato in caso di ritardi derivanti da cause non riconducibili al Venditore, incluso, a mero titolo esemplificativo, scioperi, restrizioni del Governo degli Stati Uniti o di altri governi di competente giurisdizione, ritardi nel trasporto, impossibilità di reperire la manodopera, i materiali o gli impianti di produzione necessari.
Ritardi giustificabili. TOVO GOMMA S.P.A. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:
Ritardi giustificabili. Art. 8 Resi
Ritardi giustificabili. ERGO S.r.l. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da: