Banca ore Clausole campione

Banca ore. Le Parti convengono di istituire, dal 1° gennaio 2007, nelle Aziende che occu- pano più di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 dell’art. 41( “lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno”) del vigente CCNL. Il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola formalmente all’azienda entro la fine di ogni anno per l’anno solare successivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrispo- sta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“ferie”), comma 5, del presente CCNL. Al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. L’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realizzarsi d’intesa con l’Azienda, tenen- do conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. Alle RSU saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei lavoratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore complessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. In tale sede le Parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o parziali con riferimento alle casistiche sotto riportate, da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le dimensioni: • nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); • grandi manutenzioni pluriennali; • eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed amministrativi). L’istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l’applicazione di regimi di orario multiperiodale. Le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della present...
Banca ore. Entro il mese di gennaio di ogni anno, i singoli lavoratori, che ne chiederanno l’applicazione, dovranno indicare per iscritto se destinare le prestazioni straordinarie dell’anno nella banca ore individuale. Per i soli lavoratori che hanno la tipologia del rapporto di lavoro previsto dagli artt. 33 e 34 del presente CCNL, l’eventuale de- stinazione delle prestazioni straordinarie deve essere indicata per iscritto entro il primo mese di lavoro. Nella banca ore confluiscono le prestazioni straordinarie, per es- sere fruite in forma di riposo compensativo individuale entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione. Per le sole prestazioni straordinarie confluite nella banca ore in- dividuale, sono pagate solo le maggiorazioni previste dal pre- sente CCNL all’articolo 50 (Lavoro straordinario), con le competenze del mese successivo al loro svolgimento. L’utilizzazione delle ore accantonate, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produt- tive. Le ore accantonate saranno evidenziate nella busta paga. A livello aziendale saranno svolti incontri con le RSA o XX.XX ter- ritoriali, con cadenza semestrale, finalizzati al monitoraggio della banca ore e all’individuazione di iniziative tese a consentirne la fruizione.
Banca ore. E’ istituita una banca ore individuale in cui confluiscono al 1° gennaio di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione relativi a: - le ex festività di cui all’art. 15; - le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al comma 11 del presente articolo I permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l’anno successivo a quello di maturazione, previo preavviso di 5 giorni, riducibile a 2 in caso di necessità, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, comunicate alla RSU. Al 31 dicembre dell’anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento. Su richiesta del singolo lavoratore le predette ore potranno essere fruite per ulteriori sei mesi.
Banca ore. 1. Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca ore.
Banca ore. Nella Banca Ore verrà accumulato l'accantonamento che la lavoratrice o il lavoratore, nel corso dell'anno, maturano a vari titoli, per le quali verrà corrisposta nel mese di competenza la maggiorazione laddove dovuta. A titolo esemplificativo e non esaustivo confluiranno nella Banca Ore le residue giornate di riduzione orario di lavoro previste dall'art. 50, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 52, i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo non domenicale di cui all'art. 54 del CCNL, ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto agli obblighi contrattuali. La lavoratrice ed il lavoratore potranno godere, in qualunque periodo dell'anno e compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata che andranno detratti dalla Banca-Ore. Le Istituzioni pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi ad anni precedenti eventualmente non usufruiti.
Banca ore. 1. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui al presente CCNL, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore.
Banca ore. 1. Le Parti convengono di istituire una banca ore al fine di consentire ai lavoratori la fruizione delle ore di riposo a compensazione delle ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro di cui al comma 3) e 5) dell’art. 12, nonché delle ore di lavoro prestate in occasione di giornate festive e domenicali (in assenza di riposo compensativo), con le modalità di seguito elencate.
Banca ore. Per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali, a livello di singola unità produttiva l'azienda può costituire una banca delle ore che consenta di attuare per l'intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, regimi di orario superiori od inferiori all'orario contrattuale, che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. Chiarimento a verbale Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l'8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario. (Omissis) N.d.R.: L'accordo 30 novembre 2016 prevede quanto segue: Art. ... (Lavoro straordinario, notturno e festivo) Lavoro straordinario Ai soli effetti contrattuali per l'applicazione delle maggiorazioni previste a tale titolo sono considerate straordinarie le ore prestate oltre l'orario settimanale medio di cui all'art. ... con esclusione del prolungamento per il recupero delle ore lavorate in meno nelle altre settimane del ciclo nel quale si realizza l'orario medio settimanale contrattuale e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell'orario. Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle R.S.U. Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla R.S.U. Su richiesta della R.S.U. si procederà ad un esame delle situazioni che hanno motivato l'utilizzo del lavoro straordinario. Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea: - motivi produttivi e/o organizzativi non strutturali; - la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale; - l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative...
Banca ore. Le ore di lavoro supplementare svolte dai Rider titolari di un regime orario part time sono accumulate, per un valore pari alla metà di quelle svolte nel mese, in una Banca Ore, e danno diritto a riposti compensativi, da fruire nel semestre successivo al mese di svolgimento. Qualora il Lavoratore non chieda di fruire dei riposi compensativi nel semestre sopra indicato, le ore di lavoro supplementare rimaste inutilizzate nella Banca Ore sono liquidate con una maggiorazione del “trattamento ordinario” pari al 10%. L’avvio della Banca Ore è subordinato alla predisposizione da parte della Società degli strumenti tecnici e informatici adeguati alla sua corretta gestione; nelle more della definizione e installazione di tali strumenti, tutte le ore di lavoro supplementare sono liquidate con la maggiorazione prevista dall’art. 15. In caso di avvio della Banca Ore, la Società svolgerà un preventivo esame congiunto con le parti stipulanti.
Banca ore. 1. Si conviene che tutto il personale, con esclusione degli addetti alla guida, condotta e scorta, potrà aderire, previa richiesta scritta, alla banca ore. Tale richiesta avrà validità per tutto l’anno (1 gennaio - 31 dicembre) in cui è presentata e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo formale revoca. Le ore di lavoro eventualmente prestate, previa autorizzazione e nel rispetto dei limiti di legge e di contratto, in misura eccedente quelle ordinariamente previste e programmate, sono accantonate, nel limite massimo di 78 ore, nella Banca ore individuale. Il lavoratore potrà utilizzare le ore accantonate per usufruire di permessi orari e/o giornalieri. Ferma restando la salvaguardia di comprovate esigenze aziendali, il lavoratore può richiedere all’Azienda la preventiva programmazione del recupero delle ore accumulate.