Terremoto. La Società indennizza i danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogene. Si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
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Samples: www.comune.inveruno.mi.it, www.conservco.it
Terremoto. La Società indennizza i risponde dei danni causati da terremotomateriali e diretti, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un sommovimento movimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene. Si conviene che Agli effetti della presente estensione di garanzia, le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "pertanto singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Per questa La garanzia è fissato prestata con uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo con un limite minimo di indennizzo € 5.000,00 ed un massimo di € 50.000,00. Il massimo risarcimento per sinistro e sarà pari al 30% della somma assicurata per anno assicurativo indicato nella successiva tabella singola ubicazione con il massimo di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza€ 5 milioni.
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Samples: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it
Terremoto. La Società indennizza In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni causati da subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene. Si conviene che Agli effetti della presente garanzia le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio telllurico ed i relativi danni sono considerati "pertanto singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
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Terremoto. La Società AXA indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da terremototerremoto e, intendendosi per tale un sommovimento brusco se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogenescoppio. Si conviene che le Le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" ", purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Per questa Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia è fissato un e nel rispetto del limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall’adeguamento del Fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla presente polizzasua costruzione. Per ogni sinistro resta Se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizzanuovo del Fabbricato assicurato senza applicare il degrado d’uso.
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Samples: www.axa.it
Terremoto. La Società indennizza i Società, a deroga di quanto previsto dall’art. 15 , risponde dei danni causati da materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurai per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene. Si conviene che Agli effetti della presente garanzia le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "pertanto “singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo ”. In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere all’Assicurato un indennizzo superiore al 50 % delle somme assicurate, con uno scoperto del 10% e con un minimo di assicurazione. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza€ 10.000,00.
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Samples: www.laziodisco.it
Terremoto. La Società indennizza i A maggior precisazione di quanto previsto in questa Sezione all’art. 15 Rischi compresi l’Assicurazione è estesa ai danni causati materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene, fino alla concorrenza di quanto indicato al successivo art. Si conviene che 18 Franchigie, Scoperti e Limiti di indennizzo. Agli effetti della presente condizione speciale le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "pertanto “singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza”.
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Samples: Assicurazione Dei Rischi Incendio Ed Altri Danni Ai Beni E Responsabilità Civile Verso Terzi
Terremoto. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ongi singolo evento comprenda tutte le scosse telluriche registrate nelle sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore successive ad ogni evento che dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo facoltà di assicurazionerecedere dalle suddette garanzie suddette mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto Per questa garanzia è fissato un limite limiti di indennizzo per sinistro risarcimento, franchigie e/o scoperti vale quanto indicato agli 1 e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B alla 2 della sez. 6 della presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
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Samples: www.ansfisa.gov.it
Terremoto. La Società indennizza In deroga a quanto previsto dall’art. 8 “Rischi esclusi” si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni causati da subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene. Si conviene che Agli effetti della presente garanzia le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "pertanto singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
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Terremoto. La A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza è obbligata anche per i danni causati materiali e diretti alle cose assicurate cagionate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene. Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa è pari a € 60.000.000,00. Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% dell’ammontare del danno indennizzabile con il minimo di € 50.000,00 che rimarrà a carico del Contraente. Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito a un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse telluriche registrate nelle sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizzadal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
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Terremoto. La Società Società, se attivata la garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.2 punto 3, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco compresi quelli eventualmente conseguenti di incendio, esplosione e repentino della crosta terrestre, dovuto a cause endogenescoppio. Si conviene che le Le scosse telluriche registrate nelle 72 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "singolo pertanto come un unico sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo La Società non risponde per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.i danni:
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Samples: www.bene.it
Terremoto. La A parziale deroga dell’art. 2.2, lett. c), la Società indennizza i danni causati da materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene. Si conviene che le Le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione". Per questa garanzia La Società non è fissato un limite di indennizzo tenuta ad indennizzare per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella somme superiori al 50% della somma assicurata per ogni singolo immobile e suo contenuto. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per uno scoperto del 10% con il minimo di € 15.000,00 per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.singolo immobile danneggiato e suo contenuto
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Terremoto. La Società indennizza Società, a parziale deroga dell’Art. 45 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi agli enti assi- curati per tale un effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. Si conviene che le Le scosse telluriche registrate nelle 72 nell’ambito di 80 ore successive ad ogni evento dall’e- vento che ha dato luogo ad un originato il sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "consi- derati pertanto “singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione”. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B Il pagamento dell’in- dennizzo relativo alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizzafissa ed assoluta di euro 10.000,00.
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Samples: Assicurazione Multigaranzia
Terremoto. La Società indennizza Società, a parziale deroga dell’Art. 14 lettera e, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi agli enti assi- curati per tale un effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. Si conviene che le Le scosse telluriche registrate nelle 72 nell’ambito di 80 ore successive ad ogni evento dall’e- vento che ha dato luogo ad un originato il sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "consi- derati pertanto “singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione”. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B Il pagamento dell’in- dennizzo relativo alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizzafissa ed assoluta di euro 10.000,00.
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Samples: Assicurazione Multigaranzia
Terremoto. La Società indennizza i danni causati da materiali subiti dalle cose assicurate per effetto del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene. Si conviene che le Le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "pertanto “singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo ”. Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di assicurazione. Per questa terremoto la garanzia è fissato un limite sarà prestata con i limiti di indennizzo per sinistro indennizzo, franchigie e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda “Limiti di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizzaindennizzo, franchigie e scoperti”.
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Terremoto. La Società indennizza Società, a parziale deroga dell’Art. 13 lettera e), si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi agli enti assi- curati per tale un effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. Si conviene che le Le scosse telluriche registrate nelle 72 nell’ambito di 80 ore successive ad ogni evento dall’e- vento che ha dato luogo ad un originato il sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "consi- derati pertanto “singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione”. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B Il pagamento dell’in- dennizzo relativo alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizzafissa ed assoluta di euro 10.000,00.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Gli Uffici E Gli Studi Professionali
Terremoto. La Società indennizza i Relativamente ai danni causati da subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, terrestre dovuto a cause endogene. Si , si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro sinsitro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "“singolo sinistro" ” purché avvenuti nel durante il periodo dell’assicurazione. La presente garanzia sarà prestata con i limiti di assicurazioneindennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. Per questa garanzia è fissato un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo indicato nella successiva tabella di cui all’Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato 1 della Sezione 5 sotto la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizzavoce “Terremoto”.
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Samples: cri.it