COMUNE DI LANUSEI
COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro
Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 90 DEL 11/02/2020
OGGETTO:RICOVERO, CURA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI - SERVIZI DI CANILE PER IL PERIODO: TRIENNIO DECORRENTE DALL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG 819581587D.
O R I G I N A L E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
• il quadro normativo vigente sulla lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione è costituito essenzialmente dalla L. 14.08.1991, n. 281, la L.R. n.21 del 18.05.1994 e s.m.i, il Regolamento di esecuzione, D.P.G.R. 4.3.1999, n.1;
• la Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x.00/00 xxx 00.0.0000 ha approvato le “Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”, dove vengono affrontate in modo sistematico tutte le principali tematiche connesse alla lotta al randagismo, specificando compiti e funzioni dei vari Enti coinvolti, fornendo criteri di orientamento per facilitare le azioni degli operatori;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 6.6.2000 è stato istituito il servizio delle attività di ricovero, cura e custodia temporanea e permanente di animali randagi ai sensi della L. 14.08.1991, n. 281, la L.R. n.21 del 18.05.1994 e s.m.i;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 221 del 20.12.2019 ha fornito gli indirizzi per il servizio di ricovero, cura e custodia dei cani e dei gatti randagi sul territorio di Lanusei per il triennio decorrente dall’aggiudicazione dell’appalto.
CONSIDERATO che
• la legge prevede che i cani vaganti privi di un proprietario siano ricoverati a cura del Comune in un canile (art. 4, L 281/91; art. 3, L.R. 21/94);
• ai Comuni spetta l’obbligo di far fronte a questo adempimento mediante strutture proprie e personale interno, oppure esternalizzando il servizio attraverso convenzioni concesse prioritariamente alle associazioni aventi come finalità la protezione degli animali (circolare 14.5.2001, n.5 del Ministero della Salute), iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R. n.39 del 13.9.1993), che forniscano adeguate garanzie di affidabilità anche in termini di potenziali adozioni garantite (DPGR n. 1/99, all. A). Solo nel caso in cui l’affidamento alle Associazioni di volontariato non sia possibile si può ricorrere all’affidamento del servizio a privati;
• il servizio di ricovero e cura degli animali randagi è un servizio essenziale in ottemperanza a obblighi stabiliti dalle già citate norme legislative;
• il Comune di Lanusei non ha a disposizione un canile pertanto deve ricorrere all’affidamento ad un operatore in possesso di un canile con una capienza di almeno 22 posti per animale entro la distanza massima di 50 chilometri.
• con l’affidatario sarà predisposta una convenzione per l’affidamento del servizio, in conformità alle Direttive emanate dalla Giunta Regionale con Deliberazione della G.R. n.17/39 del 27.4.2010, con la richiesta esplicita di svolgimento di azioni coerenti e coordinate al fine di affrontare efficacemente il problema del randagismo con l’obiettivo di trasformare un problema in un’opportunità di crescita civile, promuovendo misure volte a migliorare il rapporto uomo-cane, a permettere un’adeguata conoscenza del fenomeno del randagismo ed a incentivare l’adozione degli animali d’affezione;
• il servizio di ricovero e cura degli animali randagi è un servizio essenziale in ottemperanza a obblighi stabiliti dalle già citate norme legislative.
RITENUTO di procedere alla predisposizione di una procedura di affidamento per il periodo di tre anni. RILEVATO che:
• l’importo a base d’asta è costituito dalla somma di € 60.000,00 quale importo onnicomprensivo per il il triennio e quindi l’importo annuo è di € 20.000,00.
• in relazione all’appalto non è necessario procedere alla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);
• la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno, per un importo di € 20.000,00, onnicomprensivi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
• ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016 il valore del contratto, ammonta a
€ 80.000,00 valore al di sotto della soglia comunitaria;
• l’articolo 36, comma 2, lettera b) prevede per i servizi e forniture alle soglie dell’articolo 35 l’affidamento previa valutazione di almeno cinque preventivi ove esistenti.
DATO ATTO inoltre che:
• l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l’acquisto di beni e servizi l’Ente debba ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
• il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. Spending Review), recita testualmente “Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure1. (…) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto (…)”.
• la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
• Sardegna Cat è la Centrale regionale di committenza, inoltre, è stata designata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89.
VERIFICATO che
• in relazione al servizio che si intende appaltare non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli artt. 26 della L. 488/1999 e dell’art. 2 della l. 296/2006;
• tale servizio è presente sul portale “Sardegna CAT” è reperibile la categoria merceologica “AL107 - SERVIZI DI CANILE”.
RICHIAMATI
• l’art. 192 del d.lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
• l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 prevede che prima dell’avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
TENUTO CONTO del divieto di frazionamento artificioso dei contratti.
CONSIDERATO che l’art. 51 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli Appalti” impone quale principio generale degli affidamenti pubblici la c.d. suddivisione degli appalti in lotti funzionali, stabilendo espressamente che “nel rispetto della disciplina comunitaria, in materia di appalti pubblici….., le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente suddividere gli appalti in lotti funzionali e che nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano le motivazioni circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”.
DATO ATTO che la suddivisione in lotti deve soddisfare le tre condizioni di legittimità:
1) la natura funzionale del lotto;
2) la possibilità tecnica di realizzazione;
3) la convenienza economica per la stazione appaltante.
TENUTO CONTO che il presente appalto non consente una divisione in lotti poiché presuppone una gestione unitaria del servizio.
RITENUTO opportuno indire una procedura sul portale di committenza regionale Sardegna cat, individuando ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 267/2000:
▪ IL FINE DEL CONTRATTO: garantire il servizio ricovero, cura e custodia dei cani randagi nel comune di Lanusei
▪ L’OGGETTO: Servizio di canile per il periodo di tre anni;
▪ LA FORMA: atto scritto stipulato ai sensi dell’articolo 32, comma 14 D.lgs.50/2016, tramite sottoscrizione digitale del responsabile dell’area affari generale e del soggetto aggiudicatario;
▪ LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI: contenute negli allegati di gara;
▪ LE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, a favore minor prezzo art. 95, comma 4 d.lgs 50/2016 in quanto il servizio contiene prestazioni altamente standardizzate dalla legge.
▪ LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE: gara telematica di procedura negoziata nel portale “sardegna cat” con invito a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria AL107, SERVIZI DI CANILE per favorire una più ampia partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
RITENUTO opportuno, altresì:
• stabilire che i requisiti di partecipazione alla gara sono quelli indicati nella lettera d’invito;
• di approvare la seguente documentazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 1) lettera d’invito; 2) Capitolato speciale di appalto; 3) Domanda di partecipazione; 4) Schema di offerta economica; 5) Schema di contratto.
ATTESO altresì che ai fini del rispetto del principio di pubblicità la procedura verrà pubblicata sul sito del Comune di Lanusei e tutti i siti previsti dal D.lgs 50/2016 per le procedure sotto soglia.
VISTO che la spesa per il servizio di canile grava sui seguenti riferimenti di bilancio: capitolo, n. 9619/4 del bilancio pluriennale 2020/2022, mentre per quanto riguarda l’anno 2023 si rimanda al bilancio pluriennale 2021/2023 che sarà approvato a suo tempo.
ATTESTATI:
• la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’insussistenza, in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio e al Responsabile del Procedimento di elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
• la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni (delibera del C.C. n.10 del 12/03/2013).
