Trapianti d’organo Clausole campione

Trapianti d’organo. Cuore. • Polmoni. • Cuore e Polmoni. • Fegato. • Reni. • Pancreas.
Trapianti d’organo tutti (compreso il trapianto di midollo osseo)
Trapianti d’organo. La garanzia vale anche per i trapianti d’organo, esclusi quelli di cute aventi finalità estetiche e quelli di capelli. Qualora l’Assicurato debba sottoporsi a trapianto d’organo, l’Assicurazione è estesa anche a favore del donatore. In tal caso la somma assicurata costituisce il limite massimo per le spese complessivamente sostenute dall’Assicurato e dal donatore. La garanzia, a parziale deroga del I comma dell’art. 17, è altresì estesa ai casi in cui l’Assicurato stesso sia donatore di organi.
Trapianti d’organo. Tutti. 1° livello 537,51 564,39 591,26 618,14 645,02 671,89 698,77 725,64 752,52 779,39 806,27 833,15 860,02 2° livello 604,81 635,05 665,29 695,53 725,77 756,01 786,25 816,49 846,73 876,97 907,22 937,46 967,70 3° livello 739,41 776,38 813,35 850,32 887,29 924,26 961,23 998,20 1035,17 1072,14 1109,11 1146,08 1183,05
Trapianti d’organo. Tutti. Morte di una porzione di muscolo cardiaco; in seguito a fornitura insufficiente di sangue nell’area interessata. La diagnosi deve essere basata e dimostrata dai seguenti parametri:
Trapianti d’organo. Tutti. PREMIO ANNUO PER L’EX DIPENDENTE E RISPETTIVO NUCLEO FAMILIARE, COMPOSTO DA:
Trapianti d’organo. Tutti. 1° livello 537,51 564,39 591,26 618,14 645,02 671,89 698,77 725,64 752,52 779,39 806,27 833,15 860,02 2 ° livello 604,81 635,05 665,29 695,53 725,77 756,01 786,25 816,49 846,73 876,97 907,22 937,46 967,70 3 ° livello 739,41 776,38 813,35 850,32 887,29 924,26 961,23 998,20 1035,17 1072,14 1109,11 1146,08 1183,05 4 ° livello 874,00 917,70 961,40 1005,10 1048,81 1092,51 1136,21 1179,91 1223,61 1267,31 1311,01 1354,71 1398,41 5 ° livello 1008,60 1059,03 1109,46 1159,89 1210,32 1260,75 1311,18 1361,61 1412,04 1462,47 1512,90 1563,33 1613,76 6° livello 1170,29 1228,81 1287,32 1345,84 1404,35 1462,86 1521,38 1579,89 1638,41 1696,92 1755,44 1813,95 1872,47 Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ • con legge del 7 luglio 2009 n. 88 è stata conferita delega al Governo per l’istituzione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al Furto d’identità; • sulla base della suddetta delega il 22 luglio scorso è stata firmata una Convenzione tra il Ministero dell’Economia e Consap per la gestione di un archivio centrale informatizzato che consenta ai soggetti aderenti di acquisire chiarimenti ed informazioni sull’identità di cittadini italiani; • Consap, dalle 8.00 alle 23.00, in presenza di anomalie segnalate da un call-center esterno di 1° livello ovvero emerse durante i monitoraggi, deve provvedere alla diagnosi e al ripianamento delle anomalie – se possibile – o al coinvolgimento dei referenti delle banche dati istituzionali (Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.); • l’art. 102 CCNL dà la facoltà all’Azienda di chiedere la reperibilità al personale operante presso la funzione sistemi informatici/CED; • a decorrere dalla data di avvio dell’attività in premessa elementi addetti al Servizio Sistemi Informativi (di norma un sistemista e un analista) debbono assicurare a turno la reperibilità; • laddove il presente accordo non abbia effetto dall’inizio dell’anno le giornate di reperibilità annue, di cui all’art. 108 del CCNL Ania del 17.09.2007, andranno proporzionalmente riparametrate in base all’effettiva decorrenza dell’accordo; • i turni di reperibilità (di norma di tre giorni) hanno orario differenziato come segue: - lunedì/giovedì: 17.15 - 23.00; - venerdì: 13.15 – 23.00; - sabato, domenica, festivi: 8.00 – 23.00; - semifestivi: 12.00 – 23.00. • Consap individua gli strumenti tecnici più adeguati per la pratica realizzazione degli interventi del personale rep...
Trapianti d’organo. Tutti. ■ Aliquota di retrocessione (o di partecipazione) La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società rico- nosce agli Assicurati.
Trapianti d’organo tutti (compreso il trapianto di midollo osseo) Assistenza per Nucleo familiare Assistenza Prestazioni di Assistenza a favore dell’Assicurato: Assistenza sanitaria Servizio di assistenza medica in collegamento telefonico 24 ore su 24, invio di un medico o di un’ambulanza a domicilio, Second Opinion - consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione, Xxxxxx esclusi Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).