Common use of Termini di pagamento Clause in Contracts

Termini di pagamento. 7.1 Il Cliente si impegna a pagare al Fornitore il corrispettivo concordato con rimessa diretta vista fattura non più tardi alla riconsegna dei manufatti, salvo diversa indicazione espressamente inserita nell’offerta al Cliente. Trova applicazione il D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. 7.2 Eventuali ritardi o inadempimenti nel pagamento del corrispettivo, anche per una sola fattura, da parte del Cliente, legittimeranno altresì il Fornitore a sospendere ogni lavorazione favore del Cliente ivi incluso rifiutare il ricevimento di ulteriore materiale in conto lavorazione, anche se dipendente da offerta differente da quella di cui il Fornitore chiede il pagamento. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità del Fornitore, questi riattiverà le lavorazioni in un tempo ragionevolmente compatibile con il suo ciclo produttivo, riservandosi comunque la facoltà di richiedere in anticipo il pagamento delle lavorazioni, o un congruo acconto sulle stesse, in mancanza del quale potrà risolvere il presente contratto per fatto e colpa del Cliente. Troverà applicazione l’art.10 che segue. 7.3 Il periodo di tempo in cui le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordate.

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Samples: General Terms and Conditions of Supply, General Terms and Conditions of Supply

Termini di pagamento. 7.1 3.1 I termini di pagamento sono quelli espressamente specificati nell’offerta accettata dall’Acquirente e/o confermati dal Venditore nella conferma d’ordine, ed il pagamento dell’Acquirente sarà eseguito in conformità con le condizioni di pagamento ivi indicate restando inteso che le spese bancarie saranno ad esclusivo carico dell’Acquirente. Il Cliente Venditore si impegna riserva il diritto di non procedere alla spedizione della merce a pagare al Fornitore causa di: (a) ritardi nei pagamenti da parte dell’Acquirente; (b) mancato pagamento da parte dell’Acquirente; (c) insolvenza dell’Acquirente e (d) mancata fornitura di garanzie circa il corrispettivo concordato con rimessa diretta vista fattura non più tardi alla riconsegna dei manufattipagamento, salvo diversa indicazione espressamente inserita nell’offerta al Cliente. Trova applicazione il D.Lgs. 231/2002 e s.m.iqualora richieste dal Venditore. 7.2 Eventuali ritardi o inadempimenti nel 3.2 Il Venditore si riserva il diritto di consegnare la merce in più tranche, con pagamento del corrispettivoe fatturazione di ciascuna di esse da eseguirsi al prezzo in essere all’atto della fatturazione di ciascuna tranche, anche per una sola fattura, da parte del Cliente, legittimeranno altresì a prescindere dalle consegne successive. 3.3 Se il Fornitore a sospendere ogni lavorazione favore del Cliente ivi incluso rifiutare il ricevimento di ulteriore materiale in conto lavorazione, anche se dipendente da offerta differente da quella di cui il Fornitore chiede il pagamento. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente pagamento non pagato è eseguito nei termini concordati giunga nella disponibilità anzidetti, saranno applicati gli interessi di mora ai sensi del Fornitored.lgs. 231/02 e Direttive UE nr 35/2000, questi riattiverà nr 7/2011 e successive modifiche, dal giorno successivo alla scadenza del termine. In aggiunta a quanto sopra, l’Acquirente rifonderà al Venditore le lavorazioni in un tempo ragionevolmente compatibile spese legali ed ogni altra spesa connessa con il suo ciclo produttivo, riservandosi comunque la facoltà di richiedere in anticipo il pagamento delle lavorazioni, o un congruo acconto sulle stesse, in mancanza recupero del quale potrà risolvere il presente contratto per fatto e colpa del Cliente. Troverà applicazione l’art.10 che seguecredito. 7.3 Il periodo di tempo in cui le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati3.4 Salvo diverso accordo scritto con il Venditore, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordatel’Acquirente non potrà eseguire alcuna compensazione del proprio debito nei confronti del Venditore con i crediti eventualmente vantati nei riguardi dello stesso Xxxxxxxxx.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Termini di pagamento. 7.1 Il Cliente 1. I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute nella conferma d’ordine. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a BERKEM devono essere effettuati al domicilio della medesima. 2. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di BERKEM non si impegna intendono effettuati, e pertanto non liberano il CLIENTE dalla sua obbligazione, finché le relative somme non pervengono alla medesima. 3. Salvo patto contrario, i pagamenti verranno effettuati in Euro. 4. I prezzi espressi in valuta diversa dall’Euro potranno subire variazioni in relazione alle fluttuazioni del relativo tasso di cambio. 5. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a pagare BERKEM il diritto di: a. sospendere le forniture in corso, anche se non relative al Fornitore pagamento in questione; b. variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il corrispettivo concordato con rimessa diretta vista fattura non più tardi alla riconsegna dei manufattipagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie; c. richiedere, salvo diversa indicazione espressamente inserita nell’offerta a decorrere dalla data di scadenza inizialmente prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso EURIBOR 3 mesi + 6% o comunque del tasso previsto dalle norme di legge in vigore al Cliente. Trova applicazione momento della Conferma d’Ordine per le transazioni commerciali (in particolare il D.LgsD.lgs. 231/2002 e s.m.i. 7.2 Eventuali ritardi o inadempimenti nel pagamento del corrispettivosuccessive integrazioni), anche per una sola fattura, da parte del Cliente, legittimeranno altresì il Fornitore a sospendere fatta salva in ogni lavorazione favore del Cliente ivi incluso rifiutare il ricevimento di ulteriore materiale in conto lavorazione, anche se dipendente da offerta differente da quella di cui il Fornitore chiede il pagamento. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità del Fornitore, questi riattiverà le lavorazioni in un tempo ragionevolmente compatibile con il suo ciclo produttivo, riservandosi comunque caso la facoltà di richiedere in anticipo BERKEM di chiedere il pagamento delle lavorazioni, o un congruo acconto sulle stesse, in mancanza risarcimento del quale potrà risolvere il presente contratto per fatto e colpa del Cliente. Troverà applicazione l’art.10 che seguemaggior danno subito. 7.3 d. addebitare nell’eventuale successiva fornitura le spese bancarie e di gestione dell’insoluto pari a dieci (10) euro/cad. e. inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a BERKEM diventa immediatamente esigibile. Il periodo di tempo CLIENTE sarà tenuto al pagamento integrale dei PRODOTTI anche nel caso in cui le forniture sono state oggetto sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordatequanto dovuto.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Termini di pagamento. 7.1 Il Cliente si impegna a pagare al Fornitore il corrispettivo concordato con rimessa diretta vista fattura non più tardi alla riconsegna dei manufatti, salvo diversa indicazione espressamente inserita nell’offerta al Cliente6.1. Trova applicazione il D.LgsI termini di pagamento indicati nell’art. 231/2002 e s.m.i5.1 rivestono carattere essenziale. Eventuali dilazioni di pagamento dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti. 7.2 Eventuali ritardi 6.2. Il pagamento dovrà essere effettuato in Euro o inadempimenti nella diversa valuta indicata nell’Ordine d’Acquisto e dovrà intendersi in ogni caso effettuato presso la sede di X-Solution, anche quando previsto a mezzo carta di credito, disposizione bancaria, tratta o effetti. 6.3. Ove sia previsto il pagamento differito o in più soluzioni, in caso di ritardo nel pagamento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a X-Solution interessi di mora al tasso di interesse legale maggiorato di 7 (sette) punti percentuali, con decorrenza dalla data prevista per il pagamento e fino all’effettivo saldo, senza necessità di previa messa in mora e fatto salvo ogni maggior danno. 6.4. Ove sia previsto il pagamento differito o in più soluzioni, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivosuperiore a 5 (cinque) giorni, anche per una sola fatturaX-Solution e/o Xtribe avranno diritto, da parte del Clientea proprio insindacabile giudizio, legittimeranno altresì il Fornitore a di (i) sospendere ogni lavorazione favore del Cliente ivi incluso rifiutare il ricevimento di ulteriore materiale in conto lavorazione, anche se dipendente da offerta differente da quella di cui il Fornitore chiede il pagamento. Dal momento la prestazione dei Servizi fino alla data in cui il Cliente procederà al pagamento; o (ii) risolvere il Contratto, interrompendo definitivamente la prestazione dei Servizi e rifiutando la prestazione dei Servizi non ancora prestati; nonché di (iii) bloccare e/o disattivare il profilo del Cliente sulla Piattaforma e rimuovere i contenuti del Cliente dalla Piattaforma, senza necessità di darvi preavviso. 6.5. Il Cliente autorizza espressamente X-Solution a utilizzare i dati della carta di credito o il codice IBAN forniti dal Cliente al momento dell’invio dell’Ordine d’Acquisto per il prelievo del corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità dei Servizi, anche in caso di rinnovo successivo del FornitoreContratto, questi riattiverà le lavorazioni in un tempo ragionevolmente compatibile con il suo ciclo produttivoe degli interessi, riservandosi comunque la facoltà delle spese e delle penali di richiedere in anticipo il pagamento delle lavorazioni, o un congruo acconto sulle stessecui all’art. 9 che segue, in mancanza del quale potrà risolvere il presente contratto caso di risoluzione per fatto e colpa del Cliente. Troverà applicazione l’art.10 che segueinadempimento dello stesso. 7.3 Il periodo di tempo in cui le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordate.

