Common use of Trattamento di fine rapporto Clause in Contracts

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.19821°.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.19821°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato nell’allegato n. 107). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)8). E’ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il trattamento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previsione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l’esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni Oltre al preavviso di cui all’art. 26, o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avrà diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di cessazione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 58 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, . Il calcolo dell'indennità va effettuato per ciascun anno di servizio, una quota pari tutto il personale e comunque non superiore all’importo per l'intera anzianità sulla base della retribuzione dovuta di cui all’art. 58, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell'art. 2121 del C.C. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall'indennità di contingenza maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per l’anno stesso divisa per 13,5lavoro straordinario, l'aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese uguali pari o superiori a quindici giornisuperiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tale disciplina si applica ai rapporti A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la Legge 29 maggio 1982 n. 297. L'indennità di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia cessazione del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)servizio. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l'interesse legale con decorrenza dal giorno dell'effettiva cessazione del servizio. In caso di fine rapporto sono dovute decesso della dipendente o del dipendente l'indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del secondo le norme contenute nel Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)Civile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di risoluzione del rapporto di lavoro, l’operaio al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola sommandocalcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio, servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso divisa per diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici 14 (quattordici) giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioèTenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla data seconda scadenza mensile di entrata in vigore della legge 29.5.1982cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamateresiduo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)sede giudiziale. In caso di morte dell’operaiosignificative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’artParti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Delle

Trattamento di fine rapporto. In ogni Oltre al preavviso di cui all’art.71 o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunti a tempo indeterminato avranno diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di cessazione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 41 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, . Il calcolo del TFR va effettuato per ciascun anno di servizio, una quota pari tutto il personale e comunque non superiore all’importo per l’intera anzianità sulla base della retribuzione dovuta di cui all’art.41, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell’art. 2121 del C.C. modificato con L.31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingenza maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo del TFR. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per l’anno stesso divisa per 13,5lavoro straordinario, l’aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese uguali pari o superiori a quindici giornisuperiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, Il TFR deve essere versata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia cessazione del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)servizio. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione del servizio. In caso di decesso della lavoratrice o del lavoratore il trattamento TFR e quella sostitutiva di fine rapporto sono dovute preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 secondo le norme del Codice civileCivile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento Per quanto riguarda le anticipazioni del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non T.F.R. si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)fa riferimento alla normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni Oltre al preavviso di cui all’art. 72 o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avranno diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di cessazione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 42 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, . Il calcolo dell’indennità va effettuato per ciascun anno di servizio, una quota pari tutto il personale e comunque non superiore all’importo per l’intera anzianità sulla base della retribuzione dovuta di cui all’art. 42, maggiorata dei ratei di 13a e 14a mensilità. Ai sensi dell’art. 2121 c.c. modificato con L. 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingen- za maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per l’anno stesso divisa per 13,5lavoro straordinario, l’aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continua- tive. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese uguali pari o superiori a quindici giornisuperiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tale disciplina si applica ai rapporti A partire dal 1° giugno 1982 trova piena applicazione la L. 29 gennaio 1982 n. 297. L’indennità di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia cessazione del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)servizio. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteg- giato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione del servizio. In caso di fine rapporto sono dovute decesso della dipendente o del dipendente l’indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 secondo le norme del Codice codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento Per quanto riguarda le anticipazioni del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)fa riferimento alla normativa vigente.

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Samples: www.frgeditore.it

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione retribu- zione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, lavoro con decorrenza dal 1.6.19821 giugno 1982, a partire, cioè, partire cioè dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, Legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.19821° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali dei Contratti Collettivi Nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)Provinciali preesistenti. In caso di morte dell’operaio, le indennità indenni- tà spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civileCivile. Xxx Ove l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa - o di altra corrispondente – corrispon- dente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo massimo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali6 mesi dal decesso. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR T. F. R. per l’effettivo lavoro ordinario svoltosvol- to, pari all’8,63 per cento a11’8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provincialeprovincia- le; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento l0% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR T.F.R. non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)elemento.

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Samples: Contratto Provinciale Operai Agricoli

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di risoluzione del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un al Lavoratore compete il trattamento di fine rapporto che previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato Art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni lorde Normali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione quali indennità di turno notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della contrattazione di secondo livello. Il trattamento di cui sopra si calcola sommandocalcola, ai sensi dell’Art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio, servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione Retribuzione Mensile Normale e Tredicesima dovuta per l’anno stesso divisa per diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione retribu- zione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza decorren- za dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste pre- viste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 1013). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto rap- porto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno ter- reno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare con- tinuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 1114).

