Banca ore Clausole campione

Banca ore. 1. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui al presente CCNL, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. 2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore...
Banca ore. Le Parti stipulanti convengono di istituire la Banca Ore quale strumento ove accantonare le ore prestate in eccedenza dal lavoratore ed effettuate previa autorizzazione dei diretti responsabili. L'utilizzo delle ore accantonate avviene previa autorizzazione del diretto responsabile, a seconda delle necessità personali e di servizio, in misura non superiore al 10% della forza lavoro occupata nell’unità produttiva. Nelle aziende al di sotto di 15 dipendenti, tale diritto sarà fruito individualmente e a rotazione. Ai fini del diritto di precedenza, fa fede la data di presentazione. Il saldo a credito delle ore viene evidenziato nei prospetti paga mensili. La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica interna in uso almeno 5 giorni prima, ed essere autorizzate. Il datore di lavoro può differire il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate qualora si verifichino particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili. Confermando il limite massimo di 250 ore annue per il ricorso al lavoro straordinario, il trattamento delle ore di lavoro prestate a tale titolo avverrà secondo la seguente regolamentazione:
Banca ore. La Banca Ore è un istituto di flessibilità oraria che rispetto allo straordinario (obbligatorio e non) è in grado di fornire efficaci risposte alla necessità di mitigare i costi derivanti dal riallineamento delle strutture organizzative alle fluttuazioni del mercato nonché alle dinamiche produttive e di gestione delle assenze individuali. Tale istituto può essere attivato per l’intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali (sia fruendo le ore precedentemente maturate, sia anticipando la fruizione di ore maturabili successivamente). La realizzazione dei regimi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale dovrà comportare (fatto salvo quanto di seguito riportato per le prestazioni di fine anno) il rispetto dell’orario contrattuale che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. L’Azienda, previa comunicazione alla RSU e con un preavviso minimo di 2 giorni, può disporre direttamente dell’attivazione dell’istituto della Banca Ore in modo obbligatorio entro il plafond di 64 ore annue. In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui sopra, le Parti si incontreranno a livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema. I regimi di orario superiori all’orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito. L’anticipo di banca ore operato dall’Azienda non potrà, di norma, superare il saldo annuo di 64 ore. Qualora a fine anno il saldo orario anticipato dall’Azienda dovesse eccedere le 64 ore, la differenza rispetto al saldo non verrà riportata nell’anno successivo e resterà pertanto a carico dell’Azienda. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità di pianificazione dei recuperi da parte della stessa a causa dell’insorgere, in capo al singolo lavoratore, di impedimenti che abbiano comportato significativi periodi di assenza e, pertanto, fatto venir meno le condizioni per poter effettuare i corrispondenti recuper...
Banca ore. 1. Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca ore. 2. La Banca ore è costituita da conti individuali, nei quali confluiscono progressivamente le ore corrispondenti a: a) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite massimo annuale di cui al punto 15 dell’art. 11; b) i riposi compensativi di prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite di cui al punto 16 dell’ art. 11, qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi nei termini previsti dalla norma citata; c) i permessi per i quali è previsto il godimento obbligatorio a norma dell’ art. 15; d) i riposi spostati in applicazione di quanto previsto dal punto 12 dell’art. 9; e) i riposi compensativi di prestazioni di lavoro supplementare del personale a tempo parziale effettuate oltre i limiti massimi quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del punto 6 dell’art. 3, nonché oltre il limite giornaliero di cui all’ ultimo comma del medesimo punto 6. L’accredito delle ore di cui al presente punto sarà effettuato nel mese immediatamente successivo al periodo di maturazione. 3. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 7 giorni. 4. Le ore saranno fruite, per il personale turnista, in gruppi di 4 o 8 ore e per tutto il personale non potranno essere collocate in connessione con giorni di ferie nel periodo estivo (giugno-settembre). 5. Le richieste di permesso coincidenti con la domenica verranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio. 6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 3 verranno accolte entro il limite del 20% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti sul relativo luogo di lavoro nel giorno e/o nelle ore richiesti. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nei casi in cui da tale calcolo derivi una frazione inferiore all’ unità, sarà comunque garantito raccoglimento di una richiesta per ogni giornata. 7. Nel caso in cui non sia rispettato il suddetto termine di preavviso, le ore richieste saranno concesse, fermo restando quanto stabilito al precedente punto 4, compatibilmente con le esigenze aziendali. 8. Entro il mes...
