Common use of TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Clause in Contracts

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;

Appears in 3 contracts

Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria, Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria/Strordinaria Delle Strade Comunali, Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria/Pronto Intervento Verde Pubblico

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’Amministrazione Comunale sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Ai sensi dell’articolo 3L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti dedicati, anche se non in via esclusivabancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successivadedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, comunicando altresì negli stessi termini anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti contisu di essi. L’obbligo Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di comunicazione conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è esteso anche alle modificazioni obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle indicazioni fornite in precedenzastesse. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatorepreviste dal contratto, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti si conviene che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità; b) tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione Comunale e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG). L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i pagamenti subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a dipendentitrasmettere all’Amministrazione Comunale, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati oltre alle informazioni di cui al all’art. 105, comma 12 ultimo periodo, per il totale dovutodel Codice, anche se non riferibile in via esclusiva apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla realizzazione dell’intervento;legge sopra citata. Resta inteso che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° n. 136/2010 e s.m.iss.mm.ii., il Concessionario e gli altri operatori economici titolari dell’appaltodi prestazioni previste dalla concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro Ioro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante il Comune sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti per inadempimento del Comune. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatoredel Concessionario, degli appaltatori, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavoriIavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’interventoalla concessione, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire , in ogni caso utilizzando i sui conti correnti dedicati di cui al comma 1; cb) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;. 1. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, Iettera a), fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. 2. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, Iettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP ed il CIG identificativi del presente contratto. 3. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della prescrizione di cui al comma 4 comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta. 4. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 5. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui al Contratto, ai sensi del comma 2, Iettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 6. Si fa presente che in sede di offerta le imprese NASONI COSTRUZIONI s.r.l. e XXXXXXXX s.r.l. hanno dichiarato rispettivamente, ai fini del subappalto di voler subappaltare le seguenti lavorazioni :

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, In applicazione della Legge n.° L. n. 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell’appalto“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’incaricato è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione. In particolare tutti i subappaltatorimovimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati su conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche in via non esclusiva, e devono comunicare essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico del progetto in questione (CUP: G65H1100002000) A tal fine l’incaricato ha comunicato alla Stazione Appaltante stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legalisugli stessi, degli interessi di mora e che vengono elencati nel “modulo per la richiesta tracciabilità” allegato al presente disciplinare. L’incaricato si impegna inoltre a comunicare eventuali aperture di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i nuovi conti correnti dedicati dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo. Il presente contratto si risolve di diritto anche in tutti i casi in cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;della società Poste Italiane Spa

Appears in 1 contract

Samples: Affidamento Incarico Di Collaborazione

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i.legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legalidi cui agli articoli 34, degli interessi di mora commi 1 e 2, e 35, e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti all’articolo 34, comma 4. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatoredell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 25 del presente Capitolato speciale. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per I Lavori Di Manutenzione Di Strade E Fognature Comunali

