Subordinazione degli eventuali finanziamenti ulteriori Clausole campione

Subordinazione degli eventuali finanziamenti ulteriori. 3.4.1 Posto che il Finanziamento può coprire esclusivamente la percentuale degli investimenti ammissibili indicata dalla Normativa Applicabile (in proposito si veda la successiva sezione 4), rimane inteso che, nel caso in cui il Soggetto beneficiario intenda far fronte a eventuali spese ulteriori rispetto al Progetto tramite finanziamenti ulteriori, tali eventuali finanziamenti ulteriori, pur non rientrando nell'ambito di applicazione della Normativa Applicabile, non possono comportare, direttamente o indirettamente, la violazione dei principi applicabili al Finanziamento. In particolare, affinché tali fonti ulteriori di finanziamento non interferiscano con la piena attuazione del principio di proporzionalità tra le componenti del Finanziamento descritto sopra al paragrafo 3.3, il credito relativo a tali eventuali finanziamenti ulteriori, nonché le garanzie concesse a tutela di tale credito, ove la natura delle garanzie medesime lo consenta, devono avere grado subordinato rispetto al credito della CDP e della Banca finanziatrice a fronte del Finanziamento. 3.4.2 A tal fine, il Contratto di Finanziamento dovrà includere un impegno da parte del Soggetto beneficiario a far sì che i documenti relativi a tali eventuali finanziamenti ulteriori diano conto dell'esistenza del Finanziamento e prevedano che il credito derivante dal relativo finanziamento ulteriore sia postergato rispetto ai crediti derivanti dal Finanziamento in caso di insolvenza del Soggetto beneficiario ovvero di inadempimento, anche parziale, da parte del Soggetto beneficiario alle proprie obbligazioni di pagamento relative al Finanziamento. 3.4.3 Le Parti concordano che, fermo restando il rispetto dei principi applicabili al Finanziamento, il Finanziamento può essere concesso con previsione di un rimborso pari passu o in via subordinata rispetto agli ulteriori finanziamenti di cui al precedente paragrafo 3.4.1 contratti dal Soggetto beneficiario, nei limiti degli importi in linea capitale concessi a valere sui detti finanziamenti alla data della Valutazione e a condizione che (i) gli stessi finanziamenti risultino, al momento della Valutazione, già concessi e/o erogati al Soggetto beneficiario per detti importi e (ii) la Banca finanziatrice abbia tenuto conto dei medesimi nell’effettuare la Valutazione.
Subordinazione degli eventuali finanziamenti ulteriori. Posto che il Finanziamento può coprire esclusivamente la percentuale dei costi ammissibili agli incentivi indicata dalla Normativa Applicabile (in proposito, si veda la successiva sezione 4), rimane inteso che, nel caso in cui il Soggetto Beneficiario intenda far fronte a eventuali spese ulteriori rispetto al Programma di Investimento tramite finanziamenti ulteriori, tali eventuali finanziamenti ulteriori, pur non rientrando nell’ambito di applicazione della Normativa Applicabile, non possono comportare, direttamente o indirettamente, la violazione dei principi applicabili al Finanziamento. In particolare, affinché tali fonti ulteriori di finanziamento non interferiscano con la piena attuazione del principio di pariteticità tra le componenti del Finanziamento descritto sopra al paragrafo 3.3, il credito relativo a tali eventuali finanziamenti ulteriori, nonché le garanzie eventualmente concesse a tutela di tale credito, ove la natura delle garanzie medesime lo consenta, devono avere grado subordinato rispetto al credito della CDP e della Banca Finanziatrice a fronte del Finanziamento.

Related to Subordinazione degli eventuali finanziamenti ulteriori

  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.