Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda corrisponderà alla lavoratrice e al lavoratore, quanto appresso: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui alla parte relativa al capitolo XV° del presente CCNL. Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione di cui alla lettera b), punto 1) viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento. Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico. Ferme restando le norme 1) Nell'ambito dei distinti periodi di legge per quanto concerne il trattamento di malattia infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda corrisponderà alla lavoratrice e al lavoratore, quanto appresso:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità comporto di cui agli articoli i ai commi 1 e 2, Legge 29 febbraio 1980lett. B), n.33;
b) ad al lavoratore assente per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, debitamente certificata, l'azienda corrisponderà una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo caricoquanto egli percepisce, in modo da raggiungere forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale mensile netta del lavoratore medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 18.
2) Ai fini dei trattamenti economici spettanti nei distinti periodi di comporto di cui ai commi 1 e 2, lett. B), si terrà conto dei periodi di assenza complessivamente le seguenti misureverificatisi nei 1.095 giorni calendariali precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. In tale premessa:
1(a) 100% (cento per cento) il lavoratore avrà diritto all'intera retribuzione globale mensile netta per i primi tre 365 giorni calendariali di assenza (periodo comporto breve) qualora ricorrano le condizioni di carenzacui alla lett. B), comma 1;
(b) il lavoratore avrà diritto all'intera retribuzione globale mensile netta per ulteriori 180 giorni calendariali (comporto prolungato), qualora ricorrano le condizioni di cui alla lett. B), commi 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal , 4° al 20°;, 5.
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in In caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto assenze comportanti ricovero ospedaliero e/o 'day hospital' di cui alla parte relativa al capitolo XV° del presente CCNLcomma 3, lett. Al fine B, l'azienda corrisponderà al lavoratore una integrazione di prevenire situazioni quanto egli percepisce, in forza di abusodisposizioni legislative e/o di altre norme, nel corso fino al raggiungimento della intera retribuzione globale mensile netta, per un periodo - anche frazionato - di ciascun anno durata massima di calendario (1 gennaio - 31 dicembre120 giorni calendariali. Le assenze a questo medesimo titolo eccedenti tale durata massima danno diritto al trattamento di cui al precedente comma 2, lett. a) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione di cui alla lettera b), punto 1) viene corrisposta al 100% per entro i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento. Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanzalimiti rispettivamente stabiliti.
Appears in 1 contract
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda corrisponderà alla lavoratrice e al lavoratore, quanto appresso:
a) a. ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33n. 33;
b) b. ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui alla parte relativa al capitolo XV° del presente CCNL. Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione di cui alla lettera b), punto 1) viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento. Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero Ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento Evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi Sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; eventi Eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
Appears in 1 contract
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda corrisponderà alla lavoratrice e al lavoratoreI lavoratori hanno diritto, quanto appresso:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione oltre all'indennità giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1per conto dell'INPS, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell'indennità un trattamento integrativo a carico dell'INPS da corrispondersi dell'azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto (*): dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni ° al 3° giorno 100 dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni ° giorno 75 dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui alla parte relativa al capitolo XV° del presente CCNL. Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel giorno 100 Nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 1° gennaio-31 dicembre) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare), l'integrazione a carico azienda per i primi 3 giorni di cui alla lettera b), punto 1) viene corrisposta malattia è pari al 100% per i primi due 2 eventi di malattiamorbosi, al del 66% per il terzo 3° evento ed al e del 50% per il quarto evento, mentre cesserà 4° evento e cessa di essere corrisposta a partire dal quinto 5° evento. Non Per le festività cadenti nel periodo di malattia, il lavoratore ha diritto ad un'indennità integrativa a carico del datore di lavoro tale da raggiungere il 100% della retribuzione di fatto. Ai fini del computo, la continuazione di malattia e la ricaduta sono computabiliconsiderate unico evento morboso, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle secondo i criteri amministrativi indicati dall'INPS per l'erogazione dell'indennità a suo carico. La suddetta disposizione non si applica peraltro nelle seguenti causeipotesi: - ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento di - malattia certificato certificata con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; - sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentata xxxxxxx xxxxxxxxx, documentate da specialisti del Servizio Sanitario NazionaleS.s.n.; - eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza. Il trattamento integrativo non è dovuto se l'INPS non corrisponde l'indennità giornaliera. Se l'INPS eroga l'indennità giornaliera in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la quota non corrisposta dall'Istituto.
