Titolarità dei diritti nascenti dal contratto Clausole campione

Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall’Assicurazio- ne non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti ne- cessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effet- tuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini dell’Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla v. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza sono esercitati esclusivamente dal Contraente, dagli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari della Regione Lazio e dalla Società. Spetta, in particolare, agli Istituti scolastici compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dall’Aderente e dalla Compagnia. L’Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla v. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse. Termine di prescrizione. Il termine entro il quale si prescrive il diritto all’indennizzo all’assicurato e del risarcimento dei danni a terzi è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (art. 2947 del X.X. x xxx. 0000 xxx X.X.).