Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura Clausole campione

Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1) La presente Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di apposizione dell’ultima firma digitale sulla Convenzione stessa (quale Data di Attivazione). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di ARCA, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell’eventuale proroga, qualora sia esaurito l’Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. Per durata della Convenzione si intende l’intervallo temporale entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione mediante l’emissione di singoli contratti di fornitura della medesima (di seguito, “Contratto/i di Fornitura”), quali: - l’Ordinativo Preliminare di Fornitura (OFA) (rif. par. 5.3), necessario per formalizzare la richiesta di attivazione del Servizio di Audit Preliminare di Fornitura; - l’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) (rif. par. 5.5), necessario per formalizzare l’attivazione dei Servizi Operativi e di Governo; - gli eventuali Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura (AA-OPF) (rif. par.
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione; tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., fino ad un ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’Importo Massimo Complessivo di cui al precedente articolo 2 e fino al raggiungimento del medesimo.
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. La Convenzione ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Campania potranno stipulare il Contratto di Fornitura tramite l’emissione di Atto di Adesione (Ordinativo di Fornitura), documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata delle Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.xx.xx., di ulteriori 12 (dodici) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. La durata massima dei Contratti di Fornitura, è pari a 5 anni e dovranno comunque avere scadenza entro i 66 (sessantasei) mesi successivi alla data di stipula della Convenzione. Tale periodo tiene conto della previsione di un periodo pari a circa 6 (sei) mesi per l’emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni e l’espletamento delle attività propedeutiche a tale emissione.
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. Per durata della Convenzione si intende l’intervallo temporale entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione mediante l’emissione di singoli contratti di fornitura della medesima (di seguito, “Contratto/i di Fornitura”), quali: - l’Ordinativo Preliminare di Fornitura (OFA) (rif. par. 5.3), necessario per formalizzare la richiesta di attivazione del Servizio di Audit Preliminare di Fornitura; - l’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) (rif. par. 5.5), necessario per formalizzare l’attivazione dei Servizi Operativi e di Governo; - gli eventuali Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura (AA-OPF) (rif. par. 5.5.1), necessari per formalizzare le modifiche e/o integrazioni ai Servizi di cui agli Ordinativi Principali di Fornitura. La Convenzione, relativa a ciascun singolo Lotto, ha durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua attivazione. La Convenzione si intenderà comunque conclusa, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati emessi Ordinativi Preliminari di Fornitura ai quali non è stato dato seguito con Ordinativi Principali di Fornitura e Ordinativi Principali di Fornitura e/o Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura per un importo pari alla somma degli Importi Massimi previsti per ciascun Lotto, dell’Importo Aggiuntivo del Lotto di riferimento e dei relativi incrementi fino a concorrenza del limite di cui all’art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985, salvo il ricorso all’Importo Aggiuntivo di altri Lotti aggiudicati al medesimo Fornitore, laddove ricorrano le condizioni previste al precedente paragrafo 3.2. Nel caso in cui alla scadenza del termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione della Convenzione gli Importi Massimi di ciascun Lotto, eventualmente incrementati, non siano stati ancora esauriti, la Convenzione relativa al/i predetto/i Lotto/i potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, sempre su richiesta scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. Entro il termine di durata della Convenzione (come eventualmente prorogato) potranno essere emessi Ordinativi Preliminari e Principali di Fornitura ed Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura. I singoli Contratti di Fornitura avranno rispettivamente la seguente durata: - l’Ordinativo Preliminare di Fornitura una durata pari ad 1 (uno) anno a decorrere dalla data di emissione dello stesso; - l’Ordi...
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1. La presente Convenzione ha durata di 18 mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione, salva la facoltà da parte dell’APAC di recedere unilateralmente dalla medesima, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30.
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. ART. 6 –
Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura. 1. La Convenzione ha durata di n. 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo l’esaurimento dell’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato ai sensi del precedente art. 3 comma 5, e salvo la facoltà da parte dell’APAC di recedere unilateralmente dalla medesima ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30.

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  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).