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Samples: Verbale Di Accordo

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, riferimento per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia il calcolo del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamateè costituita dai seguenti emolumenti. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982le aree professionali dalla 1ª alla 3ª: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, si applicano le disposizioni previste in merito alla ove spettino, da assegno di cui all’art. 90, ultimo comma; indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (rischio; indennità per ultimo vedi artlavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all’art. 46 92, 3° comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all’art. 101; eventuale ex premio di rendimento aziendale. Per i quadri direttivi: stipendio; tutti gli emolumenti costitutivi del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni compresa, ove spetti, l’indennità di giornate spettanti per ciascun anno rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10). In caso di morte dell’operaiocarattere eccezionale, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto quanto corrisposto a titolo non occasionaledi effettivo rimborso, tale misura è elevata anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 61 e 79 o, comunque, corrisposti con finalità similari al 10 per cento quadro direttivo trasferito o in missione. Nei confronti del salario contrattualepersonale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1° novembre 1999, limitatamente alle anzidette orecontinua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l’art. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).45 del predetto ccnl. PARTE SPECIALE QUADRI DIRETTIVI

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, riferimento per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia il calcolo del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamateè costituita dai seguenti emolumenti. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982le aree professionali: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, si applicano le disposizioni previste in merito alla ove spettino, da assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all’art. 28; assegno di cui all’art. 93, ultimo comma; indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (rischio; indennità per ultimo vedi artlavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all’art. 46 95, 3° comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all’art. 104; eventuale ex premio di rendimento aziendale. Per i quadri direttivi: stipendio; tutti gli emolumenti costitutivi del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni compresa, ove spetti, l’indennità di giornate spettanti per ciascun anno rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10). In caso di morte dell’operaiocarattere eccezionale, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto quanto corrisposto a titolo non occasionaledi effettivo rimborso, tale misura è elevata anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 64 e 82 o, comunque, corrisposti con finalità similari al 10 per cento quadro direttivo trasferito o in missione. Nei confronti del salario contrattualepersonale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1° novembre 1999, limitatamente alle anzidette orecontinua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l’art. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).45 del predetto ccnl. PARTE SPECIALE QUADRI DIRETTIVI

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Trattamento di fine rapporto. In ogni Oltre al preavviso di cui all’art. 72 o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al pe- nultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo in- determinato avranno diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di cessazione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 42 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, . Il calcolo dell’indennità va effettuato per ciascun anno di servizio, una quota pari tutto il personale e comunque non superiore all’importo per l’intera anzianità sulla base della retribuzione dovuta di cui all’art. 42, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell’art. 2121 del c.c. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingenza maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per l’anno stesso divisa per 13,5lavoro straordinario, l’aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese uguali pari o superiori a quindici giornisuperiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tale disciplina si applica ai rapporti A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la legge 29 gennaio 1982 n. 297. L’indennità di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia cessazione del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)servizio. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione del servizio. In caso di fine rapporto sono dovute decesso della dipendente o del dipendente l’indennità di anzianità e quella so- stitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 secondo le norme del Codice civileCivile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della Ferma restando la normativa INPS in materia, per quanto riguarda le anticipazioni del T.F.R. ed in subordine alle seguenti causali: ristrutturazione prima casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso ; • grave danneggiamento della propria abitazione a seguito di essa – o calamità naturale; • spese pre-adottive in caso di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) adozione internazionale; • necessità di affitto per un periodo donne in caso di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).violenza;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste pre- viste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto rappor- to sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svoltosvol- to, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provincialepro- vinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e e, comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso stesso, divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, anno computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, lavoro con decorrenza dal 1.6.19821° giugno 1982, a partire, cioè, partire cioè dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, Legge 29.05.1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.19821° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità all’indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)preesistenti. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto diritto, indicati nell’art. 2122 del Codice civileCivile. Xxx Ove l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR T. F. R. per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento all’8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento 10% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi casi, il TFR T. F. R. non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)elemento. Disposizioni previste dai Patti Collettivi Nazionali di Lavoro per i salariati fissi e operai agricoli, precedenti alla data del 6 agosto 1976, da applicarsi in mancanza di disposizioni previste in merito dei contratti collettivi provinciali e regionali preesistenti.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi artdall’art. 46 39 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)CPL 4 agosto 2008. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa - o di altra corrispondente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali), fino alla fine dell’annata agricola in corso. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato (OTD) compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)elemento.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato indeter- minato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommandosom- mando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi compu- tandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto rap- porto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti flo- rovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato nell’allegato n. 107). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia fa- miglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto di- ritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento mo- mento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario ordi- nario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattualecontrat- tuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)8). E’ costituito, con la medesima tempistica prevista per il Fondo di previdenza complementare, un Fondo nazionale con la finalità di accantonare il tratta- mento di fine rapporto degli operai a tempo determinato. Il versamento della contribuzione al Fondo di cui al precedente comma viene effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successi- vamente stabilite tra le parti e partirà contemporaneamente ai versamenti previsti per il Fondo di previdenza integrativa. La Commissione paritetica, costituita per il Fondo di previdenza integrativa, è incaricata di elaborare una proposta di Statuto e di Regolamento del Fondo di cui al presente articolo, uno specifico progetto di fattibilità con una previ- sione dei costi e dei versamenti, nonché le modalità per l’esercizio da parte degli operai della facoltà di iscrizione al predetto Fondo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, riferimento per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia il calcolo del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamateè costituita dai seguenti emolumenti. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982le aree professionali: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, si applicano le disposizioni previste in merito alla ove spettino, da assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all’art. 28 del ccnl 8 dicembre 2007; assegno di cui all’art. 99, ultimo comma; indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali rischio; indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all’art. 101, 3° comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all’art. 110; eventuale ex premio di rendimento aziendale. Per i quadri direttivi: stipendio; tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l’indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 70 e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art88 o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione. 46 Nei confronti del CCNL operai agricoli e florovivaisti personale già destinatario del giugno 1979contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1° novembre 1999, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l’art. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed 45 del predetto ccnl. Nel periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2018 il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’artdei lavoratori/lavoratrici è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).PARTE SPECIALE QUADRI DIRETTIVI

