SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Clausole campione

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell’eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 1) Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 22 del D. Lgs. 507/1993, del D.m. 26.04.1994, del relativo Regolamento comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. Dal 1 dicembre 2021 nell'ambito del territorio del Comune di Ferrara continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto di quanto previsto dal presente Capo 3^. Il Servizio può essere effettuato direttamente , mediante il supporto di soggetti esterni o in caso di affidamento in concessione, dal Concessionario del Servizio. L'obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali , è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. E’ garantita in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Rozzano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CAPO III
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 507/993 e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 1. Il Concessionario provvederà all’effettuazione delle affissioni dei manifesti negli spazi ad esse appositamente riservati, nel rispetto delle vigenti normative nonché dei Regolamenti Comunali.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 1. Il Concessionario deve provvedere all’effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all’art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993, del D.M. 26/04/1994, nonché del Regolamento comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti. Il Concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone i Comuni.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 22 del D.LGS. 507/93, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia. La Ditta deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo, previo consenso dell’Ente, alla tempestiva rimozione o alla copertura dei manifesti e, comunque, non oltre tre giorni dall’avvenuto consenso scritto dell’Ente. In mancanza vi provvederà l’Amministrazione a spese del Ditta. La Ditta deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni. La Ditta si impegna a provvedere, a sua completa cura e spese e gratuitamente, a tutte le affissioni richieste dal Comune, riguardanti le attività istituzionali, la cui affissione sia esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art.21 del D.Lgs.n.507/93.
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