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
VISTI:
• il D.Lgs. 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 107 comma 3, 183 e 192;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• la Direttiva generale di indirizzo della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e- procurement della Regione Sardegna adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014;
• il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
• il decreto sindacale n. 2 del 02/01/2020 con il quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile dell’Area degli Affari Generali;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 20/12/2019 di approvazione del bilancio 2020/2022;
• il D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. sul: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
• il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lanusei, approvato con deliberazione di della Giunta comunale n. 37/2019
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AVVIARE, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ricovero e cura dei cani randagi, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016, a favore minor prezzo art. 95, comma 4 D.lgs 50/2016.a mezzo di gara elettronica, tramite richiesta di offerta R.d.O sul portale di committenza regionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx con invito esteso a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria AL 107 servizi di canile.
DI APPROVARE la seguente documentazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 1) Lettera d’invito; 2) Capitolato speciale di appalto; 3) Domanda di partecipazione; 4) Schema di offerta economica; 5) Schema di contratto.
DI DARE ATTO che:
• l’importo a base di gara è stabilito in € 60.000,00 (euro sessantamila/00) onnicomprensivi;
• il costo annuale pertanto ammonta a € 20.000,00 onnicomprensivi;
• l’importo complessivo ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 è di € 80.000,00.
DI PRENOTARE l’impegno per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 con imputazione della spesa nel bilancio pluriennale previsto nel bilancio 2020/2022 ai seguenti riferimenti di bilancio:
Capitolo/ articolo | Importo contratto | anno |
9619/4 | € 16.666,66 | 2020 |
9619/4 | € 20.000,00 | 2021 |
9619/4 | € 20.000,00 | 2022 |
DI DARE ATTO che le somme previste di:
• € 3.333,00 per l’anno 2024 saranno impegnate nei prossimi bilanci al capitolo 9619/4.
DI IMPEGNARE la somma di € 30,00 relativo al contributo dovuto dalla stazione appaltante all’Autorità Nazionale Anticorruzione da imputare sul seguente riferimento di bilancio 01.02.1 cap. 1207/5 del Bilancio per l’esercizio in corso.
DI STABILIRE che tra la Ditta aggiudicataria e l’Amministrazione comunale sarà stipulato idoneo contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 14 D.lgs.50/2016, tramite sottoscrizione del Responsabile dell’Area Affari Generali.
DI DARE ATTO che:
• ai fini dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
• ai sensi dell’art.3, comma, della L.136 del 2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari questo ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con l’attribuzione del numero CIG: 819581587D.
DI TRASMETTERE il presente atto:
• al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;
• all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDEIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxx
Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 90 DEL 11/02/2020
OGGETTO: RICOVERO, CURA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI - SERVIZI DI CANILE PER IL PERIODO: TRIENNIO DECORRENTE DALL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - DETERMINA A CONTRATTARE - CIG 819581587D.
X
Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria
Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
Data, 11/02/2020 IL RESPONSABILE DELL’AREA XX.XX.XX.
xx.xxx Xxxxxxxx Xxxxx
Esercizio | Capitolo | Art. | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
Data e firma dell’Istruttore
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………
Data, 11/02/2020 IL RESPONSABILE DELL’AREA XX.XX.XX.
xx.xxx Xxxxxxxx Xxxxx
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 14/02/2020
L' addetto alle pubblicazioni
Xxx Xxxxx
COMUNE DI LANUSEI
AREA DEGLI AFFARI GENERALI
LETTERA D’INVITO
SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI SERVIZI DI CANILE
TRIENNIO DECORRENTE DALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO CIG 819581587D
DISCIPLINARE DI GARA Errore. Il segnalibro non è definito.
1. PREMESSE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
2.1 Documenti di gara 3
2.2 Chiarimenti 3
2.3 Comunicazioni 3
3. OGGETTO DELL’APPALTO 4
4. IMPORTO DELL’APPALTO, DURATA, OPZIONI E RINNOVI 4
4.1 Durata 4
4.2 Opzioni e rinnovi 4
4.3 IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 4
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 5
6. REQUISITI GENERALI 6
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 6
7.1 Requisiti di idoneità 7
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 7
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 8
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 8
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 9
8. AVVALIMENTO 9
9. SUBAPPALTO 10
10. GARANZIA PROVVISORIA 10
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 13 12. CONTENUTO DELLA BUSTA “1” – DOCUMENTAZIONE DI QUALIFICA 14
12.1 Domanda di partecipazione 14
12.2 Documento di gara unico europeo 15
12.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 17
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 21
14. CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA 22
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 22
15.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 22
16. SEGGIO DI GARA 22
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 23
18. APERTURA DELLA BUSTA 2 – VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA 23
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 24
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 25
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 26
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 26
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. ...................... del , questa Amministrazione ha disposto di
affidare i servizi di canile con affidamento a terzi.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 95 comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Lanusei.
CIG 819581587D
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx pec xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato d’Oneri;
2) Bando di gara e Disciplinare di gara;
3) Patto di integrità delibera n. 46 del 21.06.2016
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx oltre che sul sito Sardegna cat.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo pec xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sul sito di committenza regionale Sardegna cat xxx.xxxxxxxx.xxx .
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx o direttamente sul sito sardegna cat all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO.
L’appalto è costituito da un unico lotto che non consente una divisione in lotti poiché presuppone una gestione unitaria del servizio.
Oggetto dell’appalto: servi>i di canile, cattura, trasporto, cura degli aninali randagi nel conune di Lanusei in particolare:
1. Mantenimento degli animali: alimentazione e pulizia;
2. Cure mediche (canili rifugio);
3. Apertura al pubblico, attività di socializzazione e adozione.
In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui al combinato disposto dell’articolo 97 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 26 del DLgs n.81/2008.
4. IMPORTO DELL’APPALTO, DURATA, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto del servizio è di tre anni (escluse le opzioni), decorrenti dalla data dell’aggiudicazione dell’appalto.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 anno, per un importo di € 20.000,00, onnicomprensivi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
4.3 IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’importo a base di gara è di € 60.000,00, onnicomprensivi, compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del Codice è di € 80.000,00. L’appalto è finanziato con i fondi del Comune.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e i soggetti di cui all’art.4 della L.281/1991 e s.m.i. (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) pertanto :
a) Associazioni animaliste e zoofile che perseguano nel loro statuto finalità di protezione animali iscritte nell’Albo regionale delle Associazioni o riconosciute a livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti;
b) Operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che garantiscano la presenza nel canile di volontari di associazioni che per statuto perseguano fini di tutela e protezione animali iscritte nell’Albo regionale delle Associazioni o riconosciute a livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti.
Le direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione Legge della Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 del 18.5.1994 e s.m.i., art. 5 prevedono che la gestione dei canili devono essere concesse prioritariamente alle associazioni aventi come finalità la protezione degli animali (circolare 14.05.2001
n. 5 del Ministero della Salute), iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R. n. 39 del 13.9.1993), che forniscano adeguate garanzie di affidabilità anche in termini di potenziali adozioni garantite (DPGR n. 1/99, All. A).
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) Soggetti di cui all'art. 4 della L. n. 281/1991 e s.m.i. (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
c) Iscrizione alla categoria AL 107 Servizi di canile del portale di committenza regionale Sardegna cat;
d) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre anni, esercizi finanziari disponibili di
€20.000,00, IVA esclusa; tale requisito è richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice.
