Ritardi giustificabili Clausole campione

Ritardi giustificabili. ELECTRO-MEM Srl. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da: cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore; azioni (od omissioni) dell’Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a ELECTRO-MEM Srl per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti; mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’Acquirente; impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all’esecuzione del lavoro e alla fornitura dei prodotti. Nell’eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, ELECTRO-MEM Srl provvederà a comunicarla all’Acquirente unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla nuova data di consegna. Se il ritardo di ELECTRO-MEM Srl è causato da azioni od omissioni dell’Acquirente, o da specifico lavoro di altri contraenti o fornitori dell’Acquirente, ELECTRO-MEM Srl avrà inoltre diritto ad un’equa revisione del prezzo.
Ritardi giustificabili. Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da: a) cause a lui non imputabili e/o cause di forza maggiore; b) azioni (od omissioni) dell’Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie al Venditore per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti; c) mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’Acquirente; d) impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all’esecuzione del lavoro e alla fornitura dei prodotti. La produzione comunque avrà inizio dopo aver ricevuto la conferma scritta dei disegni da parte del cliente. Se essi non verranno accettati nei tempi stabiliti, Il Venditore non si riterrà responsabile di qualsiasi ritardo nella consegna. Se il ritardo del Venditore è causato da azioni od omissioni dell’Acquirente, o da specifico lavoro di altri contraenti o fornitori dell’Acquirente, il Venditore avrà inoltre diritto ad un'equa revisione del prezzo.
Ritardi giustificabili. ERGO S.r.l. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da: a) cause ad essa non imputabili e/o cause di forza maggiore; b) azioni (od omissioni) del Cliente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a ERGO
Ritardi giustificabili. Le Parti non saranno da ritenersi responsabili per danni dovuti a ritardi nella consegna o nell'accettazione dei prodotti per cause indipendenti dalla loro volontà e che non siano dovute a colpa o negligenza da parte loro, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, calamità naturali, atti di nemici pubblici, azioni intraprese dal Governo nell’esercizio della propria sovranità e capacità contrattuale, guerre, atti di terrorismo, incendi, inondazioni, uragani, epidemie, quarantene, scioperi, embarghi di merci e condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli. Tale ritardo inoltre non dovrà influire sulla parte restante dell'ordine se esso è a sua volta causato da un ritardo di un subappaltatore del Venditore e se tale ritardo è originato da cause indipendenti dalla volontà sia del Venditore che del subappaltatore, senza colpa o negligenza imputabili a tali parti. Il Xxxxxxxxx non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per i danni subiti, a meno che i materiali o i servizi forniti dal subappaltatore non fossero ottenibili da altre fonti entro un termine sufficiente per permettere al Xxxxxxxxx di rispettare i termini di consegna previsti. Il Venditore si impegna a informare immediatamente l'Acquirente per iscritto e, in ogni caso, non oltre dieci
Ritardi giustificabili. GNODI SERVICE S.R.L. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente da: i) cause non imputabili a GNODI SERVICE S.R.L. e/o cause di forza maggiore; informazioni e delle approvazioni necessarie a GNODI SERVICE S.R.L. per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura del prodotto; iv) impossibilità di ottenere i mat cquirente unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla nuova data di consegna che comunque non avrà carattere vincolante, ma meramente indi cativo. Se il raenti o soggetti terzi (es. fornitori)
Ritardi giustificabili. 1. BERKEM non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da: a. cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore; b. azioni (od omissioni) del CLIENTE ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a BERKEM per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti; c. mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del CLIENTE; d. impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all’esecuzione del lavoro e alla fornitura dei PRODOTTI. 2. Nell’eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, BERKEM provvederà a comunicarla al CLIENTE unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla nuova data di consegna. 3. Se il ritardo di BERKEM è causato da azioni od omissioni del CLIENTE, o da specifico lavoro di altri contraenti o fornitori del CLIENTE, BERKEM avrà inoltre diritto ad un'equa revisione del prezzo.
Ritardi giustificabili. Art. 8 Resi
Ritardi giustificabili. 7.1. Bi.Erre.Di. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da: a) cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore; b) azioni (od omissioni) del Cliente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a Bi.Erre.Di. per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti; c) mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Cliente; d) impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o i servizi necessari all’esecuzione del lavoro e alla fornitura dei prodotti. 7.2. Nell’eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, Bi.Erre.Di. provvederà a comunicarla al Cliente unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla nuova data di consegna. Se il ritardo di Bi.Erre.Di. è causato da azioni od omissioni del Cliente, Bi.Erre.Di. avrà inoltre diritto ad un'equa revisione del prezzo.
Ritardi giustificabili. La Medac s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato puntuale rispetto dei termini di contratto nel caso in cui tali inadempimenti derivino, sia direttamente che indirettamente, da: • cause dovute ad azioni od omissioni dell’acquirente, come la mancata o errata trasmissione delle informazioni necessarie per procedere alla fornitura della merce richiesta; • mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’acquirente; • mancanza di alcuni materiali, componenti necessari all’esecuzione della fornitura, e difficoltà ad ottenere i rifornimenti nei termini; • Problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini; Nel caso in cui si verifichino una delle suindicate ipotesi la Medac s.r.l. provvederà a comunicarla all’acquirente per iscritto, e contestualmente provvederà a comunicare la nuova data di consegna.
Ritardi giustificabili. Il programma per la spedizione dell’Attrezzatura e/o l’esecuzione dei Servizi sarà modificato in caso di ritardi derivanti da cause non riconducibili al Venditore, incluso, a mero titolo esemplificativo, scioperi, restrizioni del Governo degli Stati Uniti o di altri governi di competente giurisdizione, ritardi nel trasporto, impossibilità di reperire la manodopera, i materiali o gli impianti di produzione necessari.