SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dalla DL, d’ufficio o su segnalazione della Ditta, redigendo apposito verbale in cui devono essere indicate le ragioni e l’imputabilità delle stesse nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, comprese le ragioni di pubblico interesse o necessità, che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal D. Lgs. n° 163/2006 (qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto). 2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Cessate le cause della sospensione la DL ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. 3. La Ditta che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che RETE abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni alla DL perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora la Ditta intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 4. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta alla Ditta alcun compenso o indennizzo. 5. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili alla Ditta, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato da RETE o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate. La DL, con l'intervento della Ditta o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura della DL, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dalla Ditta ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa la DL indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, la Ditta è tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni della Ditta in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. [1. È ammessa ] Il direttore dei lavori e la sospensione dei lavoriStazione appaltante sì riservano facoltà di sospendere, ordinata dalla DLin qualsiasi momento, d’ufficio in tutto o su segnalazione della Dittain parte, redigendo apposito verbale i lavori in cui devono essere indicate le ragioni e l’imputabilità delle stesse nei casi corso di avverse condizioni climatiche, di esecuzione qualora sussistano speciali circostanze che impediscano temporaneamente la loro esecuzione; tali circostanze sono riconducibili a cause dì forza maggiore, eccezionali condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste dìffìcoltà di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di altre circostanze speciali, comprese le ragioni di pubblico interesse o necessità, che impediscono nuovi accorgimenti tecnici nonché la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante varianti in corso d'opera nei casi previsti dal D. Lgsdall'art. n° 163/2006 (qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione 10, del contratto).
D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. [2] Il Responsabile del procedimento può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessità. La Per ogni sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Cessate le cause della sospensione la DL ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
3. La Ditta che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che RETE abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni alla DL perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora la Ditta intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta alla Ditta alcun compenso o indennizzo.
5. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili alla Ditta, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato da RETE o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate. La DL, con l'intervento della Ditta o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando D.L. dovrà motivarne le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il e specificare la norma da applicare in un apposito verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato indicante lo stato di avanzamento dei lavorilavori al momento della sospensione, compilato in presenza dell'Esecutore e da questo sottoscritto. L'Esecutore potrà iscrivere le opere proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione. Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque fino a 6 mesi complessivi, l'Esecutore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente Capitolato. L'organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la cui esecuzione rimane interrotta e ripresa dei lavori appena cessate le cautele adottate affinché alla ripresa cause. [3] Appena cessate le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. I verbali cause della sospensione, il D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura della DL, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dalla Ditta firmato dall'Appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa la DL indica indicante il nuovo termine contrattualedi ultimazione. Ove successivamente L'Esecutore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale. [4] La sospensione comporta l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o durata della sospensione stessa e impone all'Esecutore l'onere di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente rivedere il regolare svolgimento dei programma lavori, la Ditta è tenuta eventualmente aggiornandolo. [5] Durante i periodi dì sospensione sono a proseguire le parti carico dell'Esecutore tutti gli oneri di lavoro eseguibilicustodia, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimentimanutenzione, dandone atto in apposito verbaleetc. Le contestazioni della Ditta in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione del cantiere e di ripresa dei lavoridelle opere già eseguite.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dalla DLdal direttore dei lavori, d’ufficio o su segnalazione della Dittaai sensi dell'articolo 133, redigendo apposito verbale in cui devono essere indicate le ragioni e l’imputabilità delle stesse comma 1, del DPR 554/99 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, comprese le ragioni di pubblico interesse o necessità, speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra ; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano de- terminano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal D. Lgsdall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della D.Lgsv. n° 163/2006 (163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto).
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Cessate le cause della sospensione la DL ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
3. La Ditta che Quando l'appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che RETE la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il RUP responsabile del procedimen- to a dare le necessarie disposizioni alla DL al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora la Ditta l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del DPR 554/99, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qua- lora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltato- re può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta alla Ditta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
5. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili alla Dittaall'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato da RETE o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate. La DL, con l'intervento della Ditta o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura della DL, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dalla Ditta ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa la DL indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, la Ditta è tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla Alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del DPR 554/99, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni della Ditta in merito alle sospensioni giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di non eseguiti per effetto della sospensione parziale e di ripresa l'importo totale dei lavorilavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dalla DLdal direttore dei lavori, d’ufficio o su segnalazione della Dittaai sensi dell'articolo 133, redigendo apposito verbale in cui devono essere indicate le ragioni e l’imputabilità delle stesse comma 1 del DPR 554/99, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, comprese le ragioni di pubblico interesse o necessità, che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano quali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal D. Lgsdall’art. n° 163/2006 (56 della L.R. 5/2007 comma 1, lett. a), b) c) d) ed e) queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto).