Appears in 1 contract
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda corrisponderà alla lavoratrice e al lavoratore, quanto appresso:
a) a. ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33n. 33;
b) b. ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui alla parte relativa al capitolo XV° del tabella prevista nel presente CCNL. Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione di cui alla lettera b), punto 1) viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento. Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero Ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento Evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi Sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; eventi Eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
Appears in 1 contract
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge Le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova assenti per quanto concerne malattia od infortunio non sul lavoro il seguente trattamento economico: - dal primo al terzo giorno di malattia od infortunio non sul lavoro o malattia professionale l'azienda corrisponderà alla lavoratrice e verra` corrisposto al lavoratore, quanto appresso:
alavoratore operaio il 70% (80% dall'1.1.1996) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera netta di fatto per i giorni di malattia carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene; - dal quarto al ventesimo e pari a due terzi centottantesimo giorno verra` corrisposta una integrazione dell'indennita` di malattia riconosciuta dall'istituto assicuratore fino al 100% della retribuzione stessa per i netta di fatto. Per le malattie di durata superiore a 14 giorni di malattia dal ventunesimo in poiconsecutivi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) aziende corrisponderanno il 100% (cento per cento) della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato ove venisse a cessare il trattamento mutualistico erogato dall'ente assicuratore, l'azienda riconoscera` un'indennita` pari al 50% della normale retribuzione per il periodo di carenza)malattia eccedente il centottantesimo giorno compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto. In caso di modifica del trattamento erogato dall'ente assicuratore, le percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non superare complessivamente il trattamento sopra previsto. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Tale trattamento non e` cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo e` subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio da parte dei rispettivi istituti assicuratori, nonche` alla presentazione dei seguenti documenti: - certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di chiusura dell'incapacita` al lavoro redatto sugli appositi moduli degli istituti stessi e contenente le seguenti indicazioni:
1) la data del rilascio;
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°la prognosi;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui la specificazione dell'orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore avrebbe avuto diritto in di uscire dalla sua abitazione. In caso di normale svolgimento assenza per TBC si applichera` la normativa prevista dalle leggi vigenti. In caso di malattia coincidente con interventi di integrazione salariale a zero ore settimanali od a orario ridotto nonche` del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione contratto di fatto di cui alla parte relativa al capitolo XV° del presente CCNL. Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione di cui alla lettera b), punto 1) viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattiasolidarieta`, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto eventolavoratore spettera` un trattamento economico complessivo netto, mentre cesserà comprensivo di essere corrisposta quanto a partire dal quinto evento. Non sono computabilicarico dell'INPS, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale pari a quello che avrebbe percepito se non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi si fosse ammalato durante il periodo di gravidanzai suddetti interventi.
Appears in 1 contract
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda la cooperativa corrisponderà alla lavoratrice al socio e al lavoratorelavoratore dipendente, quanto appresso:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni : - caso di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:malattia
1) i primi 3 (tre) giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale del 60% (sessanta percento) in caso di ricovero in ospedale o se la malattia sia superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi;
2) per il socio e per il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro fino a 2 (due) anni: la cooperativa integra la prestazione INPS fino a garantire il 80% (ottanta percento) dell'intero trattamento economico fino al 20° giorno ed il 90% da l 21° al 180° giorno;
3) per il socio e per il lavoratore dipendente con anzianità di lavoro superiore a due anni: integrazione del trattamento INPS fino al 20° giorno 85% (ottantacinque percento) dell'intero trattamento economico ed il 95% (novantacinque percento) dal 21° al 180° giorno. - caso di infortunio o malattia professionale
1. per il giorno dell'infortunio o dell'inizio della malattia professionale, il 100% (cento per centopercento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);della retribuzione percepita.
2) 75. per il 1 °, 2°,3°, giorno successivi alla data dell'evento il 60% (settantacinque per centosessanta percento) per della retribuzione percepita.
