Common use of TRASPORTO E CONSEGNA Clause in Contracts

TRASPORTO E CONSEGNA. Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore all’indirizzo e negli specifici orari indicati dall’Azienda sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura. Per la consegna del materiale, il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Azienda sanitaria richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore stesso ovvero dal corriere incaricato della consegna. La merce (dispositivi medici e prima fornitura di materiale di consumo relativo) dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione di regolare ordine: • xxxxxx xxxxxxxxx compratore, nelle quantità e qualità descritte nell’Ordinativo di fornitura; • entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Azienda sanitaria contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui allo Schema di Accordo quadro. Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire alle Aziende sanitarie e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato tecnico. L’applicazione, la messa in funzione ed il conseguente collaudo funzionale del dispositivo medico sono a carico della Struttura prescrittrice ordinante con il supporto tecnico del Fornitore. All’atto della consegna dello strumento il Fornitore dovrà garantire la completezza della configurazione dell’apparecchiatura offerta (presenza di apparecchiatura, accessori, materiale di consumo per l’utilizzo immediato, batterie, manuali d’uso e di quant’altro necessario al corretto e sicuro utilizzo) e il corretto e sicuro funzionamento del sistema fornito. L’assegnazione delle apparecchiature al paziente utilizzatore dopo il collaudo funzionale dovrà avvenire esclusivamente attraverso il soggetto prescrittore: tale obbligo dovrà valere sia per le apparecchiature di prima assegnazione sia per quelle eventualmente fornite in sostituzione di apparecchiature guaste durante il periodo di validità della garanzia; sono escluse pertanto le consegne dirette di apparecchiature ai pazienti utilizzatori da parte del Fornitore. Gli ordini non devono essere vincolati dalla garanzia di minimo d’ordine o dall’imputazione dispese di trasporto. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le consegne del materiale di consumo dovranno essere effettuate entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data di ricezione dell’ordine, che potrà essere emesso per singoli ordinativi oppure in base ad una programmazione della singola Azienda sanitaria e il Fornitore, con esclusione di consegne in blocco. Il materiale di consumo, in fase di fornitura, dovrà essere ordinabile anche in componenti separate (ovvero le Aziende sanitarie potranno ordinare alle condizioni di gara sia il “kit” comprensivo di più materiale sia ordinare le singole componenti del kit). I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: • luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell’Ordinativo di fornitura; • numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura; • prodotti consegnati e relativo quantitativo; • numero lotto di produzione dei singoli prodotti; • data di scadenza. La firma posta dall’Azienda sanitaria su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascuna Azienda sanitaria contraente avrà sempre la facoltà di verificare l’effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell’Ordinativo di Fornitura.

