SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA Clausole campione

SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA. Nel corrispettivo a corpo quadrimestrale, è ricompreso anche il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Pertanto tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti gli impianti di che trattasi, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc.,) devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'Appaltatore, rimanendo anche a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi nel rispetto della normativa vigente: a tale riguardo l’impresa dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.
SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA. L’impresa aggiudicataria provvederà a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, alla rimozione, alla raccolta, alla differenziazione, al trasporto ed allo smaltimento di tutti i materiali di risulta, senza alcuna eccezione, ivi compreso i rifiuti speciali o pericolosi costituiti da siringhe, profilattici e altro materiale contenente liquidi biologici umani e tutto ciò che non rientra nella gestione ordinaria del rifiuto ( a titolo indicativo e non esaustivo: materassi, pneumatici, indumenti, cartoni, materiale ferroso, batterie di automobili etc.). I rifiuti dovranno essere smaltiti dall’Impresa in base alla normativa vigente. La ditta aggiudicataria: - dovrà garantire per tutto il periodo contrattuale lo smaltimento dei rifiuti presso stoccaggi o discariche autorizzate; - dovrà garantire l’utilizzo di mezzi autorizzati per il trasporto dei rifiuti a discarica; - dovrà fornire copia di tutte le autorizzazioni a trasporti, stoccaggi e smaltimento in cui siano riportati la tipologia del rifiuto autorizzato e la scadenza dell’autorizzazione stessa; - ha l’obbligo del trasporto a rifiuto dei materiali di risulta nel rispetto del D.Lgs n. 152/06 e delle successive modifiche ed integrazioni in materia di smaltimento di rifiuti; - ha il divieto assoluto di sversare i liquidi di risulta nelle reti di scarico, derivanti da qualsiasi operazione di lavaggio delle strutture, presenti all’interno dei parcheggi stessi. La ditta dovrà adeguarsi tramite idonea attrezzatura per lo smaltimento immediato delle acque presso discarica autorizzata, in quanto è fatto assoluto divieto stoccare, anche se solo temporaneamente, all’interno delle strutture i materiali di risulta delle lavorazioni. Per l’esecuzione dello smaltimento dei rifiuti, l’impresa aggiudicataria dovrà sottostare all’osservanza delle disposizioni in vigore ai sensi del D. Lgs n. 152/06 e successive modifiche od integrazioni emanate in tema di smaltimento dei rifiuti. Per la classificazione dei rifiuti si faccia riferimento all’art. 184 del sopra citato D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.
SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA. Nel corrispettivo a corpo semestrale, è ricompreso anche il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ai sensi del D.lgs 152/2006. Pertanto tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti anche singoli degli impianti, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc.,) devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'Appaltatore, rimanendo anche a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi nel rispetto della normativa vigente: a tale riguardo l’Appaltatore dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento. In particolare, tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Appaltatore si impegna a: - consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b), del D.lgs. 152/06 nelle modalità e termini ivi previsti; - .conferire i rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.m.i.; - .osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.
SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA. 32 NUOVI PREZZI
SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA. 1. In seguito alla sottoscrizione di contratti applicativi l’Appaltatore, in quanto produttore dei rifiuti o di sotto prodotti costituiti dal materiale sostituito dovrà provvedere a sua cura e spesa agli adempimenti relativi al trasporto, allo smaltimento o al recupero dei medesimi, in osservanza del D.Lgs. n. 152/2006, e relative disposizioni transitorie e provvedimenti attuativi.
SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA. Il Concessionario deve provvedere allo smaltimento (ed a tutte le ulteriori azioni: registrazione, archivio, etc. previste ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali) di tutti i rifiuti e i residui di lavorazione prodotti nell’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato. Il Concessionario si impegna ad osservare le disposizioni del d.lgs. 152/06 per l'espletamento delle attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti. In particolare, il Concessionario si impegna a conferire, a propria cura e spese, i rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA. L’Appaltatore deve provvedere allo smaltimento (ed a tutte le ulteriori azioni: registrazione, archivio, etc. previste ai sensi delle le vigenti norme nazionali e regionali) di tutti i rifiuti e i residui di lavorazione prodotti nell’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato. L’Appaltatore si impegna ad osservare le disposizioni del D.lgs. 152/06 per l’espletamento delle attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti. In particolare, l’Appaltatore si impegna a consegnare al Committente il formulario di cui all’art. 188, comma 3 let. b), del sopra richiamato decreto nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.m.i. L’Appaltatore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e ss. del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la eventuale gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, l’Appaltatore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.lgs. 188/08. Per le suddette attività l’Appaltatore non ha alcun diritto a compensi addizionali essendo le stesse attività già comprese nei Canoni.
SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA. 1. Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant’altro (componenti gli impianti di che trattasi, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc.,) devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, a cura e spese dell’Appaltatore, rimanendo anche a suo carico l’asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi, anche a mezzo di impresa specializzata ed autorizzata alla raccolta ed al trasporto, nel rispetto della normativa vigente.
SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA l'appaltatore è tenuto allo smaltimento di tutti i materiale di risulta secondo la normativa vigente.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.