Il requisito richiesto risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione dell’oggetto dell’appalto e delle sue peculiarità, data l’oggettiva complessità dei servizi oggetto della gara, comprendenti i servizi di canile tali da esigere un’organizzazione solida, articolata e rodata, per cui risulta necessario, per motivi di interesse pubblico, individuare interlocutori in possesso di un’esperienza specifica particolarmente profonda e quindi tali da garantire anche sul piano economico una speciale affidabilità.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
7.3.1 Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
- espletato servizi analoghi all’oggetto dell’appalto di importo complessivo minimo pari a € 15.000,00.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
1. originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
2. originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
7.3.2 Possesso di requisiti tecnico professionali,
Il personale adibito al servizio dovrà avere la disponibilità di un canile (canile rifugio) situato non oltre 50 km dal comune di Lanusei in possesso di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente per la Regione Sardegna e in particolare all’ Art. 5 dell’allegato alla Delib.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010;
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto da:
1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.1 lett. b deve essere posseduto da almeno una delle imprese che costituiscono raggruppamento o consorzio.
I requisiti di cui ai punti punto 7.1 lett. c) e d) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
3. l’omessa dichiarazione della terna;
4. l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
5. l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo complessivo dell’appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 1400,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora
il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
o fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune ISTITUTO DI CREDITO: Banco di Sardegna – Filiale di Lanusei XX00X 00000 00000 0000000 00000;
o fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
a. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
b. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
c. xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
d. xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
e. documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
f. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Durante l’esame della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante, qualora lo ritenga necessario, può chiedere al concorrente di esibire la copia in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione devono essere firmate digitalmente da colui che presenta la domanda, non si prenderà in considerazione alcuna domanda senza la firma digitale. La documentazione, a pena di esclusione, deve pervenire, entro le ore 12:00 del giorno febbraio 2020, esclusivamente sul sito Sardegna Cat secondo l’allegato Istruzioni. Si precisa che le offerte e la documentazione pervenuta direttamente al protocollo del Comune non saranno ammesse.
La presente procedura si svolgerà sul portale xxx.xxxxxxxxxxx.xx, possono partecipare tutti gli operatori economici che sono iscritti per la categoria AL 107 – SERVIZI DI CANILE secondo le modalità previste nelle istruzioni ed alle condizioni generali di cui agli allegati al presente bando.
DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Per partecipare
alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; la dotazione tecnica minima è indicata all’home page del Portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx- host/public/browserenv/requirements.jsp.
L’apertura delle buste, in forma pubblica, tramite il portale informatico di SARDEGNACAT, si terrà presso l’Ufficio del Responsabile del Servizio Amministrativo, Xxx Xxxx 00, Xxxxxxx nel giorno
2020 ore 11.
L’operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei Documenti di gara, offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.
L’offerta e la documentazione, firmata digitalmente a pena di esclusione, dovrà essere allegata alla R.D.O.
Dovranno essere allegati alla RDO, a pena di esclusione:
1) Una busta telematica contenente i documenti di qualifica”;
2) Una busta telematica contenente l’offerta Economica”.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Sono presenti e messi a disposizione sul sito di Sardegna cat i seguenti modelli:
1. Modello 1 - per le dichiarazioni di partecipazione e integrative al DGUE;
2. Modello 2 - per le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti di xxxxxxxx’ professionale e di capacità tecnico – organizzativa.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione deve essere prodotta in copia scannerizzata e allegare nella procedura autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. CONTENUTO DELLA BUSTA “1” – DOCUMENTAZIONE DI QUALIFICA
La busta 1 contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
1) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
2) copia conforme all’originale della procura in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sugli allegati secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
a) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
b) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
• la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
• la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
• la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
• la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
c. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
1) Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
e) accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
f) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con ……… reperibile a [indicare gli estremi del Codice di comportamento e
dove reperirlo] e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
g) accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
h) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
i) dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
j) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 del Codice;
k) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
l) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
m) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da a) a m), potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Le dichiarazioni potranno essere rese utilizzando i modelli predisposti 1 e 2 allegati ai documenti di gara e messi a disposizione sul sito di Sardegna cat.
2) Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
n) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
o) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
p) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
q) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
3) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
c) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
d) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
e) dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 3) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
2. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
3. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
4. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
5. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 12.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice in quanto le prestazioni sono ben definite dal mercato.
15.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:
Formula con interpolazione lineare
Ci = Ra/Rnax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rnax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
16. SEGGIO DI GARA
Il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa, esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Si occupa, altresì, della verifica della congruità delle offerte. È possibile che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di un seggio di gara nominato ad hoc, come previsto dalla guida ANAC n. 3.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione del seggio di gara e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Le direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione Legge della Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 del 18.5.1994 e s.m.i., art. 5 prevedono che la gestione dei canili devono essere concesse prioritariamente alle associazioni aventi come finalità la protezione degli animali (circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Salute), iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R.
n. 39 del 13.9.1993), che forniscano adeguate garanzie di affidabilità anche in termini di potenziali adozioni garantite (DPGR n. 1/99, All. A) pertanto saranno ammessi alla gara prioritariamente i soggetti di cui alla lettera a) dell’art. 5 del presente disciplinare.
Gli altri soggetti saranno ammessi alla gara solamente nel caso in cui i soggetti di cui alla lett. a) dell’articolo 5 non dovessero risultare idonei.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …….., alle ore ……… presso a Lanusei Via Roma 98 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il sito di Sardegna cat almeno due giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso il sito di Sardegna cat due giorni prima della data fissata.
Successivamente il RUP procederà a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP al seggio di gara se costituit. La gara è telematica pertanto sarà seguita la procedura prevista da sito di committenza regionale Sardegna Cat.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
18. APERTURA DELLA BUSTA 2 – VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti al seggio di gara se costituito.
In una seduta pubblica successiva, il seggio di gara procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il seggio di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione, il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP- che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
f) l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 1 ;
g) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
h) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto del seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Xxxxxxx, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Xxxxx Xxx
COMUNE DI LANUSEI
AREA DEGLI AFFARI GENERALI
CAPITOLATO D’APPALTO
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E PERICOLOSI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LANUSEI” CIG 819581587D
ART. 1
Oggetto dell’Appalto
L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi sull'intero territorio del Comune di Lanusei, in attuazione della Legge n. 281/91 e LL.RR. n. 21/1994, e n. 35/1996, e del D.P.G.R. n. 1 del 04.03.1999, e Deliberazione G.R. n. 17/39, del 27.4.2010.
ART. 2
Modalità di affidamento e requisiti della struttura
Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato con procedura negoziata e con il sistema di cui all’art 36, comma 2, lett.b) D.L.vo n 50 del 18.04.2016.
Le Associazioni di Volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste e le Ditte interessate all'affidamento del servizio, dovranno essere regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo Regionale ed in possesso di un canile ai sensi dell’Art. 4, L. 281/91; Art. 3, L.R. 21/94.
