Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità: 1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72; 2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73; 3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73; 4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso
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Trattamento di fine rapporto. 1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.
2. Per il personale operaionon impiegatizio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità della anzianità precedente sulla base dei di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) : • 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 31.12.71 al 30/12/72;
2) 30.12.72; • 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 31.12.72 al 29/11/73;
3) 29.11.73; • 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 30.11.73 al 30/12/73;
4) 30.12.73; • 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/7331.12.73.
3. Per il personale operaio impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è e commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 31.12.73 al 31/5/8231 maggio 1982.
4. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 quindici giorni si computano come mese intero.
5. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge legge n. 297/82297/82 - 29/5/1982.
6. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di leggele seguenti: - • retribuzione come da posizione economicainquadramento; - • retribuzione individuale di anzianità ad personamanzianità; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - • indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - • superminimi; - • assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - • premio di incentivazione; - • tredicesima mensilità; - • indennità sostitutiva del preavviso; • eventuali altre indennità ricorrenti.
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Trattamento di fine rapporto. L’anzianità di servizio decorre dall’inizio dell’esecuzione del contratto sino alla data di cessazione del rapporto. Essa decorre nei periodi di lavoro effettivo in cui vanno comprese le pause, i riposi settimanali, le festività e le ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia lavoro dipendente:
a) per il personale impiegatizio deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per .
b) per il personale operaionon impiegatizio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità della anzianità precedente sulla base dei di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 31 dicembre 1971 al 30/12/7230 dicembre 1972;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 31 dicembre 1972 al 29/11/7329 novembre 1973;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 30 novembre 1973 al 30/12/7330 dicembre 1973;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/7331 dicembre 1973. Per il personale operaio non impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 31 dicembre 1973 al 31/5/8231 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per ;
c) per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge legge n. 297/82297 del 29 maggio 1982. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di leggele seguenti: - retribuzione come da posizione economicainquadramento; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR)anzianità; - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; - eventuali altre indennità.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavorolavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestatotantum, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economicagratificazioni straordinarie non contrattali e simili; - retribuzione individuale di anzianità ad personami compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 98, 154 e 156; - l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 95; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore: - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Ai sensi del precedente art. 132, i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaionon impiegatizio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità della anzianità precedente sulla base dei di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 31.12.71 al 30/12/7230.12.72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 31.12.72 al 29/11/7329.11.73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 30.11.73 al 30/12/7330.12.73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/7331.12.73. Per il personale operaio l'indennità impiegatizio l’indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 31.12.73 al 31/5/8231.5.1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge legge 29 maggio 1982 n. 297/82297. Le voci che rientrano nel T.F.R. TFR sono quelle previste ai sensi di leggele seguenti: - retribuzione come da posizione economicainquadramento; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR)anzianità; - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; mensilità - indennità sostitutiva del preavviso.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavorolavoro subordinato il presta- tore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di anzianità servizio prestato sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità il trattamento di retribuzione fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per ogni anno intero di serviziogli effetti del 2° comma dell’art. Per il personale operaio2120 del Codice Civile, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivicome modificato dalla legge 29 maggio 1982, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestaton. 297, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 sono escluse dalla quota annua della retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: • rimborsi spese; • somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; • compensi per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economicalavoro straordinario e festivo; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - • indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 94; • indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; • indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; • indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL)5; • prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; • ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quan- do la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantene- re in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contrat- to, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’in- dennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto se- condo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della ces- sazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipen- dente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Per i lavoratori stagionali il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) deve essere erogato a fine rapporto di lavoro, fermo restando quanto previ- sto in materia di previdenza complementare.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaionon impiegatizio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità della anzianità precedente sulla base dei di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) : - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 31 dicembre 1971 al 30/12/72;
2) 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 31 dicembre 1972 al 29/11/73;