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TRASPORTO E CONSEGNA. Le attività L’attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco nei luoghi indicati dall’Azienda Sanitaria nel singolo Ordinativo di Fornitura. Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore all’indirizzo e negli specifici orari indicati dall’Azienda sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi fornitore presso i magazzini o nel diverso luogo indicato da ciascuna Azienda Sanitaria in sede di Ordinativo di Fornitura. Per la consegna Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del materialeFornitore aggiudicatario di ciascun lotto. Sarà inoltre cura del fornitore, il Fornitore non potrà avvalersi su richiesta discrezionale delle singole Aziende Sanitarie ordinanti, provvedere al disimballaggio dei prodotti. Il fornitore è tenuto a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi. Non sono ammessi pertanto minimi d’ordine né di importo, né di confezionamento né di quantitativo, nel rispetto del personale e dei mezzi dell’Azienda sanitaria richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore stesso ovvero dal corriere incaricato della consegnaconfezionamento primario. La merce consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (dispositivi medici e prima fornitura di materiale di consumo relativocinque) dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione di regolare ordine: • xxxxxx xxxxxxxxx compratore, nelle quantità e qualità descritte nell’Ordinativo di fornitura; • entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti per con la gestione sola eccezione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore Ordinativi di Fornitura espressamente indicati quali urgenti, da consegnare entro e non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Azienda sanitaria contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui allo Schema di Accordo quadro. Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire alle Aziende sanitarie e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato tecnico. L’applicazione, la messa in funzione ed il conseguente collaudo funzionale del dispositivo medico sono a carico della Struttura prescrittrice ordinante con il supporto tecnico del Fornitore. All’atto della consegna dello strumento il Fornitore dovrà garantire la completezza della configurazione dell’apparecchiatura offerta (presenza di apparecchiatura, accessori, materiale di consumo per l’utilizzo immediato, batterie, manuali d’uso e di quant’altro necessario al corretto e sicuro utilizzo) e il corretto e sicuro funzionamento del sistema fornito. L’assegnazione delle apparecchiature al paziente utilizzatore dopo il collaudo funzionale dovrà avvenire esclusivamente attraverso il soggetto prescrittore: tale obbligo dovrà valere sia per le apparecchiature di prima assegnazione sia per quelle eventualmente fornite in sostituzione di apparecchiature guaste durante il periodo di validità della garanzia; sono escluse pertanto le consegne dirette di apparecchiature ai pazienti utilizzatori da parte del Fornitore. Gli ordini non devono essere vincolati oltre 3 giorni solari consecutivi dalla garanzia di minimo d’ordine o dall’imputazione dispese di trasportoricezione dell’Ordinativo medesimo. Non sono saranno ammesse consegne parziali, salvo diverso pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna; qualora ciò non sia possibile, comunque entro il succitato previsto termine di 5 giorni, il fornitore dovrà darne comunicazione all’Azienda Sanitaria ordinante e ove la stessa lo consenta, tramite accordo scritto tra le partiscritto, concordare una consegna parziale della merce ordinata. Le consegne Il fornitore dovrà garantire l’erogazione delle attività previste nella presente convenzione secondo il normale orario di servizio sotto specificato: • Lunedì – Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 • Sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Eventuali variazioni dell’orario del materiale di consumo servizio rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere effettuate entro concordate. Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’azienda sanitaria, per quanto di propria competenza e si obbliga a comunicare all’Azienda sanitaria tempestivamente, per quanto di rispettiva ragione, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’appalto. Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire, anche durante la fase di trasporto, il termine rispetto delle modalità di 3 (tre) giorni dalla conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità. La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell’Azienda Sanitaria, nel quale dovranno, tra l’altro, essere indicati: - la data di ricezione dell’ordineconsegna - il numero e data ordine - quantità e descrizione dei beni consegnati La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla Azienda Sanitaria. Qualora i prodotti vengano consegnati in pallet, che potrà l’Operatore Economico è obbligato a rispettare le seguenti prescrizioni: - pallet EURONORM assolutamente integro; - completamente e correttamente imballato con cellophan, qualora la stabilità della merce lo richieda - i colli contenuti devono essere emesso per singoli ordinativi oppure in base ad una programmazione della singola Azienda sanitaria perfettamente allineati, senza debordare; A discrezione dell'Azienda Sanitaria, gli imballi esterni e il Fornitore, con esclusione di consegne in blocco. Il materiale di consumo, in fase di fornitura, dovrà le confezioni possono essere ordinabile anche in componenti separate (ovvero le Aziende sanitarie potranno ordinare alle condizioni di gara sia il “kit” comprensivo di più materiale sia ordinare le singole componenti del kit)a perdere. I documenti colli in esso contenuti devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all’esterno (stampata sul cartone o su di trasporto devono obbligatoriamente indicare: • luogo di consegna della merceuna etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione, che deve corrispondere essere sempre mantenuta per tutta la durata della fornitura. A discrezione dell'Azienda Sanitaria, imballo e confezioni possono essere a quello riportato nell’Ordinativo perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal fornitore contestualmente alla consegna della fornitura a sue spese. L’imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di fornitura; • numero spedizione prescelto e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura; • prodotti consegnati e relativo quantitativo; • numero lotto di produzione dei singoli prodotti; • data di scadenza. La firma posta dall’Azienda sanitaria su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascuna Azienda sanitaria contraente avrà sempre la facoltà di verificare l’effettiva rispondenza delle quantità e qualità deve garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell’Ordinativo consegnati. Sull’imballaggio deve essere apposta un’etichetta contenente, preferibilmente, le seguenti informazioni: - contrassegno del fornitore; - nome dei prodotti contenuti; - quantitativo espresso nell’unità di Fornituramisura propria del prodotto. Tutti i prodotti devono essere marcati CE, in accordo con le procedure di valutazione previste dal D.Lgs. 46/1997. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere in lingua italiana e chiaramente leggibili. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 7 (sette) giorni solari consecutivi. Il fornitore deve provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio.