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Samples: Abbonamento

Termini di pagamento. 7.1 2.1. Il Cliente si impegna a pagare al Fornitore il corrispettivo concordato con rimessa diretta vista fattura non più tardi alla riconsegna dei manufattivenditore, salvo diversa indicazione espressamente inserita nell’offerta al Clientediversi accordi tra compratore e venditore, emette fattura a seguito della consegna per la spedizione della merce. Trova applicazione il D.LgsIl pagamento dell’intera somma dovuta, specificata nella fattura del venditore, dovrà avvenire a mezzo accredito sul conto corrente bancario indicato dal venditore e nel rispetto dei termini di pagamento e della scadenza riportati sulla conferma d’ordine del venditore. 231/2002 e s.m.iTutte le spese correlate a tale pagamento (incluse ma non solo le spese bancarie) sono a carico del compratore. 7.2 Eventuali ritardi o inadempimenti 2.2. Tutti i pagamenti a carico del compratore devono essere effettuati entro la scadenza ed ogni potenziale controproposta non dà al compratore il diritto di trattenere il pagamento delle somme dovute. 2.3. Nel caso in cui i pagamenti non vengano effettuati entro la scadenza, il relativo tasso di interesse, riportato sulla fattura emessa dal venditore, è a carico del compratore o, se non specificato, questo verrà calcolato secondo quanto previsto dal d. lgs 231/2002. Il pagamento degli interessi deve essere effettuato al ricevimento della relativa fattura emessa dal venditore. 2.4. Manufat avrà facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, qualsiasi Vendita nel pagamento del corrispettivo, anche per una sola fattura, caso di inadempimento da parte del Cliente, legittimeranno altresì il Fornitore a sospendere ogni lavorazione favore Cliente alle obbligazioni di pagamento. 2.5. Dal giorno successivo alla scadenza del Cliente ivi incluso rifiutare il ricevimento di ulteriore materiale in conto lavorazione, anche se dipendente da offerta differente da quella di cui il Fornitore chiede termine per il pagamento. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità del Fornitore, questi riattiverà le lavorazioni in un tempo ragionevolmente compatibile con il suo ciclo produttivosull’importo dovuto decorrono i previsti interessi moratori, riservandosi comunque la facoltà di richiedere in anticipo il pagamento delle lavorazioni, o un congruo acconto sulle stesse, in mancanza del quale potrà risolvere il presente contratto per fatto e colpa del Cliente. Troverà applicazione l’art.10 che seguesecondo quanto previsto dalla legge. 7.3 Il periodo di tempo in cui 2.6. Tutte le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordatispese (incluse ma non limitate a spese legali, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordatemarche da bollo, spese giudiziali) per il recupero del credito dovranno essere risarcite dal debitore, per intero.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita E Di Fornitura