Concessione del Finanziamento Clausole campione

Concessione del Finanziamento. 2.1.1 La Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata concordano che, ai sensi dell’articolo 2.1 (Messa a disposizione dei Finanziamenti) e 2.2 (Contratti di Finanziamento Integrativi) del Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice la concessione di un Finanziamento per un importo massimo pari ad euro [●]. 2.1.2 Qualora il presente Contratto di Finanziamento Integrativo sia concluso in conformità a quanto stabilito dall’articolo 2.2 (Contratti di Finanziamento Integrativi) del Contratto di Finanziamento Quadro, la relativa Erogazione Banca sarà da Voi dovuta alla Data di Erogazione immediatamente successiva alla ricezione della proposta del presente Contratto di Finanziamento Integrativo, ossia alla data del [●], come meglio specificato nella Richiesta di Utilizzo Banca redatta secondo il modello allegato sub (A) al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
Concessione del Finanziamento. 1.1 Sviluppo Basilicata S.p.A. concede al Destinatario come innanzi identificato, che accetta, un finanziamento (Microcredito) chirografario ed infruttifero dell’importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a fronte di spese ammesse per Euro 25.000,00 (venticinquemila/00). 1.2 Il finanziamento è concesso in regime “de minimis” (Regolamento CE n. 1407/2013 pubblicato sulla G.U. del 24/12/2013 serie L 352/I). Il Destinatario ha dichiarato di conoscere, accettare e rispettare tutti i limiti connessi al suddetto regime di aiuti. 1.3 L’agevolazione concessa (Equivalente Sovvenzione Lordo, per brevità ESL) è pari ad Euro 2.586,41 (duemilacinquecentottantasei,41) calcolata sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato alla data della delibera di ammissione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della “Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
Concessione del Finanziamento. 1.1 Sviluppo Basilicata S.p.A. concede al Beneficiario come innanzi identificato, che accetta, un finanziamento (Microcredito) chirografario ed infruttifero dell’importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) a fronte di spese ammesse per Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per la realizzazione del progetto candidato. 1.2 Il finanziamento è concesso in regime “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 pubblicato sulla G.U. del 28/12/2006 serie L 379/S). Il Beneficiario ha dichiarato di conoscere, accettare e rispettare tutti i limiti connessi al suddetto regime di xxxxx. 1.3 L’agevolazione concessa (Equivalente Sovvenzione Lordo, per brevità ESL), calcolata sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’agevolazione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della “Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), è pari ad euro 556,53 che sommata a quella concessa agli altri Proponenti ammonta a complessivi euro 2.782,65. 1.4 Il Beneficiario dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di possedere tutti i requisiti previsti dall’Avviso.
Concessione del Finanziamento. La Provincia, al termine della procedura di cui all’art. 6, emetterà formale provvedimento di concessione dell’aiuto, di norma, entro il termine di 30 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva. Il provvedimento dovrà essere notificato all’interessato, trasmesso al referente di misura regionale, e registrato nel sistema informativo della Regione con le modalità da questa indicate.
Concessione del Finanziamento. Una volta pubblicata sulla Piattaforma la Richiesta di Finanziamento è aperta al finanziamento da parte dei Prestatori, i quali potranno presentare - per tutto il tempo in cui la Richiesta di Finanziamento sarà presente sulla Piattaforma - le rispettive offerte di finanziamento (le “ Offerte di Finanziamento”). Durante tutto il periodo di pubblicazione della richiesta di Finanziamento sarà disponibile e visibile ai Prestatori il testo del contratto di finanziamento, in modo che gli stessi ne possano prendere visione, comprendere ed accettare le relative condizioni, formulando un’Offerta di Finanziamento, contenente l’indicazione dell’importo (compreso tra un importo minimo ed un importo massimo) che il Prestatore intende concedere a titolo di finanziamento al Richiedente. Ciascun Richiedente prende atto ed accetta che i Prestatori sono liberi di scegliere le richieste di Finanziamento pubblicate sulla Piattaforma da finanziare nonché l’importo da concedere a titolo di finanziamento. Qualora al termine del periodo di pubblicazione delle Richieste di Finanziamento sulla Piattaforma sia stato raggiunto, per effetto della ricezione di sufficienti Offerte di Finanziamento da parte dei Prestatori, l’importo del Finanziamento richiesto, la Società provvede a darne comunicazione al Richiedente, con indicazione del TAN e TAEG definitivi, dell’importo totale delle commissioni e del piano definitivo di ammortamento. Nel caso in cui le Offerte di Finanziamento eccedano l’importo massimo richiesto dal Richiedente con una Richiesta di Finanziamento, la Società escluderà dal Finanziamento tutte le Offerte di Finanziamento che, in ordine cronologico, siano pervenute dopo quella che ha determinato il raggiungimento dell’importo massimo previsto dalla Richiesta di Finanziamento. Una volta ricevuta tale comunicazione il Richiedente può accettare o meno la proposta di Finanziamento definitiva rinveniente dalle offerte di Finanziamento dei Prestatori e per l’effetto richiedere l’erogazione del Finanziamento. L’accettazione della proposta di Xxxxxxxxxxxxx avviene nelle forme previste dalla Società e comunicate al Richiedente al momento della comunicazione di positiva chiusura della richiesta di finanziamento sulla Piattaforma. Con l’accettazione della proposta di Finanziamento si procede a sottoscrivere il contratto di finanziamento (composto dalle condizioni generali di finanziamento e dalle condizioni particolari) (il “Contratto di Finanziamento”) nelle forme previste dalla S...
