Common use of SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europea, singoli o associati, nelle forme di cui all’art. 46, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte del raggruppamento, può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinary Agreement

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a Possono partecipare alla procedura di gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europea, singoli o associati, nelle forme di cui all’art. 46, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui espressamente indicati all’art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera co. 1 lettere a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte del raggruppamentoc), può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi di qualificazione di cui al punto 8d), vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.ie) ed f). Ai sensi dell’art. 24, comma 5, 24 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrentesoggetto richiedente, gli incarichi dovranno l’incarico dovrà essere espletati espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offertaofferta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionaliprofessionali necessarie per l’espletamento dell’incarico. Deve inoltre Le società di ingegneria, le società di professionisti ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere indicata in sede possesso dei requisiti di offerta cui agli art. 2, 3 e 5 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture (G.U. n. 26 del 13/02/2017), attuativo dell’art. 24 commi 2 e 5 del D.lgs. 50/2016. In caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la persona fisica incaricata dell’integrazione tra presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 4 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture (GU n. 36 del 13/02/2017), attuativo dell’art. 24, commi 2 e 5 del D.lgs. 50/2016. Inoltre, ferme restando le varie prestazioni specialistichedisposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016, per i Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46 comma 1 lett. e) i requisiti di cui all’art. 2 e 3 del Decreto del 2/12/2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture, devono essere posseduti dai partecipanti al RT. Ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara sotto qualsiasi forma societaria di liberi professionisti o una società di professionisti della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. Il soggetto aggiudicatario dovrà essere una Commissione di collaudo.

Appears in 1 contract

Samples: Affidamento Dei Servizi Attinenti L’architettura E L’ingegneria

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europeain forma singola o associata, singoli secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo Malattia. In particolare è ammessa la partecipazione di Xxxx, casse o associatisocietà di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali ex art. 51, nelle forme comma 2 lett. a) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e s.m.i, che operino negli ambiti di intervento di cui all’art. 461 del decreto del Ministro della Salute del 31.3.2008, comma 1come modificato dall’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro, lett. da a) della salute e delle politiche sociali del 27.10.2009, e regolarmente iscritti dall’anno 2015 all’Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al citato D.M. 27.10.2009, abilitati a f) norma di legge a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del D.Lgs. n. 50/2016 piano sanitario, come definito nel Capitolato tecnico, ai fini degli aspetti fiscali e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatariocontributivi; I suddetti operatori economici, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto possono presentarsi in nome e per conto proprio e forma singola o associata secondo quanto indicato all’art. 45 del Codice, devono essere in possesso dei mandantirequisiti prescritti dal successivo paragrafo 6. I Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 4648 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, comma 1costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza nonché gli operatori economici di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 46 comma 149 del Codice, lettalle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del D.LgsCodice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, co.2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile ((cfr. Determinazione ANAC n. 50/2016 3 del 23 aprile 2013). In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e s.m.i.soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), integrato l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con D. Lgspotere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. n. 56/2017rete-contratto), un amministratorel’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, un socioche assumerà il ruolo della mandataria, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 qualora in possesso dei requisiti previsti per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVAla mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con riferimento applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai soggetti tempi di realizzazione dell’appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 46 comma 45, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se costituito la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Con l’entrata in forma societaria. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte del raggruppamento, può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 vigore del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 50/2016 e s.m.i. Ai 14 (“Codice della crisi di impresa”), ai sensi dell’art. 2495, comma co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e s.m.i,, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra sempre che le varie prestazioni specialistichealtre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in forma singola o associata, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo cui si presenta l’offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005, in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e sono ammessi a partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europeaalle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, singoli o associati, nelle forme di cui all’art. 46, comma 1, lett. da a) a f) 24 e 28 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso 209/2005, mediante la produzione di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professionedocumentazione equipollente, secondo le norme dello normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato membro dell’Unione Europea italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di residenzapartecipazione. È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, pena l’esclusione del codice civile. Come stabilito dall’ X.X.XX con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla garavigente disciplina. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all’artagli artt. 46 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti possono presentare offerta, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 12, lett. lettere b) e c) del D.LgsCodice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. n. 50/2016 In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai soggetti del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 46 45, comma 1, 2 lett. df) del D.LgsCodice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte del raggruppamento, può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.In particolare:

