Common use of Tentativo di conciliazione Clause in Contracts

Tentativo di conciliazione. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato. L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l'Organizzazione di settore ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo. Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata prevista nei capoversi precedenti decorre il termine di cui all’ultimo comma del presente articolo. Ricevuta la segnalazione, l'Organizzazione di settore provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Copia del verbale sarà inviata dalla Organizzazione di settore all'ufficio del Lavoro competente per territorio, per gli effetti dell'art. 411, 3° comma e art. 412 Codice Procedura Civile e art. 2113 Codice Civile come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive organizzazioni sindacali. Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, è obbligatorio un secondo tentativo da esperirsi presso l'Ufficio del Lavoro competente per territorio, con l'intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo tentativo di conciliazione. l relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali e del Direttore dell'Ufficio del Lavoro o di un suo delegato. Le parti interessate potranno adire il Giudice del lavoro solo dopo aver esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l'eventuale azione giudiziaria qualora l'intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all'organizzazione territoriale di settore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo di conciliazione. (1). 1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. [VII]. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. [VIII]. La conciliazione della lite da parte interessata di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave. (1) Articolo così modificato dall'art. 31 l. 4 novembre 2010, n. 183. Il testo precedente recitava: «Tentativo obbligatorio di conciliazione -­‐ [I]. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla definizione della controversia è tenuta a richiedere quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. [II]. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per tramite dell'Organizzazione sindacale la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla quale sia iscritta sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. [III]. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. [IV]. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o abbia conferito il mandatoda un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. L'organizzazione sindacale che rappresenta [V]. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la parte interessata deve a sua volta denunciare medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. [VI]. Le commissioni, quando se ne ravvisi la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui necessità, affidano il tentativo di conciliazione sia promosso a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un datore suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente comma 3. [VII]. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di lavoro, l'Organizzazione almeno un rappresentante dei datori di settore ne darà comunicazione lavoro e di uno dei lavoratori. [VIII]. Ove la riunione della commissione non sia possibile per lettera raccomandata con ricevuta la mancata presenza di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione Sindacale almeno uno dei lavoratori che dovrà assisterlo. Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata prevista nei capoversi precedenti decorre il termine componenti di cui all’ultimo al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione». La rubrica era stata già sostituita dall'art. 36 d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 mentre il primo comma, anche lui sostituito dall'art. 36 d.lg. n. 80, cit., è stato successivamente modificato dall'art. 19 8 d.lg. 29 ottobre 1998, n. 387. V. anche il nono comma dell'art. 31 della l. n. 183, per il quale le disposizioni del presente articolo. Ricevuta la segnalazione, l'Organizzazione di settore provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Copia del verbale sarà inviata dalla Organizzazione di settore all'ufficio del Lavoro competente per territorio, per gli effetti dell'artnonché degli artt. 411, 412, 412-­‐ter e 412-­‐quater si applicano anche alle controversie di cui all'art. 63, comma e art1, d.lg. 412 Codice Procedura Civile e art. 2113 Codice Civile come modificati dalla legge 11 agosto 1973 30 marzo 2001, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive organizzazioni sindacali. Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, è obbligatorio un secondo tentativo da esperirsi presso l'Ufficio del Lavoro competente per territorio, con l'intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo tentativo di conciliazione. l relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali e del Direttore dell'Ufficio del Lavoro o di un suo delegato. Le parti interessate potranno adire il Giudice del lavoro solo dopo aver esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l'eventuale azione giudiziaria qualora l'intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all'organizzazione territoriale di settore165.

