Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei Contratti, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza. 16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto. 16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto. 16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che il Paese terzo in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679. 16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI 17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti. 17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali di cui all'articolo precedente) e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”. 17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a: a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili; b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela. 17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che: a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo; b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza. 17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”). 17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate). 17.7 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA 18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa. 18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e. 18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Samples: Fornitura
Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento 1. Il cliente è informato, ai dati personali trattati nell’ambito dei Contrattisensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che il trattamento dei dati anagrafici da questi forniti ad ACANTHO può essere necessario al fine di permettere ad ACANTHO di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto, ovvero per l’adempimento di un obbligo ad esso connesso.
2. Per trattamento di dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che il Paese terzo in cui si intendano trasferire i intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
3. Il titolare del trattamento è ACANTHO nella persona del legale rappresentante.
4. I dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea ACANTHO e quindi: (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza a) per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni contrattualmente convenuti, ivi compresa la proposizione di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti estensione del servizio alle prestazioni supplementari eventualmente attivate dopo la sottoscrizione della proposta di garanzia abbonamento ed ogni attività di fidelizzazione del cliente diversa da quelle di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679al successivo punto 5; (b) per eseguire, in generale, obblighi di legge; (c) per esigenze di tipo operativo e gestionale interne ad ACANTHO ed inerenti al servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla revisione della contabilità di ACANTHO.
16.5 5. Il FORNITORE dichiara cliente, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali fornisce il proprio consenso per la comunicazione di aver ricevuto informazioni commerciali relative a nuove offerte di servizi di ACANTHO e/o della controllante, di società controllate, collegate, controllate dalla SOCIETÀ - comune controllante o partecipate e/o di società con le quali ACANTHO abbia stipulato accordi commerciali, per verificare il livello di soddisfazione della clientela sui servizi, e, infine, per la tutela del credito, anche per attraverso l’impiego di terzi quale ad esempio società di factoring, e l’implementazione, sotto il tramite controllo delle autorità di settore, di sistemi di controllo e monitoraggio del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa credito condivisi anche con altri operatori licenziatari ai sensi del DPR 318/97. Per quanto indicato nel presente comma il consenso al trattamento dei dati personali dovrà essere debitamente espresso nel modulo di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contrattiadesione.
17.2 I documenti6. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
7. Il cliente dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, ed in particolare il cliente è consapevole del suo diritto: (ivi compresi a) ad avere conferma dell’esistenza negli archivi di ACANTHO di dati personali relativi al cliente; (b) ad ottenere che i dati personali di cui all'articolo precedenterelativi al cliente siano messi a disposizione del cliente in modo comprensibile; (c) e le informazioni che siano state da una ad ottenere la cancellazione dei dati personali relativi al cliente, o il loro trattamento in forma anonima; (d) ad ottenere il blocco dei dati personali relativi al cliente se trattati in violazione delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ leggi applicabili; (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98ottenere l’aggiornamento, la SOCIETÀ (e/correzione o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela l’integrazione dei dati personalipersonali relativi al cliente; (f) a vietare, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibiligiustificati motivi, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali trattamento dei dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’annocliente.
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Samples: Telecommunications
Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei Contratti, ciascuna Parte si obbliga a trattare Ai fini del presente Contratto per le definizioni inerenti i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente si deve fare espresso riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione del Regolamento stesso. Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della procedura di stipula del Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali sono raccolti e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il trattati in modo automatizzato e in forma cartacea e saranno conservati per tutta ladurata del Contratto e nel rispetto delle successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni previste di legge. Al riguardo si precisa che: • Il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo Enel Committente, in persona del legale rappresentante pro tempore; • L’interessato è la persona fisica i cui dati personali sono trattati ai fini della stipula e gestione del Contratto; • I dati personali trattati potranno essere trasmessi a terzi, ovvero a società soggette a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., a quest’ultima collegate o ad altri soggetti, che potranno essere nominati Responsabili del trattamento; • L’Interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-21 del GDPR, ove applicabili, contattando il Titolare del trattamento; • L’Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx; Tel. (+00) 00.000000, email: xxxxxxx@xxxx.xx; • Il Titolare del trattamento, ove previsto per legge, ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR, i cui dati di contatto sono reperibili sul sito web del Titolare o su richiesta. Nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge, venissero acquisiti e trattati dati personali riferiti a persona fisica, le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del GDPR, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), A tal fine le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase impegnano, ove necessario e comunque prima dell’inizio del trattamento di dati personali connesso dei dati, ad apportare al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina presente articolo o al Contratto adeguate modifiche o integrazioni che siano funzionali a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che regolare il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che il Paese terzo in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 dati, così come eventualmente concepito nell’ambito del GDPR 2016/679rapporto tra le Parti.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali di cui all'articolo precedente) e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Tutela dei dati personali. 16.1 Con 17 di 28
1. I trattamenti necessari all’esecuzione del presente Contratto vengono svolti dalle Parti in qualitm di titolari autonomi, per le finalitm di gestione amministrativa e contabile (compreso il billing) dello stesso. A tal fine, ciascuna Parte fornisce all’altra adeguata informativa sul trattamento dei dati personali (sub Allegato n. 4 e Allegato n. 5).
2. Salvo quanto necessario per il raggiungimento delle finalitm indicate al comma che precede, la sottoscrizione del Contratto e la fornitura dei Servizi oggetto dello stesso non comportano alcun accesso, uso o divulgazione di dati personali da parte dell’Appaltatore per conto del Committente, nè alcuna autorizzazione in tal senso.
3. L’Appaltatore accetta e riconosce che l’uso dei Servizi da parte della Committente verrm regolato dai termini e condizioni e dall’accordo sul trattamento dei dati personali stipulati di volta in volta tra la Committente e le entitm Microsoft competenti (di seguito “Microsoft”), senza pregiudizio degli obblighi di collaborazione ragionevolmente richiesti all’Appaltatore, come meglio descritti nel presente articolo. L’Appaltatore, in ragione di quanto precede, si impegna a non sottoscrivere accordi incompatibili con quanto stipulato dalla Committente.
4. Nell’esecuzione del Contratto, resta fermo l’obbligo per l’Appaltatore di assicurare la piena conformitm alla Normativa Privacy dei trattamenti posti in essere per le finalitm di cui al comma 1, nei limiti delle attivitm di rivendita dei Servizi allo stesso spettanti, e dunque di gestione amministrativa e contabile del Contratto.
5. Resta inteso tra le Parti che, senza pregiudizio di quanto precede, l’Appaltatore collabora con la Committente per le attivitm di monitoraggio (inclusa qualsiasi attivitm che implichi una richiesta di adeguamento o di negoziazione) sul rispetto degli obblighi di cui alla Normativa Privacy, compresi quelli stipulati tra la Committente e Microsoft, nonché sul mantenimento, da parte di Microsoft, di un adeguato livello di protezione.
6. L’Appaltatore si obbliga a mantenere e dimostrare su richiesta il possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 5.3(b) del Capitolato Tecnico per garantire standard di sicurezza adeguati alle prestazioni del Contratto. Resta inteso tra le Parti che gli standard di sicurezza di Microsoft sono stati vagliati sia dall’Appaltatore che dalla Committente e sono stati ritenuti adeguati al rischio. L’Appaltatore collabora altresì con la Committente per le attivitm di monitoraggio sull’adeguatezza delle misure stesse.
7. L’Appaltatore garantisce il rispetto degli obblighi di localizzazione delle infrastrutture e dati di cui al paragrafo 5.3 (c) del Capitolato Tecnico, con riferimento ai trattamenti ad esso spettanti. Resta inteso tra le Parti che gli 18 di 28 obblighi di localizzazione e gli adempimenti connessi ai trattamenti effettuati da Microsoft sono regolati dagli atti stipulati tra Microsoft e la Committente, nonché dalle eventuali istruzioni fornite dalla Committente a Microsoft, anche per il tramite dell’Appaltatore o con la sua collaborazione. In particolare, ove necessario, l’Appaltatore si impegna a dare seguito alle istruzioni della Committente quanto all’acquisizione dei servizi, eventualmente messi a disposizione da Microsoft, che garantiscono la residenza dei dati nel SEE.
8. Ciascuna Parte garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito dei Contratti, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il del presente Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia verifica che le persone autorizzate a tal fine: - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare segretezza; - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che ; - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che personali.
9. L’Appaltatore garantisce il Paese terzo mantenimento delle misure e il rispetto degli obblighi in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione tema di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679)sicurezza e privacy indicati nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico. In assenza particolare, l’Appaltatore garantisce il rispetto degli obblighi di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno gestione degli strumenti di garanzia incident e data breach di cui all’artalla Normativa Privacy e al presente Contratto, con riferimento ai trattamenti ad esso spettanti. 46 del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto Resta inteso tra le Parti che i corrispondenti obblighi e adempimenti connessi ai trattamenti effettuati da Microsoft sono regolati dagli atti stipulati tra Microsoft e la Committente, nonché dalle eventuali istruzioni fornite dalla SOCIETÀ - Committente a Microsoft, anche per il tramite dell’Appaltatore o con la sua collaborazione.