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Cessate le cause della sospensione la DL ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
3. La Ditta che ritenga L'appaltatore, se ritiene cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che RETE la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il RUP responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla DL al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora la Ditta l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall’art. 133, comma 2 del DPR 554/1999, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta alla Ditta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
5. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili alla Dittaall'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato da RETE o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate. La DL, con l'intervento della Ditta o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura della DL, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dalla Ditta ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa la DL indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, la Ditta è tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla Alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento approvato con DPR 554/1999, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni della Ditta in merito alle sospensioni giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di non eseguiti per effetto della sospensione parziale e di ripresa l'importo totale dei lavorilavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Concorso
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 1. È ammessa la La sospensione dei lavori, ordinata lavori è disciplinata dall’art. 107 del Codice degli Appalti e dalle Linee guida ANAC DIREZIONE LAVORI.
2. I termini di esecuzione indicati possono essere sospesi dalla DL, d’ufficio o su segnalazione della Ditta, redigendo apposito verbale in cui devono essere indicate le ragioni e l’imputabilità delle stesse nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, comprese le ragioni di pubblico interesse o necessità, che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera Direzione Lavori nei casi previsti dal D. Lgs. n° 163/2006 (qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto)Codice ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessa- rio.
23. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione sospen- sione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità complessi- tà ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
4. Cessate le In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause della attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
5. Alla sospensione la DL ordina la ripresa parziale dei lavori redigendo l’apposito verbaleai sensi dell'art. 107, comma 4, del Codice degli Appalti, si applicano le disposizioni di cui al presente comma e del comma 3; essa determina, altresì, il dif- ferimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensio- ne parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.
36. La Ditta All’esecutore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in confor- mità a quando sopradetto.
7. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2lavori, senza che RETE la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare diffi- dare per iscritto il RUP Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni alla DL al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora la Ditta qualo- ra l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
48. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 2, del Codice degli Appalti, il Responsabile del Proce- dimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di ne- cessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più di una, che superino i limiti di tempo previsti dall’art. 107, comma precedente2, del Codice degli Appalti, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza riconoscimento di alcuna inden- nità.
9. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponga alla risoluzione l’Appaltatore ha diritto alla ri- fusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al suddetto 107 comma 2 del Codice degli Appalti, nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
10. Tale maggiore onere verrà riconosciuto con i criteri nel seguito elencati:
a. Spese Generali: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documen- tate dall'impresa e comunque in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare sulla differenza (già depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera rimanente all’atto della ripresa dei lavori (ottenuta come rapporto fra l’importo contrattuale rimanente e il tempo contrattuale rimanente) e la produzione giornaliera ri- dotta per effetto della maggiore sospensione dei lavori, qualunque sia (ottenuta come rapporto fra l’importo con- trattuale rimanente e la causa, non spetta alla Ditta alcun compenso o indennizzosomma del tempo contrattuale rimanente più il tempo relativo al- la maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L’importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero di giorni di mag- giore sospensione per il 6,5% di aliquota massima.
5. In ogni casob. Utile: da calcolarsi, e salvo che la per il periodo di sospensione non sia dovuta a cause attribuibili alla Ditta, la sua durata non è calcolata nel lavori eccedente i limiti di tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato da RETE o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficaciasuddetti, in assenza misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla differenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguateprodu- zione giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata della quota di spese generali ivi riconosciute. La DLL’importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza maggiorata suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione, con l'intervento della Ditta o per il 5% di un suo legale rappresentante, compila il verbale aliquota massima.
c. Il mancato ammortamento dei macchinari di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta cantiere e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura della DL, non appena venute a cessare le cause retribuzioni inutilmente corrisposte saranno quantificate e liquidate con riferimento al valore reale all’atto della sospensione, sono firmati dalla Ditta ed inviati al responsabile del procedimento nel modi dei macchinari esistenti in cantiere e nei termini sopraddettialla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore lavori.
d. Costo della fideiussione, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo sud- detti, verrà riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell’Appaltatore di adeguata documentazione giustificativa.
11. Nel verbale di ripresa la DL indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, caso le sospensioni disposte siano ordinate per cause imprevedibili o diverse di forza maggiorequelle di cui all’107 commi 1, circostanze che impediscano parzialmente 2 e 4, del Codice degli Appalti l’esecutore può chiedere il regolare svolgimento risarcimento dei danni subiti quanti- ficato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del Codice Civile, secondo i seguenti criteri:
a. detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determina- te nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati con Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti di concerto con Ministro Economie e Finanze, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del D.P.R. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamen- te al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consi- stenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori, ;
d. la Ditta è tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni della Ditta in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavoricoefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. 1PROROGHE
16.1 Sospensione e ripresa dei lavori Con le formalità e per le cause di cui all’art. È ammessa 107 del D.Lgs. 50/2016 , il Direttore dei Lavori disporrà, con apposito processo verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore, la sospensione dei lavorilavori e, ordinata dalla DL, d’ufficio o su segnalazione della Ditta, redigendo apposito verbale in cui devono essere indicate le ragioni e l’imputabilità delle stesse nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali, comprese le ragioni di pubblico interesse o necessità, constatato che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal D. Lgs. n° 163/2006 (qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto).