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Samples: www.azero.veneto.it

TRASPORTO E CONSEGNA. Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore all’indirizzo e negli specifici orari indicati dall’Azienda sanitaria dalla ASL Roma 1 richiedente nei singoli Ordinativi di Fornituraordini. Per la consegna del materiale, il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Azienda sanitaria dell’Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore stesso ovvero dal corriere incaricato della consegna. La merce (dispositivi medici e prima fornitura di materiale di consumo relativo) dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione di regolare ordine: xxxxxx xxxxxxxxx compratore, nelle quantità e qualità descritte nell’Ordinativo di fornituranell’Ordine; entro il termine massimo di 3 8 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornituradell’Ordine, salvo diverso accordo fra le parti per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Azienda sanitaria contraentel’Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui allo Schema di Accordo quadroall’Accordo Quadro. Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire alle Aziende sanitarie alla ASL e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato tecnicoTecnico. L’applicazione, la messa in funzione ed il conseguente collaudo funzionale del dispositivo medico sono a carico della Struttura prescrittrice ordinante con il supporto tecnico del Fornitoredell’Operatore Economico risultante dall’Accordo Quadro. All’atto della consegna dello strumento il Fornitore dovrà garantire la completezza della configurazione dell’apparecchiatura offerta (presenza di apparecchiatura, accessori, materiale di consumo per l’utilizzo immediato, batterie, manuali d’uso e di quant’altro necessario al corretto e sicuro utilizzo) e il corretto e sicuro funzionamento del sistema fornito. L’assegnazione delle apparecchiature al paziente utilizzatore dopo il collaudo funzionale dovrà avvenire esclusivamente attraverso il soggetto prescrittore: tale obbligo dovrà valere sia per le apparecchiature di prima assegnazione sia per quelle eventualmente fornite in sostituzione di apparecchiature guaste durante il periodo di validità della garanzia; sono escluse pertanto le consegne dirette garanzia la sostituzione dovrà avvenire per il tramite del Servizio Farmaceutico di apparecchiature ai pazienti utilizzatori da parte riferimento del Fornitorepaziente. Gli ordini non devono essere vincolati dalla garanzia di minimo d’ordine o dall’imputazione dispese di spese di trasporto. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le consegne del materiale di consumo consumo, dovranno essere effettuate entro il termine di 3 (tre) 8 giorni dalla data di ricezione dell’ordine, che potrà essere emesso per singoli ordinativi ordini oppure in base ad una programmazione della singola Azienda sanitaria ASL Roma 1 e il Fornitore, con esclusione di consegne in bloccol’Operatore economico prescelto tra gli operatori economici facenti parte dell’Accordo Quadro. Il materiale di consumo, consumo in fase di fornitura, fornitura dovrà essere ordinabile anche in componenti separate separati (ovvero le Aziende sanitarie potranno la ASL potrà ordinare alle condizioni di gara sia il “kit” comprensivo di più materiale sia ordinare le singole i singoli componenti del kit). I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell’Ordinativo nell’ordine di fornitura; numero e data di riferimento dell’Ordinativo dell’ordine di fornitura; prodotti consegnati e relativo quantitativo; numero lotto di produzione dei singoli prodotti; data di scadenza. La firma posta dall’Azienda sanitaria Sanitaria su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascuna Azienda sanitaria contraente l’Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (par. 9) l’effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell’Ordinativo di Fornituranel Contratto attuativo.