10. Senza pregiudizio degli obblighi gravanti sull’Appaltatore, ciascuna Parte adotta le misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti della Normativa Privacy anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonchè di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalitm della raccolta.
11. L’Appaltatore presta alla Committente la collaborazione necessaria, nella misura massima consentita dalle proprie competenze e dal proprio ruolo, all’adempimento degli obblighi di cui alla Normativa Privacy gravanti sulla Committente. A titolo esemplificativo, l’Appaltatore si impegna ad assistere la Committente nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa Regolamento UE, e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del Regolamento UE.
12. Se del caso, l'Appaltatore assiste la Committente al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso l'Appaltatore, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze alla Committente del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Ciascuna Parte può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegare loro attivitm specifiche, alle seguenti condizioni:
a. il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli incombenti sulla Committente o sull’Appaltatore, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta a ciascuna Parte assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilitm e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle disposizioni della Normativa Privacy.
14. Una Parte non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta dell’altra Parte. In tal caso ciascuna Parte si obbliga a stipulare le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea e a rispettare gli obblighi aggiuntivi che saranno eventualmente imposti, o le misure supplementari che saranno eventualmente richieste dal livello di rischio applicabile.
15. In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, ciascuna Parte è interamente responsabile nei confronti dell’altra Parte di tali inadempimenti.
16. Ciascuna Parte informa l’altra Parte tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autoritm Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il titolare del trattamento debba fornire informazioni aggiuntive all’Autoritm di controllo, ciascuna Parte si impegna a supportare l’altra Parte o, se diverso, il Titolare del trattamento nell’ambito di tale attivitm.
17. Ciascuna Parte informa tempestivamente e senza ingiustificato ritardo l’altra Parte in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autoritm Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere l’altra Parte nel caso di richieste formulate dall’Autoritm Garante in merito al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contrattieffettuate in ragione del presente Contratto.
17.2 I documenti, 18. Ciascuna Parte deve comunicare all’altra Parte il nome ed i dati (ivi compresi del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, ove designato, comunicando tempestivamente alla Committente qualsiasi variazione; i Responsabili della protezione dei dati personali di cui all'articolo precedente) ciascuna Parte collaborano e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – si tengono in ogni costante contatto.
19. In caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate cessazione per o in occasione dell’esecuzione di un qualsiasi causa del Contratto, anche se non conclusoe senza pregiudizio di quanto previsto all’art. 13-bis del Contratto, saranno l'Appaltatore su richiesta della Committente, si impegna a: i) fornire copia dei dati personali e delle informazioni in suo possesso; ii) successivamente distruggere tutti i dati in suo possesso , documentando per iscritto l’adempimento di seguito indicate come le “Informazioni”tale operazione, salva la conservazione ulteriore fondata su autonomo titolo ai sensi della Normativa Privacy e della legge applicabile.
17.3 Ciascuna parte 20. L'Appaltatore si impegnaimpegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione della Committente l’elenco aggiornato delle nomine.
21. Durante l’esecuzione del Contratto, anche per propri dipendentinell’eventualitm di qualsivoglia modifica della Normativa Privacy, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee di indicazioni del Garante privacy o dell’European Data Protection Board (EDPB) che generino nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza e criptandole ove previstonatura fisica, restando intesologica, tuttaviatecnica, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratoriorganizzativa, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela sicurezza o trattamento dei dati personali), di riservatezza l'Appaltatore si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti proprie risorse - con la SOCIETÀ per concordare modalità Committente e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativaadeguamento ai nuovi requisiti.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei Contratti, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia 15.1 Il trattamento da parte di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione NORDENERGY dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”Cliente, il FORNITORE: cui conferimento è condizione necessaria per la conclusione ed esecuzione del Contrat- to, avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Codice”). I dati personali forniti saranno trattati da NORDENERGY nel rispetto del Codice, per le finalità connesse o strumentali alla conclusione ed esecuzione del Contratto nonché per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. In caso di mancato conferimento dei dati, non si potrà dar seguito alle operazioni richieste, essendo questi dati necessari all’esecuzione del Contratto. Il trattamento sarà effettuato per consentire la gestione dei necessari rapporti con il Distributore Gas (ii) curerà sulla base del codice di rete), oltre che per adempiere a obblighi di legge, regolamenti o disposizioni comunitarie. Il Cliente, con la formulazione della proposta, conferisce altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali per la registrazio- ne della eventuale “chiamata di conferma” di cui alla delibera ARERA 153/2012/R/com (“Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas”), durante la quale il Cliente potrà confermare o meno la propria volontà di stipulare il Contratto. Previo espresso consenso del Cliente rilasciato nell’apposito riquadro della Proposta, i dati personali raccolti potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: future iniziative promozionali curate da NORDENERGY, analisi e ricerche di mercato effettuate direttamente da NORDE- NERGY o attraverso società terze nonché future iniziative promozionali curate da altre imprese, tutte finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell’offerta di NORDE- NERGY, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003, ivi compreso quanto disposto dal D.P.R n. 178 del 7 settembre 2010 contenente il “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali” e successive modifiche e integrazioni. Il consenso al trattamento dei dati per le suddette finalità è facoltativo e l’eventuale mancato consenso non impedi- sce la conclusione né pregiudica l’esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto. NORDENERGY, quale Titolare del trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea del Cliente, è abilitata senza necessità di preventivo consenso del Cliente a meno che il Paese terzo in cui si intendano trasferire trattare i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea personali nei casi stabiliti dal Codice (art. 45 GDPR 2016/67924). In assenza di tale valutazione il FORNITORE si impegna I dati, assoggettabili a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia tutti i trattamenti di cui all’art. 46 4 del GDPR 2016/679.
16.5 Codice, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a consentire la loro raccolta, la registra- zione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazio- ne, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazi- one, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione, verranno trattati dalle funzioni aziendali preposte alla gestione operativa, amministrativa e contabile del rapporto commerciale, il cui personale è specificatamente incarica- to del trattamento e opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzio- ne, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati. Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento dei dati personali sarà effettuato unicamente con logiche e mediante forme di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contrattiorganizza- zione degli stessi strettamente correlate agli obblighi, ai compiti e alle finalità descritte dalla presente informativa. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documentidati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conforme- mente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati saranno, i dati (ivi compresi i dati personali altresì, comunicati a imprese terze che svolgeranno per conto di cui all'articolo precedente) NORDENERGY compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, saranno a loro volta designate quali responsabili del trattamento oppure opereranno in totale autonomia come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lettdistinti titolari del trattamento. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità eSi tratta, in particolare, quelle di società che svolgono interventi tecnici sugli impianti, attività di acquisizione e di gestione della clientela, incassi e pagamenti, trasmissione, stampa, imbustamento, traspor- to e smistamento delle comunicazioni e dei documenti alla clientela, archiviazione dei documenti relativi ai rapporti intercorsi con i Clienti, revisione contabile e certificazione di bilancio e, previo espresso consenso del Cliente, a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme società che effettuano iniziative promozionali per conto di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’artNORDENERGY o per proprie finalità o che svolgono sondaggi, ricerche e analisi di mercato per conto di NORDENERGY. 181 L’art. 7 del D. LgsCodice riconosce agli interessati il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazi- one o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. 58/98Il Codice riconosce inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione trasformazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia anonima o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela il blocco dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni trattati in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo violazione di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere nonché di opporsi in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatariogni caso, per eventuali sinistri motivi legittimi, al loro trattamento. Nel garanti- re che i dati del Cliente saranno trattati da NORDENERGY in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi legittimi su esplicitati e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a se necessario, aggiornati ai medesimi scopi, precisiamo che essi, nel loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni complesso, saranno conservati nella titolarità di quest’ultimiNORDE- NERGY presso NORDENERGY LUCE & GAS S.R.L., Xxx Xxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX). Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano copertiResponsabile del Trattamento dei Dati Personali è NORDENERGY, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (presso il quale è possibile rivolgersi per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo esercitare i diritti di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/7 del Codice. Per aggiornamenti sul Responsabile del Trattamento dei dati personali il Cliente può inoltrare una richiesta all’indirizzo e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
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Samples: Energy Supply Agreement
Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento ai Ai dati personali trattati nell’ambito relativi a persone fisiche (in seguito indicate anche come “Soggetti Interessati”) eventualmente comunicati al Fornitore dal Cliente (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: indirizzi eMail, nominativi, riferimenti telefonici, dati aziendali) verrà effettuato un trattamento da parte del Fornitore stesso, con modalità manuali ed elettroniche, esclusivamente per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o comunque, per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente. Il Cliente, con l’accettazione del presente Contratto, presta espresso consenso al trattamento di tali dati da parte del Fornitore e dei Contrattisuoi dipendenti. I dati personali oggetto del trattamento non saranno diffusi ma potranno essere oggetto di comunicazione all’amministrazione finanziaria, ciascuna Parte si obbliga a trattare all’autorità di p.s., all’autorità giudiziaria, ad istituti di credito e di assicurazione, ad enti previdenziali, assistenziali e fiscali e, comunque, ad ogni soggetto al quale la normativa vigente prevede debbano essere comunicati per il corretto adempimento degli obblighi connessi all’esecuzione del presente Contratto. Il Cliente espressamente garantisce al Fornitore che i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e eventualmente oggetto del trattamento sono stati raccolti nel rispetto delle disposizioni previste vigenti relative al rilascio delle apposite informative e alla raccolta del consenso da parte dei Soggetti Interessati, oltre agli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà . Le Parti espressamente convengono che il trattamento la comunicazione dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea oggetto del trattamento è da considerarsi, ove non diversamente indicato dal Fornitore, come obbligatoria. In caso di rifiuto a meno fornirli, potrà essere pregiudicato il corretto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente Contratto. In tal caso il Fornitore sarà esonerato da qualunque responsabilità per qualsivoglia danno o pregiudizio economico che il Paese terzo in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.dCliente dovesse subire. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza di tale valutazione il FORNITORE Il Cliente espressamente si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche manlevare, garantire e tenere indenne il Fornitore da qualunque danno, pretesa, costo, onere o spesa (comprese le spese legali) derivanti al Fornitore – direttamente o indirettamente – per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento mancato rispetto delle normative in materia dei dati personali da parte del Cliente. Le Parti espressamente riconoscono che il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali violazioni di persone fisiche derivanti dall’esecuzione riservatezza dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali oggetto del trattamento, derivanti da accesso non autorizzato, distruzione o accesso non autorizzato ai dati medesimi, eventualmente occorse durante l’espletamento della trasmissione di cui all'articolo precedente) e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, tali dati e documenti relative a progetti, piani mediante utilizzo di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture rete pubblica di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente letttelecomunicazioni. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighiI Soggetti Interessati del trattamento godono dei diritti riconosciuti dall’art. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni 7 del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme del diritto di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98conoscere l’esistenza e l’origine dei dati personali trattati, di ottenerne la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo intellegibile, di opporsi, per motivi legittimi, alla prosecuzione, anche parziale, del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi trattamento nonché di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela ottenere la modificazione dei dati personalitrattati e, in caso di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo violazione di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per la cancellazione degli stessi o il periodo strettamente necessario a tale scopoblocco del trattamento. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in Ogni richiesta dovrà essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale inviata al responsabile del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente trattamento ai recapiti presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.sul sito
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Samples: End User License Agreement
Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei Contratti21.1. Le Parti si obbligano ad effettuare, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - competenza, le proprie procedure operazioni di protezione trattamento dei Dati Personali di cui al Contratto in conformità a quanto previsto dalla Normativa Privacy e danno atto di aver ricevuto, l’una dall’altra, l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, descrittiva delle caratteristiche del trattamento dei dati personali scambiati per la negoziazione e gestione - amministrativo contabile del Contratto ("Informativa”).
21.2. Le Parti per tutta la durata del presente Contratto e successivamente alla cessazione dello stesso, si impegnano a:
a. effettuare le operazioni di trattamento dei Dati Personali solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione del presente Incarico. Nel caso siano compiute ulteriori operazioni di trattamento, le stesse devono comunque essere compatibili con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
b. effettuare i trattamenti – sia con l’ausilio di strumenti elettronici che con supporti cartacei – nel rispetto della Normativa Privacy. Nel dettaglio dette operazioni saranno effettuate esclusivamente dal personale incaricato al trattamento con apposito atto scritto corredato delle istruzioni in relazione all’evoluzione normativa materia di privacy, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza;
c. non comunicare e/o divulgare i Dati Personali trattati a soggetti terzi se non per l’adempimento di obblighi prescritti da disposizioni nazionali e/o europee di legge e/o di regolamento;
d. comunicare i Dati Personali trattati a soggetti terzi (consulenti e/o enti esterni) esclusivamente per finalità correlate all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto. In particolare, ove applicabili, devono essere rispettate le disposizioni inerenti alla nomina dei Responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
e. adottare le misure – tecniche ed organizzative - idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio secondo i parametri stabiliti dagli artt. 32-35 del GDPR;
f. garantire l’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati del trattamento di cui agli artt. 12 e ss. del GDPR, con particolare riferimento ai diritti inerenti agli obblighi di informativa.
21.3. Il Fornitore si impegna a relazionarsi con l'altra circa fornire alla Fondazione – su richiesta – copia dell’Informativa resa agli interessati ai sensi della Normativa Privacy nonché, idonea certificazione attestante il consenso degli interessati medesimi alla comunicazione dei dati alla Fondazione per finalità connesse all’esecuzione del servizio, ove lo stesso sia richiesto da disposizioni nazionali e/o europee di legge e/o di regolamento.
21.4. Nella misura in cui le innovazioni eventualmente apportateParti potrebbero condividere i Dati Personali tra loro e trattare tali Dati personali in qualità di Titolari Autonomi del trattamento – salvo quanto specificato ai successivi articoli 21.5 e 21.6 – le Parti concordano di stipulare un accordo separato di condivisione dei dati in conformità al modello predisposto dalla Fondazione.
21.5. Fermo quanto previsto in caso Laddove l’esecuzione del Contratto dovesse comportare, da parte del Fornitore, il trattamento di data breach (art. 33 GDPR 2016/679)Dati Personali di titolarità della Fondazione su incarico e secondo le indicazioni di quest’ultima, le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, sottoscrivere il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che il necessario accordo sul trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che il Paese terzo ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.dconformità al modello predisposto dalla Fondazione;
21.6. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 Laddove nell’esecuzione del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali di cui all'articolo precedente) e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non conclusole Parti dovessero determinare congiuntamente finalità e modalità del trattamento agiranno in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell’articolo 26 del GDPR, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto sottoscrivendo il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità eaccordo, in particolareconformità al modello predisposto dalla Fondazione. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme sono approvati specificamente con separato atto i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali: 1) Definizioni e documentazione contrattuale; 2) Obblighi del fornitore; 3) Corrispettivo; 4) Garanzia di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’artconformità e buon funzionamento; 5) Obblighi del Fornitore nei confronti del personale; 6) Ulteriori dichiarazioni e garanzie del Fornitore; 7) Penali; 8) Durata del contratto e recesso; 9) Risoluzione; 10) Eventi Speciali; 11) Conseguenze della cessazione del Contratto; 12) Responsabilità e manleva; 13) Forza Maggiore e impossibilità sopravvenuta; 15) Diritti di Proprietà Intellettuale; 16) Divieto di cessione del credito e del Contratto; 17) Subappalto; 18) Osservanza del Codice Etico e Modello di Organizzazione e Controllo ex D.lgs. 181 del D. Lgs. 58/98231/2001; 19) Auditing; 20) Legge applicabile, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza mediazione e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimiForo. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano copertiFornitore provvede all’accettazione delle Condizioni Generali con specifica approvazione delle clausole vessatorie, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture scaricando dal Portale Acquisti della Fondazione il modulo denominato “Presa visione e accettazione espressa” ed inviandolo debitamente compilato e sottoscritto a mezzo p.e.c. all’indirizzo “xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx0000.xxx”, sia nei confronti caricando successivamente sul Portale Acquisti i seguenti documenti: 1) ricevute di dipendenti accettazione e consegna della p.e.c.; 2) il modulo “Presa visione e accettazione espressa” debitamente compilato e sottoscritto; 3) idonea attestazione dei poteri del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.sottoscrittore;
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Samples: General Conditions
Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento 17.1. Il Cliente è informato, ai dati personali trattati nell’ambito dei Contrattisensi dell’articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse n.675 e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personalisuccessive modificazioni, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che il trattamento dei dati anagrafici da questi forniti a Globalnet può essere necessario al fine di permettere a Globalnet di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Contratto, ovvero per l’adempimento di un obbligo ad esso connesso.
17.2. Per trattamento di dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che il Paese terzo in cui si intendano trasferire i intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali azioni.
17.3. Il titolare del trattamento è Globalnet nella persona del legale rappresentante.
17.4. I dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea Globalnet e quindi: (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza a) per dare esecuzione ad un servizio ad una o più operazioni contrattualmente convenute ivi compresa la proposizione di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti estensioni del servizio alle prestazioni supplementari eventualmente attivate dopo la sottoscrizione della proposta di garanzia abbonamento ed ogni attività di fidelizzazione del Cliente diversa da quelle di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679al successivo punto 5; (b) per eseguire, in generale, obblighi di legge; (c) per esigenze di tipo operativo e gestionale interno a Globalnet ed inerenti il Servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla revisione della contabilità di Globalnet.
