Common use of TRASFERIMENTO SANITARIO Clause in Contracts

TRASFERIMENTO SANITARIO. In caso di Infortunio o Malattia dell’Assicurato, l’Equipe medica della Centrale Operativa, valutate le condizioni cliniche dell’Assicurato anche mediante contatto con i Medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno trasferire l’Assicurato: • ad un Centro Ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso; • dall’Estero, dove è ricoverato, ad un Centro Ospedaliero italiano; • ad un Centro Ospedaliero più vicino al suo domicilio abituale; • presso il suo domicilio abituale. L’Equipe medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato. I mezzi di trasporto con cui l’Equipe medica potrà far effettuare il trasferimento sanitario sono: • aereo sanitario speciale; • aereo di linea eventualmente barellato; • vagone letto ferroviario di prima classe; • ambulanza o altro mezzo idoneo. La Società si fa carico delle relative spese. Nel caso in cui il Paese di destinazione dell’Assicurato ponga restrizioni sanitarie che ne impediscano il rientro, l’Equipe medica della Centrale Operativa, di concerto con l’Assicurato o suoi familiari, dispone il trasferimento in un altro Paese che non ponga tali restrizioni, entro i limiti di spesa che avrebbe sostenuto per il trasferimento al Paese originariamente previsto. Nell’ulteriore eventualità che anche questo trasferimento non possa essere effettuato, la Società si fa carico dei costi di soggiorno in loco dell’Assicurato, successivo alle dimissioni ospedaliere, fino ad un importo massimo pari alla spesa che la Società avrebbe sostenuto per il trasferimento nel Paese di destinazione originariamente previsto. L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell’Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo. Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società. La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun Rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Equipe medica. La garanzia non è altresì operativa qualora l’Assicurato abbia utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato dall’Equipe medica.

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TRASFERIMENTO SANITARIO. In Qualora, in seguito ad infortunio, malattia o maternità, l’Assicurato o un membro del suo Nucleo Familiare necessitasse, a giudizio dei medici della Centrale Operativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o, qualora temporaneamente in un Paese terzo, del rientro nel Paese di servizio dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà, senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato, ad organizzare, entro le 48 ore dalla valutazione di necessità, il trasferimento anche di eventuale accompagnatore con il mezzo e i tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tali mezzi possono essere: - l’aereo sanitario; - l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio); - altro mezzo idoneo. Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritengano necessaria. La Centrale Operativa provvederà altresì, senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato, ad organizzare il trasferimento dell’infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di Infortunio carenza nel Paese di strutture Sono escluse dalla prestazione: • le infermità o Malattia dell’Assicuratolesioni che, l’Equipe medica a giudizio dei medici della Centrale Operativa, valutate le condizioni cliniche dell’Assicurato anche mediante contatto con i Medici curanti possono essere curate adeguatamente in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno trasferire l’Assicurato: • ad un Centro Ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso; • dall’Esterole malattie infettive, dove è ricoverato, ad un Centro Ospedaliero italiano; • ad un Centro Ospedaliero più vicino al suo domicilio abituale; • presso il suo domicilio abituale. L’Equipe medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, solo se necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato. I mezzi di trasporto con cui l’Equipe medica potrà far effettuare il trasferimento sanitario sono: • aereo sanitario specialesia impossibile in quanto violi gli obblighi e i limiti derivanti dalle norme della profilassi internazionale; • aereo di linea eventualmente barellato; • vagone letto ferroviario di prima classe; • ambulanza o altro mezzo idoneo. La Società si fa carico delle relative spese. Nel caso tutti i casi in cui il Paese di destinazione dell’Assicurato ponga restrizioni sanitarie che ne impediscano il rientro, l’Equipe medica della Centrale Operativa, di concerto con l’Assicurato o suoi familiarii familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’infermo è ricoverato. Alle condizioni di cui sopra, dispone la Centrale Operativa provvederà altresì ad organizzare, senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato, il trasferimento dell’infermo fino al più vicino Istituto di Cura attrezzato, anche nei casi in cui l’infermo, dimesso dall’Istituto di Cura in cui era stato ricoverato, necessiti di rientrare in altro Istituto di Cura attrezzato. Qualora l’Assicurato o un altro Paese che membro del suo Nucleo Familiare, trovandosi all’estero, venisse ricoverato in Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non ponga tali restrizioni, entro i limiti di spesa che avrebbe sostenuto per il trasferimento al Paese originariamente previsto. Nell’ulteriore eventualità che anche questo trasferimento non possa essere effettuatoconosce la lingua locale, la Società si fa carico dei costi di soggiorno in loco dell’Assicurato, successivo alle dimissioni ospedaliere, Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. Tale prestazione sarà fornita fino ad un importo massimo pari alla spesa che la Società avrebbe sostenuto per il trasferimento nel Paese di destinazione originariamente previsto8 ore. L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell’Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo. Gli eventuali biglietti Nei casi in cui, in conseguenza di viaggio non utilizzati dall’Assicurato infortunio o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società. La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun Rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di curamalattia, l’Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Equipe medica. La garanzia non è altresì operativa qualora l’Assicurato abbia utilizzato o un mezzo diverso da quello autorizzato dall’Equipe medicamembro del suo Nucleo Familiare necessiti di un ricovero in Istituto di Cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa tenendo a proprio carico le spese metterà a disposizione di un componente della sua famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno.

