Tipologia di credito e conclusione del contratto Clausole campione

Tipologia di credito e conclusione del contratto. 1.1 Il richiedente, intestatario di un conto corrente BancoPosta (di seguito il “Conto”) o di libretto postale ordinario o smart (di seguito il “Libretto”) che riveste la qualifica di consumatore (di seguito “Cliente”) con la sottoscrizione della presente richiesta (di seguito “Richiesta”) – richiede a Santander Consumer Bank S.p.A. (di seguito anche “Finanziatore”) per il tramite di Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane”), la concessione di un prestito personale (di seguito “Prestito” o “Finanziamento). 1.2 Poste Italiane informa che il patrimonio BancoPosta è destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di BancoPosta costituito da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 2 commi 17 octies e ss. del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Poste Italiane promuove e colloca il prodotto “Prestito BancoPosta” in virtù del rapporto di collaborazione con Banca senza vincoli di esclusiva e senza costi aggiuntivi per il Cliente
Tipologia di credito e conclusione del contratto. Il Cliente, con la firma di questo modulo richiede a Compass S.p.A. (di seguito “Compass”), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, la concessione di un prestito personale (di seguito “contratto” o “finanziamento”). Il contratto si intende concluso quando Compass comunica per iscritto al Cliente l’eventuale accettazione della richiesta. Il Cliente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
Tipologia di credito e conclusione del contratto. Il Cliente, con la firma di questo modulo richiede a Compass Banca S.p.A. (di seguito “Compass”), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, la concessione di un prestito finalizzato (di seguito “contratto” o “finanziamento”). Il contratto si intende concluso con l’accettazione scritta della richiesta da parte di Compass, comunque resa nota con l’accredito dell’importo richiesto. La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio di Compass dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabi- le in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l’altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Compass non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali. Il Cliente ha diritto di ottenere, in qualsiasi momento, copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore. Qualora il Cliente sottoscriva il contratto a mezzo Firma Elettronica Avanzata (FEA), l’efficacia dello stesso è subordinta alla positiva conclusione del processo di identificazione del Cliente rilevante ai fini della concessione della FEA.
Tipologia di credito e conclusione del contratto. Il contratto di finanziamento verrà sottoscritto dal Cliente (di seguito anche “Consumatore”) con utilizzo di firma elettronica qualificata, così come indicato nella richiesta di prestito personale (di seguito anche “Richiesta”). Trattandosi di contratto concluso a distanza con apposizione di firma elettronica qualificata, si considerano come data e luogo di validità la data corrispondente a quella certificata dalla sottoscrizione del contratto ed il luogo di residenza/domicilio indicato dal Consumatore in fase di compilazione della Richiesta. Eventuali informazioni in merito alla firma elettronica qualificata è disponibile nella sezione “Trasparenza” del sito (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx). Il contratto di finanziamento s’intende concluso e stipulato ad ogni effetto dal momento e con la decorrenza indicata nell’Accettazione Richiesta di Finanziamento trasmessa dal Finanziatore. L’accettazione della richiesta di Xxxxxxxxxxxxx, riporta le condizioni del finanziamento. Salvo l’esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 2, effettuata l’erogazione del Prestito la domanda non può più essere revocata. L’erogazione dell’importo finanziato sarà effettuato in unica soluzione a favore del Cliente secondo le modalità indicate nelle presenti condizioni e nella Richiesta. In particolare il Prestito Personale dà al Cliente la possibilità di rimborsare il finanziamento mediante rate mensili in base all'iniziale scelta di una rata (detta "Rata Base") in numero ed importo predeterminati, ma anche di esercitare le seguente opzione: - Salto Rata, con la quale il Cliente ha la possibilità di posticipare il rimborso di una o più rate del finanziamento. Per effetto di tale scelta del Cliente, le rate saltate saranno spostate alla fine del finanziamento ed avranno importo pari a quello della penultima rata del piano di rimborso a quel momento stabilito. Il Cliente ha facoltà di esercitare questa opzione esclusivamente per il numero di volte e negli intervalli di tempo indicati nelle Condizioni Economiche del presente Contratto. L'esercizio dell’opzione di Salto Rata influirà il TAEG in funzione del momento e del numero di volte in cui l’opzione verrà esercitata. Per l'esercizio di tali opzioni il Cliente dovrà effettuare una richiesta alla Società ai recapiti indicati nella conferma di accettazione del Contratto. La Società a sua volta comunicherà al Cliente la procedibilità o meno della richiesta e, nel primo caso, anche la data di effettiva deco...
Tipologia di credito e conclusione del contratto. Il richiedente, già intestatario di conto corrente BancoPosta (di seguito “Conto BancoPosta”), o di un Libretto di Risparmio Postale nominativo Ordinario o di Libretto Smart (di seguito il "Libretto") o di una carta prepagata con IBAN emessa PostePay S.p.A. – Patrimonio destinato IMEL (di seguito “Carta”) o di un conto corrente bancario (di seguito “Conto corrente bancario”), che riveste la qualifica di consumatore (di seguito “Cliente” o anche “Richiedente”) con la sottoscrizione della presente richiesta (di seguito “Richiesta”) – richiede a Santander Consumer Bank S.p.A. (di seguito anche “Finanziatore”) per il tramite di Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito “Poste Italiane”), la concessione di un prestito personale (di seguito “Prestito” o “Finanziamento).
Tipologia di credito e conclusione del contratto. Il Cliente (di seguito “Titolare”), con la firma di questo modulo, richiede a Compass S.p.A. (di seguito “Compass”), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, l’apertura di una linea di credito rateale connessa con l’uso della carta di credito FLEX (di seguito “Carta”). La linea di credito rateale prevede rimborsi mensili a fronte degli utilizzi effettuati con la Carta, con conseguente possibilità di riutilizzo del credito, risultante di volta in volta disponibile a seguito dei rimborsi effettuati.