3. Per i giorni successivi dal 4° al 20°;
3) giorno alla guarigione clinica una integrazione della prestazione INAIL nella misura da garantire il 100% (cento per centopercento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapportopercepita. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui alla parte relativa al capitolo XV° del presente CCNL. Al fine di prevenire situazioni di abusoAgli effetti retributivi, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione di cui alla lettera b), punto 1) viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento. Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento ogni periodo di malattia certificato con prognosi iniziale il computo si inizia dal primo giorno di assenza. L'integrazione non inferiore è dovuta, se l'INPS e/o INAIL non riconoscono per qualsiasi motivo l’indennità a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante loro carico. Durante il periodo di gravidanzaprova, non è dovuta al socio e al lavoratore dipendente, nessuna integrazione da parte della cooperativa. Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per malattia sono espletate dalle unità Sanitarie Locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Per consentire l'effettuazione delle visite fiscali, il socio e il lavoratore dipendente sono tenuti al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo le disposizioni dettate dalla competente autorità sanitaria. Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia ed infortunio, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.
Appears in 1 contract
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda corrisponderà alla lavoratrice e al lavoratoreI lavoratori hanno diritto, quanto appresso:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione oltre all'indennità giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1per conto dell'INPS, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell'indennità un trattamento integrativo a carico dell'INPS da corrispondersi dell'azienda fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto (*): dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni ° al 3° giorno 100 dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni ° giorno 75 dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui alla parte relativa al capitolo XVgiorno 100 A decorrere dal 1° del presente CCNL. Al fine di prevenire situazioni di abusoaprile 2011, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 1° gennaio-31 dicembre) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione di cui alla lettera b), punto 1) la quota di integrazione a carico azienda per i primi 3 giorni di malattia viene corrisposta al nella misura del 100% per i primi due 2 eventi di malattiamorbosi, al del 66% per il terzo evento ed al e del 50% per il quarto 4° evento, mentre cesserà e cessa di essere corrisposta a partire dal quinto 5° evento. Non Ai fini del computo, la continuazione di malattia e la ricaduta sono computabiliconsiderate unico evento morboso, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle secondo i criteri amministrativi indicati dall'INPS per l'erogazione dell'indennità a suo carico. La suddetta disposizione non si applica peraltro nelle seguenti causeipotesi: - ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento di - malattia certificato certificata con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; - sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentata xxxxxxx xxxxxxxxx, documentate da specialisti del Servizio Sanitario NazionaleS.s.n.; - eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza. Il trattamento integrativo non è dovuto se l'INPS non corrisponde l'indennità giornaliera, oppure in caso di malattia tubercolare. Se l'INPS eroga l'indennità giornaliera in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la quota non corrisposta dall'Istituto. In attuazione dell'art. 20 del D.L. n. 112/2008, i datori di lavoro possono corrispondere direttamente, in sostituzione dell'INPS, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all'INPS. La giustificazione dell'assenza per malattia - fermo l'obbligo dell'immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro - può essere fornita dal lavoratore con comunicazione scritta (via fax, raccomandata o mail certificata) del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico all'INPS. (*) A tal fine, la quota giornaliera della retribuzione di fatto si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS. Operatori di vendita : il periodo di conservazione del posto ha una durata di 8 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 6 anni e di 12 mesi per quelli con anzianità di servizio superiore. In caso di malattie diverse, il posto è conservato fino ad un massimo di 8 mesi di assenza complessiva nell'arco dei 12 mesi precedenti per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 6 anni ovvero di 12 mesi di assenza complessiva nell'arco dei 18 mesi precedenti per i lavoratori con anzianità di servizio superiore. I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico interamente a carico dell'azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: Fino al 6° primi 5 mesi 100 3 mesi successivi 50 oltre il 6° primi 8 mesi 100 4 mesi successivi 50 I lavoratori assunti antecedentemente al 1° gennaio 2000 e con un'anzianità di servizio superiore a 10 anni, hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 10 mesi e ad un trattamento economico pari al 100% della retribuzione netta, con deduzione di quanto eventualmente corrisposto dall'INPS.
