Trattamento tributario Clausole campione

Trattamento tributario. La Parte Xxxxxxxxxx si impegna ad assumere a proprio carico tutte le imposte e gli oneri fiscali (incluse le imposte di bollo, di registro e le altre imposte o tasse di natura simile eventualmente applicabili in relazione alla stipulazione, l’esecuzione o l’escussione del finanziamento, nonché incluse eventuali penali o altri oneri, compresi quelli moratori, dovuti in relazione al ritardato pagamento di imposte o tasse), alle quali il finanziamento possa essere attualmente o in futuro soggetto. La Parte Mutuataria dovrà pertanto, su richiesta della Banca, manlevare o, a seconda del caso, indennizzare integralmente la Banca stessa per qualsiasi pretesa avanzata, spesa, passività e perdita derivante da qualsiasi mancato o ritardato pagamento di tali imposte da parte della Parte mutuataria. [OPZIONE 1 – REGIME ORDINARIO] La Parte mutuataria dichiara, con l’accordo della Banca, di non esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, quest’ultimo articolo 17 come successivamente modificato dal Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014. [OPZIONE 2 - IMPOSTA SOSTITUTIVA] La Parte mutuataria dichiara, con l’accordo della Banca, di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, quest’ultimo articolo 17 come successivamente modificato dal Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014.
Trattamento tributario. Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 131/1986, sotto l'aspetto tributario, la vendita con riserva di proprietà non è considerata atto sottoposto a condizione sospensiva.
Trattamento tributario. 1. Gli emolumenti corrisposti al personale incaricato sono assoggettati, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 342 e del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, allo stesso regime tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente.
Trattamento tributario. Il presente contratto, redatto in carta libera, non è soggetto a registrazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Trattamento tributario. Le parti dichiarano che il presente contratto è I.V.A. esente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8 e n. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, in quanto la società concedente non ha eseguito la costruzione dell’immobile né gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001.
Trattamento tributario. Il presente contratto, redatto in carta libera, gode delle agevolazioni in materia di imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601. La presente scrittura non è comunque soggetta a registrazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dall’articolo 10 n. 1 D.P.R. 633/1972 e articoli 5 e 40 D.P.R. 131/1986.
Trattamento tributario. Ai fini del trattamento tributario la Parti si danno atto del fatto il Contratto è stato assoggettato al regime dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e ss.mm.ii., ferma l’esclusione del Contratto dalla base imponibile della detta imposta, ai sensi dell’articolo 19 del citato D.P.R. Conseguentemente anche il presente Atto Aggiuntivo sarà assoggettato al medesimo trattamento tributario. Il Comune si impegna a tenere comunque indenne e sollevata la Banca da eventuali oneri che la Banca stessa dovesse sostenere in relazione al trattamento tributario suddetto, anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità.
Trattamento tributario. I condividenti si danno atto che la presente divisione sconta le imposte di registro all'1%, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Trattamento tributario. Ai fini del trattamento tributario del presente contratto di finanziamento agevolato, effettuato con fondi conferiti dallo Stato, si applicano le agevolazioni fiscali di cui agli artt. 15-17-19 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601. Si omette la lettura di quanto allegato per dispensa avutane dai Comparenti che dichiarano di ben conoscerne il contenuto. Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ai sensi di legge sotto la mia direzione ed in parte a mano da me Notaio, viene da me letto ai comparenti che, da me interpellati, lo confermano ed approvano.

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