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Samples: www.aslroma1.it

TRASPORTO E CONSEGNA. Le attività I punti di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese sono disciplinati nell’art. 4.1 del Fornitore all’indirizzo e negli specifici orari indicati dall’Azienda sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura. Per la consegna del materiale, il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Azienda sanitaria richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore stesso ovvero dal corriere incaricato della consegna. La merce capitolato tecnico (dispositivi medici e prima fornitura di materiale di consumo relativo) dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione di regolare ordine: • xxxxxx xxxxxxxxx compratore, nelle quantità e qualità descritte nell’Ordinativo di fornitura; • entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti Farmaci in distribuzione per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Azienda sanitaria contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui allo Schema di Accordo quadro. Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire alle Aziende sanitarie e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato tecnico. L’applicazione, la messa in funzione ed il conseguente collaudo funzionale del dispositivo medico sono a carico della Struttura prescrittrice ordinante con il supporto tecnico del Fornitore. All’atto della consegna dello strumento il Fornitore dovrà garantire la completezza della configurazione dell’apparecchiatura offerta (presenza di apparecchiatura, accessori, materiale di consumo per l’utilizzo immediato, batterie, manuali d’uso e di quant’altro necessario al corretto e sicuro utilizzo) e il corretto e sicuro funzionamento del sistema fornito. L’assegnazione delle apparecchiature al paziente utilizzatore dopo il collaudo funzionale dovrà avvenire esclusivamente attraverso il soggetto prescrittore: tale obbligo dovrà valere sia per le apparecchiature di prima assegnazione sia per quelle eventualmente fornite in sostituzione di apparecchiature guaste durante il periodo di validità della garanzia; sono escluse pertanto le consegne dirette di apparecchiature ai pazienti utilizzatori da parte del Fornitore. Gli ordini non devono essere vincolati dalla garanzia di minimo d’ordine o dall’imputazione dispese di trasportoconto). Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra le partiil Fornitore e l’Amministrazione. Le consegne del materiale di consumo dovranno essere effettuate entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data di ricezione dell’ordineLa consegna avviene in porto franco, che potrà essere emesso per singoli ordinativi oppure in base ad una programmazione della singola Azienda sanitaria e il Fornitoremerce a terra, con esclusione mezzi dotati di consegne in bloccosponda idraulica per i punti di consegna non attrezzati con apposita banchina di scarico. Il materiale di consumoLa consegna, in fase di fornitura, per essere accettata dovrà essere ordinabile anche conforme a quanto richiesto dal capitolato tecnico e dal presente Contratto sia in componenti separate (ovvero termini di prodotto che di confezionamento; dovrà essere accompagnata dalla documentazione richiesta e rispettare le Aziende sanitarie potranno ordinare alle condizioni di gara sia disposizioni che seguono. Comporterà il “kit” comprensivo di più materiale sia ordinare le singole componenti del kit). I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: • luogo di consegna respingimento della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell’Ordinativo salvo diversa disposizione impartita dal responsabile del punto di fornituraconsegna: - La mancanza di un ordine d’acquisto per la merce consegnata; • numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura; • prodotti consegnati e relativo quantitativo; • numero lotto di produzione dei singoli prodotti; • data di scadenza. La firma posta dall’Azienda sanitaria su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascuna Azienda sanitaria contraente avrà sempre la facoltà di verificare l’effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati - Ogni difformità della consegna rispetto a quanto previsto nell’Ordinativo riportato nell’ordine; - La mancanza di Fornituraun DDT di consegna o la mancanza, nel DDT del riferimento all’ordine di acquisto; - La mancanza, nel DDT delle informazioni relative al lotto ed alla data di scadenza dei prodotti forniti; - La mancanza nel confezionamento esterno delle informazioni necessarie alla corretta individuazione dei prodotti contenuti; - La consegna di prodotti con un periodo di validità, alla data di consegna, inferiore ai 2/3 della vita utile prevista. - Il mancato rispetto delle condizioni di conservazione dei prodotti presso il fornitore o durante il trasporto. La prova della consegna è rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserva alcuna, da parte del punto di consegna indicato nell’ordine stesso. La consegna della merce ad un destinatario diverso da quello indicato nell’ordine non vale a liberare il fornitore dall’obbligo di consegna, dovendosi ritenere elemento essenziale della presente scrittura privata la fornitura al punto di consegna indicato nell’ordine d’acquisto.

