Liquidazione dell’incentivo Clausole campione

Liquidazione dell’incentivo. 1. Le due liquidazioni del compenso (quella relativa alle fasi di programmazione e affidamento e quella relativa alla fase di esecuzione) sono effettuate dal dirigente competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte da ogni singolo componente del gruppo di lavoro, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e le verifiche di cui al successivo articolo 28.
Liquidazione dell’incentivo. 1 La liquidazione dei compensi al personale interno è disposta con determinazione dirigenziale del dirigente preposto alla struttura competente, tenuto conto delle eventuali riduzioni stabilite al precedente articolo 18 e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, da effettuarsi anche con il RUP e, ove occorra, del Responsabile delle procedure di gara e contrattuali per quello che concerne i collaboratori del medesimo.
Liquidazione dell’incentivo. A seguito dell’esame del LUL e della domanda di rimborso, l’ARPAL provvederà alla liquidazione dell’incentivo richiesto.
Liquidazione dell’incentivo. 1. La liquidazione dell’incentivo, per ciascuna opera o lavoro pubblico, è effettuata dal dirigente responsabile della realizzazione del programma delle opere pubbliche, con eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui al precedente articolo 7 eventualmente disposta dalla Giunta in sede di effettuazione delle singole attività. Per le attività di cui al precedente art. 6 la liquidazione verrà effettuata in unica soluzione ai soggetti aventi diritto, entro 30 giorni dall’approvazione del C.R.E. o Collaudo (tranne per casi che presentino particolari problemi che rallentino o impediscano l’approvazione del C.R.E. da valutare volta per volta).
Liquidazione dell’incentivo. 1. La liquidazione dell’incentivo, per ciascun atto di pianificazione, è effettuata dal direttore generale o segretario comunale, con eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui al precedente articolo 15.
Liquidazione dell’incentivo. Articolo 9. Limite massimo dell’Incentivo
Liquidazione dell’incentivo. 1. La liquidazione dell’incentivo viene effettuata in due momenti successivi:
Liquidazione dell’incentivo. 1. La ripartizione e corresponsione dell’incentivo, per ciascun intervento è disposta dal Responsabile competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell’amministrazione.
Liquidazione dell’incentivo. 1. La liquidazione degli incentivi al personale verrà effettuata alle seguenti scadenze:
Liquidazione dell’incentivo. 1. L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o fornitura, a condizione che sia stata espletata la procedura comparativa e individuata la migliore offerta.