Appears in 1 contract
Samples: Collective Labor Agreement
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge Le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova assenti per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio non sul lavoro o malattia professionale l'azienda corrisponderà alla lavoratrice e il seguente trattamento economico: - dal primo al lavoratore, quanto appresso:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento terzo giorno: il 50% della normale retribuzione giornaliera per i giorni di malattia carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene; - dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad centottantesimo giorno: una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) malattia riconosciuta dall'istituto assicuratore fino al 100% (cento per cento) della normale retribuzione. Per le malattie di durata superiore a 14 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dal 1° gennaio 1993, per le malattie di durata superiore a 11 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dal 1° gennaio 1996 per le malattie di durata superiore a 9 giorni, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dal 1° agosto 2004 per i lavoratori che nel precedente anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 3 volte per eventi dovuti a malattia e/o infortunio non sul lavoro, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento mutualistico erogato dall'ente assicuratore, l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della normale retribuzione per il periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per malattia eccedente il centottantesimo giorno compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto. In caso di modifica del trattamento erogato dall'ente assicuratore, le percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non superare complessivamente il trattamento sopra previsto. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Il diritto a percepire i giorni trattamenti previsti dal 4° presente articolo è subordinato al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi riconoscimento della retribuzione giornaliera netta malattia o dell'infortunio da parte dei rispettivi istituti assicuratori. Il trattamento economico di cui il lavoratore avrebbe avuto diritto al presente articolo si applica, nell'ambito del periodo di conservazione del posto, anche in caso di normale svolgimento del rapportoTbc. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui alla parte relativa al capitolo XV° del presente CCNL. Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione di cui alla lettera b), punto 1) viene corrisposta al 100% per i primi due eventi Nota a verbale Il trattamento assistenziale integrativo dell'indennità di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto eventoposto a carico dell'azienda, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento. Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva è comprensivo delle quote afferenti la 13ª mensilità e le patologie gravi e continuative retribuzioni differite ad essa equiparate che comportino terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanzasono invece a carico dell'INPS.
Appears in 1 contract
Trattamento economico. Ferme restando Ai lavoratori della Parte ex Operai le norme imprese garantiscono, in caso di legge per quanto concerne il trattamento malattia, una integrazione economica all'indennità di malattia infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda corrisponderà alla lavoratrice e al lavoratore, quanto appresso:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento corrisposta dall'Istituto assicuratore preposto: - il 100% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) netta per i primi tre 3 giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui alla parte relativa al capitolo XV° del presente CCNL. Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio malattia superiore a 7 giorni; - 31 dicembre) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione di cui alla lettera b), punto 1) viene corrisposta fino al 100% della retribuzione netta per l'intero periodo dal 4º al 180º giorno; - una indennità sostitutiva del 34% della retribuzione netta di fatto nei casi di malattia superiore a 180 giorni, per un periodo massimo di 90 giorni. Ai lavoratori della Parte Ex Impiegati le imprese garantiranno, in caso di malattia, un trattamento economico pari all'intera retribuzione globale per i primi due eventi sei mesi. Nei casi di malattia superiore a 180 giorni, le imprese corrisponderanno un trattamento economico pari al 34% della retribuzione netta di fatto per un periodo massimo di 90 giorni. In caso di malattia professionale o di infortunio, le imprese garantiranno ai lavoratori assenti una integrazione della indennità percepita dall'istituto assicuratore, fino al 100% della retribuzione netta dal 1º giorno e sino a guarigione clinica. In ogni caso restano salve le condizioni di miglior favore. Le parti si incontreranno al fine di valutare eventuali procedure ed Organismi volti ad assicurare un trattamento salariale integrativo di malattia/infortunio ai dipendenti delle imprese del settore, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto eventoladdove possibile anche attraverso l'assistenza di idonee forme di copertura assicurativa, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto eventoanche privata. Non sono computabiliLa malattia, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopral'infortunio non sul lavoro, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento di l'infortunio sul lavoro e la malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi professionale intervenuti durante il periodo di gravidanzaprova o di preavviso sospendono la prova o il preavviso per un periodo pari alla durata dell'evento morboso o dell'infortunio nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui sopra. Al termine del periodo di astensione per gli eventi sopra indicati riprenderà la decorrenza del periodo di prova o del preavviso per la parte residua. Nota 1. Fermo restando che le integrazioni a carico del datore di lavoro di cui al presente articolo, saranno corrisposte ai lavoratori direttamente da parte dei datori di lavoro, questi ultimi potranno ricorrere a forme mutualistiche o assicurative per le integrazioni suddette. Al fine su indicato potranno essere costituiti appositi organismi.