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TRASFERIMENTO SANITARIO. La Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzare il trasferimento del- l’Assicurato fino al più vicino Istituto di cura attrezzato accessibile, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa, dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tali mezzi potranno essere: ■ l’aereo sanitario; ■ l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; ■ il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; ■ l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infer- mieristica durante il viaggio, qualora i medici della Strut- tura Organizzativa la ritenessero necessaria. In caso di Infortunio Trasferimento Sanitario in Istituto di Cura o Malattia dell’Assicuratoin luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, l’Equipe medica della Centrale Operativa, valutate le condizioni cliniche dell’Assicurato anche mediante contatto con i Medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno trasferire l’Assicurato: • ad un Centro Ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso; • dall’Estero, dove è ricoverato, ad un Centro Ospedaliero italiano; • ad un Centro Ospedaliero più vicino al suo domicilio abituale; • presso il suo domicilio abituale. L’Equipe medica Europ Assistance terrà a proprio insindacabile giudiziocarico le spese mediche e farmaceutiche, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l’accompagnamento con pagamento diretto sul posto da parte di personale medico della Struttura Organizzativa e/o infermieristico specializzato. I mezzi come rimborso fino alla concorrenza di trasporto con cui l’Equipe medica potrà far effettuare 2.500,00 euro per Assicurato e per il trasferimento sanitario sono: • aereo sanitario speciale; • aereo periodo di linea eventualmente barellato; • vagone letto ferroviario di prima classe; • ambulanza o altro mezzo idoneo. La Società si fa carico delle relative spesevalidità della Polizza stessa. Nel massimale indicato sono comprese: ■ le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a 200,00 euro al giorno per Assicurato; ■ le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a 200,00 euro per Assicurato e per sinistro; ■ le spese per riparazione di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a 200,00 euro per Assicurato e per sinistro. Sono escluse dalla prestazione: ■ le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere cura- te sul posto; ■ le malattie infettive, nel caso in cui il Paese trasporto impli- chi violazione di destinazione dell’Assicurato ponga restrizioni norme sanitarie che ne impediscano il rientro, l’Equipe medica della Centrale Operativa, di concerto con nazionali o interna- zionali; ■ tutti i casi in cui l’Assicurato o suoi familiari, dispone il trasferimento in un altro Paese che non ponga tali restrizioni, entro i limiti di spesa che avrebbe sostenuto per il trasferimento al Paese originariamente previsto. Nell’ulteriore eventualità che anche questo trasferimento non possa essere effettuato, la Società si fa carico dei costi di soggiorno in loco dell’Assicurato, successivo alle dimissioni ospedaliere, fino ad un importo massimo pari alla spesa che la Società avrebbe sostenuto per il trasferimento nel Paese di destinazione originariamente previsto. L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell’Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo. Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società. La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun Rimborso qualora, pur sottoscrivendo familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni volontarie dal luogo di curacontro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato fosse ricoverato; ■ tutte le spese sostenute dall’Assicurato, l’Assicurato nel caso in cui non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Equipe medica. La garanzia non è altresì operativa qualora l’Assicurato abbia utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato dall’Equipe medicadenunciato ad Europ Assistance, diretta- mente o tramite terzi, l’avvenuto ricovero o prestazio- ne di Pronto Soccorso; ■ le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o mal- formazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, ter- mali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio).

