Common use of Riunioni periodiche Clause in Contracts

Riunioni periodiche. Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda. Il Rappresentante potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11. Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della Direzione aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riunioni periodiche. Le riunioni periodiche, di cui all'artall’art. 11 del D.Lgs. 19 settembre 199419.9.1994, n. 626 e successive modificazioni, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'aziendadall’azienda. Il Rappresentante rappresentante potrà richiederne un'integrazione un’integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11. Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della Direzione direzione aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riunioni periodiche. Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 19 settembre 199419.9.1994, n. 626 e successive modificazionin° 626, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda. Il Rappresentante rappresentante potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11. Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della Direzione direzione aziendale.

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Riunioni periodiche. Le riunioni periodiche, periodiche di cui all'artall’art. 11 del D.Lgs. 19 settembre 1994, 19.09.1994 n. 626 e successive modificazioni, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'aziendadall’azienda. Il Rappresentante rappresentante potrà richiederne un'integrazione purché un’integrazione purchè riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11. Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della Direzione direzione aziendale.

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Riunioni periodiche. Le riunioni periodiche, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda. Il Rappresentante rappresentante potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11. Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal Rappresentante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della Direzione direzione aziendale.

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