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° n. 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Straordinaria Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, 3 della Legge n.° 136/2010 e s.m.i.136 del 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli operatori economici titolari dell’appaltoappaltatori, nonché i subappaltatori, subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche se non in via esclusivabancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A.Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L’Appaltatore, che con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di essere a piena e perfetta conoscenza del contenuto di tale normativa, se ne assume, come previsto a pena di nullità del relativo contratto di servizio dal comma 8 del citato articolo 3, i conseguenti obblighi. L’appaltatore provvederà pertanto a registrare ogni movimento finanziario relativo ai servizi in appalto su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, tali movimenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi del comma 7, ogni modifica degli estremi identificativi degli strumenti finanziari utilizzati, già comunicati in sede di gara, ovvero delle persone delegate ad operari su di essi (con specifica del loro codice fiscale), sarà comunicato dall’Appaltatore entro 7 (sette) giorni dalla stipula nuova accensione Eventuali transazioni eseguite dall’Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del contratto oppure entro 7 (sette) giorni presente contatto di appalto. L’appaltatore si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto, pena la nullità assoluta degli stessi, una apposita clausola con la quale ciascun sub contraente si assume gli obblighi di tracciabilità derivanti dalla loro accensione se successivasottoscrizione. L’appaltatore si obbliga, comunicando altresì negli stessi termini le generalità altresì, affinché in caso di cessioni di crediti, da effettuarsi nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, anche i cessionari dei crediti indichino il Codice Identificativo assegnato della Gara e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende anticipare i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi all’appaltatore mediante conti correnti bancari o postali o a mezzo di mora e per strumenti idonei a consentire la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti i piena tracciabilità dell’operazione. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatoreai crediti ceduti, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti quindi tra il Comune e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;cessionario il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i.legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legalidi cui agli articoli 29, degli interessi di mora commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti all’articolo 29, comma 4. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’interventodell’appaltatore, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i 3. I pagamenti destinati a dipendentiin favore di enti previdenziali, consulenti assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché pubblici servizi, ovvero quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono riguardanti tributi, possono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 12, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per il totale dovutopiù di una volta, anche se non riferibile costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Ai sensi dell’articolo 3L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti dedicati, anche se non in via esclusivabancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successivadedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, comunicando altresì negli stessi termini anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti contisu di essi. L’obbligo Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di comunicazione conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è esteso anche alle modificazioni obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle indicazioni fornite in precedenzastesse. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatorepreviste dal contratto, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti si conviene che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità; b) tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG). L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i pagamenti subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Ferrara. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, l’Appaltatore si obbliga a dipendentitrasmettere all’Amministrazione, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati oltre alle informazioni di cui al all’art. 105, comma 12 ultimo periodo, per il totale dovutodel Codice, anche se non riferibile in via esclusiva apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla realizzazione dell’intervento;legge sopra citata. Resta inteso che l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, 3 della Legge n.° 136/2010 e s.m.i.136 del 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli operatori economici titolari dell’appaltoappaltatori, nonché i subappaltatori, subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche se non in via esclusivabancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A.Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L’Appaltatore, che con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di essere a piena e perfetta conoscenza del contenuto di tale normativa, se ne assume, come previsto a pena di nullità del relativo contratto di servizio dal comma 8 del citato articolo 3, i conseguenti obblighi. L’appaltatore provvederà pertanto a registrare ogni movimento finanziario relativo ai servizi in appalto su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, tali movimenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi del comma 7, ogni modifica degli estremi identificativi degli strumenti finanziari utilizzati, già comunicati in sede di gara, ovvero delle persone delegate ad operari su di essi (con specifica del loro codice fiscale), sarà comunicato dall’Appaltatore entro 7 (sette) giorni dalla stipula nuova accensione. Eventuali transazioni eseguite dall’Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del contratto oppure entro 7 (sette) giorni presente contatto di appalto. L’appaltatore si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto, pena la nullità assoluta degli stessi, una apposita clausola con la quale ciascun sub contraente si assume gli obblighi di tracciabilità derivanti dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti contisottoscrizione. L’obbligo di comunicazione è esteso La normativa sulla tracciabilità si applica anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti i ai movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatoreai crediti ceduti, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti quindi tra il Comune e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;cessionario il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i.legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti all’articolo 29, comma 4. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatoredell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Ai sensi dell’articolo 3L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti dedicati, anche se non in via esclusivabancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successivadedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, comunicando altresì negli stessi termini anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti contisu di essi. L’obbligo Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di comunicazione conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è esteso anche alle modificazioni obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle indicazioni fornite in precedenzastesse. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare al Comune gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatorepreviste dal contratto, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti si conviene che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità; b) tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG). L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i pagamenti contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti legge 136/2010 e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;smi.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI. 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, 3 della Legge n.° 136/2010 e s.m.i.136 del 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli operatori economici titolari dell’appaltoappaltatori, nonché i subappaltatori, subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche se non in via esclusivabancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A.Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L’Appaltatore, che con la sottoscrizione del presente capitolato dichiara di essere a piena e perfetta conoscenza del contenuto di tale normativa, se ne assume, come previsto a pena di nullità del relativo contratto di servizio dal comma 8 del citato articolo 3, i conseguenti obblighi. L’appaltatore provvederà pertanto a registrare ogni movimento finanziario relativo ai servizi in appalto su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, tali movimenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi del comma 7, ogni modifica degli estremi identificativi degli strumenti finanziari utilizzati, già comunicati in sede di gara, ovvero delle persone delegate ad operari su di essi (con specifica del loro codice fiscale), sarà comunicato dall’Appaltatore entro 7 (sette) giorni dalla stipula nuova accensione Eventuali transazioni eseguite dall’Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del contratto oppure entro 7 (sette) giorni presente contatto di appalto. L’appaltatore si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto, pena la nullità assoluta degli stessi, una apposita clausola con la quale ciascun sub contraente si assume gli obblighi di tracciabilità derivanti dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti contisottoscrizione. L’obbligo di comunicazione è esteso La normativa sulla tracciabilità si applica anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30; 2.Tutti i ai movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’Appaltatoreai crediti ceduti, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti quindi tra il Comune e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento;cessionario il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato D’appalto