Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro Clausole campione

Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. A decorrere dal 13.1.2004, l’art. 37 del CCNL 2.8.1995 è sostituito dalle seguenti norme.
Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. La nuova disciplina contrattuale è entrata in vigore a partire dal 31 marzo 2004 e sostituisce integralmente l’art. 38 del CCNL 31.10.1995. Date le finalità del trattamento in parola, allo scopo di non pregiudicare le situazioni individuali regolate fino al 30 marzo 2004 da una disciplina diversa, le parti hanno convenuto - come attesta la Norma di prima applicazione in calce all’articolo - che sono nulli, ai fini della nuova regolamentazione, i trattamenti economico- normativi goduti fino a tale data. Pertanto, per tutti i dipendenti, dal 31 marzo 2004, inizia un nuovo conteggio per le assenze per malattia. Inoltre, le parti hanno convenuto che alla data suindicata del 31 marzo 2004 cessa di trovare applicazione il trattamento INPDAP, previsto per l’aspettativa dal punto 5 del citato art. 38. Rispetto al precedente art. 38, il nuovo articolo è stato strutturato, sotto il profilo formale, in sette paragrafi ognuno dei quali riguarda uno specifico aspetto dell’intero trattamento che regola l’assenza dal lavoro per infermità dovuta a malattia non sul lavoro. L’infortunio sul lavoro in precedenza regolato dall’ art. 37, ha ora una sua nuova disciplina, di cui si dirà successivamente. Le disposizioni del nuovo articolo si applicano ai dipendenti non in prova assunti a tempo indeterminato. Per i lavoratori in prova, il periodo di prova rimane sospeso fino ad un massimo di 180 giorni di calendario calcolati dal giorno di inizio della malattia. Il dipendente è tenuto a comunicare l’assenza all’azienda prima dell’inizio dell’orario di lavoro stabilito, così che l’azienda stessa possa adottare tempestivamente le misure necessarie a non pregiudicare la funzionalità del servizio. Il certificato medico giustificativo dell’assenza deve essere redatto entro 24 ore dall’inizio dell’evento morboso: ciò implica che il dipendente ha l’onere di attivarsi tempestivamente anche qualora l’evento morboso inizi in giorno feriale prelavorato retribuito (ad esempio, di sabato) ovvero in giorno festivo (con ricorso al servizio di guardia medica). Anche in caso di prosecuzione della malattia, il lavoratore deve richiedere la certificazione medica di prosecuzione possibilmente entro 24 ore dalla scadenza della prognosi precedente. In tal modo si presume che i successivi periodi di malattia, regolarmente documentati, costituiscano un unico evento morboso. Entro 2 giorni dal rilascio, tale certificato deve pervenire all’azienda ovvero essere spedito alla stessa con raccomandata A.R. Il ...
Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. Art. 45 – Trattamento per infortunio sul lavoro
Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro. (in vigore dal 31.3.04).

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