Banca ore Clausole campione

Banca ore. 1. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui al presente CCNL, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. 2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore...
Banca ore. Nella Banca Ore verranno accumulate l’accantonamento o la detrazione di ore che la lavoratrice o il lavoratore, nel corso dell’anno, maturano a vari titoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo confluiranno nella Banca ore le residue giornate di riduzione orario di lavoro previste dall’ art. 37, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie di cui all’art. 69, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale di cui all’art. 40 del CCNL, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali. La lavoratrice ed il lavoratore potranno godere, in qualunque periodo dell’anno e compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata, o intere giornate di permesso retribuito che andranno detratti dalla Banca ore. Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi all’anno precedente eventualmente non usufruiti. Alla stessa data o, se anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno trattenuti dalle retribuzioni eventuali residui orari rimasti a debito.
Banca ore. La Banca Ore è un istituto di flessibilità oraria che rispetto allo straordinario (obbligatorio e non) è in grado di fornire efficaci risposte alla necessità di mitigare i costi derivanti dal riallineamento delle strutture organizzative alle fluttuazioni del mercato nonché alle dinamiche produttive e di gestione delle assenze individuali. Tale istituto può essere attivato per l’intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali (sia fruendo le ore precedentemente maturate, sia anticipando la fruizione di ore maturabili successivamente). La realizzazione dei regimi di orario superiori od inferiori all’orario contrattuale dovrà comportare (fatto salvo quanto di seguito riportato per le prestazioni di fine anno) il rispetto dell’orario contrattuale che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. L’Azienda, previa comunicazione alla RSU e con un preavviso minimo di 2 giorni, può disporre direttamente dell’attivazione dell’istituto della Banca Ore in modo obbligatorio entro il plafond di 64 ore annue. In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui sopra, le Parti si incontreranno a livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del problema. I regimi di orario superiori all’orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito. L’anticipo di banca ore operato dall’Azienda non potrà, di norma, superare il saldo annuo di 64 ore. Qualora a fine anno il saldo orario anticipato dall’Azienda dovesse eccedere le 64 ore, la differenza rispetto al saldo non verrà riportata nell’anno successivo e resterà pertanto a carico dell’Azienda. Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità di pianificazione dei recuperi da parte della stessa a causa dell’insorgere, in capo al singolo lavoratore, di impedimenti che abbiano comportato significativi periodi di assenza e, pertanto, fatto venir meno le condizioni per poter effettuare i corrispondenti recuper...
Banca ore. E’ istituita una banca ore individuale in cui confluiscono al 1° gennaio di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione relativi a: - le ex festività di cui all’art. 15; - le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al comma 11 del presente articolo I permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l’anno successivo a quello di maturazione, previo preavviso di 5 giorni, riducibile a 2 in caso di necessità, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, comunicate alla RSU. Al 31 dicembre dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento. Su richiesta del singolo lavoratore le predette ore potranno essere fruite per ulteriori sei mesi.
Banca ore. Con decorrenza 01 .01 .2005, viene istituita in forma sperimentale la così detta “Banca delle Ore”, nella quale ogni singolo lavoratore potrà far confluire le ore di straordinario effettuate in corso d’anno, per un massimo di 39 ore. Le ore accanto- nate, potranno essere utilizzate come permessi individuali, previa richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno 3 giorni. La richiesta si intenderà accolta, fatto salvo comprovate esigenze tecnico-produttive, comunicate dall’azienda al lavoratore, almeno 24 ore prima dell’inizio del permesso. L’azienda attiverà detto isti- tuto su richiesta scritta del lavoratore, da presentarsi entro la fine del mese di febbra- io di ogni anno. Le ore accantonate potranno altresì essere utilizzate, previo accor- do tra le parti, a copertura di eventuale flessibilità negativa legata ad intemperie. Esse si intendono per l’effettiva retribuzione ordinaria, fermo restando l’erogazione, nel mese di competenza, della maggiorazione prevista per la prestazione straordi- naria. Alla fine di ogni anno, o stagione, le eventuali ore accantonate e non utilizza- te, dovranno essere retribuite. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Nella banca delle ore, se annualmente già attivata da parte del lavoratore, confluiranno anche le ore di recupero della fles- sibilità eventualmente non fruite in occasione del programmato recupero collettivo.
Banca oreLe Parti, riconoscendo l'opportunità che le lavoratrici ed i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi a disposizione del singolo dipendente, convengono di istituire la banca delle ore. L’attivazione della Banca ore dovrà essere concertata all’interno del contratto di secondo livello aziendale/territoriale o concordata fra cooperativa e singolo dipendente, anche successivamente alla costituzione del rapporto individuale di lavoro, che potrà farsi assistere dalla R.S.A. o dalla Federazione provinciale delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. Sono fatte salve le previsioni di cui all’art. 23 del presente Contratto. La fruizione avverrà con le seguenti modalità: a) le lavoratrici ed i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato; b) i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore e fruiti entro 2 settimane dalla data della prestazione offerta; c) per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale
Banca ore. Le prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro non vengono retribuite ma riversate nella banca ore e danno diritto al recupero obbligatorio. Il periodo entro il quale il recupero delle suddette ore può essere effettuato dal 6° al 10° mese successivo all’accantonamento. Trascorso il suddetto termine, sarà il datore di lavoro a fissare il recupero che dovrà essere esaurito nei tre mesi immediatamente successivi. Il lavoratore può chiedere la monetizzazione delle ore accumulate solo alla cessazione del rapporto di lavoro. La pratica attuazione della banca ore è demandata alla contrattazione aziendale (o regolamento interno in base alla L. 03/04/2001, n.142).
Banca ore. Nella Banca Ore verrà accumulato l'accantonamento che la lavoratrice o il lavoratore, nel corso dell'anno, maturano a vari titoli, per le quali verrà corrisposta nel mese di competenza la maggiorazione laddove dovuta. A titolo esemplificativo e non esaustivo confluiranno nella Banca Ore le residue giornate di riduzione orario di lavoro previste dall'art. 50, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 52, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale di cui all'art. 54 del CCNL, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali. La lavoratrice ed il lavoratore potranno godere, in qualunque periodo dell'anno e compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata che andranno detratti dalla Banca-Ore. Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi ad anni precedenti eventualmente non usufruiti.
Banca ore. La banca ore prevista dall’articolo 115 del vigente C.C.N.L. è regolamentata secondo quanto previsto dall’Allegato B/3. In considerazione delle particolari modalità di effettuazione, è escluso dalla Banca Ore istituita in attuazione dell’articolo 115 del vigente C.C.N.L.: a) lo straordinario prestato nell’ambito dell’istituto della Reperibilità; b) lo straordinario prestato nella fascia notturna e/o festiva, come definito dagli articoli 110, 111 e 112 del vigente C.C.N.L.
Banca ore. Ferma restando la normativa in materia di lavoro straordinario, a livello aziendale, mediante istituzione di un'apposita banca ore, il lavoratore potrà, per adesione volontaria, fruire di riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, anche limitatamente ad una parte delle prestazioni stesse, con il riconoscimento, per gli aspetti retributivi, della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. La concessione dei riposi ed il loro utilizzo avverrà nel pieno rispetto delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative delle aziende, di norma entro l'anno di maturazione o nel primo semestre dell'anno successivo. Trascorso tale periodo senza fruizione del riposo, si procederà alla liquidazione della quota ordinaria di retribuzione in atto. L’istituto, che ha carattere sperimentale, entra in vigore da gennaio 2001.