Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà Le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale, in forza di disposizione legislative e/o di altre norme: - a partire dal giorno seguente líinfortunio e per un massimo di 12 mesi, una integrazione tale da consentire al medesimo dellíindennit‡, percepita in forza di percepire durante il periodo disposizioni legislative e/o di malattia o infortunio altre norme, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la retribuzione. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Tale trattamento non Ë cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, e comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente art. Ë subordinato al riconoscimento della malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solareprofessionale o infortunio da parte dellíistituto assicuratore, salvo il nonchÈ alla presentazione dei seguenti documenti: - denuncia dellíinfortunio sul lavoro e della malattia professionale nel termine e con le modalit‡ previste dalla normativa vigente in materia; - in caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia ricovero ospedaliero il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia lavoratore Ë tenuto a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore presentare il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni certificato di ricovero ospedalierorilasciato dallíamministrazione ospedaliera o líattestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di trattamento dimissione. I conteggi finali dellíintegrazione saranno effettuati in day hospitalbase ai certificati definitivi rilasciati dallíistituto assicuratore. Líazienda corrisponder‡, alla scadenza dei singoli periodi di assenza per sottoporsi alle citate te-rapiepaga, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionatalíindennit‡ di infortunio a carico dellíINAIL. In tali giornate CiÚ a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dallíIstituto medesimo il dipendente ha diritto loro sollecito rimborso, in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali non oltre 60 giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestatodalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate.
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Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunioin-fortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. An° A - 1) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio servizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattiamalattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale personale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore la-voratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS del-l'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, 1985 pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, febbraio1985 sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.
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Samples: CCNL Agidae 2006/2009
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-ven- gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-ser- vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-ma- lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-per- sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-repe- ribilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato sa- bato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-in- validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-te- rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.
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Samples: CCNL Scuola 2006/2009
Trattamento economico. Ferme restando le norme 1. I compensi per ogni ora di legge attività svolta ai sensi dell'art. 48 sono stabiliti secondo la seguente tabella: 01.01.99 01.01. 2000 onorario professionale 20.123 20.405 incremento quadriennale 646 656 indennità piena disponibilità 2.610 2.646 Incremento quadriennale i.p.d. 317 322
2. L'onorario professionale è incrementato, per quanto concerne il trattamento ogni ora di malattia e attività, dell'importo indicato in tabella al compi- mento di infortunio, il datore ogni quadriennio di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo anzianità di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta laurea dal primo giorno del mese precedente la malattia successivo.
3. L'indennità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di continuità assi- stenziale, ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi e della libera professione di cui all’art. 51. Tali medici debbono optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennità è incrementata del- l'importo indicato in tabella per un massimo ogni quadriennio di 180 giorni nell'anno solareanzianità di laurea, salvo il caso dal primo giorno del mese successi- vo.
4. Il compenso aggiuntivo‚ è corrisposto con i criteri di aspettativa richiesta dal dipendente cui all'art. 17, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al n. A) 1 del presente articoloaccordo, come specificato all'art. Agli effetti retributivi45, lettera A2, comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 52, commi 8 e 11, è corrisposto al medico un compenso per ogni periodo ora di malattia il computo incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 01.01.2000. Al medico spettano eventuali quote variabi- li per prestazioni o attività aggiuntive previste dagli accordi regionali.
6. Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stes- so, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda, un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'in- dividuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si inizia dal 1° giorno riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di assenza. Quando si tratta previdenza di ricaduta cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Socia- le 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella stessa malattia o misura del 13% di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto cui l'8,125% a proprio carico dall'inizio della malattiae il 4.875% a carico del medico.
8. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscaliL'Azienda versa all’ENPAM, con i tempi e le fasce orarie di repe-ribilità modalità di cui al Decreto comma precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, comma 4, affinché questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del Ministero medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della Sanità dell'8 gennaio 1985legge n. 379/90.
9. I compensi, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985indipendentemente dalle modalità attraverso le quali viene assicurata la continuità assisten- ziale, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestatosvolge l'attività.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio servizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattiamalattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale personale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresicom- presi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-in- validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapieterapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.
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Samples: CCNL Scuola 2016 2018
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortuniomalattia, il datore di lavoro l'Istituto corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. An° A - 1) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio servizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattiamalattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale personale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. accertamento In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro l'istituto ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, 1985 pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, 7/2/1985 sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-10.00 - 12.00/17.00 - 19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.
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Samples: CCNL Agidae 2002 2005
Trattamento economico. Ferme restando le norme 1. I compensi per ogni ora di legge attività svolta ai sensi dell'art. 48 sono stabiliti secondo la seguente tabella: 01.01.1999 01.01. 2000 onorario professionale 20.123 20.405 incremento quadriennale 646 656 indennità piena disponibilità 2.610 2.646 Incremento quadriennale i.p.d. 317 322
2. L'onorario professionale è incrementato, per quanto concerne il trattamento ogni ora di malattia e attività, dell'importo indicato in tabella al compimento di infortunio, il datore ogni quadriennio di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo anzianità di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta laurea dal primo giorno del mese precedente la malattia successivo.