3) 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 30 novembre 1973 al 30/12/73;
4) 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/7331 dicembre 1973. Per il personale operaio impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 31 dicembre 1973 al 31/5/8231 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge legge n. 297/82297 del 29 maggio 1982. Le voci che rientrano nel T.F.R. t.f.r. sono quelle previste ai sensi di leggele seguenti: - retribuzione come da posizione economicainquadramento; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR)anzianità; - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni "ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; - eventuali altre indennità ricorrenti.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia impie- gatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente prece- dente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità l’indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia impiega- tizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità an- zianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità l’indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimido- dicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 31/5/1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavorolavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di anzianità servizio prestato sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità il trattamento di retribuzione fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 97 del CCNL 17 dicembre 1979 (all.9). Ai sensi e per ogni anno intero di serviziogli effetti del 20 comma dell'art. Per il personale operaio2120 c.c., ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivicome modificato dalla legge 29 maggio 1982, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestaton. 297, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 sono escluse dalla quota annua della retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum" gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per ogni anno lavoro straordinario e per lavoro festivo; la contribuzione di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73cui agli artt. Per il personale operaio 92, 93,112; l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 180, 227, 230 e 231; l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 141; le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonchè, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n.297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Chiarimento a verbale Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 74 quater, CCNL 25 settembre 1976 e dell'art. 79, CCNL 17 dicembre 1979. Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato n. 7 che fa parte integrante del presente contratto.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - • retribuzione come da posizione economica; - • retribuzione individuale di anzianità ad personam; - • elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - • indennità per mansioni superiori; - • indennità di coordinamento non revocabile; - • superminimi; - • assegni ad personam; - • indennità specifiche; - • indennità professionali; - • premio di incentivazione; - • tredicesima mensilità; - • indennità sostitutiva del preavviso
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Ai sensi e per gli effetti del 20 comma dell’art. 2120 c.c. sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum” gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario, per lavoro festivo e per lavoro domenicale; - la qualifica impiegatizia contribuzione di cui agli art. 38; - l’indennità sostitutiva del preavviso; - l’indennità sostitutiva di xxxxx; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’IRPEF; - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere corrisposta un’indennità computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di anzianità sino fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nell’anno ai lavoratori. Per l’anzianità maturata fino al 31 maggio dicembre 1982 nella misura pari ad valgono i seguenti criteri.
A) Per il personale impiegatizio: - una mensilità di retribuzione percepita per ogni anno di lavoro prestato.
B) Per tutto il restante personale:
a) per le anzianità maturate al 31 dicembre 1974: - giorni 12 di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità lavoro fino a 10 anni; - giorni 15 di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:lavoro oltre i 10 anni;
b) per le anzianità maturate dopo il 1) 15/30 della ° gennaio 1975: - giorni 15 di retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72lavoro;
2c) 20/30 della per le anzianità maturate dopo il 1° aprile 1980: - giorni 22 di retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82lavoro. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno saranno conteggiate in ragione di servizio, si computano 1/12 per dodicesimiogni mese compiuto di lavoro. Le frazioni di mese superiori superiore a 15 giorni si computano saranno considerate come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavorolavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura fine rapporto le seguenti somme: • i rimborsi spese; • le somme concesse occasionalmente a titolo di una mensilità di retribuzione tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; • i compensi per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile lavoro straordinario e per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio lavoro festivo; • l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 101, 141 e 143; • l'indennità sostitutiva di ferie; • le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; • le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore: • gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. I lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti ad un fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo. Le Parti si impegnano, nell'arco della vigenza del presente CCNL, ad istituire una Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti di Assoced e Ugl-Terziario, con il compito di approfondire le tematiche sulla previdenza complementare per i lavoratori del settore e di valutare la fattibilità e formulare proposte in merito alla creazione di un apposito fondo di categoria.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n.° 297. La retribuzione annua da prendere a base per la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato art. 2120 c.c. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - minimo contrattuale e I.V.C.; - scatti di anzianità sino e scatti consolidati; - aumenti di merito e/o superminimi; - contingenza di cui alla legge 297/1982; - premio di produzione; - E.D.R.; - 13a e 14a mensilità; - indennità sostitutiva di mensa; - indennità maneggio denaro; - indennità sostitutiva generi in natura; - elementi salariali previsti da accordi integrativi di II° livello;. - maggiorazioni corrisposte in via continuativa e sistematica. Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi delle assenze dal lavoro previste dal 3° comma dell’art. 2120 c.c. La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nell’anno ai lavoratori. NOTA A VERBALE Per l’anzianità maturata fino al 31 maggio dicembre 1982 nella misura pari ad valgono i seguenti criteri:
A) Per il personale impiegatizio: - una mensilità di retribuzione percepita per ogni anno di lavoro prestato.