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Samples: Assicurazione Assistenza Prestazioni

TRASFERIMENTO SANITARIO. In Qualora, in seguito ad infortunio, malattia o maternità, l’Assicurato o un membro del suo Nucleo Familiare necessitasse, a giudizio dei medici della Centrale Operativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o, qualora temporaneamente in un Paese terzo, del rientro nel Paese di servizio dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà, senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato, ad organizzare il trasferimento anche di eventuale accompagnatore con il mezzo e i tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tali mezzi possono essere: - l’aereo sanitario; - l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio); - altro mezzo idoneo. Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritengano necessaria. La Centrale Operativa provvederà altresì, senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato, ad organizzare il trasferimento dell’infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di Infortunio carenza nel Paese di strutture sanitarie adeguate all’evento occorso, fino al più vicino Istituto di Cura attrezzato accessibile in altra località estera. Sono escluse dalla prestazione: • le infermità o Malattia dell’Assicuratolesioni che, l’Equipe medica a giudizio dei medici della Centrale Operativa, valutate possono essere curate adeguatamente in loco; • le malattie infettive, nel solo caso di violazione degli obblighi e dei limiti derivanti dalle norme della profilassi internazionale; • tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’infermo è ricoverato. Alle condizioni cliniche dell’Assicurato di cui sopra, la Centrale Operativa provvederà altresì ad organizzare, senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato, il trasferimento dell’infermo fino al più vicino Istituto di Cura attrezzato, anche mediante contatto nei casi in cui l’infermo, dimesso dall’Istituto di Cura in cui era stato ricoverato, necessiti di rientrare in altro Istituto di Cura attrezzato. Qualora l’Assicurato o un membro del suo Nucleo Familiare, trovandosi all’estero, venisse ricoverato in Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i Medici curanti in locomedici perché non conosce la lingua locale, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno trasferire l’Assicurato: • la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. Tale prestazione sarà fornita fino ad un Centro Ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche massimo di 8 ore. In caso di decesso all’estero dell’Assicurato o di un membro del caso; • dall’Esterosuo Nucleo Familiare, dove è ricoverato, ad un Centro Ospedaliero italiano; • ad un Centro Ospedaliero più vicino la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al suo domicilio abituale; • presso il suo domicilio abituale. L’Equipe medica luogo di sepoltura in Italia tenendo a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato. I mezzi di trasporto con cui l’Equipe medica potrà far effettuare il trasferimento sanitario sono: • aereo sanitario speciale; • aereo di linea eventualmente barellato; • vagone letto ferroviario di prima classe; • ambulanza o altro mezzo idoneo. La Società si fa carico delle le relative spese. Nel caso Sono incluse in cui tale importo anche le spese sostenute per il Paese viaggio dell’eventuale familiare accompagnatore del feretro. Nei casi in cui, in conseguenza di destinazione dell’Assicurato ponga restrizioni sanitarie che ne impediscano il rientroinfortunio o malattia, l’Equipe medica della Centrale Operativa, di concerto con l’Assicurato o suoi familiari, dispone il trasferimento un membro del suo Nucleo Familiare necessiti di un ricovero in Istituto di Cura per un altro Paese che non ponga tali restrizioni, entro i limiti di spesa che avrebbe sostenuto per il trasferimento al Paese originariamente previsto. Nell’ulteriore eventualità che anche questo trasferimento non possa essere effettuatoperiodo superiore a 10 giorni, la Società si fa Centrale Operativa tenendo a proprio carico dei costi le spese metterà a disposizione di soggiorno un componente della sua famiglia residente in loco dell’Assicurato, successivo alle dimissioni ospedaliere, fino ad Italia un importo massimo pari alla spesa che la Società avrebbe sostenuto per il trasferimento nel Paese biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di destinazione originariamente previsto. L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell’Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo. Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società. La garanzia non è comunque operativa andata e non dà diritto ad alcun Rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Equipe medica. La garanzia non è altresì operativa qualora l’Assicurato abbia utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato dall’Equipe medicaritorno.