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Samples: www.regione.sardegna.it

TRASPORTO E CONSEGNA. Le attività di trasporto Il Fornitore sarà tenuto a consegnare i prodotti nei luoghi e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore all’indirizzo e negli specifici orari nei locali indicati dall’Azienda sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura. Per la consegna del materiale, il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Azienda sanitaria richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore stesso ovvero dal corriere incaricato della consegna. La merce (dispositivi medici e prima fornitura di materiale di consumo relativo) dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione di regolare ordinedall’Amministrazione Utilizzatrice entro le seguenti tempistiche: • xxxxxx xxxxxxxxx compratore, nelle quantità e qualità descritte nell’Ordinativo a far data dalla ricezione del primo Ordinativo di fornitura; • : consegna entro il termine massimo di 3 e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornituralavorativi, secondo le quantità dichiarate in Offerta, salvo diverso accordo fra tra le parti; • per gli Ordinativi di fornitura successivi al primo, la consegna dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi, secondo le quantità dichiarate in Offerta, salvo diverso accordo tra le parti pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 8. Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Tutti i Prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la gestione corretta conservazione anche durante le fasi di eventuali urgenzetrasporto. Nel caso in cui In particolare, il Fornitore non proceda alla consegna confezionamento el’etichettatura dei prodotti nel suddetto termineofferti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sulconfezionamento primario che sull’imballaggio esterno. Qualora l’Amministrazione Utilizzatrice, l’Azienda sanitaria contraentebeneficiaria della fornitura, previa comunicazione scritta al non fosse disponibile a far eseguire la consegna alla data indicata, sarà sua cura contattare il Fornitore, può procedere ad applicare concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi. In caso di mancato rispetto della data di consegna così come riprogrammata, al Fornitore verranno applicate le penali di cui allo Schema al successivo art. 8. Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito “Verbale di Accordo quadroconsegna”, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione Utilizzatrice e da un incaricato delFornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la “Data Ordine di Fornitura”, il luogo e la data dell’avvenuta consegna, la quantità dei prodotti oggetto del verbale di consegna, marca e modello del kit. Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire alle Aziende sanitarie e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamentoIl Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Economica, per ritardare o non ottemperareciascun prodotto offerto, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato tecnico. L’applicazione, la messa in funzione ed il conseguente collaudo funzionale del dispositivo medico sono a carico della Struttura prescrittrice ordinante con il supporto tecnico del Fornitore. All’atto della consegna dello strumento il Fornitore dovrà garantire la completezza della configurazione dell’apparecchiatura offerta (presenza numero di apparecchiatura, accessori, materiale di consumo per l’utilizzo immediato, batterie, manuali d’uso e di quant’altro necessario al corretto e sicuro utilizzo) e il corretto e sicuro funzionamento del sistema fornito. L’assegnazione delle apparecchiature al paziente utilizzatore dopo il collaudo funzionale dovrà avvenire esclusivamente attraverso il soggetto prescrittore: tale obbligo dovrà valere sia per le apparecchiature di prima assegnazione sia per quelle eventualmente fornite in sostituzione di apparecchiature guaste durante il periodo di validità della garanzia; sono escluse pertanto le consegne dirette di apparecchiature ai pazienti utilizzatori da parte del Fornitore. Gli ordini non devono essere vincolati dalla garanzia di minimo d’ordine o dall’imputazione dispese di trasporto. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le consegne del materiale di consumo dovranno essere effettuate entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data di ricezione dell’ordine, che potrà essere emesso per singoli ordinativi oppure in base ad una programmazione della pezzi contenuti nella singola Azienda sanitaria e il Fornitore, con esclusione di consegne in blocco. Il materiale di consumo, in fase di fornitura, dovrà essere ordinabile anche in componenti separate (ovvero le Aziende sanitarie potranno ordinare alle condizioni di gara sia il “kit” comprensivo di più materiale sia ordinare le singole componenti del kit). I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: • luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell’Ordinativo di fornitura; • numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura; • prodotti consegnati e relativo quantitativo; • numero lotto di produzione dei singoli prodotti; • data di scadenza. La firma posta dall’Azienda sanitaria su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascuna Azienda sanitaria contraente avrà sempre la facoltà di verificare l’effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell’Ordinativo di Fornituraconfezione.