16.5 17.5. Il FORNITORE dichiara Cliente, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali fornisce il proprio consenso per la comunicazione di aver ricevuto informazioni commerciali relative a nuove offerte di Servizi di Globalnet, di società controllate, collegate, controllate dalla SOCIETÀ - comune controllante o partecipante e/o di società con le quali Globalnet abbia stipulato accordi commerciali, per verificare il livello di soddisfazione della Clientela sui Servizi, e, infine, per la tutela del credito, anche per attraverso l’impiego di terzi quale ad esempio società di factoring, e l’implementazione, sotto il tramite controllo della Autorità di settore, di sistemi di controllo e monitoraggio del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa credito condivisi anche con altri operatori licenziatari ai sensi del DPR 318/97. Per quanto indicato nel presente comma il consenso al trattamento dei dati personali dovrà essere debitamente espresso nel Modulo di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei ContrattiAdesione.
17.2 I documenti17.6. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
17.7. Il Cliente3 dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’articolo 13 della Legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni in particolare il Cliente è consapevole del suo diritto: (ivi compresi a) ad avere conferma dell’esistenza negli archivi di Globalnet di dati personali relativi al Cliente; (b) ad ottenere che i dati personali di cui all'articolo precedenterelativi al cliente siano messi a disposizione del Cliente in modo comprensibile; (c)ad ottenere la cancellazione dei dati personali relativi al Cliente, o il loro trattamento in forma anonima; (d) e le informazioni che siano state da una ad ottenere il blocco dei dati personali relativi al Cliente se trattati in violazione delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ leggi applicabili; (e/) ad ottenere l’aggiornamento, la correzione o delle Società Interessate)l’integrazione dei dati personali relativi al Cliente; (f) a vietare, scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contrattogiustificati motivi, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”il trattamento dei dati personali relativo al Cliente.
17.3 Ciascuna parte si impegna17.8. Il Cliente ha diritto, anche per propri dipendentisottoscrivendo il relativo modulo predisposto da Globalnet, subaffidatari di essere inserito negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate di essere informato delle modalità di inserimento, di modifica, di utilizzo e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela cancellazione dei dati personali, personali nonché delle modalità di riservatezza fornitura degli elenchi secondo quanto stabilito dalle Delibere n.36/02/CONS e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione en.180/02/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativaCONS.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Tutela dei dati personali. 16.1 Con 1. I trattamenti necessari all’esecuzione del presente Contratto vengono svolti dalle Parti in qualitm di titolari autonomi, per le finalitm di gestione amministrativa e contabile (compreso il billing) dello stesso. A tal fine, ciascuna Parte fornisce all’altra adeguata informativa sul trattamento dei dati personali (sub Allegato n. 4 e Allegato n. 5).
2. Salvo quanto necessario per il raggiungimento delle finalitm indicate al comma che precede, la sottoscrizione del Contratto e la fornitura dei Servizi oggetto dello stesso non comportano alcun accesso, uso o divulgazione di dati personali da parte dell’Appaltatore per conto del Committente, nè alcuna autorizzazione in tal senso.
3. L’Appaltatore accetta e riconosce che l’uso dei Servizi da parte della Committente verrm regolato dai termini e condizioni e dall’accordo sul trattamento dei dati personali stipulati di volta in volta tra la Committente e le entitm Microsoft competenti (di seguito “Microsoft”), senza pregiudizio degli obblighi di collaborazione ragionevolmente richiesti all’Appaltatore, come meglio descritti nel presente articolo. L’Appaltatore, in ragione di quanto precede, si impegna a non sottoscrivere accordi incompatibili con quanto stipulato dalla Committente.
4. Nell’esecuzione del Contratto, resta fermo l’obbligo per l’Appaltatore di assicurare la piena conformitm alla Normativa Privacy dei trattamenti posti in essere per le finalitm di cui al comma 1, nei limiti delle attivitm di rivendita dei Servizi allo stesso spettanti, e dunque di gestione amministrativa e contabile del Contratto.
5. Resta inteso tra le Parti che, senza pregiudizio di quanto precede, l’Appaltatore collabora con la Committente per le attivitm di monitoraggio (inclusa qualsiasi attivitm che implichi una richiesta di adeguamento o di negoziazione) sul rispetto degli obblighi di cui alla Normativa Privacy, compresi quelli stipulati tra la Committente e Microsoft, nonché sul mantenimento, da parte di Microsoft, di un adeguato livello di protezione.
6. L’Appaltatore si obbliga a mantenere e dimostrare su richiesta il possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 5.3(b) del Capitolato Tecnico per garantire standard di sicurezza adeguati alle prestazioni del Contratto. Resta inteso tra le Parti che gli standard di sicurezza di Microsoft sono stati vagliati sia dall’Appaltatore che dalla Committente e sono stati ritenuti adeguati al rischio. L’Appaltatore collabora altresì con la Committente per le attivitm di monitoraggio sull’adeguatezza delle misure stesse.
7. L’Appaltatore garantisce il rispetto degli obblighi di localizzazione delle infrastrutture e dati di cui al paragrafo 5.3 (c) del Capitolato Tecnico, con riferimento ai trattamenti ad esso spettanti. Resta inteso tra le Parti che gli obblighi di localizzazione e gli adempimenti connessi ai trattamenti effettuati da Microsoft sono regolati dagli atti stipulati tra Microsoft e la Committente, nonché dalle eventuali istruzioni fornite dalla Committente a Microsoft, anche per il tramite dell’Appaltatore o con la sua collaborazione. In particolare, ove necessario, l’Appaltatore si impegna a dare seguito alle istruzioni della Committente quanto all’acquisizione dei servizi, eventualmente messi a disposizione da Microsoft, che garantiscono la residenza dei dati nel SEE.
8. Ciascuna Parte garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito dei Contratti, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il del presente Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia verifica che le persone autorizzate a tal fine: - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare segretezza; - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che ; - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che personali.
9. L’Appaltatore garantisce il Paese terzo mantenimento delle misure e il rispetto degli obblighi in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione tema di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679)sicurezza e privacy indicati nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico. In assenza particolare, l’Appaltatore garantisce il rispetto degli obblighi di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno gestione degli strumenti di garanzia incident e data breach di cui all’artalla Normativa Privacy e al presente Contratto, con riferimento ai trattamenti ad esso spettanti. 46 del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto Resta inteso tra le Parti che i corrispondenti obblighi e adempimenti connessi ai trattamenti effettuati da Microsoft sono regolati dagli atti stipulati tra Microsoft e la Committente, nonché dalle eventuali istruzioni fornite dalla SOCIETÀ - Committente a Microsoft, anche per il tramite dell’Appaltatore o con la sua collaborazione.
10. Senza pregiudizio degli obblighi gravanti sull’Appaltatore, ciascuna Parte adotta le misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti della Normativa Privacy anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonchè di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalitm della raccolta.
11. L’Appaltatore presta alla Committente la collaborazione necessaria, nella misura massima consentita dalle proprie competenze e dal proprio ruolo, all’adempimento degli obblighi di cui alla Normativa Privacy gravanti sulla Committente. A titolo esemplificativo, l’Appaltatore si impegna ad assistere la Committente nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa Regolamento UE, e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del Regolamento UE.
12. Se del caso, l'Appaltatore assiste la Committente al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso l'Appaltatore, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze alla Committente del Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
13. Ciascuna Parte può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegare loro attivitm specifiche, alle seguenti condizioni:
a. il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli incombenti sulla Committente o sull’Appaltatore, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta a ciascuna Parte assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilitm e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle disposizioni della Normativa Privacy.
14. Una Parte non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta dell’altra Parte. In tal caso ciascuna Parte si obbliga a stipulare le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea e a rispettare gli obblighi aggiuntivi che saranno eventualmente imposti, o le misure supplementari che saranno eventualmente richieste dal livello di rischio applicabile.
15. In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, ciascuna Parte è interamente responsabile nei confronti dell’altra Parte di tali inadempimenti.
16. Ciascuna Parte informa l’altra Parte tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autoritm Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il titolare del trattamento debba fornire informazioni aggiuntive all’Autoritm di controllo, ciascuna Parte si impegna a supportare l’altra Parte o, se diverso, il Titolare del trattamento nell’ambito di tale attivitm.
17. Ciascuna Parte informa tempestivamente e senza ingiustificato ritardo l’altra Parte in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autoritm Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere l’altra Parte nel caso di richieste formulate dall’Autoritm Garante in merito al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contrattieffettuate in ragione del presente Contratto.
17.2 I documenti, 18. Ciascuna Parte deve comunicare all’altra Parte il nome ed i dati (ivi compresi del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, ove designato, comunicando tempestivamente alla Committente qualsiasi variazione; i Responsabili della protezione dei dati personali di cui all'articolo precedente) ciascuna Parte collaborano e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – si tengono in ogni costante contatto.
