SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La ditta provvede al servizio con proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini di cui al punto 9 del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La ditta provvede al servizio con proprio personaleL'aggiudicatario dell'appalto non può cedere o subappaltare 1'esecuzione di tutto o di parte del contratto, senza il consenso scritto dell ' Amministrazione. Il subappalto è consentito nei termini Le cessioni ed i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al punto 9 del disciplinare comma precedente, costituiscono causa di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed contratto; in tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizioogni ulteriore danno conseguente. Nel caso di contravvenzione subappalto autorizzato, resta invariata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria. Copia del contratto di subappalto deve essere consegnata all ' Amministrazione. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a produrre, prima della sottoscrizione del contratto, un'assicurazione con un massimale non inferiore all’importo contrattuale, a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio nonchè per i danni derivanti alI'Amministrazione Comunale in conseguenza di quanto sopra. L'esistenza di tale divietopolizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, la cessione si intenderà come nulla e avendo essa soltanto lo scopo di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà ulteriore garanzia. Il Comune di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatarioCascina è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La ditta provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale. Il subappalto non è consentito nei termini di cui al punto 9 del disciplinare di garaconsentito. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.
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SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. La ditta provvede al servizio di cui al presente appalto con proprio personale. Il subappalto è consentito nei termini di cui al punto 9 del disciplinare di gara. È fatto assoluto divieto di cedere il contratto dei servizi di cui trattasi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione comunale, salva alla stessa la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto. In caso di trasgressione alle norme del presente Capitolato, commessa dall'eventuale subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione s’intenderà l'aggiudicatario.
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