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Samples: www.esteri.it

TRASFERIMENTO SANITARIO. La Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzare il trasferimento dell’Assicurato stesso fino al più vicino Istituto di cura attrezzato accessibile, con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa, dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tali mezzi potranno essere: ▪ l’aereo sanitario; ▪ l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; ▪ il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; ▪ l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. In caso di Infortunio Trasferimento Sanitario in Istituto di Cura o Malattia dell’Assicuratoin luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, l’Equipe medica della Centrale Operativa, valutate le condizioni cliniche dell’Assicurato anche mediante contatto con i Medici curanti in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno trasferire l’Assicurato: • ad un Centro Ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso; • dall’Estero, dove è ricoverato, ad un Centro Ospedaliero italiano; • ad un Centro Ospedaliero più vicino al suo domicilio abituale; • presso il suo domicilio abituale. L’Equipe medica Europ Assistance terrà a proprio insindacabile giudiziocarico le spese mediche e farmaceutiche, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, se necessario, l’accompagnamento con pagamento diretto sul posto da parte di personale medico della Struttura Organizzativa e/o infermieristico specializzato. I mezzi come rimborso fino alla concorrenza di trasporto con cui l’Equipe medica potrà far effettuare 2.500,00 Euro per Assicurato e per il trasferimento sanitario sono: • aereo sanitario speciale; • aereo periodo di linea eventualmente barellato; • vagone letto ferroviario di prima classe; • ambulanza o altro mezzo idoneo. La Società si fa carico delle relative spesevalidità della Polizza stessa. Nel massimale indicato sono comprese: ▪ le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a 200,00 Euro al giorno per Assicurato; ▪ le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a 200,00 Euro per Assicurato e per sinistro; ▪ le spese per riparazione di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a 200,00 Euro per Assicurato e per sinistro. ▪ le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto; ▪ le malattie infettive, nel caso in cui il Paese trasporto implichi violazione di destinazione dell’Assicurato ponga restrizioni norme sanitarie che ne impediscano il rientro, l’Equipe medica della Centrale Operativa, di concerto con nazionali o internazionali; ▪ tutti i casi in cui l’Assicurato o suoi familiari, dispone il trasferimento in un altro Paese che non ponga tali restrizioni, entro i limiti di spesa che avrebbe sostenuto per il trasferimento al Paese originariamente previsto. Nell’ulteriore eventualità che anche questo trasferimento non possa essere effettuato, la Società si fa carico dei costi di soggiorno in loco dell’Assicurato, successivo alle dimissioni ospedaliere, fino ad un importo massimo pari alla spesa che la Società avrebbe sostenuto per il trasferimento nel Paese di destinazione originariamente previsto. L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell’Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo. Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società. La garanzia non è comunque operativa e non dà diritto ad alcun Rimborso qualora, pur sottoscrivendo familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni volontarie dal luogo di curacontro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato fosse ricoverato; ▪ tutte le spese sostenute dall’Assicurato, l’Assicurato nel caso in cui non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Equipe medica. La garanzia non è altresì operativa qualora l’Assicurato abbia utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato dall’Equipe medicadenunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso; ▪ le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

