SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Clausole campione
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 1. Le affissioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 22 del D.LGS. 507/93, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone l’Amministrazione Comunale.
2. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la richiesta venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l’affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
4. Il Concessionario non può prolungare l’affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 3 giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
5. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive procedendo tempestivamente alla rimozione o alla copertura dei manifesti. In mancanza vi provvederà l’Amministrazione Comunale a spese del concessionario.
6. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell’eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizione regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. Dal 1 dicembre 2021 nell'ambito del territorio del Comune di Ferrara continua ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto di quanto previsto dal presente Capo 3^. Il Servizio può essere effettuato direttamente , mediante il supporto di soggetti esterni o in caso di affidamento in concessione, dal Concessionario del Servizio. L'obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali , è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. E’ garantita in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CAPO III
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Rozzano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 1. Il Concessionario deve assicurare una modalità di gestione del servizio di prenotazione affissioni per i manifesti attraverso il Portale web con i servizi online aventi le caratteristiche indicate all’art.13 (FrontEnd digitale – Servizi online interattivi).
2. Il Concessionario deve effettuare il servizio di affissione dei manifesti ricevuti dai soggetti committenti con le seguenti modalità: individua i manifesti da affiggere e predispone l’ordine giornaliero per la consegna degli stessi agli operatori, con gli allegati nei quali sono indicati:
1) il tipo ed il relativo numero dei manifesti da affiggere;
2) gli spazi in cui i singoli manifesti dovranno essere affissi. predispone giornalmente, di norma, i manifesti che devono essere affissi due giorni lavorativi dopo; il venerdì devono essere predisposti i manifesti da affiggere il lunedì ed il martedì successivi. appronta la nota giornaliera contenente l’indicazione di tutti gli impianti dove devono essere affissi i manifesti consegnati agli operatori.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 1. Il Concessionario provvederà all’effettuazione delle affissioni dei manifesti negli spazi ad esse appositamente riservati, nel rispetto delle vigenti normative nonché dei Regolamenti Comunali
2. L’attività si articolerà altresì in:
a. ricezione delle prenotazioni e commissioni per l’effettuazione delle affissioni tramite il servizio pubblico e riscossione dei relativi diritti;
b. materiale affissione dei manifesti consegnati con cadenza settimanale;
c. invio, dietro richiesta, della nota posizioni delle affissioni effettuate (nota posizioni);
d. deaffissione ovvero copertura dei manifesti scaduti e/o abusivamente affissi;
e. emissione accertamenti per recupero diritti per le affissioni abusivamente effettuate nonché segnalazione all’Ente di competenza.
3. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l’affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata. Il Concessionario procede alla pubblicazione in presenza di tutti i dati necessari.
4. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario, leggibile, indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
5. Il Concessionario non può prolungare l’affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
6. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell’abusivismo. In mancanza vi provvederà il L’Ente con spese a carico del Concessionario, che provvederà a riversarle all’ente.
7. La maggiorazione di cui all’art. 22, comma 9 del D. Lgs 507/93, relativa ai servizi d’urgenza, notturni e/o festivi, in considerazione della particolarità della prestazione, è attribuita interamente al Concessionario. I servizi ...
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 1) Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire, l’affissione, a cura del comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.
2) Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI allegato C del presente regolamento;
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. Il Comune di Salerno espleta, direttamente o mediante affidamento in concessione, il servizio delle pubbliche affissioni nell’ambito del proprio territorio, fermo l’affidamento già in essere di cui alla delibera di C.C. n.55/2018. Con decorrenza dal 01 dicembre 2021, l'obbligo, previsto da leggi o da regolamenti, di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. E’ garantita in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ARTICOLO 15 -