B) Per tutto il restante personale:
a) per le anzianità maturate al 31 dicembre 1974: - giorni 12 di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità lavoro fino a 10 anni; - giorni 15 di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:lavoro oltre i 10 anni;
b) per le anzianità maturate dopo il 1) 15/30 della ° gennaio 1975: - giorni 15 di retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72lavoro;
2c) 20/30 della per le anzianità maturate dopo il 1° aprile 1980: - giorni 22 di retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82lavoro. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno saranno conteggiate in ragione di servizio, si computano 1/12 per dodicesimiogni mese compiuto di lavoro. Le frazioni di mese superiori superiore a 15 giorni si computano saranno considerate come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavorolavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 n. 297. Ai sensi e per gli effetti del 2º comma dell'art. 2120 codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio1982, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivin. 297, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 sono escluse dalla quota annua della retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: • i rimborsi spese; • le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; • compensi per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile lavoro straordinario e per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio lavoro festivo; • l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 112, 140, 143 e 144, Parte terza; • l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 85, Parte terza; • le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; • le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; • gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del 3º comma art. 2120 codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 codice civile, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAlL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297 del 1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato che fa parte integrante del presente contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - • • retribuzione come da posizione economica; - • • retribuzione individuale di anzianità ad personam; - • • elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - • • indennità per mansioni superiori; - • • indennità di coordinamento non revocabile; - • • superminimi; - • • assegni ad personam; - • • indennità specifiche; - • • indennità professionali; - • • premio di incentivazione; - • • tredicesima mensilità; - • • indennità sostitutiva del preavviso
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaionon impiegatizio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità della anzianità precedente sulla base dei di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 31.12.71 al 30/12/7230.12.72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 31.12.72 al 29/11/7329.11.73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 30.11.73 al 30/12/7330.12.73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/7331.12.73. Per il personale operaio impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è e commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 31.12.73 al 31/5/8231 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge legge n. 297/82297/82 - 29/5/1982. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di leggele seguenti: - retribuzione come da posizione economicainquadramento; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR)anzianità; - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; - eventuali altre indennità ricorrenti.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavorolavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della L. 29 maggio 1982, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura fine rapporto le seguenti somme: • i rimborsi spese; • le somme concesse occasionalmente a titolo di una mensilità di retribuzione tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili; • i compensi per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile lavoro straordinario e per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio lavoro festivo; • l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 98, 138 e 140; • l'indennità sostitutiva di ferie; • le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; • le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore: • gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. I lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla L. 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti ad un fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo. Le Parti si impegnano, nell'arco della vigenza del presente CCNL, ad istituire una Commissione, costituita pariteticamente da rappresentanti di Assoced e Ugl-Terziario, con il compito di approfondire le tematiche sulla previdenza complementare per i lavoratori del settore e di valutare la fattibilità e formulare proposte in merito alla creazione di un apposito fondo di categoria.
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Trattamento di fine rapporto. 1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente lavoratore compete il trattamento di fine rapporto, salvo che non sia destinato ad alimentare fondi di previdenza complementare cui il lavoratore aderisca o ad altre destinazioni di legge. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al primo comma del novellato art. 2120 Codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: • paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; • eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 116 del presente contratto; • assegni ‘ad personam’; • aumenti di merito e/o superminimi; • tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; • eventuali indennità erogate con la qualifica impiegatizia continuità; • acconti su futuri aumenti contrattuali; • somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrattuale.
2. Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 Maggio 1982, e del preavviso.