Concessione del Finanziamento o 1.1 . ARTIGIANCASSA S.p.A., a valere sulla quota del Fondo Rotativo, concede all’Impresa, che accetta, un finanziamento in Euro, pari al controvalore di ……e comunque non superiore all’importo (8 ) di Euro ……… .
Concessione del Finanziamento. (A) Ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, le Parti Finanziatrici, ciascuna in ragione e nei limiti della propria Quota di Partecipazione, rendono disponibile al Beneficiario, che accetta, un finanziamento destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell’articolo 2447- decies del Codice Civile, dell’importo massimo in linea capitale di Euro [●],00 (euro [●],00), da utilizzarsi nel Periodo di Disponibilità in conformità a quanto previsto nell’articolo 5 (Utilizzo del Finanziamento) esclusivamente per lo scopo e per la durata rispettivamente precisati nell’articolo 3 (Scopo del Finanziamento) e nell’articolo 4 (Durata). (B) Nessuna Parte Finanziatrice sarà tenuta in alcun caso ad erogare un importo superiore alla propria Quota di Partecipazione al Finanziamento né assumerà alcuna responsabilità per altre Parti Finanziatrici. (C) L’Agente non sarà obbligata ad erogare al Beneficiario alcun importo del Finanziamento che non sia stato preventivamente trasferito dalle Parti Finanziatrici, restando inteso che l’Agente – alle condizioni ed ai termini di cui al presente Contratto - sarà comunque tenuta ad erogare al Beneficiario l’importo trasferito dalle Parti Finanziatrici, anche se parziale, evidenziando in dettaglio quale Banche Finanziatrice si è resa inadempiente e per quali importi.
Concessione del Finanziamento. Per i progetti di cui all’articolo 1, lettera a), a seguito della valutazione effettuata dalla Direzione Generale per i progetti considerati idonei sarà disposta l’ammissione a finanziamento, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle proposte progettuali, ferma restando la disponibilità finanziaria delle risorse necessarie. La Direzione Generale emana i relativi provvedimenti di ammissione al finanziamento, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario che dovrà controfirmare per accettazione. Per i progetti non idonei è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione. La Commissione verifica l'idoneità di ciascun progetto a realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito di quanto indicato all'articolo 2 del presente decreto, decide in ordine alla ammissibilità dei progetti e provvede, in base ai parametri di seguito indicati, alla formazione di una graduatoria dei progetti, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La Commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull’esito delle valutazioni effettuate. La relazione conclusiva, la graduatoria con relativo punteggio unitamente a tutti i plichi precedentemente ricevuti sono trasmessi dalla Commissione al Direttore Generale della Direzione Generale. La Commissione assegna ad ogni progetto un punteggio in base ai seguenti parametri: a) completezza, chiarezza, originalità e coerenza con gli obiettivi da perseguire dell’idea progettuale, fino ad un massimo di punti 30; b) tipologia delle risorse umane che si intende coinvolgere per le posizioni aggiuntive; se tutte in possesso del dottorato di ricerca, 20 punti, se il 50%, 10 punti; altrimenti zero punti; c) indicatori aggiuntivi: 2 punti per ciascun indicatore aggiuntivo, fino ad un massimo di 10 punti; d) livello degli obiettivi che si intende raggiungere, misurabili attraverso gli indicatori di cui all’articolo 2 e degli eventuali indicatori aggiuntivi; al presente parametro verranno assegnati fino ad un massimo di 30 punti; e) coerenza del progetto con l’identificazione dei settori tecnologici in base alla specificità dell’Università, dell’EPR e dell’IRCCS, del tessuto industriale e delle strategie di specializzazione regionale, delle linee di sviluppo previste da Horizon 2020, in sinergia con eventuali progetti nazionali o regionali su temi di Industria 4.0, fino ad un massimo di punti 10. Per i progetti ...
Concessione del Finanziamento. (A) Ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice rende disponibile al Beneficiario, che accetta, un finanziamento destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell’articolo 2447-decies del Codice Civile, dell’importo massimo in linea capitale di Euro [●],00 (euro [●],00), da utilizzarsi nel Periodo di Disponibilità in conformità a quanto previsto nell’articolo 5 (Utilizzo del Finanziamento) esclusivamente per lo scopo e per la durata rispettivamente precisati nell’articolo 3 (Scopo del Finanziamento) e nell’articolo 4 (Durata).

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  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Risoluzione del contratto e recesso Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.