Appears in 1 contract

Samples: Procedura Negoziata Per Affidamento Contratto Assicurativo

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europeain forma singola o associata, singoli secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e i soggetti di cui all’art.4 della L.281/1991 e s.m.i. (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) pertanto : a) Associazioni animaliste e zoofile che perseguano nel loro statuto finalità di protezione animali iscritte nell’Albo regionale delle Associazioni o associati, nelle forme riconosciute a livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti; b) Operatori economici di cui all’art. 4645 del D.Lgs 50/2016 che garantiscano la presenza nel canile di volontari di associazioni che per statuto perseguano fini di tutela e protezione animali iscritte nell’Albo regionale delle Associazioni o riconosciute a livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti. Le direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione Legge della Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 del 18.5.1994 e s.m.i., art. 5 prevedono che la gestione dei canili devono essere concesse prioritariamente alle associazioni aventi come finalità la protezione degli animali (circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Salute), iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R. n. 39 del 13.9.1993), che forniscano adeguate garanzie di affidabilità anche in termini di potenziali adozioni garantite (DPGR n. 1/99, All. A). Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se costituito in forma societariala rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte 48 comma 12 del raggruppamentoCodice, può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi dando evidenza della ripartizione delle quote di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.ipartecipazione. Ai sensi dell’art. 24186-bis, comma 56 del X.X. 00 marzo 1942, del D.Lgs. n. 50/2016 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e s.m.i,, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra sempre che le varie prestazioni specialistichealtre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Appears in 1 contract

Samples: Servizi Di Canile Per Il Ricovero, Cura E Custodia Degli Animali Randagi

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europeain più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, singoli aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o associaticonsorzio ordinario di concorrenti, nelle forme di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’art. 46all’articolo 45, comma 12, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con D. Lgspotere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. n. 56/2017rete - soggetto), un amministratorel’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, un socioche assumerà il ruolo della mandataria, un dipendentequalora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), un consulente su base annua l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che abbia fatturato nei confronti assumerà il ruolo della società una quota superiore al 50 mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVAla mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con riferimento applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai soggetti tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 46 45, comma 1, lett. db), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte del raggruppamento, può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi dando evidenza della ripartizione delle quote di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistichepartecipazione.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione, che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione; I predetti soggetti possono partecipare in forma singola o associata secondo le disposizione dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europeagli operatori economici, singoli o associati, nelle forme i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 4645 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare ad un singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se costituito in forma societariala rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte 48 comma 12 del raggruppamentoCodice, può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi dando evidenza della ripartizione delle quote di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.ipartecipazione. Ai sensi dell’art. 24186-bis, comma 56 del X.X. 00 marzo 1942, del D.Lgs. n. 50/2016 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e s.m.i,, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra sempre che le varie prestazioni specialistichealtre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Services Agreement

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare La partecipazione alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europeaè riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, singoli o associatiin possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l’offerta, nelle forme di cui all’artin base al D. Lgs. 46n. 209/2005, comma 1in conformità agli artt. 45, lett. da a) a f) 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con D. Lgssede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. n. 56/201723, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. d) 24 e 28 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.209/2005, integrato con D. Lgsmediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. n. 56/2017Gli operatori economici, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito presente gara in forma societariasingola o associata, secondo le disposizioni dell’art. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte 45 del raggruppamentoCodice, può anche esse solo indicato. Nel caso purché in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’artprescritti dai successivi articoli. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 24, comma 51911, del D.Lgscodice civile, fermo restando – in deroga al medesimo art. 1911 C.C.- la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Come stabilito dalla AVCP (ora X.X.XX) con Determinazione n. 50/2016 e s.m.i,2 del 13.03.2013, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di indicata fin dal momento della presentazione dell’offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra salve le varie prestazioni specialisticheeccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europea, singoli o associati, nelle forme di cui all’art. 46, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituire, presente procedura i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, c. 1 del Codice lett. a), b), c), d), e), f) che siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016 e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai i soggetti di cui all’art. 12 della L. 22 maggio 2017 n. 81, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (delib. n. 973 del 14 settembre 2016), aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara di partecipare anche in forma individuale. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione. I consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lett. dlettera f) del D.LgsCodice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in forma societaria. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del raggruppamento, può anche esse solo indicatocodice penale. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi di qualificazione consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.iRTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 24, comma 57 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del D.Lgscodice civile. n. 50/2016 Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e s.m.i,ai loro dipendenti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistichealtri operatori.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a Possono partecipare alla presente gara esclusivamente gli operatori economici autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo “Ramo II Danni - Malattia”, ai sensi del D.Lgs. 209/05. In particolare: - le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 209/05. - le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 209/05 (nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto). - le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 209/05 (nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto). Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali di Compagnie italiane, ovvero loro rappresentanze e/o loro procuratori muniti di procura speciale per la partecipazione alla gara, e le Rappresentanze dirette delle Compagnie estere. È altresì ammessa la partecipazione dei predetti soggetti in forma associata, come di seguito specificato. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europeain più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, singoli aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o associaticonsorzio ordinario di concorrenti, nelle forme di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 4645, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se costituito in forma societariala rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte 48 comma 12 del raggruppamentoCodice, può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi dando evidenza della ripartizione delle quote di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.ipartecipazione. Ai sensi dell’art. 24186-bis, comma 56 del X.X. 00 marzo 1942, del D.Lgs. n. 50/2016 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e s.m.i,, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra sempre che le varie prestazioni specialistichealtre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Appears in 1 contract