3. A decorrere dal 1° Giugno 1982, e fino al 31 Marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’art. 2120 c.c. come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297.
4. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla Legge Maggio 1982, n° 297, a decorrere dal 1° Aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere corrisposta un’indennità computato nella retribuzione di anzianità sino cui al 31 maggio 1982 nella misura pari Titolo XVIII (Trattamento Economico), alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Non saranno invece, computati ad una mensilità alcun effetto nell’anzianità i periodi di retribuzione per ogni anno intero ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di servizioleva.
5. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettiviNel caso di cessazione dell’attività della sede lavorativa, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di periodo trascorso in servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:militare sarà computato nell’anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell’attività stessa.
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/826. Le frazioni norme del presente art. non si applicano nel caso di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori contratto a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavvisotermine.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, lavoro al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità della anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/8231 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - • retribuzione individuale di anzianità – ad personam; - • elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - • indennità per mansioni superiori; - • indennità di coordinamento non revocabile; - • superminimi; - • assegni ad personam; - • indennità specifiche; - • indennità professionali; - • premio di incentivazione; - • tredicesima mensilità; - • indennità sostitutiva del preavviso.
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Trattamento di fine rapporto. 1) In ogni caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.
2) Per i periodi di servizio prestati a partire dall’1/6/1982 il trattamento di cui al comma precedente verrà calcolato in base a quanto stabilito dalla legge 29/5/1982 n. 297.
3) Per i periodi di servizio prestati sino al 31/5/1982 il trattamento suddetto verrà calcolato, salvo quant'altro stabilito dalla stessa legge n. 297 del 1982, nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, fermo restando che per le frazioni di anno il trattamento verrà computato per dodicesimi e le frazioni di mese pari o superiori ai quindici giorni di calendario saranno considerate come mese intero, mentre quelle inferiori non verranno prese in considerazione.
4) Ai fini di cui al comma precedente, il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia, in caso di promozione a categoria impiegatizia, conserva le proprie anzianità maturate nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
5) Per quant'altro non espressamente previsto in materia di trattamento di fine rapporto si applicano le norme della legge 29/5/1982 n. 297.
1) Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.
2) Quando ragioni tecniche derivanti dalla elaborazione meccanografica centralizzata delle retribuzioni lo impediscano, la liquidazione del trattamento dovrà comunque avvenire non oltre trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3) In caso di cessione o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità conserva i diritti acquisiti.
4) Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere tali diritti qualora essi siano stati liquidati dal precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, proprietario.
5) In caso di fallimento della ditta il dipendente ha diritto all’indennità all'indennità di anzianità nella misura preavviso e al trattamento di una mensilità fine rapporto stabiliti dal presente Contratto ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato nei limiti e nelle forme di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:legge.
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno In caso di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno decesso del dipendente, il trattamento di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio fine rapporto e l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavvisopreavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaionon impiegatizio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità della anzianità precedente sulla base dei di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 31.12.71 al 30/12/7230.12.72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 31.12.72 al 29/11/7329.11.73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 30.11.73 al 30/12/7330.12.73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/7331.12.73. Per il personale operaio impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 31 dicembre 1973 al 31/5/8231 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge 29 maggio 1982 n. 297/82297. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di leggele seguenti: - retribuzione come da posizione economicainquadramento; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR)anzianità; - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavorolavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di anzianità servizio prestato sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità il trattamento di retribuzione fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per ogni anno intero di serviziogli effetti del 2° comma dell'art. Per il personale operaio2120 del Codice Civile, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivicome modificato dalla legge 29 maggio 1982, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestaton. 297, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 sono escluse dalla quota annua della retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: rimborsi spese; somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; compensi per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economicalavoro straordinario e festivo; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 94; indennità sostitutiva di ferie di cui all'articolo 72; indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Xxxxxxxx assistenziali (lNPS-INAIL)(1) ; prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell'art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile.