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Samples: www.regione.marche.it

TRASPORTO E CONSEGNA. Le attività A seguito della ricezione dell’ordine di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire il trasporto e la consegna al piano1 dei prodotti nei luoghi e secondo gli orari indicati nell’Allegato 2 al presente Capitolato Tecnico, e nelle tempistiche definite nel presente Capitolato tecnico, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi di esecuzione delle consegne. I prodotti richiesti dovranno essere imballati in modo da non subire danni durante la loro movimentazione, trasporto e consegna. Tutto il materiale da imballo (scatola, etichette, ecc…) sarà a carico del Fornitore. Non sono ammesse consegne parziali; pertanto, l’esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto. La consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno ordinati dovrà essere effettuate effettuata a cura, rischio e spese del Fornitore all’indirizzo e negli specifici orari indicati dall’Azienda sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi Fornitore, entro, 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione degli Ordini di Fornitura. Per la consegna del materiale, il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell’Azienda sanitaria richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore stesso ovvero dal corriere incaricato della consegnafornitura. La merce (dispositivi medici e prima fornitura di materiale di consumo relativo) dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione di regolare ordine: • xxxxxx xxxxxxxxx compratore, nelle quantità e qualità descritte nell’Ordinativo di fornitura; • entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l’Azienda sanitaria contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali di cui allo Schema di Accordo quadro. Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire alle Aziende sanitarie e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato tecnico. L’applicazione, la messa in funzione ed il conseguente collaudo funzionale del dispositivo medico sono a carico della Struttura prescrittrice ordinante richiesti con il supporto tecnico del Fornitore. All’atto della consegna dello strumento il Fornitore dovrà garantire la completezza della configurazione dell’apparecchiatura offerta (presenza di apparecchiatura, accessori, materiale di consumo per l’utilizzo immediato, batterie, manuali d’uso e di quant’altro necessario al corretto e sicuro utilizzo) e il corretto e sicuro funzionamento del sistema fornito. L’assegnazione delle apparecchiature al paziente utilizzatore dopo il collaudo funzionale dovrà avvenire esclusivamente attraverso il soggetto prescrittore: tale obbligo dovrà valere sia per le apparecchiature di prima assegnazione sia per quelle eventualmente fornite in sostituzione di apparecchiature guaste durante il periodo di validità della garanzia; sono escluse pertanto le consegne dirette di apparecchiature ai pazienti utilizzatori da parte del Fornitore. Gli ordini non devono essere vincolati dalla garanzia di minimo d’ordine o dall’imputazione dispese di trasporto. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le consegne del materiale di consumo dovranno essere effettuate entro il termine di 3 (tre) giorni dalla data di ricezione dell’ordine, che potrà essere emesso per singoli ordinativi oppure in base ad una programmazione della singola Azienda sanitaria e il Fornitore, con esclusione di consegne in blocco. Il materiale di consumo, in fase l’eventuale Ordine straordinario di fornitura, previsto al punto 10.2 del presente Capitolato, dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione degli Ordini di fornitura. Si precisa che: • la consegna dei prodotti dovrà avvenire secondo le modalità di confezionamento indicate nell’Allegato 1; • la consegna dei prodotti dovrà essere ordinabile anche in componenti separate (ovvero effettuata secondo le Aziende sanitarie potranno ordinare alle condizioni di gara sia il indicazioni specifiche contenute nell’Allegato 2 kit” comprensivo di più materiale sia ordinare le singole componenti del kit). I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: • Dettaglio luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell’Ordinativo di fornituraesecuzione consegna”; • numero e data nel caso di riferimento dell’Ordinativo fornitura presso luoghi di fornituraconsegna che siano collocati in spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali, a titolo esemplificativo ZTL (zone a traffico limitato), aree pedonali, ecc., sarà cura del Fornitore richiedere, a proprie spese, le eventuali autorizzazioni presso gli Uffici competenti; • prodotti consegnati e relativo quantitativoogni attrezzatura necessaria allo scarico ed allo spostamento è a cura del Fornitore; • numero lotto i luoghi di produzione dei singoli prodotti; • data esecuzione delle consegne non sono dotate di scadenza. La firma posta dall’Azienda sanitaria su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascuna Azienda sanitaria contraente avrà sempre la facoltà di verificare l’effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell’Ordinativo di Fornituracarrelli elevatori/montacarichi.

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Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it