Servizio reclami Clausole campione

Servizio reclami il Fornitore è tenuto a reclamare all’editore i fascicoli pubblicati non pervenuti entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento del sollecito da parte delle Unità Ordinanti salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, e si impegna a fornire riscontro scritto dell'esito dei reclami attraverso specifico report mensile di seguito descritto al punto 25.8. All'inizio di ogni anno, e tempestivamente in caso di variazioni nel corso della fornitura, il Fornitore è tenuto ad informare le Unità Ordinanti circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli per i quali è stato richiesto il servizio diretto.
Servizio reclami. 24.9.1 servizio consolidato: il Fornitore è tenuto a effettuare direttamente presso l’editore il reclamo dei fascicoli pubblicati non consegnati e a inoltrare all’editore anche i solleciti eventualmente pervenuti dalle Biblioteche. Si impegna inoltre a darne riscontro periodico attraverso specifico report come previsto al successivo punto 24.12.2 e 24.12.3. A richiesta delle Biblioteche i solleciti effettuati dovranno essere documentati. 24.9.2 servizio diretto: il Fornitore è tenuto a reclamare all’editore i fascicoli pubblicati non pervenuti entro e non oltre 7 (sette) giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento del sollecito da parte delle Biblioteche salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, e si impegna a fornire riscontro scritto dell'esito dei reclami attraverso specifico report mensile. All'inizio della fornitura, e tempestivamente in caso di variazioni in corso d’anno, il Fornitore è tenuto ad informare le Biblioteche circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli per i quali è stato richiesto il servizio diretto.
Servizio reclami. Il Fornitore dovrà garantire, a titolo gratuito e attraverso un’apposita area, denominata per semplicità “Area Gestione Reclami”, un servizio dedicato ai reclami che la singola Amministrazione vorrà esprimere al Fornitore stesso durante la validità dell’ordinativo di fornitura. La suddetta Area potrà essere contattata nel caso in cui la singola Amministrazione, attraverso i propri Richiedenti ovvero Viaggiatori ovvero Referente Amministrazione, debba effettuare le seguenti tipologie di reclamo: • Tipologia 1: Disservizio ricevuto da un Operatore Finale (disservizio, rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione e prenotato dagli operatori del BTC/Implant, ricevuto da un Operatore Finale, ovvero da personale di riferimento dell’Operatore Finale); • Tipologia 2: Lamentela sul servizio erogato da un Operatore Finale (lamentela relativa al servizio erogato da un Operatore Finale, ad eventuali strutture o mezzi utilizzati dal viaggiatore e forniti dall’Operatore Finale o relativa al servizio erogato e/o a comportamenti del personale di riferimento dell’Operatore Finale); • Tipologia 3: Disservizio ricevuto dal Fornitore (disservizio, rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, ricevuto dal Fornitore ovvero da uno o più degli operatori del BTC/Implant ovvero da uno più dei Professionisti del Fornitore); • Tipologia 4: Lamentela sul servizio erogato dal Fornitore (lamentela relativa al servizio erogato da dal Fornitore, ad eventuali strutture o mezzi utilizzati dal viaggiatore e forniti dall’Operatore Finale o relativa al servizio erogato e/o a comportamenti di uno o più operatori del BTC/Implant ovvero di uno o più dei Professionisti del Fornitore). Il Fornitore, nello specifico della presente Area, si impegna ad attivare: a) almeno n.1 utenza fax dedicata contattabile sia dall’Italia che dall’Estero; b) almeno n.1 indirizzo e-mail dedicato. I suddetti recapiti (e-mail, fax) dovranno essere trasmessi alla singola Amministrazione entro e non oltre il time limit che sarà definito in documentazione di gara. Posto quanto sopra, l’Amministrazione, qualora rilevi uno o più dei disservizi e/o una lamentela di cui sopra, potrà, attraverso i propri Richiedenti ovvero Viaggiatori ovvero Referente Amministrazione, comunicare le medesime all’Area Gestione Reclami, a mezzo mail ovvero a mezzo fax ovvero attraverso applicativo web (qualora offerto in sede di gara), avendo cura di inserire la Tipologia del reclamo e le informazioni di dettaglio del reclamo stesso...
Servizio reclami. Il Fornitore è tenuto a reclamare all’editore i fascicoli non pervenuti, a seguito dei solleciti ricevuti dalla Biblioteca. A tale scopo, il Fornitore deve informare all’inizio della fornitura la Biblioteca circa i tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori per tutti i titoli in servizio diretto, e si impegna a inoltrare i solleciti ricevuti entro i termini stabiliti dall’editore, fornendo riscontro scritto dell'esito dei reclami attraverso il report mensile, come previsto al punto 29.8.2.
Servizio reclami. Il Fornitore è tenuto a: - reclamare all’editore i fascicoli pubblicati non pervenuti entro e non oltre 7 giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento del sollecito, salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, e di comunicare all’unità ordinante la data del reclamo; - fornire riscontro scritto dell'esito dei reclami attraverso specifico report mensile di seguito descritto al punto 8.9. All'inizio di ogni anno, e tempestivamente in caso di variazioni nel corso della fornitura, il Fornitore è tenuto ad informare la Biblioteca ambientale “Xxxxx Xxxxx” circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori per ciascun titolo.
Servizio reclami. La ditta aggiudicataria s’impegna a provvedere all’inoltro agli editori dei reclami dei fascicoli in ritardo o non pervenuti; all’invio alla Biblioteca di un prospetto mensile in formato cartaceo e/o elettronico che evidenzi per ogni testata le lacune, la data in cui è stato inoltrato il sollecito all'editore, l'eventuale risposta dall'editore o se è in corso un'altra procedura per il recupero dei fascicoli mancanti. L’integrazione dei fascicoli mancanti dovrà avvenire in ogni caso senza alcun onere aggiuntivo per l’ente appaltante.
Servizio reclami. Periodici cartacei
Servizio reclami servizio consolidato: il Fornitore è tenuto a effettuare direttamente presso l’editore il reclamo dei fascicoli pubblicati non consegnati e a inoltrare all’editore anche i solleciti eventualmente pervenuti dalle Unità Ordinanti. Si impegna inoltre a darne riscontro periodico attraverso specifico report come previsto al successivo punto 6.9.1 . A richiesta delle Unità Ordinanti i solleciti effettuati dovranno essere documentati. - servizio diretto: il Fornitore è tenuto a reclamare all’editore i fascicoli pubblicati non pervenuti entro e non oltre 7 giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento del sollecito da parte delle Unità Ordinanti salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, e si impegna a fornire riscontro scritto dell'esito dei reclami attraverso specifico report mensile di seguito descritto al punto 6.9. All'inizio di ogni anno, e tempestivamente in caso di variazioni nel corso della fornitura, il Fornitore è tenuto ad informare le Unità Ordinanti circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori, in relazione a tutti i titoli per i quali è stato richiesto il servizio diretto.
Servizio reclami. Nel corso dell’esercizio il Servizio Reclami ha gestito tutte le doglianze provenienti da coloro che fruiscono dell’attività assicurativa (clienti, danneggiati, legali, associazioni di consumatori).

Related to Servizio reclami

  • Servizi Il CONDUTTORE esonera la LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato. Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all’articolo 5, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi. Il CONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.