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Samples: Verbale Di Accordo

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso Oltre al preavviso di cessazione cui all’art. 64 o, in difetto, oltre a corrispondere l’indennità di cui all’ art.64, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l’azienda deve corrispondere al lavoratore un trattamento di fine rapporto. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si computano come mese intero, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla legge 29/05/1982 n. 297. Ai sensi e per gli effetti del 2 comma dell’articolo 2120 C.C:, come modificato dalla Legge 29 Maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. le seguenti somme: – rimborsi spese; – le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum”, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; – i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; – l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui all’art.64; – le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo; – l’indennità di diaria e trasferta di cui all’art. 39, anche se corrisposta in modo continuativo, che rientra nei limiti dei valori giornalieri esenti dall’IRPEF; – le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL); – le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; – gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. Il prestatore di lavoro, con almeno sette anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto ad un trattamento nel caso di fine cessazione del rapporto che si calcola sommandoalla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte entro i limiti del 10% degli aventi diritto, per ciascun anno di serviziocui al precedente comma, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5del 40% del numero dei dipendenti. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, richiesta deve essere giustificata dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).necessità di:

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Samples: www.flai.it

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.19821°.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.19821°.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato nell'allegato n. 107). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx Ove l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa - o di altra corrispondente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio All'operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)8).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dell’agricoltura

Trattamento di fine rapporto. In ogni Oltre al preavviso di cui all’art. 26, o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avrà diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di cessazione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 58 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, . Il calcolo dell’indennità va effettuato per ciascun anno di servizio, una quota pari tutto il personale e comunque non superiore all’importo per l’intera anzianità sulla base della retribuzione dovuta di cui all’art. 58, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell’art. 2121 c.c. modificato con L. 31 marzo 1977, n. 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingen- za maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per l’anno stesso divisa per 13,5lavoro stra- ordinario, l’aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese uguali pari o superiori a quindici giornisuperiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tale disciplina si applica ai rapporti A partire dal 1° giugno 1982 trova piena applicazione la L. 29 maggio 1982, n. 297. L’indennità di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia cessazione del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)servizio. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento ritardo dovuto a contestazione o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteg- giato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione del servizio. In caso di fine rapporto sono dovute decesso della dipendente o del dipendente l’indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice secondo le norme contenute nel codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).

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Samples: Accordo Per L’applicazione Del Decreto Legislativo 626/94

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di risoluzione del rapporto di lavoro, l’operaio al Lavoratore compete il Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello, salvo che non siano stati esplicitamente considerati utili in sede di stipula dell’Accordo. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola sommandocalcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio, servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso divisa per diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici 14 (quattordici) giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioèTenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla data seconda scadenza mensile di entrata in vigore della legge 29.5.1982cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile dello 0,25% (zero virgola venticinque percento) su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamateresiduo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)sede giudiziale. In caso di morte dell’operaiosignificative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’artParti s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e rivalutazione mensile. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