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Samples: Conciliation, Transaction, Waiver Agreements

Tentativo di conciliazione. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere richie- dere il tentativo di conciliazione per tramite dell'Organizzazione dell’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato. L'organizzazione L’organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Organizzazione all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l'Organizzazione l’Organizzazione di settore ne darà comunicazione per lettera raccomandata rac- comandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'operad’opera, invitandolo a designare de- signare entro otto giorni l'Organizzazione l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo. Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata prevista nei capoversi capo- versi precedenti decorre il termine di cui all’ultimo comma del presente articoloar- ticolo. Ricevuta la segnalazione, l'Organizzazione l’Organizzazione di settore provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali fissando fis- sando il giorno e l'ora l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Copia del verbale sarà inviata dalla Organizzazione Orga- nizzazione di settore all'ufficio all’ufficio del Lavoro competente per territorio, per gli effetti dell'artdell’art. 411, 3° comma e art. 412 Codice Procedura Civile e art. 2113 Codice Civile come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate interes- sate e delle rispettive organizzazioni sindacali. Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, è obbligatorio un secondo tentativo da esperirsi presso l'Ufficio l’Ufficio del Lavoro competente per territorio, con l'intervento l’intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo tentativo di conciliazione. l relativi verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in cinque copie, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali e del Direttore dell'Ufficio dell’Ufficio del Lavoro La- voro o di un suo delegato. Le parti interessate potranno adire il Giudice del lavoro solo dopo aver esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l'eventuale l’eventuale azione giudiziaria qualora l'intera l’intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine ter- mine di trenta giorni dalla denuncia della controversia all'organizzazione all’organizzazione territoriale di settore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo di conciliazione. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere 1. Per i licenziamenti individuali il tentativo di conciliazione per di cui agli art. 410 e seguenti c.p.c. potrà essere esperito tramite dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato. L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il tentativo le Commissioni di conciliazione sia promosso da un istituite presso le Direzioni Provinciali del Lavoro competenti secondo i fori indicati nell'art. 413 c.p.c. e, scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavorolavoro richiedente tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. 2. Entro 16 (quindici) giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi laddove successiva, l'Organizzazione il lavoratore o il datore di settore ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'operalavoro può conferire mandato ad una Organizzazione Sindacale, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo. Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata prevista nei capoversi precedenti decorre il termine di cui all’ultimo comma firmataria del presente articolo. Ricevuta la segnalazionecontratto, l'Organizzazione di settore provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito espletare il tentativo di conciliazione. Verbali In tal caso l'Organizzazione Sindacate alla quale è stato conferito il mandato ne darà comunicazione ad almeno una contrapposta Organizzazione Sindacate ed alla Direzione Provinciale par l'attivazione del tentativo di conciliazione. 3. per quanto riguarda la richiesta del tentativo di conciliazione o e le fasi successive della procedura si applicano integralmente le disposizioni di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate cui all'art. 410 e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioniseguenti c.p.c. 4. Copia del verbale sarà inviata dalla Organizzazione di settore all'ufficio del Lavoro competente per territorio, per gli effetti dell'art. 411, 3° comma e art. 412 Codice Procedura Civile e art. 2113 Codice Civile come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro da parte dei predetti uffici. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive organizzazioni sindacali. Nel caso in cui Ove il tentativo di conciliazione previsto dagli articoli dai precedenti commi abbia esito negativo, è obbligatorio un secondo tentativo da esperirsi presso l'Ufficio del Lavoro competente per territorio, le parti possono contestualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con l'intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali le procedure previste alla successiva lettera B) Collegio Arbitrale 1. Le parti che hanno assistito le parti nel corso esperito il tentativo di conciliazione potranno, entro 20 (venti) giorni dall'esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive Organizzazioni Sindacali decentrate per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrate, Xxxx considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del primo tentativo di conciliazione. 2. l relativi verbali Il Collegio Arbitrale dovrà essere costituito entro 10 giorni dal mandato ricevuto e io stesso dovrà essere composto da due arbitri, uno nominato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di conciliazione o Lavoro, uno nominato dalla Organizzazione Sindacate dei Lavoratori alla quale, il dipendente abbia conferito mandato e da un presidente scelto di mancato accordocomune accordo dalle rispettive Organizzazioni. 3. In caso di mancalo accordo fra le rispettive Organizzazioni, redatti il presidente verrà sorteggiato da una rosa di nomi congiuntamente concordata. A. il presidente, non appena ricevuto ed accettato l'Incarico, provvedere a convocare entro 15 (quindici) giorni il Collegio: Arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonché le eventuali richieste di: istruttorie disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterranno utili ai fini della decisione. Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in cinque copieun breve verbale, devono recare che essi sottoscriveranno, e le firme parti potranno chiedere di averne copia vistata dal presidente. 5. Il pronunciamento del Collegio Arbitrale dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla prima convocazione. Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti. 6. Ove i termini di cui al precedente comma 5 siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti interessatepuò intimare al Collegio, dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali e del Direttore dell'Ufficio del Lavoro o con allo scritto, di un suo delegato. Le parti interessate potranno adire depositare il Giudice del lavoro solo dopo aver esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l'eventuale azione giudiziaria qualora l'intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta lodo entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia della richiesta. Trascorso tate termine la controversia all'organizzazione territoriale di settorepuò essere sottoposta all'Autorità Giudiziaria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tentativo di conciliazione. La parte interessata alla definizione 1. Il Presidente del Collegio convoca, entro 30 giorni dalla data della controversia è tenuta delibera di apertura del procedimento, un incontro per verificare con ciascuna delle parti la disponibilità a richiedere tentare la conciliazione; qualora si rilevi l’indisponibilità anche di una sola delle parti, il tentativo di conciliazione Presidente rimette immediatamente gli atti al Collegio per tramite dell'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito il mandato. L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritornoprosecuzione del procedimento disciplinare. 2. Nel caso in cui le parti convocate manifestino la volontà di conciliare, il Presidente nomina un consigliere per condurre il tentativo di conciliazione, che fissa modalità e regole condivise per gli incontri. Il tentativo di conciliazione, che deve concludersi entro 60 giorni dalla prima convocazione degli interessati, qualora abbia esito positivo, comporta l’archiviazione del procedimento. In caso di mancato accordo entro questo termine, il consigliere incaricato rimette immediatamente gli atti al Collegio per la prosecuzione del procedimento disciplinare. Qualora il consigliere incaricato della conciliazione, indipendentemente dalla volontà delle parti, ravvisi gravi violazioni dei doveri professionali, le rappresenta immediatamente al Collegio per l’adozione dei provvedimenti più opportuni. Ai fini dell’eventuale apertura di un nuovo Procedimento, il Collegio riferisce al Presidente del Consiglio di Disciplina. 3. Le parti, di comune accordo, possono comunque manifestare al Collegio la volontà di conciliare in ogni momento precedente la conclusione dell’istruttoria di cui all’art. 13. 