Trattamento della nazione più favorita Clausole campione

Trattamento della nazione più favorita. 1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i dazi doganali e i tributi di qualsiasi genere riscossi all’importazione o all’esportazione di merci, o in rapporto con queste ultime, nonché le tasse e gli altri tributi riscossi direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate, e per quanto riguarda le modalità di riscossione di dazi doganali, tasse e tributi nonché l’insieme di prescrizioni e formalità relative agli scambi commerciali.
Trattamento della nazione più favorita. 1. Senza pregiudizio delle misure adottate conformemente all’articolo VII del GATS41 e fatte salve le disposizioni previste nei loro elenchi di esenzioni applicate alla NPF di cui all’allegato X (Elenchi di esenzioni alla NPF), per quanto riguarda tutte le misure concernenti la prestazione di servizi le Parti accordano immediata- mente e incondizionatamente ai reciproci servizi e prestatori di servizi un tratta- mento non meno favorevole di quello riservato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.
Trattamento della nazione più favorita. Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono imme diatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri. Sono esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro:
Trattamento della nazione più favorita a. Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente in tutti i loro rapporti economici, compreso il campo doganale, il trattamento della nazione più favorita. Questo trattamento, per altro, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni tariffali che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà: – ai paesi limitrofi, nel traffico di confine; – ai paesi che con essa partecipano a un’unione doganale o a una zona di libero scambio già istituite o istituibili.
Trattamento della nazione più favorita. 1. Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento della nazione più favorita in conformità dell'articolo I del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, che sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
Trattamento della nazione più favorita. (1) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circo- stanze simili, agli investimenti degli investitori di qualsiasi parte terza.