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Samples: enbic.it

Trattamento di fine rapporto. In ogni Oltre al preavviso di cui all’art.70 o, in difetto, alla corrispondente indennità di cui al penultimo comma dello stesso articolo, la lavoratrice ed il lavoratore assunta/o a tempo indeterminato avranno diritto, fino al 31 maggio 1982, sia in caso di cessazione licenziamento, sia in caso di dimissioni, ad una indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione di cui all’art. 41 per ogni anno di servizio prestato per tutta la durata del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, . Il calcolo dell’indennità va effettuato per ciascun anno di servizio, una quota pari tutto il personale e comunque non superiore all’importo per l’intera anzianità sulla base della retribuzione dovuta di cui all’art. 41, maggiorata dei ratei di 13° e 14° mensilità. Ai sensi dell’art. 2121 del C.C. modificato con legge 31 marzo 1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall’indennità di contingenza maturati posteriormente al 31 gennaio 1977 sono esclusi dalla base di computo della indennità di anzianità. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per l’anno stesso divisa per 13,5lavoro straordinario, l’aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative. La quota è proporzionalmente ridotta per le Le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese uguali pari o superiori a quindici giornisuperiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Tale disciplina si applica ai rapporti A partire dal 1 giugno 1982 trova piena applicazione la Legge 29 gennaio 1982 n. 297. L’indennità di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, anzianità deve essere versata entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia cessazione del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)servizio. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento ritardo dovuto a contestazioni o ad altre cause non imputabili alla lavoratrice od al lavoratore sarà conteggiato l’interesse legale con decorrenza dal giorno dell’effettiva cessazione del servizio. In caso di fine rapporto sono dovute decesso della dipendente o del dipendente l’indennità di anzianità e quella sostitutiva di preavviso saranno corrisposte agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 secondo le norme del Codice civileCivile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento Per quanto riguarda le anticipazioni del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non T.F.R. si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)fa riferimento alla normativa vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 1013). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 1114).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun ciascuno anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.19821° giugno 1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, 29 maggio 1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del dei trattamento di fine rapporto rapporto, si intendono qui integralmente integral- mente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982primo giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità è do- xxxx al lavoratore a tempo indeterminato un’indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni in ragione di giornate spettanti per ciascun ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda in misura di: Dalla data dell’11 novembre 1967 va aggiunto il valore forfettario della casa, orto, porcile e pollaio (euro 14,98). La retribuzione da prendersi a base per la determinazione dell’in- dennità di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)è quella percepita al 31 maggio 1982: paga base e contingenza più un dodicesimo della tredicesima mensilità e della 14a mensilità e più tutti gli elementi retributivi che compon- gono la retribuzione. La liquidazione di detta indennità deve computarsi in dodicesimi per l’eventuale frazione di anno. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento trattamen- to di fine rapporto sono dovute vanno liquidate agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civileCivile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa Agli inizi di abitazione, ogni anno e comunque entro il 31 maggio l’azienda do- vrà trasmettere al proprio dipendente il relativo prospetto indican- do la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o somma accantonata a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)titolo.

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Samples: Contratto Interprovinciale Operai Agricoli E Florovivaisti Province Di Forli’ Cesena E Rimini

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso La retribuzione annua di cessazione di rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, riferimento per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia il calcolo del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamateè costituita dai seguenti emolumenti. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982le aree professionali: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare; e, si applicano le disposizioni previste in merito alla ove spettino, da assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all’art. 32; assegno di cui all’art. 99, ultimo comma; indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali rischio; indennità per lavori svolti in locali sotterranei; concorso spese tranviarie; indennità di cui all’art. 101, 3° comma; indennità di turno diurno; assegni di cui all’art. 110; eventuale ex premio di rendimento aziendale. Per i quadri direttivi: stipendio; tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l’indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 70 e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art88 o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione. 46 Nei confronti del CCNL operai agricoli e florovivaisti personale già destinatario del giugno 1979contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1° novembre 1999, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l’art. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed 45 del predetto ccnl. Nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2014 il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’artdei lavoratori/lavoratrici è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).PARTE SPECIALE QUADRI DIRETTIVI

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Samples: Verbale Di Accordo

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione risoluzione del rapporto spetterà al dirigente, a parte quanto previsto dall’art. 26, un trattamento di rapporto qufanitone rapp disposto dall’art. 2120 del cod. civ., co maggio 1982, n. 297. Le somme di lavorocui al comma che precede, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un carico di appositi fondi di bilancio del Consorzio, saranno investite, mediante polizze collettive vita, ossia (polizze aziendali) a beneficio intero. In caso di adesione del dirigente al Fondo di previdenza complementare a carattere integrativo di cui al successivo art. 29-bis è fatta salva la possibilità di conferire la quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto che si calcola sommandoa tale Fondo, in base a quanto previsto dalla normativa in materia. Con riferimento al comma 2 del citato art. 2120 del cod. civ., per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia il computo del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione, gli importi di retribuzione variabile collegati al 1.6.1982raggiungimento di obiettivi ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità con esclusione di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì parte della retribuzione l’equivalente del vitto e d dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non occasionaleconsuetudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).corrisposti in funzione del

