Liquidazione dell’incentivo. 1. La liquidazione dell’incentivo viene effettuata in due momenti successivi:
a. ad avvenuta aggiudicazione della gara sono corrisposte le quote previste alle lettere B, C, D e H ed il 50% di A e G, della Tabella di cui all’articolo 5, comma 1;
b. ad avvenuta approvazione della contabilità finale dell’appalto ed acquisizione delle certificazioni di legge (regolare esecuzione, collaudo, verifica di conformità) sono corrisposte le quote previste alle restanti lettere ed il saldo del 50% di A e G, della Tabella di cui all’articolo 5, comma 1, fermo restando che, in caso di contratti pluriennali, si può procedere con stati di avanzamento annuali, previo accertamento positivo delle specifiche attività effettivamente svolte.
2. Ai fini della liquidazione dell’incentivo, il Responsabile Unico del Procedimento trasmette al dirigente preposto al Settore competente il prospetto del personale tecnico e amministrativo che ha partecipato alla realizzazione dell’opera o lavoro, ovvero servizio o fornitura, previo accertamento positivo delle specifiche attività effettivamente svolte, accompagnato da una proposta di ripartizione dell’incentivo, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento. Tale proposta contiene, altresì, l’attestazione circa l’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, ovvero del servizio o fornitura, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto ovvero, ricorrendone le circostanze, l’applicazione delle penalità contenute nel precedente articolo. In caso di revoca dell’incarico o cessazione dello stesso, al soggetto destinatario dell’incentivo viene erogata una somma commisurata alla effettiva positiva attività svolta.
3. Il dirigente preposto al Settore competente, valutata la suddetta proposta, procede alla sua approvazione e autorizza, con determinazione dirigenziale, la liquidazione delle quote ai singoli beneficiari.
4. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni prive del predetto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, tornano ad incrementare la quota del Fondo di cui al comma 4 dell’articolo 113 del Codice dei Contratti, senza che le stesse possano essere ridistribuite fra gli altri destinatari.
5. In base al principio dell’alterità e al fine di prevenire possibili situazioni di conflitto di interesse, il beneficiario dell’incentivo non può coincidere con il soggetto preposto all’accertamento del buon esito dell’attività incentivata. Al ricorrere della condizio...
Liquidazione dell’incentivo. 1. Le due liquidazioni del compenso (quella relativa alle fasi di programmazione e affidamento e quella relativa alla fase di esecuzione) sono effettuate dal dirigente competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte da ogni singolo componente del gruppo di lavoro, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e le verifiche di cui al successivo articolo 28.
1. L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte, debitamente certificate dal dirigente competente, su proposta del R.U.P., e comunque solo a seguito dell’effettiva aggiudicazione dei lavori o dei servizi e forniture, nonché di quanto previsto dal comma seguente.
2. Ai fini della liquidazione, il dirigente predispone una scheda per ciascun lavoro, servizio o fornitura, come da fac-simli allegati al presente regolamento, contenente il riepilogo dell’importo dell’incentivo per ogni componente del gruppo di lavoro, così come previsto all’articolo 4 del presente regolamento.
3. Le tempistiche di liquidazione dell’incentivo sono le seguenti:
A) Le fasi relative alle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 27, a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto;
B) Le fasi relative alle prestazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) del successivo art. 27, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o a seguito della liquidazione della fattura a saldo.
Liquidazione dell’incentivo. Articolo 9. Limite massimo dell’Incentivo
Liquidazione dell’incentivo. CAPO VII NORME FINALI
Liquidazione dell’incentivo. 1. Il dirigente del settore competente provvede con determina alla liquidazione dell’incentivo a favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 31, in relazione all’attività effettivamente svolta, come riscontrabile dai seguenti atti:
a) approvazione finale della progettazione o delle fasi intermedie;
b) approvazione del certificato di regolare esecuzione;
c) approvazione del certificato di collaudo
d) approvazione degli atti di pianificazione.
2. La determinazione di cui al comma 1 tiene conto della verifica dei risultati prodotti dal singolo dipendente incaricato ovvero delle eventuali riserve per oneri a lui imputabili.
3. In ogni caso le attività correttamente svolte nell’ambito degli incarichi conferiti devono essere interamente liquidate sulla base delle aliquote di cui alle tabelle A e B.
Liquidazione dell’incentivo. 1. La ripartizione e corresponsione dell’incentivo, per ciascun intervento è disposta dal Responsabile competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell’amministrazione.
2. In nessun caso l’incentivo potrà essere liquidato prima della conclusione della gara per affidamento del lavoro, servizio o fornitura; analogamente l’incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.
Liquidazione dell’incentivo. A seguito dell’esame del LUL e della domanda di rimborso, l’ARPAL provvederà alla liquidazione dell’incentivo richiesto.
Liquidazione dell’incentivo. 1. La liquidazione degli incentivi al personale verrà effettuata alle seguenti scadenze:
A) per lavori:
A) per servizi e forniture di beni:
2. Gli importi incentivanti sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’IRAP a carico dell’Ente.
3. Gli incentivi lordi complessivamente maturati nel corso dell’anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ricevuto nel corso dello stesso anno, compresi i compensi correlati al sistema della performance, escluso gli incentivi di cui al presente regolamento.
4. Il rispetto del limite di cui al precedente comma è garantito dal Servizio addetto alle competenze stipendiali, che tratterrà le eventuali eccedente liquidate in corso d’anno, a fine esercizio, nella misura consentiva. Le eventuali quote eccedenti il limite consentito, non verranno redistribuite e andranno in economia.
5. Gli incentivi di cui al presente regolamento – che fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture - non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.3
Liquidazione dell’incentivo. 1. L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o fornitura, a condizione che sia stata espletata la procedura comparativa e individuata la migliore offerta.
2. Il responsabile del servizio/settore, previa verifica delle funzioni svolte dai componenti del gruppo di lavoro, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
3. Ai fini della liquidazione, il responsabile predispone una scheda nella quale, per ciascun componente del gruppo di lavoro, riporta: - tipo di attività svolta; - percentuale realizzata; - tempi previsti e tempi effettivi.
4. I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi al Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
5. La liquidazione dell’incentivo avviene alla scadenza dell’anno di riferimento per i lavori, servizi e forniture le cui procedure di aggiudicazione si siano concluse nell'anno.
Liquidazione dell’incentivo. 1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente, su proposta del RUP, previa presentazione della scheda riferita alle funzioni svolte.
2. L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o fornitura.
3. La liquidazione dell’incentivo avviene come segue: - nell’anno successivo a quello del programma annuale per l’attività svolta di programmazione della spesa per investimenti; - nell’anno successivo a quello di riferimento per l’attività svolta di valutazione preventiva del progetto e predisposizione e controllo della procedura di gara;
4. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare, relative alla fase di esecuzione e collaudo, le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
5. Per la liquidazione dell’attività di RUP, si attribuisce la percentuale del 40% della quota spettante all’approvazione del progetto esecutivo ed il restante 60% all’approvazione del collaudo. Il Direttore dell’esecuzione del contratto il 40% della quota spettante nel corso del primo anno di esecuzione e il restante 60% alla verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione, il Dirigente adotta una scheda per ciascun intervento nell’ambito della quale, per ciascun dipendente incaricato o collaboratore, si specifica almeno: - tipo di attività svolta; - percentuale realizzata; - tempi previsti e tempi effettivi; - tempistica dell’invio dei risultati dell’attività svolta ai fini dell’attuazione delle fasi successive. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell’incentivo.