Appears in 1 contract
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge Le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova assenti per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio non sul lavoro o malattia professionale l'azienda corrisponderà alla lavoratrice e il seguente trattamento economico: - dal primo al lavoratore, quanto appresso:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento terzo giorno: il 50% della normale retribuzione giornaliera per i giorni di malattia carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene; - dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad centottantesimo giorno: una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) malattia riconosciuta dall'istituto assicuratore fino al 100% (cento per cento) della normale retribuzione. Per le malattie di durata superiore a 14 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dal 1° gennaio 1993, per le malattie di durata superiore a 11 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dal 1° gennaio 1996 per le malattie di durata superiore a 9 giorni, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dal 1° agosto 2004 per i lavoratori che nel precedente anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 3 volte per eventi dovuti a malattia e/o infortunio non sul lavoro, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento mutualistico erogato dall'ente assicuratore, l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della normale retribuzione per il periodo di carenza)malattia eccedente il centottantesimo giorno compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto. In caso di modifica del trattamento erogato dall'ente assicuratore, le percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non superare complessivamente il trattamento sopra previsto. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio da parte dei rispettivi istituti assicuratori, nonché alla presentazione dei seguenti documenti di competenza del medico curante: - certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di chiusura dell'incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli degli Istituti stessi e contenente le seguenti indicazioni:
1) la data del rilascio;
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°la prognosi;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta la specificazione dell'orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione. Il trattamento economico di cui il lavoratore avrebbe avuto diritto al presente articolo si applica, nell'ambito del periodo di conservazione del posto, anche in caso di normale svolgimento del rapportoTBC. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui alla parte relativa al capitolo XV° del presente CCNL. Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione di cui alla lettera b), punto 1) viene corrisposta al 100% per i primi due eventi Nota a verbale Il trattamento assistenziale integrativo dell'indennità di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto eventoposto a carico dell'azienda, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento. Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e comprensivo delle quote afferenti la 13ma mensilità e le patologie gravi e continuative retribuzioni differite ad essa equiparate che comportino terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanzasono invece a carico dell'INPS.
Appears in 1 contract
Trattamento economico. Ferme restando le norme 1. Nell'ambito dei distinti periodi di legge comporto di cui ai commi 1 e 2 della lett. B), al lavoratore assente per quanto concerne il trattamento di infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro o malattia professionale lavoro, debitamente certificata, l'azienda corrisponderà alla lavoratrice una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale mensile netta del lavoratore medesimo.
2. Ai fini dei trattamenti economici spettanti nei distinti periodi di comporto di cui ai commi 1 e al lavoratore2 della lett. B), quanto appressosi terrà conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei 1.095 giorni calendariali precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. In tale premessa:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della il lavoratore avrà diritto all'intera retribuzione giornaliera globale mensile netta per i primi 365 giorni calendariali di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo assenza (comporto breve) qualora ricorrano le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità condizioni di cui agli articoli i e 2alla lett. B), Legge 29 febbraio 1980, n.33comma 1;
b) ad il lavoratore avrà diritto all’intera retribuzione globale mensile netta per ulteriori 180 giorni calendariali (comporto prolungato), qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera B), commi 2, 4, 5.
3. In caso di assenze comportanti ricovero ospedaliero e/o day hospital di cui al comma 3 della lett. B), l'azienda corrisponderà al lavoratore una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo caricoquanto egli percepisce, in modo forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale mensile netta, per un periodo - anche frazionato - di durata massima di 120 giorni calendariali. Le assenze a questo medesimo titolo eccedenti tale durata massima danno diritto al trattamento di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), entro i limiti rispettivamente stabiliti.
4. A decorrere dall’1.4.2012 in ogni anno solare, al superamento di 12 giorni calendariali di assenza per malattia, computati anche cumulativamente, o di 4 eventi comunque di durata non superiore a 12 giorni calendariali, in caso di ulteriori assenze per malattia di durata da raggiungere complessivamente le 1 a 5 giorni l’azienda nei confronti del singolo dipendente opererà nei seguenti misuretermini:
1) 100% (cento per centoa) per i primi tre 2 eventi di assenza successivi ai predetti 12 giorni (periodo o 4 eventi, per ogni evento si opererà una trattenuta di carenza€ 15,00 dall’Elemento di garanzia retributiva, di cui all’art. 2, lett. C), comma 11, ovvero una trattenuta di pari importo dall’equivalente premio di produttività eventualmente previsto dalla contrattazione aziendale di secondo livello;
b) a partire dal 3° evento di assenza successivo ai predetti 12 giorni o 4 eventi in poi, per ogni evento, fino a concorrenza della somma di € 35,00, si opererà una trattenuta da quanto corrisposto a titolo di indennità integrativa mensile di cui all’art. 31, comma 3, lett. G), del CCNL 5.4.2008, nonché, ove necessario, per ogni evento si opererà una trattenuta fino a concorrenza di € 35,00 dall’Elemento di garanzia retributiva, di cui all’art. 2) 75, lett. C), comma 11, ovvero una trattenuta di pari importo dall’equivalente premio di produttività eventualmente previsto dalla contrattazione aziendale di secondo livello.