Banca ore. E’ istituita una banca ore individuale in cui confluiscono al 1° gennaio di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione relativi a: - le ex festività di cui all’art. 15; - le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al comma 11 del presente articolo I permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l’anno successivo a quello di maturazione, previo preavviso di 5 giorni, riducibile a 2 in caso di necessità, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, comunicate alla RSU. Al 31 dicembre dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento. Su richiesta del singolo lavoratore le predette ore potranno essere fruite per ulteriori sei mesi.
Banca ore. Le strutture possono decidere di adottare l’istituto della banca ore, che si costituisce con la contabi- lizzazione del diverso numero di ore effettuate, in base alle esigenze di servizio della struttura, rispetto al normale orario di lavoro del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato. Le ore accumulate, su richiesta del lavoratore, potranno essere utilizzate come permessi retribuiti. Le ore accumulate resteranno a disposizione del lavoratore e potranno essere utilizzate a gruppi minimo di un’ora ed a copertura dell’intera giornata o per più giornate lavorative, compatibilmente con le esigenze di servizio. Detti permessi andranno in ogni caso retribuiti se non utilizzati entro il 31 dicembre del biennio successivo all’anno civile di maturazione. Solo in quest’ultima ipotesi la monetizzazione comporterà l’erogazione della retribuzione comprensiva della mag- giorazione per lavoro straordinario. Ulteriori articolazioni dell’istituto e la verifica dell’andamento e della corretta gestione dello stesso potranno essere definite a livello territoriale ed aziendale.
Banca ore. Ferma restando la normativa in materia di lavoro straordinario, a livello aziendale, mediante istituzione di una apposita banca ore, il lavoratore potrà, per adesione volontaria, fruire di riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, anche limitatamente a una parte delle prestazioni stesse, con il riconoscimento, per gli aspetti retributivi, della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. La concessione dei riposi e il loro utilizzo avverrà nel pieno rispetto delle esigenze tecniche, produttive e organizzative delle aziende, di norma entro l'anno di maturazione o nel 1° semestre dell'anno successivo. Trascorso tale periodo senza fruizione del riposo, si procederà alla liquidazione della quota ordinaria di retribuzione in atto. L’istituto, che ha carattere sperimentale, entra in vigore da gennaio 2001.
Banca ore. La banca ore prevista dall’articolo 109 115 del vigente C.C.N.L. è regolamentata secondo quanto previsto dall’Allegato B/3. In considerazione delle particolari modalità di effettuazione, è escluso dalla Banca Ore istituita in attuazione dell’articolo 109 115 del vigente C.C.N.L.: a) lo straordinario prestato nell’ambito dell’istituto della Reperibilità; b) lo straordinario prestato nella fascia notturna e/o festiva, come definito dagli articoli 104,105 e 106 110, 111 e 112 del vigente C.C.N.L.
Banca ore. In sede di contrattazione di 2° livello, possono essere individuate le modalità di costituzione e di funzionamento di una banca-ore per ogni lavoratore, nella quale far affluire le ore corrispondenti alle non regolamentate assenze dal lavoro ai fini della compensazione con quelle di lavoro effettivamente svolto eccedenti l’orario giornaliero contrattualmente stabilito, previa traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni. La compensazione si realizzerà comunque entro 1 anno dall’inizio dell’accumulo delle ore; trascorso tale periodo al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente alle ore lavorative ancora non compensate. L’applicazione delle modalità di cui sopra è subordinata al recepimento di esse nei contratti individuali.