Ogni canile è soggetto all’autorizzazione sanitaria del Sindaco, che deve essere acquisita previo nullaosta sanitario congiunto del Servizio di Igiene pubblica e del Servizio di Igiene degli Allevamenti della ASL competente (Art. 8 L.R. 21/94 - Art. 3, comma 12, lettera c) del DPGR 1/99). Deve essere indicato tra l'altro la ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al momento della gara. Il personale addetto a tale struttura dovrà essere in regola con le posizioni assicurative e contrattuali vigenti.
Esse dovranno, altresì, dimostrare che la struttura ricettiva, la realizzazione di nuovi rifugi e ricoveri o la riqualificazione di quelli già esistenti tengano conto delle seguenti tecniche previste dalle direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione1:
• Localizzazione fuori dal centro abitato (i canili sono parificati a industrie insalubri di primo tipo), isolamento acustico che tuteli le abitazioni.
• Locali di attesa per i cittadini, dotati di armadietti e scaffali a disposizione dei visitatori, e di pianta del canile.
• Ufficio per la gestione delle pratiche amministrative, dotato di computer, internet, stampante/copiatrice/fax.
• Servizi igienici per i cittadini separati da quelli per il personale.
• Reparto di isolamento con box per gli animali morsicatori sottoposti a sequestro o per animali con sospetto di malattia infettiva.
• Presenza di personale qualificato, capace di supportare il medico veterinario nell’assistenza sanitaria dei cani ricoverati.
• Registrazione e tracciabilità:
1 Allegato alla Delib.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010 Allegato alla Delib.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010 art.5
1. registro delle presenze in formato elettronico, con stampa su carta a frequenza almeno trimestrale, conforme all’Allegato n. 4 delle Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione. L.R. n.21 del 18.5.1994 e s.m.i.
2. numerazione dei box di ricovero, riportata sulla pianta del canile e sui singoli box; 3. cartelle all’ingresso dei box riportanti i nomi dei cani ricoverati.
• Orario di apertura giornaliero, con presenza di personale del canile, di almeno due ore al giorno nei mesi autunno-invernali e di tre ore nei mesi primaverili - estivi, fatto salvo un giorno di riposo settimanale.
ART. 3
Consegna e ritiro degli animali
Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dall'A.T.S. Sardegna, o da una ditta con essa convenzionata, senza alcun onere a carico dell’Ente, su segnalazione del Comando di Polizia Locale di quest’Ente e/o Associazioni eco zoofile convenzionate con questo comune. Tale ditta, all'atto della cattura, dovrà redigere verbale d’affidamento, in duplice copia di cui una agli atti del predetto Ufficio di Polizia Locale e l'altra per la struttura di ricovero.
ART. 4
Modalità di ricovero
L’ ATS Sardegna provvederà al tatuaggio dell'animale e a trasmettere al Comando di Polizia Locale una scheda contenente i seguenti dati:
- data e numero del verbale d’affidamento;
- i dati fisici dell'animale;
- numero di tatuaggio o microchip.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici del cane (data e numero verbale affidamento, data e numero tatuaggio, decesso o affidamento a terzi).
ART. 5
Obblighi dell’affidatario
La Ditta affidataria dovrà provvedere a:
a) sistemare i cani in gabbie consecutive;
b) garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
c) alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
d) assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
e) tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni solide e i residui di quelle liquide;
f) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria;
g) consentire l’accesso al canile secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;
h) essa dovrà, altresì, promuovere opere di informazione sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 10% di affidi degli animali ed alla prevenzione del randagismo.
i) Svolgere attività nelle scuole presenti sul territorio comunale con incontri formativi, insieme ad esperti qualificati del settore (veterinari, guardie zoofile, ecc...) sui seguenti argomenti:
• Norme di prevenzione nei confronti delle principali zoonosi (leishmaniosi, rickettsiosi,
malattia di Lyme, ecc...) al fine di fornire elementi conoscitivi di base per un corretto rapporto uomo-animale;
• Anagrafe canina e microchips, per stimolare il senso di responsabilità per l’acquisto e la gestione di un cucciolo;
• Nozioni sulla tecnica delle nascite;
• Principi di ecologia ed analisi degli aspetti comportamentali degli animali domestici;
• Sensibilizzazione contro maltrattamenti e sfruttamenti (lotte dei cani, addestramenti illeciti,ecc...);
ART.6
Controlli
Al Comando di Polizia Locale, con l’ausilio delle associazioni eco zoofile convenzionate con questo Comune, è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, e dovrà assolvere i seguenti compiti;
- controllo e verifica dei verbali d’affidamento;
- visite periodiche alla struttura per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie.
ART. 7
Decesso dei cani ricoverati
In caso di decesso di un animale ad essa affidato, la ditta aggiudicataria provvederà a darne immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale e all’ATS Sardegna, Servizio Veterinario, per la propria parte di competenza ed allo smaltimento della carcassa in apposito impianto regolarmente autorizzato senza chiedere alcun compenso aggiuntivo all’amministrazione Appaltante. Per tale finalità è consentito il subappalto.
ART.8
Affidamento a terzi
Nel caso di richiesta d’affidamento da parte di privati di animali in custodia l’aggiudicataria potrà procedere direttamente, previo parere del Servizio Veterinario pubblico dell’ATS Sardegna, dandone comunicazione al Comando di Polizia Locale. In tal caso la ditta non avrà nulla a pretendere dall’Ente per la riduzione degli introiti.
ART. 9
Durata e Importo a base d’asta
L’appalto avrà durata di mesi trentasei (anni 3), con decorrenza dall’aggiudicazione dell’appalto, in ogni caso dalla stipula del contratto che sarà rogato dopo la presentazione della documentazione prevista dalle vigenti norme legislative.
L’importo posto a base d’asta è pari ad € 60.000,00 relativo a mezzi e personale per l’espletamento del Servizio di ricovero, custodia e mantenimento, dei cani randagi.
Il prezzo offerto indicante l’importo dovrà essere mantenuto tale per l’intera durata dell’appalto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a sei mesi, per un importo di € 20.000,00, onnicomprensivi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
ART.10
Requisiti, modalità di partecipazione alla gara e documentazione richiesta
Le Ditte e le Associazioni interessate in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara:
1) ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 18.05.1999 n. 21, i soggetti con Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. 11.08.1991 n. 266 e alla Legge Regionale n. 39/1993;
2) soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016 che garantiscono la presenza nel canile di volontari di associazioni che per statuto perseguono fini di tutela e protezione degli animali iscritte nell’Albo regionale delle Associazioni o riconosciute a livello regionale e/o nazionale secondo norme vigenti.
Le direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione Legge della Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 del 18.5.1994 e s.m.i., art. 5 prevedono che la gestione dei canili devono essere concesse prioritariamente alle associazioni aventi come finalità la protezione degli animali (circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Salute), iscritte al Registro Generale del Volontariato (L.R. n. 39 del 13.9.1993), che forniscano adeguate garanzie di affidabilità anche in termini di potenziali adozioni garantite (DPGR n. 1/99, All. A).