19. In caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate cessazione per o in occasione dell’esecuzione di un qualsiasi causa del Contratto, anche se non conclusoe senza pregiudizio di quanto previsto all’art. 13-bis del Contratto, saranno l'Appaltatore su richiesta della Committente, si impegna a: i) fornire copia dei dati personali e delle informazioni in suo possesso; ii) successivamente distruggere tutti i dati in suo possesso , documentando per iscritto l’adempimento di seguito indicate come le “Informazioni”tale operazione, salva la conservazione ulteriore fondata su autonomo titolo ai sensi della Normativa Privacy e della legge applicabile.
17.3 Ciascuna parte 20. L'Appaltatore si impegnaimpegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione della Committente l’elenco aggiornato delle nomine.
21. Durante l’esecuzione del Contratto, anche per propri dipendentinell’eventualitm di qualsivoglia modifica della Normativa Privacy, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee di indicazioni del Garante privacy o dell’European Data Protection Board (EDPB) che generino nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza e criptandole ove previstonatura fisica, restando intesologica, tuttaviatecnica, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratoriorganizzativa, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela sicurezza o trattamento dei dati personali), di riservatezza l'Appaltatore si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti proprie risorse - con la SOCIETÀ per concordare modalità Committente e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativaadeguamento ai nuovi requisiti.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Samples: Schema Di Accordo Quadro
Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei Contratti, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto Ognuna delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte Parti si impegna ad aggiornare ed integrare a rispettare la normativa prevista dal d. lgs. 30 giugno 2002, n.196 - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative Codice in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che il Paese terzo nei rapporti con i rispettivi clienti, anche in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 relazione al contenuto del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa presente accordo ed al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione che verranno acquisiti nell’ambito della collaborazione. Rispetto al trattamento dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali raccolti in esecuzione del presente accordo, la Parte che si troverà ad essere "proponente" assume espressamente la qualifica di cui all'articolo precedente) e responsabile del trattamento di detti dati della clientela, mentre il titolare del trattamento resta, rispetto allo specifico contratto, la Parte “emittente"; di tale espressa condizione l’Intermediario dovrà fornire informativa alla clientela. Ai sensi della D. Lgs 30/06/2003 n° 196 l’Intermediario provvede direttamente nei confronti dei propri clienti a fornire le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservatedovute comunicazioni, come pure – in ogni caso – le informazioni, ed a raccogliere i necessari consensi per il trasferimento dei dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiestaPolizza Migliore srl, al fine di consentirle provvedere alle operazioni precontrattuali e contrattuali. L’Intermediario, dichiara di essere a conoscenza che: ▪ Titolare del trattamento è Polizza Migliore srl, i dati sono trattati in forma automatizzata solo al fine di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni le prestazioni oggetto del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioniaccordo del quale l’Intermediario è parte, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino oppure per l’acquisizione di dominio pubblico informative precontrattuali attivate su richiesta. ▪ L'Intermediario opera nella specie in veste di titolare del trattamento per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire quanto riguarda la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, gestione in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela proprio dei dati personalipersonali raccolti presso i propri clienti, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti nonché come responsabile del trattamento dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti dati personali effettuato da Polizza Migliore srl con la SOCIETÀ per concordare le modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo indicate al punto precedente. ▪ In qualsiasi momento, potrà essere chiesta, la modifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati comunicati, anche per il periodo strettamente necessario tramite dell'Intermediario che tempestivamente ne darà comunicazione a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativaPolizza Migliore srl.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei ContrattiAi sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», (ii) curerà i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito elo in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono da Anas raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elet- tronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, owero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. AI riguardo si precisa che: l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comuni'- cazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; Edizione del 31 luglio 2016 ,! l'Appaltatore ha la facoltà di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento • dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs 196/2003. Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è Anas. I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità pf'!r le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall'Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale. Si informa altresì che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il Paese terzo consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. al, bl cl del "Codice in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione materia di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento prote- zione dei dati personali personali". Nel rispetto dell'art. 7 "Diritto di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i accesso ai dati personali ed altri diritti" del D. Lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di cui all'articolo precedente) e le informazioni ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contrattolo riguardano, anche se non conclusoancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, saranno nonché l'indicazione: al dell'origine dei dati personali; bl delle finalità e modalità del trattamento; cl della logica applicata in caso di seguito indicate come trattamento effettuato con l'ausilio di stru- menti elettronici; dl degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; el dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono es- sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresen- tante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione owero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegnaoperazioni di cui alle lettere al e bl sono state portate a conoscenza, anche per propri dipendentiquanto riguarda il loro contenuto, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo adi Edizione del31 luglio 2016 coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adePn:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di sicurezza e criptandole ove previstomezzi manifestamente spro- .• porzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. cl fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impedi- ranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le Informazioni ai propri amministratoriparti, dirigentipertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, dipendenti Anas si vedrà costretta a revocare l'ag- giudicazione definitiva e/o risolvere il contratto. Nei casi in cui Anas debba trattare dati personali e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario giudiziari di soggetti terzi all'appal- tatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc ...) ai soli fini dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, l'Appaltatore si impe- gna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tàl fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove neces- sario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto. L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui alla precedente lett. a) al Co- dice della Xxxxxxx e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezzariservatezza dei dati, disponibilità secondo i principi di liceità, correttezza e integrità eperti- nenza. L'Appaltatore, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all'art. 181 28 del D. Lgs. 58/98196/2003, assume la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo qualifica di titolare autonomo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela trattamento dei dati personalipersonali relativi ad ANAS S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa ope- ranti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di riservatezza e cui l'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico. Valgano tali clausole come presupposti di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, Anas si awarrà della facoltà di risolvere in danno il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto contratto me.- diante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibilitramite posta elettro- nica certificata, fatto salvo in ogni caso, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ diritto al risarcimento dei danni per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativainadem- pimento.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), all’Amministrazione compete altresì l’obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali trattati nell’ambito personali. Il conferimento dei Contratti, ciascuna Parte si obbliga a trattare dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della Amministrazione scrivente necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
a) i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente delle ditte concorrenti riportati negli allegati di gara e nell’offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell’espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all’esecuzione della fornitura) nonché dell’aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l’esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
c) l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità strettamente connesse può determinare l’impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e strumentali all’esecuzione degli agli obblighi assunti con il Contratto di legge. Di norma i dati forniti dai concorrenti e nel rispetto delle disposizioni previste dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’Articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell’ambito dell’accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personaliappalti, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - espressamente autorizzato con l’Autorizzazione 7/2004 del Garante per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di la protezione dei dati personali, (ii) curerà che il trattamento è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora l’Amministrazione scrivente venga a conoscenza, ad opera dell’interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell’Articolo11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo. I dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che il Paese terzo vengono trattati in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di c.d. “adequacy” sicurezza previste dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali di cui all'articolo precedente) e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (Legge e/o delle Società Interessate)dai Regolamenti interni, scambiate per ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo ache svolgono attività attinenti. I dati possono essere comunicati:
a. usare le Informazioni apprese unicamente a) a istituti bancari per le finalità per le quali sono state rese disponibilila gestione dei pagamenti;
b. mantenere le Informazioni riservate b) a società e sotto il proprio controllo non rivelandole studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
c) a terzicollaboratori autonomi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previstoprofessionisti, restando inteso, tuttaviaconsulenti, che potrà rivelare prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in tutto ordine al procedimento di gara o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli studi di settore o fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolostatistici;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme accesso ai documenti di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” gara ai sensi dell’art. 181 della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo10, comma 5°, del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate)D.Lgs.196/2003.
17.7 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Samples: Appalto
Tutela dei dati personali. 16.1 Con Le Parti si impegnano a rispettare le Legge Privacy (come di seguito definita), con particolare riferimento ai dati personali trattati nell’ambito profili relativi alle modalità di trattamento dei Contrattidati, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse ai requisiti dei dati, alla designazione di soggetti autorizzati e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto responsabili al trattamento, alla custodia e nel rispetto alla sicurezza delle disposizioni previste dalla normativa informazioni. Le Parti riconoscono che agiranno in piena conformità al Regolamento UE 679/2016 in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile (“Legge Privacy”). La Legge Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione del Contratto. Ciascuna Parte, in relazione all’evoluzione normativa all’obbligo di informativa di cui alla Legge Privacy dichiara di essere stata debitamente informata ai sensi dell’art. 13 GDPR e in particolare: (i) che ogni informazione acquisita dall’altra Parte in forza del presente Contratto e nella fase delle trattative potrà costituire oggetto di trattamento ai sensi della Legge Privacy, in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire il Contratto e adempiere a ogni relativa obbligazione di natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa, assistenziale e a relazionarsi con l'altra circa ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente Contratto; e (ii) della possibilità di esercitare i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli articoli 15-21 GDPR, ivi inclusi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte, titolare del trattamento, e il diritto alla portabilità dei propri dati personali e quello di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti. Considerato quanto sopra, ciascuna Parte autorizza espressamente l’inserimento dei propri dati nelle banche dati dell’altra Parte, consentendo all’altra Parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le innovazioni eventualmente apportateseguenti finalità riferite al Contratto: - Adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; - Gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; - Finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte; - Gestione del contenzioso; - Finalità di statistiche; - Servizi di controllo interno. Fermo Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto previsto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla Legge Privacy per proteggere i dati raccolti nell’esecuzione del Contratto contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del Contratto, le stesse agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza. Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento del Contratto e nell’esecuzione del Contratto rispetti la Legge Privacy, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali. Inoltre, in caso adempimento agli obblighi di data breach legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 33 GDPR 2016/67935 D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), le Parti si impegnano il Consulente prende atto ed acconsente a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze che i dati e/o irregolarità la documentazione che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento la legge impone di dati personali connesso al Contratto.