Samples: Deliberazione

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. La capogruppo/mandataria dovrà presentare tutta la documentazione di cui ai sopra unitamente all’atto notarile di costituzione del Raggruppamento Le mandanti dovranno presentare - quando la natura delle stesse lo richieda - tutta la documentazione di cui al suddetto punto G.1 ad esclusione di quella prevista ai punti G.1.2 e G.1.3. Dovranno inoltre essere indicate le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali/parti di lavoro che ogni singolo soggetto intende assumere. Sono ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del X.X.xx 50/2016, che risultino in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare e assumano l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei e essere conformi a quanto disposto dal citato art. 48 co 8. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve essere dimostrato da tutti gli operatori economici per i quali l’importo dei lavori che intendono assumere sia pari o superiore all’importo della classifica terza. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europeain più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, singoli aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o associaticonsorzio ordinario di concorrenti, nelle forme di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 4645, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se costituito in forma societariala rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte 48 comma 12 del raggruppamentoCodice, può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi dando evidenza della ripartizione delle quote di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.ipartecipazione. Ai sensi dell’art. 24186-bis, comma 56 del X.X. 00 marzo 1942, del D.Lgs. n. 50/2016 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e s.m.i,, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra sempre che le varie prestazioni specialistichealtre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europeapresente gara, singoli in forma singola o associatiassociata, nelle forme nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4645 del Codice, gli operatori economici anche stabiliti in altri Stati Membri, regolarmente autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nel ramo “Malattia” ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, in quanto compatibili. Ciascun concorrente, sia in forma individuale che in forma associata, dovrà garantire la disponibilità, per l’intera durata contrattuale, di un Ente, Cassa o Società di mutuo soccorso (di seguito anche solo “Cassa”) di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, che: - abbia esclusivamente finalità assistenziale e sia operante negli ambiti di intervento di cui all’art. 1 del decreto 31 marzo 2008 del Ministro della salute, così come modificato dall’art. 1 del decreto 27 ottobre 2009 del Ministero del lavoro; - sia iscritta all’Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del lavoro del 27 ottobre 2009; - sia abilitata a norma di legge, anche ai sensi dell’art. 51 del d.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi di pertinenza degli Assistiti e ad assumere, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del piano sanitario. La Cassa dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. L’individuazione della Cassa, con l’impegno del Concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dal Concorrente medesimo già in sede di domanda di partecipazione alla gara. Non è ammesso il riparto in coassicurazione di cui all’art. 1911 del codice civile. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se costituito in forma societariala rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte 48 comma 12 del raggruppamentoCodice, può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi dando evidenza della ripartizione delle quote di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.ipartecipazione. Ai sensi dell’art. 24186-bis, comma 56 del X.X. 00 marzo 1942, del D.Lgs. n. 50/2016 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e s.m.i,, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra sempre che le varie prestazioni specialistichealtre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europeain forma singola o associata, singoli o associatisecondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nelle forme purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all’artagli artt. 4647 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, comma 1aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, lettdi partecipare allo stesso lotto anche in forma individuale. da a) a f) del D.LgsÈ vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituireLe imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con per la quale si impegnanomedesima gara, in caso di aggiudicazione della garaforma singola o associata. E’ vietata l'associazione in partecipazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essiai sensi dell’art. 48, qualificato come mandatariocommi 9 e 10, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e s.m.i.18, devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte del raggruppamento, può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che risultino tra loro in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 242359 del c.c., o in altra relazione, anche di fatto, se tale relazione comporta l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale. Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell’art. 2359 del CODICE CIVILE, è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Qualora, in qualunque momento della procedura, si accertasse che il concorrente si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 – per atti compiuti od omessi prima o durante la procedura – opererà l’immediata esclusione dello stesso. L’esclusione sarà altresì disposta nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall’art. 53 comma 5, 16 ter del D.Lgs. n. 50/2016 165/2001 o in qualsiasi altro caso di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. I concorrenti eventualmente ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici possono concorrente alle condizioni previste dall’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942, nonché dall’art. 110 commi 3, 4 e s.m.i,5 del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del anche riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Qualunque sia la forma di partecipazione scelta dal concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati rispettati e posseduti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale indicati al punto 6 del presente disciplinare. La violazione di una qualunque delle disposizioni sopra indicate, anche da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionaliparte di uno solo dei concorrenti che partecipano in forma aggregata, personalmente responsabili determinerà l’esclusione dell’intero raggruppamento/consorzio/. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e nominativamente indicati c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offertaofferta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionaliper quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. Deve inoltre essere indicata In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in sede caso di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le varie prestazioni specialisticheconsorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinary Agreement