TRASFERIMENTO SANITARIO. In Qualora, in seguito ad infortunio, malattia o maternità, l’Assicurato o un membro del suo Nucleo Familiare necessitasse, a giudizio dei medici della Centrale Operativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o, qualora temporaneamente in un Paese terzo, del rientro nel Paese di servizio dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà, senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato, ad organizzare il trasferimento anche di eventuale accompagnatore con il mezzo e i tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tali mezzi possono essere: - l’aereo sanitario; - l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio); - altro mezzo idoneo. Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprende l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritengano necessaria. La Centrale Operativa provvederà altresì, senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato, ad organizzare il trasferimento dell’infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di Infortunio carenza nel Paese di strutture sanitarie adeguate all’evento occorso, in Italia o Malattia dell’Assicuratofino al più vicino Istituto di Cura attrezzato accessibile in altra località estera. Sono escluse dalla prestazione: • le infermità o lesioni che, l’Equipe medica a giudizio dei medici della Centrale Operativa, valutate le condizioni cliniche dell’Assicurato anche mediante contatto con i Medici curanti possono essere curate adeguatamente in loco, potrà, qualora lo ritenga possibile e opportuno trasferire l’Assicurato: • ad un Centro Ospedaliero idoneo a garantirgli le cure specifiche del caso; • dall’Esterole malattie infettive, dove è ricoverato, ad un Centro Ospedaliero italiano; • ad un Centro Ospedaliero più vicino al suo domicilio abituale; • presso il suo domicilio abituale. L’Equipe medica a proprio insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e disporrà, solo se necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o infermieristico specializzato. I mezzi di trasporto con cui l’Equipe medica potrà far effettuare il trasferimento sanitario sono: • aereo sanitario specialevioli gli obblighi e i limiti derivanti dalle norme della profilassi internazionale; • aereo tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’infermo è ricoverato. Alle condizioni di linea eventualmente barellato; • vagone letto ferroviario cui sopra, la Centrale Operativa provvederà altresì ad organizzare, senza alcuna spesa a carico dell’Assicurato, il trasferimento dell’infermo fino al più vicino Istituto di prima classe; • ambulanza Cura attrezzato, anche nei casi in cui l’infermo, dimesso dall’Istituto di Cura in cui era stato ricoverato, necessiti di rientrare in altro Istituto di Cura attrezzato. Qualora l’Assicurato o altro mezzo idoneoun membro del suo Nucleo Familiare, trovandosi all’estero, venisse ricoverato in Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. La Società si fa Tale prestazione sarà fornita fino ad un massimo di 8 ore. In caso di decesso all’estero dell’Assicurato o di un membro del suo Nucleo Familiare, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia tenendo a proprio carico delle le relative spese. Nel caso Sono incluse in cui tale importo anche le spese sostenute per il Paese viaggio dell’eventuale familiare accompagnatore del feretro. Nei casi in cui, in conseguenza di destinazione dell’Assicurato ponga restrizioni sanitarie che ne impediscano il rientroinfortunio o malattia, l’Equipe medica della Centrale Operativa, di concerto con l’Assicurato o suoi familiari, dispone il trasferimento un membro del suo Nucleo Familiare necessiti di un ricovero in Istituto di Cura per un altro Paese che non ponga tali restrizioni, entro i limiti di spesa che avrebbe sostenuto per il trasferimento al Paese originariamente previsto. Nell’ulteriore eventualità che anche questo trasferimento non possa essere effettuatoperiodo superiore a 10 giorni, la Società si fa Centrale Operativa tenendo a proprio carico dei costi le spese metterà a disposizione di soggiorno un componente della sua famiglia residente in loco dell’Assicurato, successivo alle dimissioni ospedaliere, fino ad Italia un importo massimo pari alla spesa che la Società avrebbe sostenuto per il trasferimento nel Paese biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di destinazione originariamente previsto. L’uso dell’aereo sanitario speciale è limitato ai Paesi dell’Europa ed a quelli del bacino del Mar Mediterraneo. Gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall’Assicurato o da altri aventi diritto dovranno essere consegnati alla Società. La garanzia non è comunque operativa andata e non dà diritto ad alcun Rimborso qualora, pur sottoscrivendo le dimissioni volontarie dal luogo di cura, l’Assicurato non abbia ottenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell’Equipe medica. La garanzia non è altresì operativa qualora l’Assicurato abbia utilizzato un mezzo diverso da quello autorizzato dall’Equipe medicaritorno.

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