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  • CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, Zètema avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E' vietata la cessione del contratto e degli Ordinativi. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo a Soresa, il diritto di risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora l’Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altre società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante. Si applica in ogni caso quanto previsto all’art. 108 comma 1 lettera d del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all’ art. 48 del medesimo decreto. Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all’art. 106, comma 13, del DLgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula del contratto.

  • Divieto di cessione del contratto e dei crediti 1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016. 2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.. 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

  • SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;

  • Esecuzione del contratto 1. Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione: a estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro; b registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata; c fotocopia delle comunicazioni di assunzione; d copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile; e – estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti; f attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere; g copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera. Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge. Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’art.136 del D. Lgs. n.163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale. La precedente disposizione sarà inserita nel capitolato speciale d'appalto prevedendone l'espressa specifica sottoscrizione. 2. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di appartenenza e che riporti: - nome e cognome, - fotografia, - impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa, - numero di iscrizione al libro matricola aziendale, - numero di iscrizione dell’impresa al R.E.A. della CCIAA. 3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell’inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al Committente / R.U.P. / Responsabile dei Lavori della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell’art. 5 del D. Lgs. n. 494/96 . 4. Per le opere di particolare rilevanza o complessità ed in ogni cantiere di importo superiore a € 750.000,00, la Stazione Appaltante istituisce una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica. Xxxxxxxxx, apparecchiatura di lettura e tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante, la quale raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere. Per i cantieri caratterizzati da particolari difficoltà logistiche (cantieri stradali o comunque in estensione, privi di baracca fissa con allacciamento alla rete elettrica) la Stazione Appaltante ha facoltà discrezionale, in relazione alla durata e/o particolarità del lavoro stesso, di prevedere l’esonero da tale norma, ponendo in atto misure alternative per il controllo periodico delle presenze ed identità di chi accede al cantiere. 5. Prima dell’emissione dello stato finale dei lavori e dell’emissione di ogni stato d’avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il DURC delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente l’impresa o le imprese irregolari. 6. In caso di grave ritardo da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell’appaltatore prevista dall'art. 13 del DM 19.04.2000, n° 145, con le modalità ivi previste, mentre i dipendenti dei sub appaltatori verranno tutelanti mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità di retribuzione, xxxxx restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

  • Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti. 2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto. a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate; b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato; c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara. d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti. e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996; g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore; h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento; i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto; j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge; l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori; 4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore. 5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri. 6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.