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europea, singoli o associati, nelle forme gli operatori economici di cui all’art. 463, comma 1, lett. da a) a f1 lett p) del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. ., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In caso particolare, ai sensi dell’art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rientrano nella definizione di operatori economici: imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative; i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortile fra imprenditori individuali, anche artigiani; società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i raggruppamenti da costituiretemporanei di concorrenti, i costituiti o costituendi; consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi; aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete; soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà abbiano stipulato il contratto in nome e per conto proprio e dei mandantidi Gruppo Europeo di Interesse economico (G.E.I.E). I raggruppamenti temporanei consorzi di cui all’art. 4645, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. 2 lettere b) e c) del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., integrato con è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - alle imprese consorziate, per le quali i consorzi di cui all’art art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 56/201750/2016 e s.m.i. concorrono, un amministratoredi partecipare in qualsiasi altra forma, un socioalla medesima gara. In caso di violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Ai consorzi è vietato incaricare, un dipendentein fase di esecuzione, un consulente su base annua un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento ai soggetti di cui le ragioni indicate all’art. 46 48, comma 1, lett7-bis del D. Lgs. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte del raggruppamento, può anche esse solo indicato. Nel caso in cui il giovane professionista venga inserito come mandante del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi di qualificazione di cui al punto 8, vista la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata. Inoltre, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Relativamente all’eventuale presenza di cui al predetto punto 8impresa cooptata, devono che dovrà essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questione, è tenuto alla dichiarazione del possesso dei requisiti di ordi- ne generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quest’ultima dovrà presentare il DGUE e potrà ese- guire i lavori nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 92, comma 5 del DPR 207/2010, ma non acquista alcuna quota di partecipazione all'appalto, né può subappaltare o dichiarare di affidare a terzi la quota dei la - vori che assume. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono concorrere alle condizioni previste dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione, prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) e g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E). La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro dell’operatore riunito, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Qualora, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 2489, comma 5, 5 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,., indipendentemente dalla natura giuridica del concorrenteil concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie relazione alle prestazioni specialisticheoggetto dell’appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara progettisti liberi professionisti dell’Unione Europeain forma singola o associata, singoli o associatisecondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nelle forme purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 462602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso: - dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento” compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. A) e deve essere presentato, comma 1, lett. da a) a f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti da costituireseconda dei casi, i soggetti Moduli Allegati n. D-E-F)“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei –Consorzi Ordinari – Geie”; - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”(Allegato n. H) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.4 e il Modulo Allegato n. B) “Dichiarazioni Integrative”; - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione, con la quale temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si impegnanosono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in caso sede di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno le quote di essipartecipazione al raggruppamento o consorzio, qualificato come mandatarioal fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Ai sensi dell'art. 48, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e s.m.i.i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, devono prevedere quale progettista è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la presenza mancanza di almeno un professionista laureato e abilitato da meno requisito di 5 anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara. Fermo restando l’iscrizione al relativo albo professionaleLe previsioni di cui ai citati commi 17, il progettista abilitato da meno 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplatesi verifichino in fase di 5 anni presente nel raggruppamentogara. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, può essere: a) con riferimento ai professionisti singoli o associaticomma 2, un libero professionista singolo o associato; lettere b) con riferimento e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Anche ai soggetti consorzi di cui all’artall'art. 46 comma 1, 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e s.m.i., integrato con D. Lgs19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 56/201750/2016, un amministratorecome indicate al paragrafo precedente. Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; c) con riferimento è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 46 45, comma 1, 2 lett. df) del D.LgsCodice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. n. 50/2016 e s.m.i., integrato con D. Lgs. n. 56/2017, un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. Il giovane professionista non deve necessariamente fare parte del raggruppamento, può anche esse solo indicato. Nel In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il giovane professionista venga inserito come mandante ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento temporaneo non sono operanti nei suo confronti gli obblighi costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). un’aggregazioni di qualificazione imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione con modifiche del D.L.18 aprile 2019 n.32 (c.d. Sblocca-cantieri) alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al punto 8primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, vista n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la finalità promozionale della previsione normativa. I requisiti tecnico economici di partecipazione di cui al predetto punto 8, devono essere interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento. Il giovane professionista, nel caso in questionealla gara, è tenuto alla dichiarazione sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’artall'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 80 (art. 186-bis, comma 5 del D. LgsX.X. 00 marzo 1942, n. 267). - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 50/2016 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e s.m.ila ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). Ai sensi dell’art. 24186-bis, comma 56 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice). Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara. Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,n.50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi nei limiti previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata in sede di offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistichedal citato articolo.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Per Servizio Di Distribuzione Di Generi Di Ristoro