3. L'indennità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di continuità assistenziale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi e della libera professione di cui all’art. 51. Tali medici debbono optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennità è incrementata dell'importo indicato in tabella per un massimo ogni quadriennio di 180 giorni nell'anno solareanzianità di laurea, salvo il caso dal primo giorno del mese successivo.
4. Il compenso aggiuntivo‚ è corrisposto con i criteri di aspettativa richiesta dal dipendente cui all'art. 17, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al n. A) 1 del presente articoloaccordo, come specificato all'art. Agli effetti retributivi45, lettera A2 comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 52, commi 8 e 11, è corrisposto al medico un compenso per ogni periodo ora di malattia il computo incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 01.01.2000. Al medico spettano eventuali quote variabili per prestazioni o attività aggiuntive previste dagli accordi regionali.
6. Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1 e al comma 4, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si inizia dal 1° giorno riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di assenza. Quando si tratta previdenza di ricaduta cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella stessa malattia o misura del 13% di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto cui l'8,125% a proprio carico dall'inizio della malattiae il 4,875% a carico del medico.
8. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscaliL'Azienda versa all’ENPAM, con i tempi e le fasce orarie di repe-ribilità modalità di cui al Decreto comma precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, comma 4, affinché questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del Ministero medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della Sanità dell'8 gennaio 1985legge n. 379/90.
9. I compensi, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985indipendentemente dalle modalità attraverso le quali viene assicurata la continuità assistenziale, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestatosvolge l'attività.
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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale
Trattamento economico. Ferme restando 1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.
2. Sino a quando i prossimi contratti collettivi nazionali non avranno stabilito una diversa disciplina, rimangono ferme tutte le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortuniopreviste dai CCNL vigenti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivinonché, per ogni periodo di malattia gli ambiti ove lo stesso sia ancora in vigore, dall'art. 7, comma 2 (Trattamento economico) del CCNL quadro transitorio stipulato il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento26 maggio 1997.
3. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS distacco ai sensi dell'art. 8, comma 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), al dirigente sindacale è garantito: − il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del diritto dell'indennità medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati; − i periodi di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilasciotrattamento pensionistico.
4. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o temporaneamente in-validanti qualila retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.
5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a mero titolo esemplificativotempo pieno o parziale, emodialisi o chemioterapianon retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono esclusi dal computo gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei giorni CCNL di assenza per malattia i relativi giorni comparto o di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestatoarea dirigenziale.
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Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato sa-bato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.
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Samples: CCNL Scuola
Trattamento economico. 1. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-ser- vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattiamalattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-per- sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.
2. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.
3. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-12.00/17.00- 19.00, sabato e domenica compresi.
4. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio.
5. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-in- validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapieterapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.
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Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunioin-fortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. An° A - 1) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio servizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattiamalattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale personale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore la-voratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS del-l'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità reperibilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, 1985 pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, febbraio1985 sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day – hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapieterapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionataConvenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.
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Samples: c.c.n.l. Aninsei 2006 2009
Trattamento economico. Ferme restando le norme il compenso da riconoscere ai medici curanti, tenuto conto dei riferimenti stabiliti dalla DGR n. 1336 del 2017 e delle particolarità dell’erogazione dell’assistenza medica agli ospiti dei Centri di legge per quanto concerne il trattamento Servizi, è determinato in 62 €/ospite assistito/mese, da intendersi quale importo massimo a carico dell’Azienda ULSS. Responsabilità e risoluzione contrattuale: medico curante incaricato dall’Azienda ULSS: entro trenta giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale di malattia e di infortuniociascun medico curante incaricato dall’Azienda ULSS, il datore Rappresentante Legale del Centro di lavoro corrisponderà Servizi deve obbligatoriamente trasmettere al lavoratore Direttore Generale dell’Azienda ULSS una integrazione tale relazione sull’operato professionale del singolo medico incaricato presso il Centro di Servizi. Per comprovati e oggettivi motivi segnalati da consentire al medesimo parte del Centro di percepire durante Servizi, il periodo Direttore Generale dell’Azienda ULSS, sentito il medico coordinatore, acquisite le controdeduzioni del medico interessato, può disporre, ai sensi della normativa vigente, le procedure per la risoluzione anticipata dell’incarico e la nomina di malattia o infortunio un nuovo medico; aspetto questo che deve essere contemplato nel contratto del suddetto medico sottoscritto con l’Azienda ULSS. Unitamente alla predetta segnalazione, il 100% della normale retribuzione mensile netta Centro di Servizi provvederà a trasmettere all’Azienda ULSS la documentazione inerente la pratica: contestazioni formulate e relative controdeduzioni da parte del mese precedente medico interessato. L’evenienza di due risoluzioni anticipate dell’incarico, anche per strutture diverse e anche senza continuità temporale, comporta la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente cancellazione del medico dall’elenco aziendale di cui al n. A) 1 precedente comma 2 del presente articolo. Agli effetti retributivi, articolo per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente in-validanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestatotre anni.