16.3 pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della CNPADC nella sezione dedicato alla trasparenza. Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema Consulente prende atto che la CNPADC potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighisicurezza che la Legge Privacy prevede. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo la CNPADC, potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà fermo restando che il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea Consulente sarà tenuto a meno risarcire tutti i danni che il Paese terzo in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.ddovessero derivarne alla CNPADC. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali di cui all'articolo precedente) Le obbligazioni e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto continueranno ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (Contratto e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITOREdei suoi effetti, con conseguente iscrizione indipendentemente dalla causa per cui sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate)intervenuto.
17.7 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Di Servizi Di Comunicazione Strategica
Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento ai 13.1 Il trattamento dei dati personali trattati nell’ambito del Cliente/Partner e di quelli da quest’utlimo comunicati al Fornitore, ai fini della stipula del presente Contratto e dell’erogazione dei Contrattirelativi Servizi, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto è effettuato in conformità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché del DPA-Data Processing Agreement con contestuale informativa privacy disponibile alla sezione “Trasparenza” presente sul sito web del Fornitore. L’erogazione dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che Servizi comporta il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che di cui il Paese terzo Cliente/Partner è titolare nel rispetto della normativa vigente in cui si intendano trasferire i materia e dei provvedimenti dell’Autorità Garante della protezione dei dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.dpersonali. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza Il DPA specifica le modalità e le condizioni di tale valutazione trattamento e costituisce parte integrante del presente Contratto, un tutt’uno con esso, ed il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti Cliente/Partner con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di garanzia averne preso visione, di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679approvarlo e di accettarlo e presta il consenso al trattamento di tutti i propri dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche 13.2 Le Parti si impegnano, per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività oggetto del Contratto, a conformarsi alle disposizioni legislative vigenti in materia. Le Parti si obbligano a trattare i dati ricevuti per finalità strettamente legate all'esecuzione del presente Contratto, e comunque in ogni caso, nel rispetto del richiamata normativa, garantendo la sicurezza, logica e fisica, e la relativa riservatezza dei dati personali oggetto di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contrattitrattamento.
17.2 13.3 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali potranno essere comunicati ai collaboratori esterni di cui all'articolo precedente) e le informazioni Parti potrebbero avvalersi, in esecuzione delle obbligazioni contrattuali, nello svolgimento delle attività che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservateimplicano un trattamento dei suddetti dati e, come pure – in ogni caso – le informazioniove necessario, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (gli stessi potranno altresì essere trasmessi ad organi amministrativi e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso giudiziari nell’ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativicivili, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiestaamministrativi e penali. I dati saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrenti dalla cessazione di ogni vincolo contrattuale tra le Parti. A tal riguardo, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni Il Cliente/Partner con la sottoscrizione del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezzaContratto presta altresì pieno ed esplicito consenso in tal senso.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei ContrattiAi sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative recante «[odice in materia di protezione dei dati personali», (ii) curerà che il trattamento dei i dati personali avvenga che vengono acquisiti nell'ambito elo in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono da Anas raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elet- tronici esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che il Paese terzo in cui per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, owero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. AI riguardo si intendano trasferire precisa che: l'acquisizione di tutti i dati sia fra di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; i dati personali acquisiti nonché quelli che hanno conseguito formale valutazione elaborati non saranno oggetto di c.d. “adequacy” comuni- cazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza legge; Edizione del 31 luglio 2016 l'Appaltatore ha la facoltà di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documentiche lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs . 196/2003. Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati (ivi compresi i in questione è Anas. I dati personali di cui all'articolo precedente) personali, trattati in modo lecito, pertinenti e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono state rese disponibiliraccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall'Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale. Si informa altresì che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) c) del "Codice in materia di prote- zione dei dati personali". Nel rispetto dell'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D. Lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b. mantenere b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di stru- menti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono es- sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresen- tante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione owero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le Informazioni riservate operazioni di cui alle lettere a) e sotto b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il proprio controllo non rivelandole a terziloro contenuto, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previstoEdizione del 31 luglio 2016 coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, restando intesoeccettuato il caso in cui tale adem- pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spro- porzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. cl fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del Codice, eventuali opposizioni elo richieste di limitazioni al trattamento impedi- ranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le Informazioni ai propri amministratoriparti, dirigentipertanto a . seguito di opposizione al trattamento dei dati, dipendenti Anas si vedrà costretta a revocare l'ag- giudicazione definitiva elo risolvere il contratto. Nei casi in cui Anas debba trattare dati personali e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario giudiziari di soggetti terzi all'appal- tatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc ...) ai soli fini dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, l'Appaltatore si impe- gna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove neces- sario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto. L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui alla precedente lett. a) al Co- dice della Xxxxxxx e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezzariservatezza dei dati, disponibilità secondo i principi di liceità, correttezza e integrità eperti- nenza. L'Appaltatore, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all'art. 181 28 del D. Lgs. 58/98196/2003, assume la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo qualifica di titolare autonomo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela trattamento dei dati personalipersonali relativi ad ANAS S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulentilcollaboratori per essa ope- ranti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di riservatezza e cui l'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico. Valgano tali clausole come presupposti di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, Anas si awarrà della facoltà di risolvere in danno il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto contratto me- diante comunicazione espressa con lettera raccomandata alr o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibilitramite posta elettro- nica certificata, fatto salvo in ogni caso, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ diritto al risarcimento dei danni per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativainadem- pimento.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento 1. Salvo quanto necessario ai fini dell’esecuzione e stipula del presente Contratto, la sottoscrizione del Contratto e la fornitura dei Servizi oggetto dello stesso non comportano alcun accesso, uso o divulgazione di dati personali da parte dell’Appaltatore per conto della Committente, nè alcuna autorizzazione in tal senso.
2. Le Parti, in qualitm di titolari autonomi del trattamento, si impegnano ad effettuare esclusivamente i trattamenti necessari per la stipula e l’esecuzione del Contratto, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, del GDPR, nonché di ogni altro provvedimento emanato da un’autoritm competente in attuazione degli stessi, ivi inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, le raccomandazioni e linee guida dell’EDPB/WP29 ( “Normativa Privacy”).
3. Il trattamento da parte della Committente dei dati personali riferiti all’Appaltatore verranno effettuati in accordo all’informativa di cui all’Allegato 4, che l’Appaltatore si impegna a portare a conoscenza degli interessati.
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Appaltatore si impegna a:
a. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito dei Contratti, ciascuna Parte si obbliga del presente Contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia virtù del presente Contratto: - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare segretezza; - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che ; - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che il Paese terzo in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali di cui all'articolo precedente) e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibilipersonali;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate adottare tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità etecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del GDPR anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in particolaremodo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonchè di sicurezza”).accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalitm della raccolta;
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 c. su richiesta della Committente, assistere quest’ultima nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 15 di 22 del D. Lgs. 58/98Regolamento UE, nella eventuale consultazione del Garante per la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del medesimo GDPR , nonché in ogni altro adempimento richiesto dalle autoritm competenti;
5. L’Appaltatore deve mettere a disposizione della Committente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di riservatezza cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire alla Committente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine norme in materia di cessazione degli effetti trattamento dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasidati personali. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per A tal fine, la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti Committente informa preventivamente l’Appaltatore con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva un preavviso minimo di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo4 (quattro) giorni lavorativi.
6. Nel caso in cui fosse necessaria all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che l’Appaltatore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Committente, quest’ultima diffiderm l’Appaltatore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarm all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la conservazione Committente potrm, in ragione della gravitm della condotta dell’Appaltatore e fatta salva la possibilitm di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Committente potrm richiedere all’Appaltatore di fornire annualmente o comunque su richiesta della Committente una relazione sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle Informazioni misure di sicurezza approvate.
8. L’Appaltatore può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per ottemperare ad un obbligo delegare loro attivitm specifiche, previa autorizzazione scritta della Committente, che non intende conferire autorizzazione generica alla nomina di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scoposub-Responsabili.
9. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale sub-Responsabile del FORNITORE trattamento e/o terzo autorizzato del personale trattamento deve rispettare obblighi analoghi a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatariquelli forniti dalla Committente all’Appaltatore, per eventuali sinistri riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta all’Appaltatore assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/o danni cagionati alla SOCIETÀ terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilitm e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del GDPR.
10. In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento e/o alle Società Interessateterzo autorizzato del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, l’Appaltatore è interamente responsabile nei confronti della Committente di tali inadempimenti. La Committente potrm in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, La Committente informa preventivamente l’Appaltatore con un preavviso minimo di 4 (quattro) giorni lavorativi.
11. Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione della Normativa Privacy, la Committente diffiderm l’Appaltatore a loro dipendenti far adottare al sub-Responsabile e/o beni ai terzi autorizzati del trattamento tutte le misure più opportune o a terzi tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarm all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la Committente potrm, in ragione della gravitm della condotta del sub responsabile e fatta salva la possibilitm di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto con l’Appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.
12. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, contestazione, responsabilitm, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) per effetto di un’azione, reclamo, procedura intrapresa dalle autoritm competenti o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione derivata dalla condotta attiva e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata omissiva dell’Appaltatore e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato dei suoi agenti e/o a dolo da parte de personale dipendente sub-contraenti della Normativa Privacy , delle best practice in tema di sicurezza e/o collaboratori delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun presente Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/13. L'Appaltatore non può trasferire i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito dati personali verso un Paese terzo o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte della SOCIETÀCommittente. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione In tal caso l'Appaltatore si obbliga a stipulare le Clausole Contrattuali Standard della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipulaCommissione Europea e a rispettare gli obblighi aggiuntivi che saranno eventualmente imposti, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’annoo le misure supplementari che saranno eventualmente richieste, dalla Committente.
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Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei Contratti, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse Il depositario tutela la riservatezza del depositante e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà garantisce che il trattamento dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che anagrafici e fiscali del depositante acquisiti direttamente e/o tramite terzi dal depositario, vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il Paese terzo in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea servizio richiesto (art. 45 GDPR 2016/679)24, comma 1, lett. In assenza b, d.lgs. n. 196/2003)5. Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali, è il depositario al quale il depositante potrà indirizzare presso la sede , ogni richiesta.6 Il depositario si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal depositante e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate. I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei dati stessi, solo a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell'ambito di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti finalità. L’interessato, in relazione all'attività di garanzia predetto trattamento, potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara 7 d.lgs. n. 196/2003 tra i quali: il diritto di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento blocco dei dati personali trattati in violazione di persone fisiche derivanti dall’esecuzione legge, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Contrattidati, contattando direttamente il depositario. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documentiIn ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura. Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (ivi compresi i dati personali anche elettronica) del depositario (richieste, suggerimenti, idee, informazioni, materiali ecc.) non sarà considerato informazione o dato di cui all'articolo precedente) natura confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e le dovrà contenere informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservatevalide, come pure – non lesive di diritti altrui e veritiere, in ogni caso – non potrà essere attribuita al depositario responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le informazioniParti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è esclusivamente regolato dalle norme del Codice civile. Letto, dati confermato e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici sottoscritto. (Data e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. aluogo) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità eLì , in particolareIL DEPOSITANTE IL DEPOSITARIO intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme il Foro competente è quello del luogo di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” residenza o di domicilio elettivo del Consumatore, inderogabile ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs33, comma 2, lett. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per centou) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’annod.lgs. 206/2005».
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Samples: Deposito a Titolo Oneroso
Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento 18.1 Il Cliente è informato, ai dati personali trattati nell’ambito dei Contrattisensi dell'articolo 10 della Legge 31 dicembre 1996, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse n. 675 e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personalisuccessive modificazioni, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che il trattamento dei dati anagrafici da questi forniti a GlobalNet Italia può essere necessario al fine di permettere a GlobalNet Italia di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Contratto, ovvero per l'adempimento di un obbligo a esso connesso.
18.2 Per trattamento di dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
18.3 Il titolare del trattamento è GlobalNet Italia nella persona del legale rappresentante.
18.4 I dati saranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di GlobalNet Italia e quindi: (a) per dare esecuzione a meno che il Paese terzo in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione un Servizio o a una o più operazioni contrattualmente convenuti, ivi compresa la proposizione di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza estensione del Servizio alle prestazioni supplementari eventualmente attivate dopo la sottoscrizione della proposta di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti abbonamento ed ogni attività di garanzia fidelizzazione del Cliente diversa da quelle di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679al successivo punto 5; (b) per eseguire, in generale, obblighi di legge; (c) per esigenze di tipo operativo e gestionale interne a GlobalNet Italia e inerenti al Servizio, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla revisione della contabilità di GlobalNet Italia.
16.5 18.5 Il FORNITORE dichiara Cliente, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali fornisce il proprio consenso per la comunicazione di aver ricevuto informazioni commerciali relative a nuove offerte di Servizi di GlobalNet Italia e/o della controllante, di società controllate, collegate, controllate dalla SOCIETÀ - comune controllante o partecipate e/o di società con le quali GlobalNet Italia abbia stipulato accordi commerciali, per verificare il livello di soddisfazione della Clientela sui Servizi e, infine, per la tutela del credito, anche attraverso l'impiego di terzi quale per esempio società di factoring, e l'implementazione, sotto il tramite controllo delle Autorità di settore, di sistemi di controllo e monitoraggio del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa credito condivisi anche con altri operatori licenziatari ai sensi del DPR 318/97. Per quanto indicato nel presente comma il consenso al trattamento dei dati personali dovrà essere debitamente espresso nel Modulo di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei ContrattiAdesione.
17.2 I documenti18.6 Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza non chè la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
18.7 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell'artico lo 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, e in particolare il Cliente consapevole del suo diritto: (ivi compresi a) ad avere conferma dell'esistenza negli archivi di GlobalNet Italia di dati personali relativi al Cliente; (b) a ottenere che i dati personali di cui all'articolo precedenterelativi al Cliente siano messi a disposizione del Cliente in modo comprensibile; (c) e le informazioni che siano state da una a ottenere la cancellazione dei dati personali relativi al Cliente, o il loro trattamento in forma anonima; (d) a ottenere il blocco dei dati personali relativi al Cliente se trattati in violazione delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ leggi applicabili; (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori ) a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98ottenere l'aggiornamento, la SOCIETÀ (e/correzione o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela l'integrazione dei dati personalipersonali relativi al Cliente; (f)a vietare, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibiligiustificati motivi, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali trattamento dei dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’annoCliente.
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Samples: Voip Service Agreement
Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento ai Il Comune di Luino è titolare del trattamento dei dati personali trattati nell’ambito dei Contratti, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel personali. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in particolare in relazione all’adozione delle misure osservanza al Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento è "interventi educativi e di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare supporto organizzativo scolastici ed integrare - per quanto extrascolastici a favore di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi alunni con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportatedisabilità ai sensi della Legge 104/92". Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del Ogni trattamento di dati personali connesso al Contratto.e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
16.3 Il FORNITORE a) i dati devono essere trattati: - ove secondo il principio di liceità; -secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
b) dati devono, inoltre, essere: - trattati soltanto in relazione all’attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; - conservati per un periodo non nominato “Responsabile superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, L’Aggiudicatario deve sottoporre il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui deve formalmente incaricare lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali, (ii) curerà che il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea relativi agli utenti con cui vengono a meno che il Paese terzo in cui si intendano trasferire contatto; non potrà comunicare a terzi i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:
1. deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di c.dsicurezza;
2. “adequacy” dalla Commissione Europea (artdeve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza. 45 GDPR 2016/679). In assenza di tale valutazione il FORNITORE L’Aggiudicatario si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui all’arti suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.L’Aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati. 46 Il Responsabile esterno del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contrattisono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali di cui all'articolo precedente) 83 e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni 84 del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”Regolamento UE 679/16).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), alla stazione appaltante compete altresì l’obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
a) I dati personali trattati nell’ambito dei Contratticoncorrenti riportati negli allegati di gara e nell’offerta tecnica sono raccolti, ciascuna Parte si obbliga letti e conservati ai fini dell’espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all’esecuzione della fornitura) nonché dell’aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
b) I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l’esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
c) L’eventuale rifiuto a trattare fornire i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per tali finalità strettamente connesse può determinare l’impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e strumentali all’esecuzione degli agli obblighi assunti con il Contratto di legge. Di norma i dati forniti dai concorrenti e nel rispetto delle disposizioni previste dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell’ambito dell’accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personaliappalti, in particolare in relazione all’adozione delle misure di sicurezza.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - espressamente autorizzato con l’autorizzazione 7/2004 del Garante per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679), le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione del Contratto.