(1) Terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297: ln caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 c.c., nonché‚ in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l'interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Per i lavoratori stagionali il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) deve essere erogato a fine rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare. L’importo potrà anche essere erogato mensilmente purché gestito con la tassazione separata ex lege. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione cessazione del rapporto di lavoro, al dipendente il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5. Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell'Articolo 1, comma 4, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionabile, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità esclusione della quota maturata nell'anno in corso. I datori di anzianità sino lavoro anticiperanno a richiesta del lavoratore e per non più di una volta l'anno, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato. L'ammontare del t.f.r. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria. Per i periodo di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità le quote di retribuzione per ogni anno intero di servizio. accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:
A) Per il personale operaiorapporto di lavoro a servizio intero, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualitàconvivente o non convivente:
1) 15/30 della retribuzione mensile per l'anzianità maturata anteriormente al 1° maggio 1958:
a) al personale già considerato impiegato: 15 gg. per anno di anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 gg. per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72anzianità;
2) 20/30 della retribuzione mensile per l'anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per anno di anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 gg. per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73anzianità;
3) 25/30 della retribuzione mensile per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982 per il personale sub b) 20 gg. per ogni anno di servizio dal 30/11/73 anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l'indennità di anzianità è la seguente:
1) per l'anzianità maturata anteriormente al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile 22 maggio 1974: 8 gg. per ogni anno di servizio anzianità;
2) per l'anzianità maturata dal 31/12/7322 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 gg. per ogni anno di anzianità.
3) per l'anzianità maturata dal 31 dicembre 1978 al 31 dicembre 1979: 15 gg. per ogni anno di anzianità.
4) per l'anzianità maturata dal 31 dicembre 1979 al 29 maggio 1982: 20 gg. per ogni anno di anzianità. Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento. Ai fini del computo del t.f.r., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità solo t.f.r. tale importo dovrà essere maggiorato dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavvisorateo della gratifica natalizia.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia impie- gatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 31 dicembre 1971 al 30/12/7230 dicembre 1972;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 31 dicembre 1972 al 29/11/7329 novembre 1973;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 30 novembre 1973 al 30/12/7330 dicembre 1973;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/7331 dicembre 1973. Per il personale operaio l'indennità l’indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 31 dicembre 1973 al 31/5/8231 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge L. n. 297/82297/82 e smi. Le Ai sensi dell’art. 2120, comma 2, c.c., le voci che rientrano nel T.F.R. TFR sono quelle previste ai sensi di leggele seguenti: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR)) fino al 30 giugno 2020; - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso. Il TFR deve essere versato in concomitanza con il pagamento alla generalità dei lavoratori della Struttura della retri- buzione del mese successivo alla data di cessazione dal servizio. L’anticipazione del TFR è dovuta nei casi previsti dalla legge, fatte salve intese di maggior favore in sede aziendale.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavorolavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di anzianità servizio prestato sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità il trattamento di retribuzione fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979 (allegato 5). Ai sensi e per ogni anno intero di serviziogli effetti del 2° comma dell'art. Per il personale operaio2120 del Codice Civile, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivicome modificato dalla legge 29 maggio 1982, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestaton. 297, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 sono escluse dalla quota annua della retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: rimborsi spese; somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; compensi per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economicalavoro straordinario e festivo; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 93; indennità sostitutiva di ferie di cui all'articolo 70; indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL) (1); prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell'art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l'interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 16 Aprile 1999. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.
