Subentro nel contratto di fornitura Clausole campione

Subentro nel contratto di fornitura. Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro erede in linea diretta convivente oppure al convivente con l’intestatario alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso; tale situazione dovrà essere attestata con autocertificazione alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento esclusivamente dell’imposta di bollo per la parte ad esso relativa.
Subentro nel contratto di fornitura. Il subentro è la richiesta di riattivazione della fornitura da parte di un nuovo utente finale, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, in seguito alla cessazione del contratto dell’utente precedente. Il Gestore provvede alla lettura e alla chiusura del contatore ed alla fatturazione dell’acqua utilizzata dall’utente cedente. Per quanto riguarda i termini di perfezionamento della pratica valgono le disposizioni contenute nella Carta del Servizio.
Subentro nel contratto di fornitura. L’istituto del subentro è riservato al coniuge o persona convivente alla data dell’evento costituente presupposto del subentro stesso, o altro erede. Il subentrante che si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Il subentrante dovrà provvedere al versamento del deposito cauzionale.
Subentro nel contratto di fornitura. L'is ti tuto del subentro è riserva to al coniuge o pe rsona convi vente alla da ta dell'evento cos ti tuente presupposto del subentro s tesso, o altro erede. Il subentrante che si assume tutti i di ri tti e gli obblighi del precedente intesta ta rio dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contra tto.
Subentro nel contratto di fornitura. L’istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, conviventi alla data dell’evento costituente presupposto del subentro. Il subentro è consentito altresì al convivente del titolare del contratto che ne faccia domanda e che risulti componente della famiglia anagrafica del titolare del contratto stesso ed abbia i titoli di cui all’Art. 14. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l’ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro e comprendente il riaccredito del deposito cauzionale e dei relativi interessi maturati a tale data. Il subentrante dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo e del deposito cauzionale, al tempo in vigore. Si ha altresì subentro in caso di utenza raggruppata quando l’utilizzatore del servizio, alla data di efficacia dell’affidamento all’Azienda, era già soggetto diverso dall’intestatario del contratto. In questa fattispecie l’amministratore pro-tempore o persona appositamente delegata potrà richiedere, previa autocertificazione inerente l’esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, la variazione dei dati anagrafici del contratto senza l’obbligo di sottoscriverne uno nuovo, sostenendo esclusivamente le spese amministrative.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).