16.4 In ogni caso, il FORNITORE: (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrare, in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di la protezione dei dati personali, (ii) curerà che il trattamento è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora la stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell’interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell’articolo11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo. I dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che il Paese terzo vengono trattati in cui si intendano trasferire i dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di c.d. “adequacy” sicurezza previste dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali di cui all'articolo precedente) e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (Legge e/o delle Società Interessate)dai Regolamenti interni, scambiate per ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati da ACCAM S.p.a. tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo ache svolgono attività attinenti. I dati possono essere comunicati:
a. usare le Informazioni apprese unicamente a) A istituti bancari per le finalità per le quali sono state rese disponibilila gestione dei pagamenti;
b. mantenere le Informazioni riservate b) A società e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzistudi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
c) A collaboratori autonomi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previstoprofessionisti, restando inteso, tuttaviaconsulenti, che potrà rivelare prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in tutto ordine al procedimento di gara o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli studi di settore o fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolostatistici;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli d) Ad altri concorrenti che facciano richiesta di riservatezzaaccesso ai documenti di gara, nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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Tutela dei dati personali. 16.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito dei Contratti, ciascuna Parte 1. Invitalia e le Amministrazioni titolari si obbliga impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”), del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con decreto legislativo n. 101/2018 (“Codice Privacy”), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione della presente Convenzione. Invitalia e le Amministrazioni titolari si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR.
2. Con specifico riferimento alla fase di esecuzione delle attività, le Amministrazioni titolari, in particolare in relazione all’adozione qualità di titolari del trattamento, nominano l’Agenzia responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
3. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di Invitalia equivale anche ad accettazione della nomina a responsabile del trattamento.
4. Il responsabile del trattamento garantisce al titolare, ai sensi dell’art. 28, co. 1 del GDPR, di aver già adottato sia un Sistema privacy, che si completa con il manuale di sistema “Sistema di gestione dell’Information Techonology”, sia misure tecniche e organizzative adeguate, descritte nel “Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di sicurezzaINVITALIA S.P.A.” prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, che costituisce allegato e parte integrante dell’atto di nomina a responsabile del trattamento.
16.2 Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per 5. Per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all’evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Fermo quanto previsto in caso di data breach (art. 33 GDPR 2016/679)riguarda i rapporti privacy diretti, le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente eventuali emergenze danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di esecuzione della presente Convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o irregolarità manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffusené trasferite all’estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l’altra che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto.
16.3 Il FORNITORE - ove non nominato “Responsabile del trattamento” secondo lo “Schema di nomina a Responsabile” (Allegato E) - provvederà all’esecuzione del Contratto in qualità di “Titolare” del trattamento, assolvendone potrà esercitare i relativi obblighi. Resta inoltre inteso che, in caso di nomina a “Responsabile del trattamento”, il FORNITORE: (i) si impegna ad osservare tutto quanto previsto nell’Allegato E e (ii) assume l’integrale responsabilità nei confronti della SOCIETÀ (e direttamente delle eventuali Società Interessate) in relazione all’operato di eventuali subaffidatari diritti di cui lo stesso dovesse avvalersi per l’esecuzione all’art. 15 e ss. del Contratto.
16.4 In ogni casoGDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presentecontratto. Invitalia infine informa che ha provveduto a nominare il FORNITORE: Data Protection Officer (i) fornirà alla SOCIETÀ – ove richiesto – le informazioni necessarie per dimostrareDPO), in relazione ai dati ricevuti, il rispetto delle normative in materia di quale responsabile della protezione dei dati personalinell’ambito della propria struttura, (ii) curerà che il qualepotrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente all’interno dell’Unione Europea a meno che il Paese terzo in cui si intendano trasferire i personali. I dati sia fra quelli che hanno conseguito formale valutazione di c.d. “adequacy” dalla Commissione Europea (art. 45 GDPR 2016/679). In assenza contatto del DPO sono disponibili sul sito di tale valutazione il FORNITORE si impegna a far ricorso a uno degli strumenti di garanzia di cui all’art. 46 del GDPR 2016/679Invitalia.
16.5 Il FORNITORE dichiara di aver ricevuto dalla SOCIETÀ - anche per il tramite del Portale Fornitori - l’“Informativa Fornitori” relativa al trattamento dei dati personali di persone fisiche derivanti dall’esecuzione dei Contratti. 17 SCAMBIO DI INFORMAZIONI – RISERVATEZZA E SICUREZZA DEI DATI
17.1 Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all’esecuzione dei Contratti.
17.2 I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali di cui all'articolo precedente) e le informazioni che siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, come pure – in ogni caso – le informazioni, dati e documenti relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della SOCIETÀ (e/o delle Società Interessate), scambiate per o in occasione dell’esecuzione di un Contratto, anche se non concluso, saranno di seguito indicate come le “Informazioni”.
17.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti, subaffidatari e collaboratori a qualsiasi titolo a:
a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subaffidatari esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi. Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
17.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:
a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.
17.5 Il FORNITORE si obbliga a far sì che siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela delle Informazioni sotto il profilo della loro riservatezza, disponibilità e integrità e, in particolare, quelle a tal fine previste nell’Allegato D (“Norme di sicurezza”).
17.6 Ove le Informazioni siano definibili come “Informazioni Privilegiate” ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 58/98, la SOCIETÀ (e/o le Società Interessate) potranno darne comunicazione in forma scritta al Rappresentante Operativo del FORNITORE, con conseguente iscrizione sia del predetto Rappresentante Operativo che del FORNITORE nel registro tenuto ai sensi di tale disposizione. Per tali Informazioni Privilegiate, ogni copia o comunicazione a terzi dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla SOCIETÀ (e/o dalle Società Interessate).
17.7 Le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, di riservatezza e di sicurezza delle Informazioni previste avranno efficacia anche oltre il termine di cessazione degli effetti dei singoli Contratti per qualunque ragione verificatasi. Al termine del Contratto o delle attività precontrattuali per la cui esecuzione sono state resi disponibili, il FORNITORE dovrà prendere contatti con la SOCIETÀ per concordare modalità e tempistiche per la restituzione e/o l’eliminazione definitiva di tutte le copie e gli stralci di Informazioni in suo possesso e degli eventuali dati trattati, senza alcun onere economico aggiuntivo. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione delle Informazioni per ottemperare ad un obbligo di legge, le Informazioni saranno custodite dal FORNITORE esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo. 18 ASSICURAZIONE E GARANZIA
18.1 Il FORNITORE si impegna ad avere in essere una o più polizze assicurative con primaria/e compagnia/e assicurativa/e (o anche un programma assicurativo di gruppo) a copertura di tutti, i rischi derivanti dalla esecuzione delle Forniture, compresa la responsabilità civile e – ove richiesta dalla SOCIETA’- professionale del FORNITORE e/o del personale a qualunque titolo impiegato per lo svolgimento delle attività contrattuali e dei propri subaffidatari, per eventuali sinistri e/o danni cagionati alla SOCIETÀ e/o alle Società Interessate, a loro dipendenti e/o beni o a terzi e/o a beni di quest’ultimi. Il FORNITORE dichiara inoltre che la polizza prevede espressamente che siano coperti, tra l’altro eventuali lesioni personali o morte accidentalmente causate in occasione dell'esecuzione delle Forniture , sia nei confronti di dipendenti del FORNITORE stesso che di dipendenti della SOCIETÀ/ Società Interessata e/o di terzi eventualmente presenti nei locali, anche se conseguenti a colpa grave dell’assicurato e/o a dolo da parte de personale dipendente e/o collaboratori del FORNITORE e di eventuali subaffidatari in tutte le fasi di svolgimento delle Forniture. La copertura assicurativa in questione prevede un massimale (per anno e per sinistro) di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni). La copertura assicurativa dovrà restare in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto, nonché per eventuali proroghe (ivi incluso il periodo di cui all’art. 20.1); eventuali sinistri debbono poter essere denunciati alla/e compagnia/e assicurativa/e anche nei 6 (sei) mesi successivi al termine di validità della copertura assicurativa.
18.2 Il FORNITORE si obbliga sin d‘ora al rispetto delle prescrizioni contenute in tale/i polizza/e, e a fornire alla SOCIETÀ, se richiesta, la certificazione di vigenza dell’assicurazione nonchè quella di conformità della stessa ai requisiti sopra indicati emessa dall’assicuratore, garantendo in ogni caso alla SOCIETÀ la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla/e compagnia/e assicurativa/e.
18.3 Fermo quanto precede, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali (anche con riferimento agli obblighi relativi al personale), nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico, ove venga richiesta dalla SOCIETÀ, il FORNITORE dovrà consegnare alla stessa - nel termine indicato nel Contratto - una garanzia rilasciata da primaria azienda di credito o compagnia assicurativa, avente le caratteristiche indicate in Contratto. La garanzia sarà svincolata solo a seguito di comunicazione formale da parte della SOCIETÀ. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della garanzia. Qualora i corrispettivi totali di un Contratto coperto da garanzia fideiussoria aumentassero in misura superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale risultante alla data della stipula, il FORNITORE dovrà produrre una garanzia integrativa di valore pari al 30% (trenta per cento) del maggior corrispettivo calcolato in ragione d’anno.
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