(1) Terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297: ln caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 c.c., nonché‚ in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaionon impiegatizio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità della anzianità precedente sulla base dei di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 : 1)15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 31.12.71 al 30/12/72;
2) 20/30 30.12.72; 2)20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 31.12.72 al 29/11/73;
3) 25/30 29.11.73; 3)25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 30.11.73 al 30/12/73;
4) 30/30 30.12.73; 4)30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/7331.12.73. Per il personale operaio non impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 31.12.73 al 31/5/8231 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge legge n. 297/82297 del 29/5/1982. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di leggele seguenti: - retribuzione come da posizione economicainquadramento; - retribuzione individuale di anzianità ad personamanzianità; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; eventuali altre indennità
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaionon impiegatizio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità della anzianità precedente sulla base dei di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) : 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 31.12.71 al 30/12/72;
2) 30.12.72; 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 31.12.72 al 29/11/73;
3) 29.11.73; 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 30.11.73 al 30/12/73;
4) 30.12.73; 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/7331.12.73. Per il personale operaio impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è e commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 31.12.73 al 31/5/8231 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge legge n. 297/82297/82 - 29/5/1982. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di leggele seguenti: - retribuzione come da posizione economicainquadramento; - retribuzione individuale di anzianità ad personamanzianità; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; eventuali altre indennità ricorrenti.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità determinazione della quota di cui al 1° comma del novellato art. 2120 cod. civ. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - minimo contrattuale e I.v.c.; - scatti di anzianità sino e scatti consolidati; - aumenti di merito e/o superminimi; - contingenza di cui alla legge n. 297/1982; - premio di produzione; - E.d.r.; - 13ª e 14ª mensilità; - indennità sostitutiva di mensa; - indennità maneggio denaro; - indennità sostitutiva generi in natura; - elementi salariali previsti da accordi integrativi di secondo livello; - maggiorazioni corrisposte in via continuativa e sistematica. Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi delle assenze dal lavoro previste dal 3° comma dell'art. 2120 cod. civ. La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nell'anno ai lavoratori. Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio dicembre 1982 nella misura pari ad valgono i seguenti criteri.
A) Per il personale impiegatizio: - una mensilità di retribuzione percepita per ogni anno di lavoro prestato.
B) Per tutto il restante personale:
a) per le anzianità maturate al 31 dicembre 1974: - giorni 12 di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità lavoro fino a 10 anni; - giorni 15 di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:lavoro oltre i 10 anni;
b) per le anzianità maturate dopo il 1) 15/30 della ° gennaio 1975: - giorni 15 di retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72lavoro;
2c) 20/30 della per le anzianità maturate dopo il 1° aprile 1980: - giorni 22 di retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82lavoro. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno saranno conteggiate in ragione di servizio, si computano 1/12 per dodicesimiogni mese compiuto di lavoro. Le frazioni di mese superiori superiore a 15 giorni si computano saranno considerate come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavorolavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di anzianità servizio prestato sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità il trattamento di retribuzione fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall'art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per ogni anno intero di serviziogli effetti del 2° comma dell'art. Per il personale operaio2120 del Codice Civile, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivicome modificato dalla legge 29 maggio 1982, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestaton. 297, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 sono escluse dalla quota annua della retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: ▪ rimborsi spese; ▪ somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; ▪ compensi per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economicalavoro straordinario e festivo; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - ▪ indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 94; ▪ indennità sostitutiva di ferie di cui all'articolo 72; ▪ indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; ▪ indennità economiche corrisposte da Istituti assistenziali (lNPS-INAIL)(1) ; ▪ prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; ▪ ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all'osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell'art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile.
(1) Terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297: ln caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110 c.c., nonché‚ in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l'interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Per i lavoratori stagionali il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) deve essere erogato a fine rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare. L’importo potrà anche essere erogato mensilmente purché gestito con la tassazione separata ex lege. Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell'indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.
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Trattamento di fine rapporto. 1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.
2. Per il personale operaionon impiegatizio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità della anzianità precedente sulla base dei di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) : 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 31.12.71 al 30/12/72;
2) 30.12.72; 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 31.12.72 al 29/11/73;
3) 29.11.73; 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 30.11.73 al 30/12/73;
4) 30.12.73; 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/7331.12.73.
3. Per il personale operaio impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è e commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 31.12.73 al 31/5/8231 maggio 1982.
4. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 quindici giorni si computano come mese intero.
5. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge legge n. 297/82297/82 - 29/5/1982.
6. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di leggele seguenti: - retribuzione come da posizione economicainquadramento; - retribuzione individuale di anzianità ad personamanzianità; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; eventuali altre indennità ricorrenti.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità lavoro subordinato il prestatore di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari lavoro ha diritto ad una mensilità trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione per ogni anno intero utile ai fini del calcolo del trattamento di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura fine rapporto le seguenti somme: − i rimborsi spese; − le somme concesse occasionalmente a titolo di una mensilità di retribuzione tantum, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; − i compensi per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con lavoro straordinario e per lavoro festivo; − la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; − l'indennità sostitutiva di xxxxx; − la indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall' IRPEF - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; − gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Ai sensi del terzo comma art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità una indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaionon impiegatizio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità della anzianità precedente sulla base dei di criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità alla indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) : - 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 31 dicembre 1971 al 30/12/72;
2) 30 dicembre 1972; - 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 31 dicembre 1972 al 29/11/73;
3) 29 novembre 1973; - 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 30 novembre 1973 al 30/12/73;
4) 30 dicembre 1973; - 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/7331 dicembre 1973. Per il personale operaio impiegatizio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 31 dicembre 1973 al 31/5/8231 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 quindici giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge legge n. 297/82297 del 29 maggio 1982. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di leggele seguenti: - retribuzione come da posizione economicainquadramento; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR)anzianità; - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni "ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali"; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso; - eventuali altre indennità ricorrenti.
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Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavorolavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un’indennità n. 297 e secondo le norme del presente articolo. Per i periodi di anzianità servizio prestato sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità il trattamento di retribuzione fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 86 del C.C.N.L. 14 dicembre 1979. Ai sensi e per ogni anno intero di serviziogli effetti del 2° comma dell’art. Per il personale operaio2120 del Codice Civile, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivicome modificato dalla legge 29 maggio 1982, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestaton. 297, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 sono escluse dalla quota annua della retribuzione mensile utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: • rimborsi spese; • somme concesse occasionalmente a titolo di «una tantum», gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; • compensi per ogni anno di servizio dal 31/12/71 al 30/12/72;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 al 29/11/73;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 al 30/12/73;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/73. Per il personale operaio l'indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31/12/73 al 31/5/82. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economicalavoro straordinario e festivo; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - • indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’articolo 95; • indennità sostitutiva di ferie di cui all’articolo 72; • indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo nonché il 50% delle stesse quando hanno carattere continuativo; • indennità economiche corrisposte da Xxxxxxxx assistenziali (lNPS-INAIL)3; • prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; • ogni elemento espressamente escluso dalla contrattazione integrativa collettiva. In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto il trattamento di fine rapporto, la ditta cessionaria, ove non intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro in precedenza prestato, sarà tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento. In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabilite nel presente contratto, come per il licenziamento, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato a norma dell’art. 2751 del Codice Civile. In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le norme contenute nel Codice Civile. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e in ogni caso non oltre il secondo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto l’interesse legale a decorrere dalla data della cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto (Legge 297/82) può essere erogato a fine rapporto di lavoro o “all’atto del pagamento della retribuzione oraria” fermo restando quanto previsto dall’art. 17 del CCNL 16 Aprile 1999. CHIARIMENTO A VERBALE Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto.
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Trattamento di fine rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia impie- gatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio. Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/71 31 dicembre 1971 al 30/12/7230 dicembre 1972;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/72 31 dicembre 1972 al 29/11/7329 novembre 1973;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30/11/73 30 novembre 1973 al 30/12/7330 dicembre 1973;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31/12/7331 dicembre 1973. Per il personale operaio l'indennità l’indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità mensi- lità dal 31/12/73 31 dicembre 1973 al 31/5/8231 maggio 1982. Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la Legge L. n. 297/82. Le voci che rientrano nel T.F.R. Tfr sono quelle previste ai sensi di legge: - retribuzione come da posizione economica; - retribuzione individuale di anzianità ad personam; - elemento aggiuntivo di retribuzione (EADREadr); - indennità per mansioni superiori; - indennità di coordinamento non revocabile; - superminimi; - assegni ad personam; - indennità specifiche; - indennità professionali; - premio di incentivazione; - tredicesima mensilità; - indennità sostitutiva del preavviso
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