Il soggetto deve possedere:
1. certificazione rilasciata dalla competente ATS Sardegna che attesti l’esistenza di idonea struttura appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata ed adeguatamente organizzata, che rispetti i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia;
2. dichiarazione di iscrizione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative all’Albo Regionale della Regione Autonoma della Sardegna;
3. dichiarazione che la struttura può accogliere un numero di almeno 20 cani di proprietà di questo Comune;
4. dichiarazione che la struttura non è posta ad una distanza superiore ai 50 Km, dalla sede della stazione appaltante, giusto Deliberazione G.R. n. 17/39, del 27.4.2010, e relativo allegato;
5. dichiarazione che il prezzo sarà mantenuto per tutta la durata dell’appalto indipendentemente dal numero degli animali da custodire;
6. copia della Autorizzazione sanitaria, con indicazione della capacità massima di ricettività;
7. idonea indicazione dell’ubicazione con certificazione tecnica relativa alla distanza chilometrica dalla Sede Comunale e descrizione, anche progettuale e fotografica, dell’immobile o degli immobili che sarà/saranno adibiti al servizio di custodia e mantenimento di cui all’oggetto del presente Capitolato. Si precisa che dalla documentazione fornita dovrà altresì risultare la totale conformità sanitaria, edilizia ed amministrativa riguardante l’immobile/i rispetto alle finalità a cui questo/i è destinato/i; descrizione dei servizi aggiuntivi o migliorativi a titolo gratuito che il partecipante intende offrire per un migliore e migliorativo espletamento del servizio, ad esempio tramite azioni promozionali tese all’incremento delle adozioni dei cani ricoverati, alla riduzione del randagismo ecc;
ART. 11
Aggiudicazione della gara
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata con il sistema di cui all’art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo in quanto servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
L’aggiudicazione sarà impegnativa per il concorrente/i miglior offerente/i in base alle norme di gara, mentre nei riguardi dell’Ente Appaltante essa è provvisoria in quanto subordinata:
− alla verifica dei requisiti di partecipazione richiesti dal Bando;
− all’approvazione dell’Ente Appaltante che avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l’aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa.
ART. 12
Deposito cauzionale
A garanzia dell’impegno assunto e dell’osservanza del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà versare un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo dell’appalto nei modi previsti dalla
vigente normativa (Art. 103 D. Lgs 50/2016).
Detta cauzione, potrà essere effettuata nei seguenti modi:
1) fidejussione prestata da aziende di credito;
2) polizza assicurativa, rilasciata da compagnie debitamente autorizzate ed operanti nel territorio italiano.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente l’operatività incondizionata e senza riserva alcuna della garanzia entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, commi 1 e 2, c.c.
ART. 13
Responsabilità per rischi e danni
La Ditta aggiudicataria del servizio in argomento, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell’espletamento del servizio stesso, a persone o Enti pubblici o privati.
ART. 14
Fatturazione e pagamento del compenso
I compensi spettanti per effetto dell’appalto – corrispondenti all’importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero - verranno erogati con cadenza mensile entro gg. 60 dalla presentazione di regolare fattura emessa a norma di legge.
A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa (il cui fac-simile dovrà essere approvato dal competente ufficio comunale) riportante:
- l’elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip),
- la data di entrata;
- la data di uscita;
- i relativi giorni di presenza.
ART. 15
Verifiche e controlli
Al Servizio Veterinario dell’ATS Sardegna e al Comando dei Vigili Urbani è demandata l’attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata. Il Comune si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l’affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato. Per la funzionalità dei controlli l’affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.
ART. 16
Inadempienze e penalità
In caso di insufficiente prestazione di servizio o di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente legislazione e dal presente capitolato, constatato dagli organi di controllo di cui al precedente art.18 sarà applicata una penale pecuniaria di Euro 1.000,00 (mille/00).
Detta penale sarà applicata sull’importo netto della fattura del mese cui si riferisce il disservizio o l’inosservanza.
ART. 17
Risoluzione del contratto
Il Comune ha facoltà, ai sensi e per effetto delle norme del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione prestata e facendo salvi i maggiori danni subiti in conseguenza della mancata esecuzione del contratto, qualora le violazioni accertate non vengano eliminate in seguito a formale diffida e comunque vengano ripetute più di tre volte
l’anno.
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di procedere alla modifica e/o risoluzione del contratto nel caso che normative subentranti alle vigenti modifichino in modo sostanziale quanto riportato nel presente capitolato, senza che la Ditta affidataria abbia nulla a pretendere ad eventuale titolo di risarcimento.
ART. 18
Spese, Imposte e Tasse
Tutte le spese di contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, ivi compresa la tassa di registro.
ART. 19
Controversie e Foro competente
Per le controversie relative all'esecuzione del contratto, in alternativa al ricorso presso l'Autorità giudiziaria, nel qual caso il Foro competente sarà il Tribunale di Lanusei, è previsto, previo accordo tra le parti, il ricorso facoltativo ad un collegio arbitrale composto in conformità all'art. 808 e seg.
c.p.c. nonché alle Leggi nn. 28/1983 e 25/1994 nel testo vigente.
ART.20
Responsabile del procedimento
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 07/08/1990, n. 241 e dell’art.31 del D.L.vo 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Xxxxxx Xxxx.
ART. 21
Clausola di rinvio
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente capitolato speciale di appalto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge, dei regolamenti e del disciplinare di gara facente parte integrale e sostanziale dello stesso.
Lanusei,
Comune di Lanusei
Provincia di Nuoro
Modello 1
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
(art 12.3.1 della lettera d’invito)
IL SOTTOSCRITTO NATO A IL CODICE FISCALE RESIDENTE A IN VIA/PIAZZA NELLA SUA QUALITA’ DI :
❑ TITOLARE ❑ AMMINISTRATORE ❑ PROCURATORE ❑ ALTRO ( )
E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO (indicare la ragione sociale)
CON SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE E-MAIL PEC CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.
Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
A. DI PARTECIPARE ALLA GARA IN QUALITA’ DI:
❑ OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ INDIVIDUALE (imprenditori individuali, imprenditori artigiani, società cooperative, società commerciali, consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili), e in particolare (barrare il riquadro del caso ricorrente):
❑ IMPRESA SINGOLA DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. A), DEL CODICE
❑ CONSORZIO DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. B), DEL CODICE
❑ CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. B), DEL CODICE
❑ CONSORZIO STABILE DI CUI AGLI ARTT. 45, COMMA 2, LETT. C), DEL CODICE
❑ OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA, e in particolare (barrare il riquadro del caso ricorrente):
❑ CAPOGRUPPO DI COSTITUITO / COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO / CONSORZIO ORDINARIO DI CUI ALL’ART. 2602 C.C. / AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
/ GEIE DI CUI ALL’ART. 48 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI:
❑ MANDANTE DI COSTITUITO / COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO / CONSORZIO ORDINARIO DI CUI ALL’ART. 2602 C.C. / AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
/ GEIE, DI CUI ALL’ART. 48 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI:
❑ ASSOCIAZIONE AVENTE COME FINALITÀ LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI, COME RIPORTATO NELLO STATUTO E ATTO COSTITUTIVO ALLEGATO E ISCRITTE AL REGISTRO GENERALE DEL VOLONTARIATO (indicare i dati indicanti l’iscrizione):
E inoltre, per gli OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA:
❑ OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ INDIVIDUALE
❑ OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA
DICHIARA inoltre
B. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; (per i concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001)
❑ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);
Ovvero
❑ di avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.
2. dichiara:
che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in (indirizzo completo):
PEC:
che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: (indirizzo completo):
PEC:
che l’ufficio Provinciale del Lavoro competente ha sede in (indirizzo completo):
PEC:
che il contratto collettivo applicato è il seguente:
DIMENSIONI AZIENDA (numero dipendenti) (segnare con una crocetta la voce che interessa)
❑ da 0 a 5 ❑ da 6 a 15 ❑ da 16 a 50 ❑ da 51 a 100 ❑ oltre i 100 che possiede le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di (indirizzo completo):
PEC:
matricola n. (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
INAIL: sede di (indirizzo completo): PEC: matricola n. (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
Altra cassa (specificare): sede di (indirizzo completo):
PEC: matricola n.
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi.
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2014 reperibile nel sito xxxxxxxxxxxxxxx.xx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ; codice fiscale , partita IVA ; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a 0, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
FIRMA
Comune di Lanusei
Provincia di Nuoro Modello 2
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ TECNICO – ORGANIZZATIVA
(art. 7 – 7.1 – 7.2 – 7.3 della lettera d’invito ) (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO NATO A IL CODICE FISCALE RESIDENTE A IN VIA/PIAZZA NELLA SUA QUALITA’ DI :
❑ TITOLARE
❑ AMMINISTRATORE
❑ PROCURATORE
❑ ALTRO ( )
E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO (indicare la ragione sociale)
CON SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE FAX E-MAIL PEC CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.
Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità professionale
1.1 DICHIARAZIONE INERENTE L’ISCRIZIONE NEI REGISTRI
che, con riferimento all’art. 7.1 della lettera di invito:
è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
(per le imprese con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza) per la seguente l’attività:
numero di iscrizione data di iscrizione durata della ditta: data termine che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:
(NOTA BENE: INDICARE i dati identificativi (nome, cognome, qualifica, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza), anche con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione della lettera di xxxxxx:
• del titolare e dei direttori tecnici, nel caso di impresa individuale
• di tutti i soci e dei direttori tecnici, nel caso di società in nome collettivo
• di tutti i soci accomandatari e dei direttori tecnici, nel caso di società in accomandita semplice
• di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (presidenti, vice-presidenti), di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (Cons. di Stato, AP n. 24 del 6.11.2013: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due
• soci con partecipazione paritaria al 50%);
• degli institori e dei procuratori generali e speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi
Nominativo Qualifica Codice fiscale Luogo e data di nascita Residente in via cap
2. Dichiarazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria
FATTURATO GLOBALE MINIMO con riferimento al punto 7.2 del Disciplinare
ANNI | IMPORTO |
2017 | |
2018 | |
2019 |
3. Dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale
Servizi analoghi con riferimento al punto 7.3.1 del Disciplinare 1)
OGGETTO |
LUOGO DI ESECUZIONE |
COMMITTENTE |
DATA INIZIO / FINE SERVIZIO |
IMPORTO DEL CONTRATTO |
2)
2) OGGETTO |
LUOGO DI ESECUZIONE |
COMMITTENTE |
DATA INIZIO / FINE SERVIZIO |
IMPORTO DEL CONTRATTO |
3)
OGGETTO |
LUOGO DI ESECUZIONE |
COMMITTENTE |
DATA INIZIO / FINE SERVIZIO |
IMPORTO DEL CONTRATTO |
4. Possesso di requisiti tecnico professionali con riferimento al punto 7.3.2 della lettera d’invito e in particolare la disponibilità di un canile (canile rifugio) situato non oltre 50 km dal comune di Lanusei in possesso di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente per la Regione Sardegna e in particolare all’ Art. 5 dell’allegato alla Delib.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010. Indicare gli estremi delle certificazioni previste e l’ubicazione del canile:
Si allega una copia delle certificazioni.
Dichiara, inoltre, con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, che l’impresa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente.
IL DICHIARANTE
Firma
(Allegare fotocopia del documento d’identità)
BUSTA 2 - MODELLO OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: SERVIZIO DI CURA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI RANDAGI SERVIZI DI CANILE TRIENNIO DECORRENTE DALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
CIG 819581587D
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a _
(cognome e nome)
nato a _ _ ( ), il
(luogo) (prov.) (data)
residente a ( ),
Via , n. _
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “ “ con sede legale in
_ _ _ ( ),
Via _ _ _, n ,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (art. 45 del D.lgs. 50/2016)
(barrare la casella che interessa)
Impresa individuale;
Società (lett. a), , specificare tipo:
_ _ _
_ _ __;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;
Consorzio tra imprese artigiane ;
Consorzio stabile (lett. c);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo
costituito
non costituito;
Mandataria di un consorzio ordinario ;
costituito
non costituito;
GEIE (lett. f),
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis),;
IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA € 60.000,00, onnicomprensivi;
;
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:
RIBASSO UNITARIO PERCENTUALE da applicare all’importo posto a base di gara1:
_ _ _ (cifre) (lettere)
STIMA DEI COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA MANO D’OPERA:
_ _ _ _ (cifre) (lettere)
Che la suddetta somma è così costituita:
COSTO PERSONALE (da compilare per ogni figura richiesta)
Qualifica | Tipologia contratto CCNL | N. Ore | Costo orario | Importo |
Costo totale del personale per l’intera durata dell’appalto € …………………………………………………….
Incidenza del costo del personale sull’importo offerto € …………………………………….
ALTRI COSTI (da compilare inserendo nel dettaglio i costi)
1 Il ribasso percentuale offerto deve essere lo stesso riportato nella piattaforma elettronica di committenza regionale. In caso di discordanza prevarrà quello inserito sulla piattaforma di Sardegna cat.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
Luogo e data
_ _ (timbro e firma leggibile)
_ _
In caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/consorzio l’offerta deve essere sottoscrittada tutti i rappresentanti delle imprese facenti parte del consorzio/raggruppamento/GEIE,
firma _ per l’Impresa firma per l’Impresa firma per l’Impresa
(facoltativo)
ulteriori giustificazioni
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Qualora gli importi offerti risultassero discordanti prevarrà l’importo inserito sul portale.
COMUNE DI LANUSEI PROVINCIA DELL’OGLIASTRA RICOVERO, CURA E CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI E DEI GATTI RANDAGI”.
CONVENZIONE CON . – PERIODO:TRIENNIO DECORRENTE DALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
L'anno , addì del mese di alle ore in Lanusei e nella residenza Comunale,
FRA
Sig , nato a il il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Lanusei, codice fiscale 00139020911, ove per ragioni d’ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di , ai sensi dell’art 107 del D.lgs.18.08.2000 n.267 e in virtù del decreto del Sindaco n. del , di seguito per brevità denominato “A.C.”;
Sig. , nato a il e residente a in , codice fiscale
, legale rappresentante di , che in seguito sarà chiamata ,
C.F. con sede legale in , Via , iscritta al registro regionale del volontariato per animali, in seguito per brevità denominato .
PREMETTONO CHE
• La Regione Sardegna con L.R. n.21/1994, integrata dalla L.R. n.36/1995, dettante “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina” prevede che gli Enti Locali possano concludere con organizzazioni protezionistiche, iscritte al Registro Regionale del Volontariato per animali d’affezione, convenzioni per la gestione di strutture pubbliche di ricovero;
• Con Decreto del Presidente n.1 del 4 marzo 1999 è stato approvato il “Regolamento di
attuazione della L.14 agosto 1991, n.281 e delle Leggi Regionali 18 maggio 1994;
• Con L.R. 1 agosto 1996 n.35 sono state apportate modifiche e integrazioni alla L.R.
