Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.14 Coassicurazione e delega
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall’Assicurazio- ne non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti ne- cessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effet- tuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini dell’Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla v. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.15 Coassicurazione e delega
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza sono esercitati esclusivamente dal Contraente, dagli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari della Regione Lazio e dalla Società. Spetta, in particolare, agli Istituti scolastici compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dall’Aderente e dalla Compagnia. L’Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla v. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse. Termine di prescrizione. Il termine entro il quale si prescrive il diritto all’indennizzo all’assicurato e del risarcimento dei danni a terzi è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (art. 2947 del X.X. x xxx. 0000 xxx X.X.).