Common use of TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Clause in Contracts

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al menzionato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della medesima legge.

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TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’Amministrazione Comunale sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. In particolareL’appaltatore si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari ai fini dei pagamenti relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà utilizzare al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali postali, accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.aItaliane S.p.” e dedicatiA., dedicati anche non in via esclusiva, non esclusiva alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei L’appaltatore è tenuto a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di cui sopra essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, nonchéentro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le generalità ed ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione Comunale e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice fiscale identificativo gara (CIG). L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su operazioni di essipagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di inottemperanza alle norme in tema di L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al menzionato artalla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara. 3 della L. 13.08.2010 n. 136L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, verranno applicate le sanzioni a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione Comunale, oltre alle informazioni di cui all’art. 6 della medesima legge105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolareappaltatori, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a.” e Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno L’Appaltatore, che con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di essere registrati sui a piena e perfetta conoscenza del contenuto di tale normativa, se ne assume, come previsto a pena di nullità del relativo contratto di servizio dal comma 8 del citato articolo 3, i conseguenti obblighi. L’appaltatore provvederà pertanto a registrare ogni movimento finanziario relativo ai servizi in appalto su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. al comma 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere tali movimenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai Ai sensi dell’art. 3, del comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia gli ogni modifica degli estremi identificativi dei conti correnti degli strumenti finanziari utilizzati, già comunicati in sede di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione ogara, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale ovvero delle persone delegate ad operare operari su di essiessi (con specifica del loro codice fiscale), sarà comunicato dall’Appaltatore entro 7 (sette) giorni dalla nuova accensione Eventuali transazioni eseguite dall’Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente contatto di appalto. In caso di inottemperanza alle norme L’appaltatore si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori in tema di oggetto, pena la nullità assoluta degli stessi, una apposita clausola con la quale ciascun sub contraente si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dalla loro sottoscrizione. L’appaltatore si obbliga, altresì, affinché in caso di cui al menzionato artcessioni di crediti, da effettuarsi nel rispetto dell’art. 3 117 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, anche i cessionari dei crediti indichino il Codice Identificativo assegnato della L. 13.08.2010 n. 136Gara e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante conti correnti bancari o postali o a mezzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della medesima leggequindi tra il Comune e il cessionario il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

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TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’artL’operatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 1 e 8, della Legge legge 13 agosto 2010, n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume e s.m.i. (D.L. 12/11/2010 n . 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217). Ai sensi e per gli obblighi effetti di tracciabilità finanziariatale normativa, i pagamenti saranno effettuati, esclusivamente a mezzo bonifico. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico, L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante il numero di cui trattasi, l’ispettore dovrà utilizzare uno c/c bancario o più conti correnti bancari o postali accesi postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane s.p.aS.p.” e dedicatiA, anche non in via esclusiva, appositamente dedicato alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiesso. In caso Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del c/c dedicato o dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativi al presente appalto e del codice CUP laddove presente. Il contratto d’appalto s’intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di inottemperanza alle norme in tema diritto del contratto stesso. L’operatore dovrà inoltre inserire o far inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. L'espressione «filiera delle imprese» s’intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del Decreto legislativo n. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria s’impegnano a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Per quanto riguarda la cessione di cui al menzionato artcredito, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. 3 della L. 13.08.2010 n. 136La normativa sulla tracciabilità si applica pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della medesima leggequindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

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TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. In particolareL’appaltatore si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari ai fini dei pagamenti relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà utilizzare al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali postali, accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.aItaliane S.p.” e dedicatiA., dedicati anche non in via esclusiva, non esclusiva alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei L’appaltatore è tenuto a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di cui sopra essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, nonchéentro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le generalità ed ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice fiscale delle persone delegate ad operare su identificativo gara (CIG). L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di essi. In caso apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di inottemperanza alle norme in tema di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui al menzionato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della medesima leggealla legge 136/2010 e smi.

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Samples: Convenzione Tra l'Azienda Casa Emilia Romagna (Acer) Ferrara E Per La

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolareappaltatori, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a.” e Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno L’Appaltatore, che con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di essere registrati sui a piena e perfetta conoscenza del contenuto di tale normativa, se ne assume, come previsto a pena di nullità del relativo contratto di servizio dal comma 8 del citato articolo 3, i conseguenti obblighi. L’appaltatore provvederà pertanto a registrare ogni movimento finanziario relativo ai servizi in appalto su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. al comma 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere tali movimenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai Ai sensi dell’art. 3, del comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia gli ogni modifica degli estremi identificativi dei conti correnti degli strumenti finanziari utilizzati, già comunicati in sede di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione ogara, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale ovvero delle persone delegate ad operare operari su di essiessi (con specifica del loro codice fiscale), sarà comunicato dall’Appaltatore entro 7 (sette) giorni dalla nuova accensione Eventuali transazioni eseguite dall’Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente contatto di appalto. In caso di inottemperanza alle norme L’appaltatore si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori in tema di oggetto, pena la nullità assoluta degli stessi, una apposita clausola con la quale ciascun sub contraente si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al menzionato artderivanti dalla loro sottoscrizione. 3 della L. 13.08.2010 n. 136La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della medesima leggequindi tra il Comune e il cessionario il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

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Samples: www.hlservizicloud.it

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. In particolareL’appaltatore si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari ai fini dei pagamenti relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà utilizzare al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali postali, accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.aItaliane S.p.” e dedicatiA., dedicati anche non in via esclusiva, non esclusiva alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei L’appaltatore è tenuto a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia dichiarare gli estremi identificativi dei conti correnti del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di cui sopra essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro sette 7 (sette) giorni dalla loro accensione dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, nonchéentro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le generalità ed ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice fiscale identificativo gara (CIG). L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle persone delegate ad operare su operazioni di essipagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di inottemperanza alle norme in tema di L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al menzionato artalla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara. 3 della L. 13.08.2010 n. 136L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, verranno applicate le sanzioni a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 6 della medesima legge105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

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Samples: servizi.comune.fe.it

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali un conto corrente bancario accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicatidedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postalebancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia ad ASPES gli estremi identificativi dei conti correnti del conto correntie di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicacompilando il modulo “fornitore” all’atto della firma contrattuale e notificando sempre IBAN su fattura, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al menzionato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della medesima leggelegge sempre tramite dichiarazione autocertificata.

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TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolareappaltatori, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a.” e Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno L’Appaltatore, che con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di essere registrati sui a piena e perfetta conoscenza del contenuto di tale normativa, se ne assume, come previsto a pena di nullità del relativo contratto di servizio dal comma 8 del citato articolo 3, i conseguenti obblighi. L’appaltatore provvederà pertanto a registrare ogni movimento finanziario relativo ai servizi in appalto su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. al comma 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere tali movimenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’affidatario ai Ai sensi dell’art. 3, del comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia gli ogni modifica degli estremi identificativi dei conti correnti degli strumenti finanziari utilizzati, già comunicati in sede di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione ogara, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale ovvero delle persone delegate ad operare operari su di essiessi (con specifica del loro codice fiscale), sarà comunicato dall’Appaltatore entro 7 (sette) giorni dalla nuova accensione. In caso Eventuali transazioni eseguite dall’Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, senza avvalersi di inottemperanza alle norme banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente contatto di appalto. L’appaltatore si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori in tema di oggetto, pena la nullità assoluta degli stessi, una apposita clausola con la quale ciascun sub contraente si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al menzionato artderivanti dalla loro sottoscrizione. 3 della L. 13.08.2010 n. 136La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della medesima leggequindi tra il Comune e il cessionario il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

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