SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
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Samples: Procedura Negoziata Per Affidamento Contratto Assicurativo
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione Gli operatori economici, anche stabiliti in Italiaaltri Stati membri, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplinaarticoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare allo stesso lotto anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. E’ vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 48, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale. Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell’art. 2359 del CODICE CIVILE, è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Qualora, in qualunque momento della procedura, si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – opererà l’immediata esclusione dello stesso. L’esclusione sarà altresì disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o in qualsiasi altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrente alle condizioni previste dall’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, dovranno essere rispettati e posseduti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale indicati al punto 6 del presente disciplinare. La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da parte di uno solo dei concorrenti che partecipano in forma aggregata, determinerà l’esclusione dell’intero raggruppamento/consorzio/. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:.
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Samples: Disciplinary Agreement
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione Gli operatori economici, anche stabiliti in Italiaaltri Stati membri, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplinaarticoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. La capogruppo/mandataria dovrà presentare tutta la documentazione di cui ai sopra unitamente all’atto notarile di costituzione del Raggruppamento Le mandanti dovranno presentare - quando la natura delle stesse lo richieda - tutta la documentazione di cui al suddetto punto G.1 ad esclusione di quella prevista ai punti G.1.2 e G.1.3. Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali/parti di lavoro che ogni singolo soggetto intende assumere. Sono ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del X.X.xx 50/2016, che risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare e assumano l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei e essere conformi a quanto disposto dal citato art. 48 co 8. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere dimostrato da tutti gli operatori economici per i quali l’importo dei lavori che intendono assumere sia pari o superiore all’importo della classifica terza. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione Gli operatori economici, anche stabiliti in Italiaaltri Stati membri, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del CodiceD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplinaarticoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del CodiceD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del CodiceD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse ammessi a partecipare le compagnie alla presente procedura i soggetti di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italiacui all’art. 46 c. 1 del Codice lett. a), in forma singola o associatab), in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offertac), in base al D.Lgs. n. 209/2005d), in conformità agli artt. 45e), 47 e 48 del Codice, nonché f) che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare DM 263/2016 e relativi allegatii soggetti di cui all’art. I soggetti 12 della L. 22 maggio 2017 n. 81, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (delib. n. 973 del 14 settembre 2016), aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con sede delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplinaarticoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, alla gara di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. Alla procedura concorsuale in oggetto non partecipanti possono presentare offertapossono, in forma singola altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o associataper provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. I consorzi stabili di cui all’articolo 4546, comma 21, lettere b) e clettera f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 4546, comma 21, lettere b) e clettera f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al contratto di rete di cui all’artRTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 45Ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. f) 7 del Codice, rispettano l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:concorrenza con gli altri operatori.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse ammessi a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italiaalla presente gara, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio nel rispetto delle assicurazioni private con riferimento al ramo disposizioni di cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’artall’art. 45 del Codice, purché gli operatori economici anche stabiliti in altri Stati Membri, regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo “Malattia” ed in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplinapresente disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, in quanto compatibili. È vietato ai concorrenti di partecipare Ciascun concorrente, sia in più forma individuale che in forma associata, dovrà garantire la disponibilità, per l’intera durata contrattuale, di un raggruppamento temporaneo Ente, Cassa o Società di mutuo soccorso (di seguito anche solo “Cassa”) di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, che: - abbia esclusivamente finalità assistenziale e sia operante negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 del decreto 31 marzo 2008 del Ministro della salute, così come modificato dall’art. 1 del decreto 27 ottobre 2009 del Ministero del lavoro; - sia iscritta all’Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 ottobre 2009; - sia abilitata a norma di legge, anche ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi di pertinenza degli Assistiti e ad assumere, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del piano sanitario. La Cassa dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. L’individuazione della Cassa, con l’impegno del Concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dal Concorrente medesimo già in sede di domanda di partecipazione alla gara. Non è ammesso il riparto in coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)cui all’art. È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta, in forma singola o associata1911 del codice civile. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1 lett p) del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità previste agli artt. 23s.m.i., 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 191145, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. comma 2 del 13.03.2013D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la volontà rientrano nella definizione di partecipare ricorrendo a contratti operatori economici: imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative; i consorzi tra società cooperative di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offertaproduzione e lavoro; non sarà possibile modificare la composizione i consorzi stabili, costituiti anche in corso forma di esecuzione società consortile fra imprenditori individuali, anche artigiani; società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi; consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi; aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete; soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse economico (G.E.I.E). I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplinaD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli arttsensi dell’art. 47 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e 48 del Codice. È vietato s.m.i., è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione concorrenti, ovvero di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti; - alle imprese consorziate, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta, in forma singola o associata. I per le quali i consorzi di cui all’articolo 45, all’art art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicareD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concorrono, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il Consorzio consorzio sia il consorziato; . Ai consorzi è vietato incaricare, in caso fase di inosservanza esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penalegara, salvo che per le ragioni indicate all’art. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 4548, comma 27-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., lettere b) e c) del Codicesempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata. Inoltre, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Relativamente all’eventuale presenza di impresa cooptata, che dovrà essere in possesso dei requisiti di ordi- ne generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quest’ultima dovrà presentare il DGUE e potrà ese- guire i lavori nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 92, comma 5 del DPR 207/2010, ma non acquista alcuna quota di partecipazione all'appalto, né può subappaltare o dichiarare di affidare a terzi la quota dei la - vori che assume. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. f2, lettere b) e c) del CodiceD. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispettano ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono concorrere alle condizioni previste dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la disciplina qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione, prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese imprese, vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E). La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in quanto compatibilemisura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro dell’operatore riunito, ai sensi dell’art. In particolare:83, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Qualora, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione Gli operatori economici, anche stabiliti in Italiaaltri Stati membri, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplinaarticoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, a seconda dei casi, i Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione concorrenti, ovvero di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di partecipare anche in forma individualequanto previsto dall’art. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2c.2, lettere b) e clett. g) del Codice sono tenuti ad indicareD.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla presente gara. In caso Le previsioni di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in caso fase di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penalegara. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti previsti dal citato articolo.
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Samples: Concessione Per Servizio Di Distribuzione Di Generi Di Ristoro
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione Gli operatori economici, anche stabiliti in Italiaaltri Stati membri, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e i soggetti di cui all’art.4 della L.281/1991 e s.m.i. (Legge quadro in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi materia di animali di affezione e sono ammessi prevenzione del randagismo) pertanto :
a) Associazioni animaliste e zoofile che perseguano nel loro statuto finalità di protezione animali iscritte nell’Albo regionale delle Associazioni o riconosciute a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, livello regionale e/o nazionale secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesinorme vigenti;
b) Operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che garantiscano la presenza nel canile di volontari di associazioni che per statuto perseguano fini di tutela e protezione animali iscritte nell’Albo regionale delle Associazioni o riconosciute a livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti. Le direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione Legge della Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 del 18.5.1994 e s.m.i., purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa art. 5 prevedono che la gestione dei canili devono essere concesse prioritariamente alle associazioni aventi come finalità la protezione degli animali (circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Salute), iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R. n. 39 del 13.9.1993), che forniscano adeguate garanzie di affidabilità anche in regime termini di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazionepotenziali adozioni garantite (DPGR n. 1/99, All. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplinaA). Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Servizi Di Canile Per Il Ricovero, Cura E Custodia Degli Animali Randagi
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione Gli operatori economici, anche stabiliti in Italiaaltri Stati membri, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo Malattia. In particolare è ammessa la partecipazione di Xxxx, casse o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali ex art. 51, comma 2 lett. a) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i, che operino negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 del decreto del Ministro della Salute del 31.3.2008, come modificato dall’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27.10.2009, e regolarmente iscritti dall’anno 2015 all’Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009, abilitati a norma di legge a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del piano sanitario, come definito nel Capitolato tecnico, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi; I suddetti operatori economici, che possono presentarsi in forma singola o associata secondo quanto indicato all’art. 45 del Codice, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi dal successivo paragrafo 6. Ai raggruppamenti temporanei e sono ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Sono ammessi a partecipare alle condizioni e alla gara gli operatori economici con le modalità previste agli artt. 23sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché sussistano le nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà cui al presente Disciplinare di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplinagara. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2co.2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 co. 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibilecompatibile ((cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della crisi di impresa”), ai sensi dell’art. 95, co. 5, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli arttalla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europea, singoli o associati, nelle forme di cui all’art. 2346, 24 e 28 comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 209/200550/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituire, mediante i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la produzione quale si impegnano, in caso di documentazione equipollenteaggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesinorme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, purché sussistano le condizioni richieste pena l’esclusione dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di libertà di stabilimento 5 anni presente nel raggruppamento, può essere:
a) con riferimento ai professionisti singoli o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione associati, un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli arttall’art. 47 e 48 del Codice46 comma 1, lett. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicareD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in sede di offertaintegrato con D. Lgs. n. 56/2017, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 cento del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete con riferimento ai soggetti di cui all’art. 4546 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte del raggruppamento, può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett5, del D.Lgs. f) n. 50/2016 e s.m.i,, indipendentemente dalla natura giuridica del Codiceconcorrente, rispettano gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di imprese in quanto compatibile. In particolare:offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
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Samples: Disciplinary Agreement
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a Possono partecipare alla presente gara esclusivamente gli operatori economici autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo “Ramo II Danni - Malattia”, ai sensi del D.Lgs. 209/05. In particolare: - le compagnie Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 209/05. - le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di assicurazione stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 209/05 (nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto). - le Imprese aventi sede legale rappresentanza in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 209/05 (nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto). Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali di Compagnie italiane, ovvero loro rappresentanze e/o loro procuratori muniti di procura speciale per la partecipazione alla gara, e stabile organizzazione in Italia, le Rappresentanze dirette delle Compagnie estere. È altresì ammessa la partecipazione dei predetti soggetti in forma singola o associata, come di seguito specificato. Gli operatori economici, anche stabiliti in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offertaaltri Stati membri, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplinaarticoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Deliberazione
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi assicurazione, che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l’offerta, in base al D.LgsD. Lgs. n. 209/2005209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono Possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione anche Compagnie di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesiassicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio della Stato italiano ed dello stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella ; I predetti soggetti possono partecipare in forma della coassicurazione ai sensi singola o associata secondo le disposizione dell’art. 191145 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ferma la copertura del codice civile100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 45 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplinaCodice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare ad un singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Insurance Services Agreement
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a Possono partecipare le compagnie alla procedura di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italiagara i soggetti espressamente indicati all’art. 46 co. 1 lettere a), in forma singola o associatab), in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offertac), in base al D.Lgsd), e) ed f). n. 209/2005, in conformità agli arttAi sensi dell’art. 45, 47 e 48 24 co. 5 del Codice, nonché indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico. Le società di ingegneria, le società di professionisti ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare di cui agli art. 2, 3 e relativi allegati5 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture (G.U. n. 26 del 13/02/2017), attuativo dell’art. 24 commi 2 e 5 del D.lgs. 50/2016. In caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associataraggruppamenti temporanei devono, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codiceinoltre, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23prevedere la presenza di un progettista, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005giovane professionista, mediante la produzione abilitato da meno di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio cinque anni all’esercizio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione professione ai sensi dell’art. 19114 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture (GU n. 36 del 13/02/2017), attuativo dell’art. 24, commi 2 e 5 del codice civileD.lgs. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.201350/2016. Inoltre, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano ferme restando le disposizioni di cui agli arttall’art. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, per i Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46 comma 1 lett. e) i requisiti di cui all’art. 2 e 3 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture, devono essere posseduti dai partecipanti al RT. Ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice. È vietato , è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individualesingolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale Il medesimo divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista sussiste per i raggruppamenti temporanei liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara sotto qualsiasi forma societaria di imprese in quanto compatibileliberi professionisti o una società di professionisti della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. In particolare:Il soggetto aggiudicatario dovrà essere una Commissione di collaudo.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Attinenti L’architettura E L’ingegneria
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D.LgsD. Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del CodiceD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. È Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile, fermo restando – in deroga al medesimo art. 1911 C.C.- la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Come stabilito dall’ X.X.XX dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:.
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Samples: Disciplinare Di Gara