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Cessate le cause della sospensione la DL ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
3. La Ditta che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che RETE abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni alla DL perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora la Ditta intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta alla Ditta alcun compenso o indennizzo.
5. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili alla Ditta, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato da RETE o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate. La DL, con l'intervento della Ditta o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura della DL, non appena venute a cessare le cause che l’hanno determinata ne ordinerà la ripresa. Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l’adozione del provvedimento. Questo in ogni caso deve essere immediatamente portato a conoscenza della Committente. Inoltre, nell’ordine di sospensione dato dal Direttore dei Lavori, deve essere indicata con precisione la decorrenza della sospensione. Analogamente si dovrà procedere per la ripresa dei lavori. La durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dei lavori. Durante il periodo di sospensione, sia gli oneri per la protezione delle opere, sia quelli di cui all’art. 6 del presente Capitolato, saranno a completo carico dell’Appaltatore, il quale non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per la disposta sospensione. Durante il periodo di sospensione, l’Appaltatore è tenuto a mantenere in piena efficienza il cantiere e le sue installazioni in modo da poter riprendere in qualunque momento il lavoro, con preavviso di una settimana, provvedendo altresì alla conservazione e custodia delle opere e dei materiali giacenti in cantiere. Non sono firmati dalla Ditta ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa la DL indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna ammesse sospensione dei lavori insorganodipendenti da: • ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all’Appaltatore; • ritardi per cause imprevedibili mancanza di materiali, mezzi d’opera o di forza maggiore, circostanze altro che impediscano parzialmente non consentano il regolare svolgimento dei lavori; • ritardi nell’esecuzione per motivi imputabili all’Appaltatore; • carenza di personale; • scioperi od altre agitazioni che non sono a carattere nazionale o regionale, la Ditta è tenuta ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. Fanno eccezione i casi di mobilitazione, requisizione nel pubblico interesse o di contingentamento disposto dallo Stato.
16.2 Proroghe Ove a proseguire le parti norma dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 possa darsi luogo a richiesta di lavoro eseguibiliproroga, mentre si provvede alla sospensione parziale l’Appaltatore dovrà indicare nella richiesta, oltre alle motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l’importo residuo dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimentida eseguire, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni valutati alla data della Ditta in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavoridomanda.
Appears in 1 contract
Samples: Project Agreement
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. L'appaltatore si obbliga a prendere in consegna le opere dietro invito scritto della Direzione lavori e nei modi previsti negli atti citati all'art. 2, a condurle con alacrità e regolarità secondo le norme contrattuali in modo da darle completamente ultimate entro 1.080 giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna secondo il seguente programma generale lavori quale riassunto al cronoprogramma di cui ai precedenti articoli, con i seguenti termini intermedi vincolanti: - lotto n. 1: opere per la realizzazione dei nuovi corpi (padiglione centrale) 480 giorni - collaudo provvisorio e traferimento aree pad. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dalla DL, d’ufficio o su segnalazione della Ditta, redigendo apposito verbale nord lato dx 30 giorni - lotto n. 2: intervento padiglione nord lato dx 240 gioni - collaudo provvisorio e traferimento aree pad. nord lato sx 30 giorni - lotto n. 3: intervento padiglione nord lato sx 270 gioni - collaudo provvisorio e assestamento generale 30 giorni Valgono in cui devono essere indicate ogni casi le ragioni e l’imputabilità delle stesse nei casi di avverse condizioni climatiche, seguenti considerazioni: a) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o di altre simili circostanze specialispeciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, comprese la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. b) Fuori dei casi previsti dal precedente comma la Direzione Lavori potrà per ragioni di pubblico interesse o necessità, che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal D. Lgs. n° 163/2006 (qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto).
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Cessate le cause della sospensione la DL ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
3. La Ditta che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che RETE abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni alla DL perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora la Ditta intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per ordinare la sospensione dei lavorilavori per un periodo di tempo che, qualunque sia la causain una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e mai per più di sei mesi complessivi. c) Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri. d) Se l'ente appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse non spetta alla Ditta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
5indennizzo (art. In ogni caso30, e salvo che c. 3, Cap. Gen.), nemmeno per la sorveglianza dell'intero cantiere: durante i periodi di sospensione non sia dovuta a per cause attribuibili alla Dittadipendenti dall'Amministrazione, se richiesta, la sua sorveglianza dovrà essere continuativa e a cura dell'Appaltatore, ma a carico dell'Amministrazione. La durata della sospensione non è calcolata nel tempo termine fissato dal nel contratto per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato da RETE o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate. La DL, con l'intervento della Ditta o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento l'ultimazione dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneripertanto verrà aggiunta a tale data (art. 30 Cap. Gen.). I verbali di sospensione e ripresa dei lavori, da redigere a cura della DL, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono lavori saranno firmati dalla Ditta ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa la DL indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dal Direttore dei lavori insorganoe dall'Appaltatore e inviati all'Amministrazione (art. 1, per cause imprevedibili o di forza maggiorec. 5, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, la Ditta è tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni della Ditta in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavoriL. 741/1981).
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract