Common use of Tracciabilità flussi finanziari Clause in Contracts

Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. La Società Il Contraente ………………………. ………………………

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Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società ai sensi e per L’Affidatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli effetti dell’artobblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 33 della Legge13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. L’Affidatario si impegna a comunicare sia al brokerdare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, intermediario dei premi in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.). Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della apposita “clausola broker”Legge 13 agosto 2010 n. 136, sia alla stazione appaltantededicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L’Affidatario è tenuto a comunicare a Alia Servizi Ambientali S.p.A.: gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso terminedel conto corrente dedicato, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate destinate ad operare su di essisul medesimo. La Società presente disposizione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessiapplica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all’appalto. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’artPer maggiori informazioni si rinvia al link “L. 136/2010” reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx in apposita sezione. Qualora dovessero essere effettuati dall’Affidatario uno o più pagamenti di cui all’art. 3, comma 72, Legge 136/2010 s.m.i.della legge 13/08/10 n. 136 e s. m. i., con modalità diverse da quelle ammesse, il contratto d’appalto si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto risolverà di diritto nel ai sensi dell’art. 1456 codice civile. In quest’ultimo caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche nessun indennizzo, corrispettivo o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. La Società Il Contraente ………………………. ………………………risarcimento sarà riconosciuto all’Affidatario.

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Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. La Società Il Contraente ………………………. ……………………….

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Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionioperazioni . L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. La Società Il Contraente ………………………. ………………………

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Samples: www.apespisa.it, www.aulss7.veneto.it

Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al brokerBroker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltanteStazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente. La Società Data GENERALI ITALIA SPA Il Contraente ………………………. ………………………

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Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società ai Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 della Legge 13/08/2010 n. 136 l’appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, corredate del Codice Unico di Progetto CUP e il codice CIG dell’appalto, avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante utilizzo dei conti correnti “dedicati” di cui alla nota del ………, considerata parte integrante del presente atto. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni ogni variazione relativa ai dati trasmessi (estremi del conto corrente dedicato, persone delegate ad operare sul conto e relativo codice fiscale). L'appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell'art.3, comma 78, Legge 136/2010 s.m.i.della legge 136 del 2010, ad inserire nei contratti con i subappaltatori (se autorizzato il subappalto – si veda infra art .10) e/o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia stata inserita la clausola sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136 del 2010. Con riferimento ai subcontratti l' appaltatore, oltre alle informazioni di cui all'art.105, comma 2 del D.Lgs 50/2016, si impegna a comunicare sia trasmettere al broker, intermediario dei premi Comune apposita dichiarazione resa ai sensi della apposita “del DPR 445/2000, attestante che negli stessi è stata inserita a pena di nullità, la clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al all'art.3 comma 1 Legge 9 della medesima Leggelegge n.136 del 2010. Il Comune si riserva di richiedere, entro sette giorni dalla loro accensioneanche mediante verifica a campione, o nel caso la copia dei contratti stipulati con i subcontraenti per accertare l'assolvimento degli obblighi di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tracciabilità e di essiadottare all'esito della verifica ogni opportuna determinazione ai sensi di legge e del contratto. La Società L'appaltatore si impegnaobbliga, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessiad inserire nei subappalti e nei subcontratti la clausola di risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle norme sulla tracciabilità finanziaria. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte da parte del/dei proprio/i subappaltatore/i o del/dei proprio/i subcontraente/i agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' alla legge 136 del 2010 è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante al Comune e alla prefettura-ufficio Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedentedi Monza e Brianza. La Società Il Contraente ………………………Gli obblighi sulla tracciabilità devono essere osservati anche in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto. ………………………L'appaltatore, a tal fine, si impegna a comunicare il CUP e il CIG dell'appalto al cessionario, affinchè lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. (L'obbligo di tracciabilità deve essere osservato anche dalla associata in caso di ATI, e dalla consorziata/e esecutrice/i in caso di consorzio).

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Dei “Lavori Di Manutenzione Vie E Piazze Cittadine

Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le fatture relative all'oggetto contrattuale saranno pagate esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una Banca o presso la Società ai sensi e Poste italiane s.p.a, a mezzo di bonifico bancario o postale, con l'indicazione del codice identificativo della gara (CIG) e, per gli effetti dell’artinterventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione, del codice unico di progetto (CUP). 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sul suddetto conto corrente dedicato dovranno essere comunicati al Responsabile del procedimento entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di essiconti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, L'Appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa e ss.mm.ii ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche subappaltatori e/o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha subcontraenti pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ai suddetti obblighi, ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Provincia di Bologna. In tal senso dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi di tutti i subappaltatori e subfornitori coinvolti nel servizio e trasmettere copia dei contratti onde consentire alla stazione appaltante o l'amministrazione concedentela dovuta verifica. La Società Il Contraente ………………………. ………………………In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, l’impresa potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, attestante l’inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione stessa.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. La Società Il Contraente ………………………. …………………………… CA ARD LM/Provincia Pag. 10 Ed. 05/2019

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Samples: Prospetto Di Offerta

Tracciabilità flussi finanziari. Le partiParti: - La Società • la Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al brokerBroker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltanteStazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionioperazioni . L'appaltatoreL'Appaltatore, il subappaltatore Subappaltatore o il subcontraente Subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente. Data La Società Il Contraente ………………………. ………………………

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Samples: web.units.it

Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una Banca o presso la Società ai sensi e per gli effetti dell’artPoste italiane s.p.a, a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle informazioni, con l'indicazione del codice unico di progetto CUP e/o del codice identificativo di gara (CIG). 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegnasul suddetto conto corrente dedicato dovranno essere comunicati al Responsabile del procedimento entro sette giorni dalla sua accensione o, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione. L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche alla citata legge 136/2010 e ss.mm.ii al subappaltatore e/o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ai suddetti obblighi, ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. In tal senso dovrà comunicare alla stazione appaltante o l'amministrazione concedentegli estremi di tutti i sub-appaltatori e subfornitori coinvolti nel servizio e trasmettere copia dei contratti onde consentire alla stazione appaltante la dovuta verifica. La Società Il Contraente ………………………. ………………………In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, l’impresa potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, attestante l’inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione stessa.

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Samples: www.comune.scandiano.re.it

Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società ditta aggiudicataria, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui all’oggetto, devono ai sensi dell’art 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, mediante la trasmissione all’Amministrazione aggiudicatrice degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e per gli effetti dell’artil codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti. 3In particolare in riferimento all’indicazione del conto corrente lo stesso dovrà riportare la seguente dicitura “CONTO DEDICATO AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA L. N. 136 DEL 13/08/2010.” La ditta, comma 7dovrà comunicare entro il termine indicato dall’ASL AT, Legge 136/2010 s.m.i.all’ASO AL e all’ASL CN2 comunque, si impegna a comunicare sia al broker, intermediario entro sette giorni dalla richiesta dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltantedocumenti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al sopracitato art 3, comma 1 Legge della medesima LeggeL. n. 136 del 13.08.2010. In tutti i casi in cui le transazioni, entro sette giorni dalla loro accensioneinerenti il presente appalto, verranno eseguite senza avvalersi di banche o nel caso di conti correnti già esistentidella Società Poste Italiane SPA, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker contratto sarà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 31456 c.c. L’ASL AT, comma 7l’ASO AL e l’ASL CN2 verificheranno che nei contratti sia inserita la clausola sopracitata, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessipena di nullità assoluta. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatoreLa ditta aggiudicataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo alla L. 136/2010, ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefetturaPrefettura-ufficio territoriale Ufficio Territoriale del Governo della provincia Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione l’amministrazione concedente. La Società Il Contraente ………………………. ……………………….”

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Samples: www.aslcn2.it

Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una Banca o presso la Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.iPoste italiane S.p., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresìA., a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3mezzo di bonifico bancario o postale, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniinformazioni, con l'indicazione del codice unico di progetto CUP e/o del codice identificativo di gara (CIG). L'appaltatoreGli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate adoperare sul suddetto conto corrente dedicato dovranno essere comunicati al Responsabile del procedimento entro sette giorni dalla sua accensione o, il nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione. L'Appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge136/2010 e ss.mm.ii al subappaltatore e/o il subcontraente che ha pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ai suddetti obblighi, ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante all'Amministrazione e alla prefettura-Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedenteProvincia di Roma. La Società Il Contraente ………………………In tal senso dovrà comunicare all'Amministrazione, gli estremi di tutti i subappaltatori e subfornitori coinvolti nel servizio e trasmettere copia dei contratti onde consentire all'Amministrazione le dovute verifiche. ………………………In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, l’impresa potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR445/2000, attestante l’inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione stessa.

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Samples: Cessione Del Contratto

Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una Banca o presso la Società ai sensi e per gli effetti dell’artPoste italiane s.p.a, a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle informazioni, con l'indicazione del codice unico di progetto CUP e/o del codice identificativo di gara (CIG). 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegnasul suddetto conto corrente dedicato dovranno essere comunicati al Responsabile del procedimento entro sette giorni dalla sua accensione o, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione. L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche alla citata legge 136/2010 e ss.mm.ii al subappaltatore e/o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ai suddetti obblighi, ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. In tal senso dovrà comunicare alla stazione appaltante o l'amministrazione concedentegli estremi di tutti i sub-appaltatori e sub- fornitori coinvolti nel servizio e trasmettere copia dei contratti onde consentire alla stazione appaltante la dovuta verifica. La Società Il Contraente ………………………. ………………………In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, l'impresa potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, attestante l'inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione stessa.

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Samples: Contratto Di Appalto Del Servizio Quinquennale Di Manutenzione Del Patrimonio Verde Comunale. Cig.5237361704

Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al brokerBroker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltanteStazione Appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante Stazione Appaltante o l'amministrazione concedente. La Società Il Contraente ………………………. ………………………

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Tracciabilità flussi finanziari. Le parti: - La Società Tutti i pagamenti a favore della Ditta saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3 legge n°136/2010 e per gli effetti dell’art. 3ss .mm.ii, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, n° ( IBAN ) La Ditta che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sul sopra indicato conto corrente sono: nome cognome _ , codice fiscale, , luogo e data di essi. nascita _ ;indicazione di ruolo e poteri: _ _ ; La Società Ditta si impegna, altresì, obbliga a comunicare ogni eventuale variazione modifica relativa ai dati trasmessisopra dichiarati all’Amministrazione Comunale. - Il broker ai sensi Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero di CIG…………………./CUP e per saranno registrati nel suddetto conto corrente e salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art.3 della Leggen°136/2010 e ss.mm.ii, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art.3 della Legge. La ditta assume tutti gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Leggen°136/2010 s.m.i., e ss.mm.ii anche nei confronti dei rapporti con i subappaltatori e/o subcontraenti e si impegna a comunicare trasmettere all’Amministrazione i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,servizi e forniture nelle quali dovrà essere inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale ed alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento della propria controparte ( subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai dati trasmessisensi dell’art.3, comma 8, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. Il Ai sensi dell’art.3, comma 9bis, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. , il mancato utilizzo per i movimenti finanziari relativi al presente contrattocontratto del bonifico bancario o postale, si intenderà risolto ovvero di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi operazioni costituisce causa di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. La Società Il Contraente ………………………. ………………………risoluzione.

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Samples: www.comune.perugia.it