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per I Dirigenti Dei Consorzi Ed Enti

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno lo stesso anno divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di annod’anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti rapporto di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982corrispondenza al 1° giugno 1982, a partire, cioè, partire dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, n. 297297/ 82, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto rapporto, si intendono qui integralmente richiamatedichiarate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.19821° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità all’indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL e preesistenti, operai agricoli e florovivaisti del 25 giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)in allegato. In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed e il trattamento di fine rapporto rapporto, sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. nell’Art 2122 del Codice civileCivile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato beneficato della casa di abitazione, abitazione la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) ), per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provincialiuguale a sei mesi. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio Per gli operai a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, trattamento di fine rapporto è pari all’8,63 per cento all’8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; escluso il 3 elemento per le ore di l’effettivo lavoro non ordinario, svolto xxxxxx.xxx. 57 CCNL. TABELLA INDENNITA’ ANZIANITA’ PER GLI OPERAI AGRICOLI - gg 3 all’anno a titolo non occasionale, tale misura è elevata tutto il 10 novembre 1945 - gg 5 all’anno dall’11 novembre 1945 al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)novembre 1948 - gg 6 all’anno dall’11 novembre 1948 al 10 novembre 1955 - gg 7 all’anno dall’11 novembre 1955 al 10 novembre 1962 - gg 10 all’anno dall’11 novembre 1962 al 10 novembre 1967 - gg 12 all’anno dall’11 novembre 1967 al 10 novembre 1969 - gg 14 all’anno dall’11 novembre 1969 al 10 novembre 1972 - gg 18 all’anno dall’agosto 1972 al 31 dicembre 1973 - gg 25 all’anno dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975 - gg 26 all’anno dal 1° gennaio 1976 al 31 maggio 1982.

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Samples: Contratto Integrativo Inter Provinciale Di Lavoro Del c.c.n.l. Del 22 10 2014 ( Che Viene Integralmente Richiamato) Per Gli Operai Dipendenti Dalle Aziende Agricole, Agrituristiche,avicole, Cunicole E Dalle Aziende Florovivaistiche Della Provincia Di Como E Lecco

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di risoluzione del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento al Lavoratore compete il Trattamento di fine rapporto che previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni Individuali Mensili dell’anno e delle quote di tredicesima mensilità spettanti. Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di fine rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di secondo livello. Non concorrono nella determinazione del T.F.R. le somme pagate per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le indennità sostitutive. Il trattamento di cui sopra si calcola sommandocalcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per ciascun anno di servizio, servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione Retribuzione Individuale Mensile e Tredicesima dovuta per l’anno stesso divisa per diviso 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici 14 (quattordici) giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1.6.1982, a partire, cioèTenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla data seconda scadenza di entrata in vigore della legge 29.5.1982cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo pagamento, n. 297il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse del 3% (tre per cento) superiore al tasso ufficiale di sconto, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento su tutti i saldi mensilmente dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamatedovuto o residuo s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da lavoro. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi artsede giudiziale. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10). In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa – o di altra corrispondente – come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari all’8,63 per cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11).La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Dipendenti Di

Trattamento di fine rapporto. In ogni caso di cessazione di del rapporto di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione retribu- zione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, lavoro con decorrenza dal 1.6.19821 giugno 1982, a partire, cioè, partire cioè dalla data di entrata in vigore della legge 29.5.1982, Legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.19821° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali dei Contratti Collettivi Nazionali e provinciali preesistenti (per ultimo vedi art. 46 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta nell’Allegato n. 10)Provinciali preesistenti. In caso di morte dell’operaio, le indennità indenni- tà spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 del Codice civileCivile. Xxx l’operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell’uso di essa - o di altra corrispondente – corrispon- dente - come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo massimo di tempo da fissarsi nei contratti provinciali6 mesi dal decesso. Quando lo stesso operaio avesse avuto in coltivazione un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la coltivazione sino al realizzo dei raccolti in corso al momento del decesso. All’operaio a tempo determinato compete il TFR T. F. R. per l’effettivo lavoro ordinario svoltosvol- to, pari all’8,63 per cento a11’8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provincialeprovincia- le; per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10 per cento l0% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR T.F.R. non si calcola sul terzo elemento (Allegato n. 11)elemento.

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Samples: Contratto Provinciale Operai Agricoli