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Samples: Contractual Agreement for the Definition of Legal and Economic Relations
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne Al personale proveniente dall’incorporanda verrà riconosciuto, con riferimento all’inquadramento posseduto, il trattamento economico di malattia natura retributiva complessivo (di origine contrattuale collettiva, nazionale, aziendale o individuale) raffrontando, al momento del passaggio e solamente in tale occasione, tale trattamento, comprensivo di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente di cui al n. A) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi voci mensili/annue non legate ad aspetti indennitari (eccettuata l’indennità di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita Xxxxx Xxxxxx) e/o temporaneamente in-validanti qualidi disagio spettante a ciascun lavoratore dipendente presso CRV con il trattamento che spetterebbe presso BPER,in base alla normativa ivi vigente. Saranno considerate, a mero titolo esemplificativorispettivamente, emodialisi o chemioterapiale seguenti voci annue: CRV1 - assegno aziendale 05/12/84; - assegno aziendale 19/03/87; - quota extra standard premio di rendimento; - erogazione di cui all’ultimo comma dell’art.8 del CIA 24/5/2007- erogazione 3,15%; - premio aziendale risultante dallo sviluppo della formula. BPER2 - Erog. 40%; - Premio aziendale risultante dallo sviluppo della formula; - Partecipazione agli utili risultante dallo sviluppo della formula; - Premio di rendimento sulla partecipazione agli utili risultante dallo sviluppo della formula. Qualora dal raffronto in questione emerga che, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedalieropresso CRV, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto percepisca un trattamento retributivo complessivo inferiore (come sopra definito), lo stesso beneficerà del miglior trattamento retributivo definito sulla base delle voci retributive previste in ogni caso all'intera BPER. Qualora nel raffronto in questione emerga che, presso CRV, il dipendente percepisca un trattamento retributivo complessivo superiore (come sopra definito), BPER dopo aver ristrutturato la retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati in base alle voci retributive in essere presso la stessa, riconoscerà all’interessato un “assegno ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.personam” suddiviso in 13 mensilità, conteggiato valutando il differenziale derivante dalla somma delle seguenti voci:
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Samples: Fusione Per Incorporazione
Trattamento economico. Ferme restando Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Nel caso il Segretario nominato abbia acquisito titolo in classe di enti di fascia superiore a quella di riferimento della convenzione, allo stesso è salvaguardato il diritto acquisito al trattamento giuridico-economico corrispondente. Il Comune di Squinzano (LE), sede della convenzione, assume l’onere di anticipare tutte le norme di legge per quanto concerne retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il trattamento di malattia versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di infortunioquanto altro attiene al servizio convenzionato. Saranno a esclusivo carico dell’Ente che ha conferito l’incarico le retribuzioni, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% i compensi e le spese per le altre funzioni aggiuntive conferite a norma della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, vigente disciplina legislativa e contrattuale; è fatto salvo il ogni diverso accordo tra i Comuni nel caso di aspettativa richiesta dal dipendente svolgimento di cui al n. A) 1 del presente articolo. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi ven-gono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal ser-vizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della ma-lattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del per-sonale sono espletate dalle Aziende Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali, le fasce orarie di repe-ribilità di cui al Decreto del Ministero della Sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. La prescritta certificazione di malattia, obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, è inviata all’Istituto e all’INPS entro due giorni lavorativi dal rilascio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita incarichi funzionali e/o temporaneamente in-validanti qualigestionali aggiuntivi in entrambi gli enti che danno diritto a maggiorazioni di posizione e retribuzioni di risultato; in tal caso tali retribuzioni possono essere riconosciute con provvedimento del Sindaco del Comune capofila, a mero titolo esemplificativocomunicato al Sindaco del Comune convenzionato, emodialisi o chemioterapianei limiti di quanto disposto dal Ccnl di categoria. Nel caso di missioni svolte nell’interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall’Ente interessato. Al solo Comune convenzionato di Porto Cesareo, sono esclusi dal computo spetta, se ed in quanto dovuto, il pagamento dei giorni rimborsi delle spese effettivamente sostenute (per l' auto propria 1/5 del costo della benzina per Km. percorso) per ciascun accesso da e per il Comune capofila di assenza per malattia i relativi giorni Squinzano previa presentazione di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate te-rapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal presente articolo. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestatospecifica rendicontazione.
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Samples: Convention for the Joint Management of Municipal Services