4. La conciliazione sia promosso da un datore non è ammessa per le segnalazioni di lavoroviolazioni dei doveri professionali provenienti dall’Autorità Giudiziaria, l'Organizzazione dal Consiglio Nazionale o Regionale dell’Ordine e dal Consiglio Territoriale di settore ne darà comunicazione Disciplina. La formulazione di questo articolo è il tentativo di tradurre, con gli adattamenti necessari per lettera raccomandata il nostro contesto, la forte spinta che l’Ordinamento Civile ha impresso all’istituto della Mediazione Civile introdotto con ricevuta il D. Lgs. n.28/2010 e s.m.i.. Lo stesso lessico utilizzato tenta di ritorno al prestatore d'operadistinguersi, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori anche per l’impossibilità di garantire uniformemente in realtà territoriali tanto diverse le condizioni che dovrà assisterlo. Dalla data di ricevimento la noma prevede per l’esercizio della lettera raccomandata prevista nei capoversi precedenti decorre Mediazione Civile; nell’ordinamento Italiano, infatti, il termine “mediazione” è utilizzato per indicare l’informale gestione dei conflitti posta in essere da terzi imparziali, in alcuni determinate categorie di cui all’ultimo controversie. Non è stato possibile regolamentare la conciliazione in modo che il soggetto incaricato di condurla fosse esterno ai Collegi, a causa delle difformità che caratterizzano la composizione dei Consigli Territoriali. Allo stesso modo, non si è ritenuto opportuno collocare questa fase al di fuori del procedimento disciplinare ma, piuttosto, immaginarla come una possibilità all’interno del procedimento stesso per comporre le controverse meno gravi. L’intento finale, in ogni caso, è quello di riservare alla fase del procedimento disciplinare propriamente inteso le fattispecie che non possono essere composte in via amichevole; anche per questo motivo, infatti, il comma 4 esclude la possibilità della conciliazione per le segnalazioni provenienti dall’Autorità Giudiziaria, dal CROAS o dal Consiglio di Disciplina. Cosi come la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale (sentenza 06.12.12, n.272) l’obbligatorietà del presente articolotentativo di mediazione, sancendo la natura volontaria del procedimento, allo stesso modo la conciliazione nel nostro caso è assoggettata alla volontà di entrambe le parti. Ricevuta la segnalazioneIl Presidente del Collegio, l'Organizzazione entro 30 giorni dalla delibera di settore provvede entro 10 giorni alla convocazione delle apertura del Procedimento, convoca le parti e delle Organizzazioni Sindacali fissando il giorno e l'ora per verificare che entrambe siano disponibili a conciliare e, in cui sarà esperito caso affermativo, nomina un Consigliere (diverso dal Relatore) per condurre il tentativo di conciliazione. Verbali di conciliazione o di mancato Questa fase deve concludersi entro 60 giorni, secondo una programmazione concordata tra il Consigliere Conciliatore e le parti. L’unico esito possibile, a seguito della riuscita della conciliazione, è l’archiviazione del Procedimento; infatti, si assume che, raggiungendo un accordo, redatti in cinque copiele parti intendano esaurito l’oggetto della contesa. D’altra parte, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioniil Consigliere Conciliatore, nello svolgimento del proprio ruolo, potrebbe rintracciare nella condotta dell’iscritto gravi violazioni dei doveri professionali che, a fronte di quanto previsto dall’art. Copia del verbale sarà inviata dalla Organizzazione di settore all'ufficio del Lavoro competente per territorio3, per gli effetti dell'art. 411comma 6, 3° comma e art. 412 Codice Procedura Civile e art. 2113 Codice Civile come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro possono implicare l’azione d’ufficio da parte dei predetti ufficidel Consiglio Territoriale di Disciplina. Le altre copie resteranno a disposizione In riferimento alla gravità delle parti interessate e delle rispettive organizzazioni sindacali. Nel caso violazioni eventualmente rilevate dal Consigliere conciliatore, si richiama l’art.1 comma 1, in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativosi fa riferimento alla “violazione di norme di legge e regolamenti, è obbligatorio un secondo tentativo da esperirsi presso l'Ufficio delle disposizioni dell’Ordine professionale, del Lavoro competente per territoriocodice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con l'intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo tentativo i doveri generali di conciliazione. l relativi verbali di conciliazione o di mancato accordodignità, redatti in cinque copieprobità e decoro, devono recare le firme delle parti interessate, dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali e del Direttore dell'Ufficio del Lavoro o di un suo delegato. Le parti interessate potranno adire il Giudice del lavoro solo dopo aver esperito con esito negativo anche il secondo tentativo di composizione; le parti sono tuttavia libere di iniziare l'eventuale azione giudiziaria qualora l'intera procedura di conciliazione non sia esaurita alla scadenza del termine di trenta giorni dalla denuncia a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della controversia all'organizzazione territoriale di settoreprofessione”.

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Samples: Regolamento Per Il Funzionamento Del Procedimento Disciplinare Locale