21/1994 recante “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”;
• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 06/06/2000 è stato istituito anche in questo Comune il servizio delle attività di ricovero, cura e custodia temporanea e permanente di animali randagi, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 e delle LL.RR. 18 maggio 1994 n.21 e 1 agosto 1996 n. 35 e s.m.i.;
• Con deliberazione della G.C. n. 221 del 20.12.2019 con cui sono stati forniti gli indirizzi per il servizio di ricovero, cura e custodia dei cani e dei gatti randagi sul territorio di Lanusei per il triennio 2020/2022;
• che l’appaltatore ha presentato il certificato di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato per animali d’affezione, convenzioni per la gestione di strutture pubbliche di ricovero. (eventuale in caso di Affidatario).
Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L' A.C. affida a , la gestione (con custodia degli animali ospitati 24 ore su 24) del servizio di rifugio in canile di proprietà dell’Affidatario, per animali d’affezione abbandonati a Xxxxxxx in collaborazione con l’A. C., per il triennio , sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e condizioni dedotti, risultanti, nel loro complesso, (nei limiti di compatibilità con il D.Lgs.163/2006) e la presente convenzione e dalle disposizioni:
1) Legge 281/1991;
2) Decreto Ministero della Sanità 14/10/1996;
3) L.R. n.21/1994 così come modificata dalla L.R. n.35/1996;
4) Decreto Presidente della Giunta Regionale n.1 del 04/03/1999; 5) Legge 266/1991;
che, previa dispensa della loro lettura, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono integralmente richiamati e facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati e conservati unitamente ad esso. Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre norme di legge o regolamentari attinenti alla presente Convenzione, l’Affidatario sarà tenuta ad osservarle.
Il Comune intende garantire nell’ambito del territorio comunale, le attività previste dalle succitate disposizioni di legge, ed in via generale attuare interventi finalizzati alla tutela, al controllo della popolazione canina e felina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali. In particolare il Comune intende:
a) provvedere al ricovero dei cani randagi e di quelli oggetto di rinuncia di proprietà che potranno essere accolti dalla struttura previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
b) assicurare la loro custodia temporanea o permanente 24 ore su 24 nella struttura all’uopo destinata, ubicata in e di proprietà di ;
c) di ricevere e accudire cani/gatti, oggetto di rinuncia di proprietà, solo a spese totali del rinunciatario, sempre previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale,
d) promuovere attività di sensibilizzazione e tutela, incoraggiando le adozioni e la sterilizzazione degli animali.
Per le finalità sopra descritte affida all’Affidatario le attività di ricovero, cura, affidamento e custodia dei cani randagi e dei gatti presenti nel rifugio alle condizioni meglio specificate negli articoli che seguono.
ART. 2 - ATTIVITA’ DI CUSTODIA DEI CANI PRESSO IL CANILE.
L’Affidatario si impegna a:
a) custodire, presso la struttura sopraccitata e previo accordo con l’A. C., gli animali randagi catturati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura. Per quelli “oggetto di rinuncia” valgono le disposizioni previste dalla lettera c) dell’articolo 1 e saranno quindi mantenuti nella struttura solo a cura e spese del proprietario; per i cani di proprietà ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario, attraverso l’anagrafe canina della ATS Sardegna – Servizio Veterinario. Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa di soggiorno pari ad € 5,00 (cinque) giornalieri. In caso di rifiuto al ritiro e al pagamento da parte del proprietario il gestore dovrà immediatamente informare il Comando del corpo di Polizia Municipale per i provvedimenti di Legge.
b) prendere in carico il cane/gatto. Questa operazione sarà comprovata dalla compilazione di una scheda e mediante annotazione su apposito registro di carico e scarico (cartaceo e magnetico su apposito programma) dove dovranno essere riportati i dati descrittivi del cane, il sesso. Il giorno dell’ingresso, la foto. Il numero del microchip ed ogni altra notizia utile.
c) predisporre apposito programma informatico, consultabile nell’area dedicata del sito del Comune, contenente la descrizione, le immagini fotografiche degli animali ospitati nel rifugio, le varie manifestazioni che si dovranno effettuare nell’arco dell’anno, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale., per incentivare le adozioni e le campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono;
d) mantenere in isolamento l’animale, per il tempo strettamente necessario agli
accertamenti sanitari;
e) tenere aggiornate le schede individuali dei cani e gatti, annotando terapie e qualsiasi problema di salute riguardante l’animale. Tali schede dovranno essere siglate dal veterinario di struttura o da quello della ASL;
f) tenere aggiornato lo schedario delle adozioni;
g) custodire gli animali con personale dotato di esperienza al fine di garantire il benessere dei cani (pulizia, toelettatura, assenza di stress da competizione).
h) provvedere alla disinfezione dei cani presenti nel rifugio e di quelli di nuovo ingresso;
i) provvedere alla pulizia con lavaggio quotidiano delle strutture interne;
j) garantire la pulizia quotidiana e la disinfestazione, almeno due volte la settimana, delle strutture interne e esterne, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, ecc.);
k) provvedere ad effettuare almeno un bagno nel periodo estivo a tutti i cani presenti nella struttura, ed alla tosatura di quelli con pelo lungo prima della stagione estiva;
l) garantire lo svolgimento dell’attività e apertura al pubblico del canile, concordata con l’Amministrazione Comunale, tutti i giorni feriali per almeno due ore al giorno, preferibilmente al mattino nel periodo invernale e nel pomeriggio in quello estivo. Per incentivare le adozioni l’Affidatario si impegna a tenere aperta la struttura per almeno due ore al giorno il sabato e la domenica secondo un calendario concordato con l’A. C.,
m) assicurare l’approvvigionamento di cibo e di acqua agli animali presenti nella struttura;
n) annotare ed aggiornare in un registro e sul sito internet le segnalazioni prevenute, relative a smarrimenti e ritrovamenti;
o) fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell’Azienda ASL durante le
visite, o le sterilizzazioni dei cani e gatti custoditi presso la struttura;
p) garantire almeno due ore al giorno di sgambatura degli animali;
q) tenere aggiornato l’elenco dei soci con eventuali variazioni e tipo di attività svolta da ciascuno da inviare al Responsabile del Servizio animali d’affezione ogni qualvolta ci siano variazioni;
r) provvedere, in caso di decesso degli animali ospiti della struttura, a segnalare per iscritto al servizio di prevenzione veterinaria della Azienda ASL territorialmente competente, e agli uffici comunali preposti anche via fax. Le operazioni e le spese di seppellimento / incenerimento sono a carico dell’Affidatario affidataria.
Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere consegnata in copia al Responsabile del Servizio a cadenza mensile. Gli archivi informatizzati e qualsiasi altro prodotto cartaceo o informatico prodotto nel rispetto di questa convenzione sono di proprietà dell’A.C.
L’Affidatario non può in ogni caso accettare, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, la diretta consegna di animali.
ART. 3 – AFFIDAMENTO DEGLI ANIMALI
L’Affidatario si impegna a:
a) provvedere, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità 14.10.1996 G.U. n.300 del 23.12.1996, alle operazioni di affido (temporaneo o definitivo o a distanza), a nuovo proprietari che ne facciano richiesta, di tutti i cani / gatti presenti nella struttura. Sono esclusi dall’adozione unicamente gli animali sottoposti a sequestro giudiziario e/o a trattamento sanitario;
b) redigere per ogni adozione, l’apposita scheda prevista dal Decreto14/10/1996, che dovrà essere conservata per eventuali controlli assieme alle fotocopie del documento di identità dell’affidatario. La scheda dovrà essere firmata, oltre che dall’adottante,
dall’addetto dell’Affidatario.
c) Le domande di adozione possono essere presentate direttamente anche agli uffici comunali: all’ufficio protocollo, L’ufficio comunale interessato provvederà a inviare le richieste all’Affidatario e curerà il procedimento di adozione.
d) Promuovere, in accordo con l’Amministrazione Comunale, campagne di adozione, con cadenza almeno mensile, e campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono.
ART. 4 - UTILIZZO DELLA STRUTTURA
Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione sarà utilizzata la struttura del canile di proprietà di , sita in , loc. .
Il Comune e l’Affidatario concordano che nella struttura possano essere effettuate, in qualunque momento, ispezioni e controlli, da parte degli incaricati dell’Amministrazione e/o delle strutture sanitarie competenti.
ART. 5 – PERSONALE
L’Affidatario si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari.
L’Affidatario si impegna inoltre a:
a) assolvere, per il personale (non socio) agli obblighi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa in conformità alla normativa vigente;
b) provvedere agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte, tasse, secondo la legislazione italiana;
c) incaricare uno o più veterinari per tutte le prestazioni sanitarie, escluse quelle di competenza ASL. Il veterinario dovrà garantire la presenza in canile per almeno 6 ore settimanali suddivise in non meno di 3 sedute.
ART. 6 - CONTRIBUTO E SPESE DI GESTIONE
Il Comune, per le attività svolte e dettagliate nella presente convenzione, si impegna a
riconoscere all’Affidatario fino ad un massimo di € 20.000,00 onnicomprensivi all’anno. Tale rimborso potrà essere riconosciuto per ogni spesa rientrante nell’elenco seguente, da rendicontare semestralmente o annualmente.
VOCI DI SPESA:
− prodotti per pulizia e disinfezione;
− xxxx xxxxxxx (pollo wurstel) da aggiungere al secco acquistato direttamente dall’Amministrazione Comunale;
− prodotti per disinfestazione di pulci e zecche sugli animali, e per l’igiene degli ambienti;
− materiale di vario consumo;
− piccole manutenzioni ordinarie degli immobili;
− medicinali per terapie e cura degli animali;
− analisi cliniche e/o struttura pubblica;
− cucce, ciotole;
− teli parasole;
− detergenti shampoo per cani e gatti, ecc;
− spese per la produzione di energia (gas, luce, etc.);
− prestazioni veterinarie;
− assicurazione obbligatoria per l’Affidatario;
− personale addetto alle pulizie;
− spese per attività e/o promozione per incentivare l’adozione;
− spese per attrezzatura dell’ambulatorio, da concordare con l’A. C.
Le spese si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall’Affidatario ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all’Affidatario per le spese sostenute nello svolgimento di altre attività per altri servizi o presso strutture diverse.
Le spese sopra elencate vengono rimborsate semestralmente all’Affidatario dietro presentazione di apposita documentazione giustificativa in originale o copia conformizzata, allegata al rendiconto, entro 30 giorni dalla presentazione.
L’Affidatario è tenuta a presentare mensilmente al Comune una relazione dettagliata sull’attività svolta, e in ogni caso, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Comune si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti del contributo dovranno essere eseguiti, con le modalità tracciabili ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN
acceso presso il che l’Appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all’appalto in oggetto.
I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono: Sig. nato a il ;
Sig. nato a il ;
Eventuali modifiche comunicate al Comune in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituisce ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
ART. 8 - DURATA E RESCISSIONE
La presente convenzione ha la durata di anni tre con scadenza al . La presente convenzione potrà essere rinnovata, anche con integrazioni e modifiche, a discrezione dell’A.C. con apposito atto scritto dalle parti e previa adozione di specifico atto d’impegno. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi definiti dal Comune all’art. 1 si stabiliranno, di volta in volta, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza mediante l’invio di circolari operative che l’A.C. provvederà ad inoltrare all’Affidatario.
L’A.C. può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, per provata inadempienza da parte dell’Affidatario, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla erogazione del contributo relativo al periodo precedente la diffida, con particolare riferimento a:
1. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Affidatario di uno o più servizi affidati;
2. continuata violazione degli orari concordanti con l’A.C. e loro effettuazione fuori dai tempi convenuti;
3. mancata compilazione dei registri carico e scarico cani;
4. ingressi o soppressione di animali non autorizzate;
5. mancata adozione di disposizioni emanate dall’A. C.;
6. assenza di comunicazione da parte dell’Affidatario nei riguardi dell’A.C.;
7. mancata stipula di assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile per i soci o i volontari che gravitano in canile.
Tutti i reclami e le osservazioni, atti a giustificare la volontà di recesso o di disdetta della convenzione, saranno formalizzati per iscritto direttamente all’Affidatario, che potrà presentare
contro deduzioni entro un termine non superiore a 15 giorni. L’Affidatario può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, con almeno 60 giorni di preavviso, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione.
ART. 9 PRIVACY
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018,
n. 101 - e del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali” (GDPR), in vigore dal 25/05/2018, i dati dell’appaltatore saranno trattati dall’Ente appaltante anche con strumenti informatici e unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di legge correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’Affidatario. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative alla Privacy, di cui alla legge 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, l’Affidatario si ritiene responsabile della corretta tenuta e raccolta dei dati secondo le norme legislative e regolamentari in vigore. Per quanto non previsto nelle clausole finali della presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.
L’AMINISTRAZIONE COMUNALE L’AFFIDATARIO
COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
PATTO DI INTEGRITÀ DEL COMUNE DI LANUSEI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Lanusei adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.50/2016.
2. Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra il Comune di Lanusei e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l’iscrizione al mercato elettronico regionale “Sardegna CAT”, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità.
5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune di Lanusei e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del D.Lgs. N.165/2001), al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
Art. 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti del Comune di Lanusei
1. L’operatore economico:
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si impegna a segnalare all’ Amministrazione Aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;
f) si impegna a segnalare all’Amministrazione Aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;
g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2. L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.
Art. 3
Obblighi del Comune di Lanusei
1. L’Amministrazione aggiudicataria nella persona del Responsabile dell’Area degli Affari Generali
(denominazione della struttura responsabile del procedimento):
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale del Comune di Lanusei e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del Dlgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.
f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
h) si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e
quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. L’Amministrazione Aggiudicatrice Area degli Affari Generali (indicare l’esatta denominazione della struttura responsabile del procedimento) si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
Art. 4
Violazione del Patto di integrità
1. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
2. L’applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni, di cui al presente Patto di integrità, avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall’Amministrazione Aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3. Le sanzioni da applicare in concreto saranno determinate secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4. In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento , l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che la Stazione Appaltante, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.
5. La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).
6. Il Comune di Lanusei ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.
Art. 5
Efficacia del Patto di integrità
1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.
2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall’Amministrazione aggiudicatrice.
Luogo e data
Operatore economico Comune di Lanusei