5. Le somme trattenute ai sensi del comma che precede non possono comunque eccedere l’importo annuo degli istituti retributivi considerati dal comma 4.
6. In ogni singolo anno solare, le somme trattenute ovvero non computate ai sensi del precedente comma saranno destinate per il 60% (settantacinque all’incremento dell’Elemento di Garanzia Retributiva, di cui all’ art. 2, lett. C), comma 11, ovvero all’incremento dell’equivalente premio di produttività eventualmente previsto dalla contrattazione di secondo livello, a favore dei lavoratori le cui assenze per cento) malattia, computate anche cumulativamente, non abbiano superato nell’anno solare i 12 giorni calendariali o i 4 eventi comunque di durata non superiore a 12 giorni calendariali. Ai fini dell’individuazione dei lavoratori di cui al precedente capoverso, si fa riferimento a quelli appartenenti alle medesime Aree operativo - funzionali di cui all’art. 15 del vigente CCNL, considerando come unica area le Aree spezzamento/raccolta conduzione, servizi generali e ferme restando l’Area impianti e laboratori e l’Area tecnica e amministrativa.
7. Quanto previsto ai commi 4, 5, 6 non si applica nei casi di assenza per i malattia di durata superiore a 5 giorni dal 4° continuativi nonché nei casi di assenza dovuti a ricovero ospedaliero/dayhospital ovvero a gravi patologie, comprese quelle di genere, che richiedono anche terapie salvavita, con conseguente discontinuità nella prestazione lavorativa. Sarà cura del lavoratore fornire al 20°;medico competente idonea documentazione al fine di consentire all’azienda di applicare le disposizioni del presente comma
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui 1. Il lavoratore che raggiunga il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso limite di normale svolgimento conservazione del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto posto di cui alla parte relativa lett. B), comma 1, e continui a trovarsi in assenza debitamente certificata, usufruirà, previa richiesta scritta inoltrata prima del superamento del limite predetto, di un periodo continuativo di aspettativa della durata massima di 90 giorni calendariali, durante il quale non decorrerà retribuzione né anzianità ai fini di alcun istituto.
2. Il lavoratore che raggiunga il limite di conservazione del posto di cui alla lett. B), commi 2, 4, 5, e continui a trovarsi in assenza debitamente certificata, usufruirà, previa richiesta scritta inoltrata prima del superamento del limite predetto, di un periodo di aspettativa della durata massima di 270 giorni calendariali, durante il quale non decorrerà retribuzione né anzianità ai fini di alcun istituto. In caso di assenze determinate da patologie gravi richiedenti terapie salvavita, che determinano una discontinuità della prestazione lavorativa, l'aspettativa di cui al capitolo XV° presente comma 2 potrà essere fruita anche in maniera frazionata, in relazione alle esigenze dei singoli periodi terapeutici.
3. I distinti periodi di aspettativa non retribuita di cui ai precedenti commi 1 e 2 aumentano il periodo dei 1.095 giorni calendariali di cui ai commi 1 e 2 della lett. B) di tanti giorni quanti sono i giorni fruiti di aspettativa medesima.
4. I distinti periodi di aspettativa non retribuita di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere richiesti una sola volta nell'arco temporale nel quale sono calcolati i distinti periodi di conservazione del presente CCNLposto aumentati ai sensi del comma 3.
5. Al fine di prevenire situazioni poter utilizzare i distinti periodi di abuso, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione aspettativa di cui alla lettera b)ai precedenti commi 1 e 2, punto 1) viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattiail lavoratore fornirà la certificazione medica delle competenti strutture sanitarie all'azienda, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto eventoche tratterà le relative informazioni nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento. Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanzan. 196.
Appears in 1 contract
Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge Le aziende corrisponderanno ai lavoratori non in prova assenti per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio non sul lavoro o malattia professionale l'azienda corrisponderà alla lavoratrice e il seguente trattamento economico: - dal primo al lavoratore, quanto appresso:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento terzo giorno: il 50% della normale retribuzione giornaliera per i giorni di malattia carenza coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene; - dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli i e 2, Legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad centottantesimo giorno: una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) malattia riconosciuta dall'Istituto assicuratore fino al 100% (cento per cento) della normale retribuzione. Per le malattie di durata superiore a 14 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza), coincidenti con quelli lavorativi secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dal 1° gennaio 1993, per le malattie di durata superiore a 11 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dal 1° gennaio 1996 per le malattie di durata superiore a 9 giorni, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione anche per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. A decorrere dal 1° agosto 2004 per i lavoratori che nel precedente anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 3 volte per eventi dovuti a malattia e/o infortunio non sul lavoro, le aziende corrisponderanno il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza) coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario di lavoro dello stabilimento o reparto cui lo stesso operaio appartiene. In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento mutualistico erogato dall'Ente assicuratore, l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della normale retribuzione per il periodo di carenza)malattia eccedente il centottantesimo giorno compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto. In caso di modifica del trattamento erogato dall'Ente assicuratore, le percentuali di cui sopra saranno conseguentemente adeguate in modo da non superare complessivamente il trattamento sopra previsto. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza. Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio da parte dei rispettivi Istituti assicuratori, nonché alla presentazione dei seguenti documenti di competenza del medico curante: - certificato medico indicante la data di inizio, di prosecuzione e di chiusura dell'incapacità al lavoro redatto sugli appositi moduli degli Istituti stessi e contenente le seguenti indicazioni:
1) la data del rilascio;
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°la prognosi;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta la specificazione dell'orario durante il quale il medico curante consente al lavoratore di uscire dalla sua abitazione. Il trattamento economico di cui il lavoratore avrebbe avuto diritto al presente articolo si applica, nell'ambito del periodo di conservazione del posto, anche in caso di normale svolgimento del rapportoTbc. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui alla parte relativa al capitolo XV° del presente CCNL. Al fine di prevenire situazioni di abuso, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione di cui alla lettera b), punto 1) viene corrisposta al 100% per i primi due eventi Il trattamento assistenziale integrativo dell'indennità di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto eventoposto a carico dell'azienda, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento. Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva è comprensivo delle quote afferenti la 13ª mensilità e le patologie gravi e continuative retribuzioni differite ad essa equiparate che comportino terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanzasono invece a carico dell'INPS.
Appears in 1 contract
Trattamento economico. Ferme restando le norme Nell'ambito dei distinti periodi di legge comporto di cui ai commi 1 e 2 della lett. B), al lavoratore assente per quanto concerne il trattamento di infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro o malattia professionale lavoro, debitamente certificata, l'azienda corrisponderà alla lavoratrice una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale mensile netta del lavoratore medesimo. Ai fini dei trattamenti economici spettanti nei distinti periodi di comporto di cui ai commi 1 e al lavoratore2 della lett. B), quanto appressosi terrà conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei 1.095 giorni calendariali precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. In tale premessa:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della il lavoratore avrà diritto all'intera retribuzione giornaliera globale mensile netta per i primi 365 giorni calendariali di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo assenza (comporto breve) qualora ricorrano le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell' art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità condizioni di cui agli articoli i e 2alla lett. B), Legge 29 febbraio 1980, n.33comma 1;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto avrà diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per all'intera retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto globale mensile netta per ulteriori 90 giorni calendariali (comporto prolungato), qualora ricorrano le condizioni di cui alla parte relativa lett. B), commi 2, 4, 5. In caso di assenze comportanti ricovero ospedaliero e/o day hospital di cui al capitolo XV° del presente CCNLcomma 3 della lett. Al fine B), l'azienda corrisponderà al lavoratore una integrazione di prevenire situazioni quanto egli percepisce, in forza di abusodisposizioni legislative e/o di altre norme, nel corso fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale mensile netta, per un periodo - anche frazionato - di ciascun anno durata massima di calendario (1 gennaio - 31 dicembre120 giorni calendariali. Le assenze a questo medesimo titolo eccedenti tale durata massima danno diritto al trattamento di cui al precedente comma 2, lett. a) e nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare, l'integrazione di cui alla lettera b), punto 1) viene corrisposta al 100% per entro i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento. Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra, gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale; eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanzalimiti rispettivamente stabiliti.
Appears in 1 contract